Lexipedia

Decisione

52.2007.248

Studio degli effetti delle variazioni di portata indotti dalla regimazione idroelettrica lungo il fiume Ticino

16 ottobre 2007Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I due consorzi ricorrenti si sono

vicendevolmente avversati.

Con le repliche e le dupliche, le parti

hanno ulteriormente sviluppato le rispettive tesi ed allegazioni, confermandosi

nelle domande di giudizio formulate in precedenza.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb.

In quanto partecipante ammesso alla gara, ma

non preso in considerazione per l'aggiudicazione, il consorzio __________ è senz'altro

legittimato ad impugnare la decisione che assegna allo CO 4 il mandato di

studio messo a concorso.

Nella misura in cui l'impugnativa è rivolta

contro la decisione di escluderlo dalla gara, la qualità per agire in giudizio

va riconosciuta anche al consorzio __________. In caso di successo potrà essergli

riconosciuta anche la legittimazione ad impugnare la decisione che aggiudica la

commessa alla ditta resistente.

I ricorsi, tempestivi, sono dunque

ricevibili in ordine.

1.2. Avendo il medesimo fondamento di fatto,

le impugnative possono essere evase con un unico giudizio sulla base degli atti

(art. 18 PAmm). Le prove chieste dai consorzi ricorrenti non appaiono invero in

grado di procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti

per il giudizio.

Considerandi

2.

Ricorso del consorzio __________

2.1

Ai fini del presente giudizio, conviene

anzitutto esaminare il ricorso inoltrato dal consorzio __________ contro la

decisione che lo esclude dalla gara per un triplice ordine di motivi. Se fosse accolto,

la decisione di assegnare il mandato messo a concorso allo CO 4 non potrebbe

infatti essere confermata, in quanto adottata omettendo di valutare l'offerta

di un concorrente.

2.2

Secondo l’art. 5 lett. a LCPubb,

nell’aggiudicazione di commesse pubbliche, il

committente è tenuto ad assicurare in tutte le fasi della procedura la parità

di trattamento tra gli offerenti aventi domicilio o la loro sede in Svizzera,

nella misura in cui i cantoni di provenienza garantiscono la reciprocità.

Contrariamente a quanto assumono il

committente ed il consorzio __________, da questa garanzia di parità di

trattamento fra concorrenti domiciliati in Svizzera non può essere dedotto che

i concorrenti esteri devono essere esclusi dalle gare d’appalto rette dalla

LCPubb allorché non è garantita la reciprocità, ovvero al di sotto dei valori

soglia fissati dai trattati internazionali. La norma si limita infatti a ribadire,

nell'ottica della legge sul mercato interno (LMI), il principio della parità di

trattamento enunciato dall'art. 1 lett. c LCPubb. Sancisce un obbligo del

committente. Non introduce una limitazione. Non preclude in particolare ai

concorrenti esteri l'accesso al mercato delle commesse che non raggiungono i

valori soglia. Al di sotto di questi valori, una simile preclusione non è di

per sé contraria alla legge. Deve tuttavia essere preventivamente esplicitata

dalle condizioni di gara. Non può essere semplicemente desunta dall'art. 5

lett. a LCPubb (STA 13.9.2007 n. 52.7.237).

In assenza di una simile clausola, la

partecipazione della ditta CO 3 di __________ al

consorzio __________ non costituiva dunque un motivo atto a giustificare l'esclusione

di questo concorrente dalla gara.

2.3

Nemmeno la mancata produzione dell'atto

di costituzione del consorzio __________ costituisce un motivo d'esclusione.

Nessuna disposizione del capitolato imponeva infatti ai concorrenti di allegare

tale atto alle loro offerte, pena l'estromissione.

2.4

La

posizione 1.11 delle prescrizioni generali del concorso esigeva, quale criterio

d'idoneità, che lo __________ o il capofila del consorzio offerente deve

aver eseguito almeno uno studio analogo sia per i contenuti che per le modalità

esecutive e soprattutto in un contesto territoriale simile a quello del fiume __________

(p.es. dimensioni, morfologia e portate paragonabili ecc.). Dalla

prescrizione emerge chiaramente che per essere ammessi alla gara i concorrenti

dovevano dimostrare di aver allestito uno studio paragonabile a quello messo a

concorso. In caso di consorzio, la dimostrazione dell’adempimento di questa

condizione di partecipazione incombeva alla ditta designata quale capofila.

La posizione

1.12.1

lett. D delle prescrizioni generali sollecitava invece i concorrenti ad

addurre referenze del personale chiave (capo progetto e sostituto) al fine di

valutarle nell'ambito del giudizio sulla bontà dell'offerta. Le referenze del

personale chiave, a differenza di quelle della ditta capofila, erano dunque da

trattare nel quadro dei criteri d'aggiudicazione.

Il consorzio __________, qui ricorrente, ha

designato quale capofila la CO 1 di __________. Con la decisione impugnata, il

committente ha escluso il consorzio dalla gara, poiché non avrebbe allegato

alcuno studio, riconducibile alla ditta designata quale capofila, che

dimostrasse la sua idoneità.

