52.2007.25
Rilascio di un permesso di dimora CE/AELS al figlio minorenne di un cittadino comunitario nell'ambito del ricongiungimento familiare dopo diversi anni di separazione - distinzione con il diritto inter
20 marzo 2007Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2007.25
Data decisione, Autorità:
20.03.2007, TRAM
Titolo:
Rilascio di un permesso di dimora CE/AELS al figlio minorenne di un cittadino comunitario nell'ambito del ricongiungimento familiare dopo diversi anni di separazione - distinzione con il diritto interno
PERMESSO CE O AELS
RICONGIUNGIMENTO FAMIGLIARE
art. 5 ALC
art. 7 let. d ALC
art. 3 ALC ALL1
art. 3 cpv. 1 ALC ALL1
art. 5 ALC ALL1
art. 1 LDDS
Incarto n.
52.2007.25
Lugano
20 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 gennaio 2007 di
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro
la risoluzione 9 gennaio 2007 (n. 128) del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 18 ottobre 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi
e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora CE/AELS
a titolo di ricongiungimento familiare in favore del figlio M__________
(1992);
viste le risposte:
- 30 gennaio 2007 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 6 febbraio 2007 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il
cittadino italiano RI 1 (1964) è entrato in Svizzera nel dicembre 2002 per
svolgere un'attività lucrativa, ottenendo per questo motivo un permesso di
dimora CE/AELS valido fino al 30 novembre 2007.
Il ricorrente è padre di G__________ (__________1988)
e di M__________ (__________1992), avuti durante il matrimonio con la
connazionale A__________ (1964), dalla quale vive da anni separato. Egli ha
anche una figlia, D__________ (__________1998), nata dall'unione con la cittadina
italiana __________ (1977)
b. Il 6 luglio 2005 RI 1 è stato raggiunto
in Svizzera da G__________, il quale è stato posto al beneficio di un permesso
di dimora nell'ambito della normativa in materia di ricongiungimento familiare,
di identica natura e scadenza di quello del padre.
Il 5 agosto 2006 anche D__________ è stata
autorizzata a vivere presso il padre, accompagnata dalla madre __________.
B. a. Il 4
settembre 2006 Pasquale Ignorato ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione
del Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un permesso di dimora anche in
favore del figlio M__________, allegando una dichiarazione della madre che lo
autorizzava a espatriare.
M__________ è stato in seguito iscritto alla
scuola media di __________.
b. Il 18 ottobre 2006 l'autorità
dipartimentale ha deciso di non rilasciare un permesso di dimora a M__________,
ritenendo la domanda di ricongiungimento familiare
tardiva e dettata essenzialmente da ragioni economiche, segnatamente per
ottenere condizioni di vita più favorevoli che in Italia. Allo stesso è stato ordinato di lasciare il territorio elvetico
entro il 18 novembre 2006. La decisione è stata resa sulla base dall'art. 3
Allegato I ALC, la LDDS e l'ODDS.
C. Con
giudizio 9 gennaio 2007, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha
ritenuto che non fossero dati i presupposti per autorizzare il ricongiungimento
familiare per i motivi addotti dal dipartimento.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che M__________ sia
posto al beneficio di un permesso di soggiorno.
Sostiene che suo figlio ha diritto al
ricongiungimento familiare nell'ambito dell'ALC. Critica in questo senso le
autorità inferiori per avere fondato la loro decisione applicando la
giurisprudenza restrittiva sgorgante dalla LDDS.
Inoltre ritiene che la decisione impugnata sia
sproporzionata, lesiva della protezione della vita famigliare garantita dall'art.
8 CEDU e che crei una disparità di trattamento riguardo ai suoi due altri figli
autorizzati a vivere in Svizzera.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il dipartimento,
quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a
LALPS).
1.2. Il ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le
decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto
all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del
diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS
173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425
consid. 1 con rinvii).
1.3. L’ALC, entrato in vigore il 1° giugno
2002, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte
della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, di soggiornare,
di accedere a delle attività economiche e di offrire la prestazione di servizi
negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo delle norme direttamente applicabili
che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno (art.
1 LDDS nella sua nuova versione in vigore dal 1° giugno 2002).
Gli art. 7 lett. d ALC e 3 cpv. 1 primo
periodo Allegato I ALC regolano il diritto al ricongiungimento familiare.
Riprendendo in sostanza quanto istituito dall'art. 10 del Regolamento CEE n.