L'insorgente sostiene che tale studio

sarebbe costituito dai "rilievi ittici della __________ ", tuttora in

corso, che le Aziende __________ di __________ hanno commissionato alla CO 1

nel 2006 per un onorario complessivo di fr. 13'000.-. Studio, che il consorzio

ricorrente, nel modulo d'offerta, si è peraltro limitato a menzionare quale

referenza personale vantata dal capo progetto, ing. __________.

Il committente, in sede di risposta al

ricorso, ribadisce che questo studio non può essere considerato analogo a

quello oggetto del concorso in discussione. Il consorzio __________, dal canto

suo, nega invece che una referenza addotta allo scopo di permettere al

committente di pronunciarsi sulla bontà dell’offerta in base ai criteri

d’aggiudicazione possa essere presa in considerazione per statuire

sull’idoneità del concorrente.

La tesi del consorzio __________ merita di

essere accreditata.

Il consorzio __________ ha infatti addotto

lo studio sul patrimonio ittico della __________ a titolo di referenza del capo

progetto. Lo studio era dunque destinato ad essere valutato nell'ambito del

giudizio sulla bontà dell'offerta. Non era volto a dimostrare che il consorzio

era idoneo, ovvero era abilitato a partecipare alla gara, perché la CO 1,

designata quale ditta capofila, aveva svolto uno studio analogo a quello messo

a concorso.

La conclusione non sarebbe comunque più

favorevole all'insorgente nemmeno se si ammettesse che la referenza in questione

possa servire anche per dimostrare che la CO 1 ha svolto uno studio

paragonabile a quello messo a concorso e che pertanto adempie il requisito

d'idoneità sancito dalla posizione 1.11 delle prescrizioni generali.

Anche se motivata soltanto sommariamente, la

deduzione del committente regge comunque alla critica dell'insorgente. Non

appare invero fuori luogo sostenere che lo studio del patrimonio ittico della __________

,commissionato nel 2006 dalle __________ alla CO 1, non possa essere paragonato

ad uno studio sulla regimazione idroelettrica del fiume __________ da __________

sino alla foce nel __________. La valutazione delle differenze operata dal

committente non appare per nulla lesiva del potere d'apprezzamento che la

clausola in esame gli riservava. È anzi pienamente sostenibile. Il contesto

territoriale in cui si inserisce lo sbarramento idroelettrico della __________

è invero sostanzialmente diverso da quello che forma oggetto dello studio da

appaltare. Sensibilmente diversa è anzitutto la lunghezza dei percorsi fluviali:

4-5 km per la __________, 40 km per il __________. Molto diversa è pure la

morfologia del territorio: valle incassata con 500 m di dislivello per la __________,

valle a U pianeggiante con ambiente golenale per il __________. Sostanzialmente

diverse sono inoltre le portate dei due fiumi e le relative variazioni: quelle della

__________ dipendono infatti da un minuscolo laghetto che alimenta un'unica

centrale, mentre quelle del __________ sono influenzate dai grandi sbarramenti

idroelettrici del __________, del __________, del __________ e da altri impianti

analoghi, tutti ben più grandi di quello della __________, che alimentano 14

centrali idroelettriche. Di gran lunga diversi sono infine i costi degli studi:

fr. 13'000.- per quello sulla __________; fr. 300'000.- per lo studio sul __________.

2.5

Dei tre motivi addotti dal committente

per giustificare l’esclusione del consorzio __________ soltanto l’ultimo appare

fondato. Esso basta comunque per legittimare il provvedimento censurato in

quanto riferito a questo ricorrente.

3.

Ricorso

del consorzio __________

3.1

Il consorzio __________ non è stato

escluso dal concorso per inidoneità del concorrente o per vizi formali della

sua offerta. Il consorzio __________ è stato ammesso a partecipare alla gara e

la sua offerta è stata compiutamente valutata. Non è stata tuttavia presa in

considerazione per l’aggiudicazione in forza della clausola che impediva al

committente di assegnare il mandato alle offerte che avessero ottenuto una nota

inferiore a 4.00 in base al criterio relativo all’attendibilità dei prezzi.

L'offerta è stata soltanto esclusa dall’aggiudicazione in applicazione di una cosiddetta

clausola killer, ovvero di una prescrizione di gara volta ad impedire ai

concorrenti di offrire prezzi eccessivamente bassi a scapito della qualità

della prestazione.