1612/68 del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori
all’interno della Comunità, tali disposizioni prevedono che i membri della
famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno
hanno a loro volta diritto di stabilirsi con esso. Secondo l’art. 3 cpv. 2
lett. a Allegato I ALC, sono considerati membri della famiglia, qualunque sia
la loro cittadinanza, il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a
carico.
In concreto, il ricorrente è cittadino italiano
e titolare di un permesso di dimora CE/AELS valido fino al 30 novembre 2007.
Ritenuto che __________ (__________1992) risiede legalmente in un paese membro
dell'UE e non ha ancora compiuto 21 anni di età, egli può dunque invocare di
principio l’ALC per chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno in
Svizzera per potersi ricongiungere con suo padre.
Pertanto, potendo la decisione censurata
essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso in materia di
diritto pubblico, la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa
inoltrata dall'insorgente è data.
1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è dunque
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. 2.1. Secondo quanto appena illustrato (consid. 1.3.), i membri della
famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno
hanno diritto di stabilirsi con esso, ritenuto che sono tali il coniuge e i
loro discendenti minori di 21 anni o a carico, qualunque sia la loro
cittadinanza (art. 3 cpv. 1 primo periodo e cpv. 2 Allegato I ALC).
Fatti
I diritti conferiti dalle disposizioni
dell'accordo sulla libera circolazione delle persone possono in linea di
massima essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine
pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità (art. 5 cpv. 1 Allegato I
ALC).
2.2. Nell'evenienza concreta M__________ ha
14 anni, è cittadino italiano e risiede legalmente in Italia, mentre suo padre,
pure di nazionalità italiana, è titolare in Svizzera di un permesso di dimora
CE/AELS e abita con i suoi altri due figli a __________ in una casa
unifamiliare di 5 locali e mezzo senz'altro adatta per alloggiare da 4 a 5 persone,
dal momento che corrisponde ai criteri in uso nella regione (art. 3 cpv. 1
Allegato I ALC). Di conseguenza, ritenuto che non è in discussione una
violazione dell'ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC,
nulla si oppone al rilascio di un permesso di soggiorno CE/AELS anche al terzo
figlio dell'insorgente sulla base delle disposizioni del predetto trattato che
disciplinano il ricongiungimento familiare.
Gli argomenti addotti sia dal Governo, che
dal dipartimento per negare il permesso richiesto all'insorgente sono infondati.
Le istanze inferiori hanno infatti fondato il loro giudizio ispirandosi alla
giurisprudenza relativa alla normativa interna (LDDS), secondo cui abusa del
diritto a ricongiungersi con i genitori il discendente che lo richiede dopo diversi
Considerandi
anni di separazione oppure è prossimo alla maggiore età. A torto però, poiché
tali principi giurisprudenziali sono inapplicabili alle fattispecie rette
dall'ALC. In questi casi, il diritto al ricongiungimento familiare può in
effetti essere esercitato in qualsiasi momento, nel rispetto delle condizioni
sancite dal trattato in parola, e, come detto, nei limiti posti dalla tutela
dell'ordine pubblico. Occorre in effetti rammentare che, diversamente dalla
LDDS, l'ALC persegue uno scopo essenzialmente economico, essendo concepito e
destinato in primo luogo a favorire la libera circolazione dei lavoratori e a
permettere a questi ultimi di integrarsi con la propria famiglia nel paese ospitante
(Dietrich, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union, unter
Berücksichtigung des schweizerischen Ausländerrechts, Zurigo 1995, pag. 317 s.;
Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
tesi Ginevra 2000, pag. 250; Dollat, Libre circulation des personnes et citoyenneté
européenne: enjeux et perspectives, Bruxelles 1998, pagg. 104/105).
3.
In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto
accolto e la decisione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione annullata
così come il giudizio governativo che la conferma.
Gli atti vanno rinviati direttamente alla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione affinché provveda a sottoporre il caso
all'Ufficio federale della migrazione per il rilascio di un permesso di
soggiorno CE/AELS all'insorgente.
4.
Visto
l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e
delle spese.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà
comunque al ricorrente, assistito da un avvocato iscritto all'apposito
registro, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1 e 7 ALC; 3 e 5 Allegato I ALC; 83
lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 e 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la risoluzione 9 gennaio 2007 (n. 128) del Consiglio di
Stato;
1.2. la decisione 18
ottobre 2006 (COM 30) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi
e dell'immigrazione.
2. Gli atti
sono retrocessi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché sottoponga
il caso all'Ufficio federale della migrazione nell'ambito della procedura per
il rilascio di un permesso di soggiorno CE/AELS a M__________.
3.Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
4. Lo Stato
del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 500.– a titolo di ripetibili.
5. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
6. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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