Essendo stato ammesso al concorso, in quanto

idoneo, il consorzio __________ può senz'altro contestare la decisione del

committente di aggiudicare la commessa allo CO 4. A differenza del consorzio __________,

che è stato estromesso dalla gara siccome inidoneo, per essere abilitato ad impugnare

la decisione di aggiudicazione, il consorzio __________. non è tenuto a contestare

anzitutto la decisione del committente di non prendere in considerazione la sua

offerta, ma può insorgere direttamente contro la decisione di assegnare il

mandato di studio alla ditta aggiudicataria, qui resistente. In quest'ambito,

esso può senz'altro censurare la decisione del committente di riconoscere

l’idoneità dello CO 4. La decisione del committente sull’idoneità del

concorrente costituisce in effetti un prius, ovvero un presupposto della

successiva decisione di aggiudicazione. La prima riguarda il concorrente e

scaturisce da una verifica dell’adempimento delle condizioni di partecipazione

alla gara. La seconda concerne invece la bontà delle offerte e si fonda sulla

valutazione delle offerte esperita dal committente in base ai criteri

d’aggiudicazione.

3.2

Come già detto, la posizione 1.11 delle

prescrizioni di gara esigeva, quale criterio d'idoneità, che lo __________ o

il capofila del consorzio offerente deve aver eseguito almeno uno studio

analogo sia per i contenuti che per le modalità esecutive e soprattutto in un

contesto territoriale simile a quello del fiume __________ (p.es. dimensioni,

morfologia e portate paragonabili ecc.). Per dimostrare di adempiere questo

requisito d'idoneità, lo CO 4 si è richiamato ad uno studio che è stato

allestito del dott. __________, socio e gerente di questa ditta, in qualità di

collaboratore della __________, di __________, alla quale la CO 1 avrebbe subappaltato

un mandato di studio sugli effetti ambientali indotti dal regime idrico del

fiume __________, che le era stato commissionato dall'__________.

La deduzione non può in nessun caso essere

condivisa.

Il lavoro al quale si richiama lo CO 4 non dimostra

affatto che l'aggiudicataria ha eseguito uno studio analogo a quello messo a

concorso. Lo studio, per quanto appare dagli atti, è stato eseguito dal dott. __________,

nella sua veste di collaboratore della __________, ditta di consulenze

ambientali, alla quale si era rivolta la __________, a sua volta incaricata

dall'__________. La ditta resistente non ha mai eseguito studi del genere. Né

potrebbe averli eseguiti, stante che è stata costituita appena un mese prima

della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte, Contrariamente a

quanto assume il committente, non può esserle accreditato uno studio eseguito

da un suo socio per conto di terzi. Questo studio può valere soltanto come

referenza personale del capo progetto. Non può essere utilizzato a beneficio

della società di cui il dott. __________ è gerente.

Il requisito d'idoneità qui in discussione

esige che lo studio analogo sia stato eseguito dal concorrente medesimo. Esso è

infatti volto a dimostrare che il concorrente dispone delle strutture, delle

conoscenze e delle capacità necessarie per portare a compimento il mandato

messo a concorso. Non è destinato a verificare le attitudini del suo personale

e dei suoi collaboratori. Considerato che concorrente è lo CO 4 e non il dott. __________,

lo studio eseguito da quest'ultimo non è dunque atto a dimostrare che la ditta

aggiudicataria è abilitata a partecipare alla gara. Irrilevante è il fatto che

il dott. __________ l'abbia eseguito a titolo personale o come collaboratore

della __________. per conto della __________. Decisivo è il fatto che non è stato

eseguito dallo CO 4.

Già per questo motivo, la decisione che

aggiudica il mandato allo CO 4 non può essere confermata.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso del consorzio __________ va

dunque respinto, mentre quello del consorzio __________. è da accogliere. La decisione

impugnata è pertanto confermata nella misura in cui esclude il consorzio __________.

È invece annullata nella misura in cui aggiudica il mandato di studio allo CO 4,

che deve essere escluso per non aver adempiuto al criterio d'idoneità sancito

dalla posizione 1.11 delle prescrizioni generali del concorso. Non essendo dati

i presupposti dell'art. 41 cpv. 1 seconda frase LCPubb per aggiudicare la

commessa direttamente al consorzio __________, gli atti sono retrocessi al

committente per nuova decisione.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono

suddivise in parti uguali fra lo CO 4 ed il consorzio __________.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 20, 32 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 43,

60, 61, 65 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. 1.1. Il

ricorso del consorzio __________ è respinto.

1.2. Il

ricorso del consorzio __________ è accolto.

§. Di

conseguenza:

o

la decisione 10 luglio 2007 (n. 3558) del

Consiglio di Stato è:

o

confermata nella misura in cui esclude dalla

gara il consorzio __________;

o

annullata nella misura in cui esclude

dall'aggiudicazione l'offerta del consorzio __________;

o

annullata nella misura in cui aggiudica allo CO

4 il mandato di studio in oggetto;

o

gli atti sono rinviati al committente per nuova

decisione.

2.La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è suddivisa in parti uguali fra

il consorzio __________ e lo CO 4.

3.Il consorzio __________ e lo CO 4 rifonderanno ciascuno fr. 2'500.-

al consorzio __________

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

5. Intimazione

a:

,

,

:

·

, ,

·

,

·

, ,

·

, ,

·

, ,

;

,

,

:

·

, ,

·

, ,

·

, ,

,;

,

,

,;

,;

, ,;

, ,.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster