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Decisione

52.2007.25

Rilascio di un permesso di dimora CE/AELS al figlio minorenne di un cittadino comunitario nell'ambito del ricongiungimento familiare dopo diversi anni di separazione - distinzione con il diritto inter

20 marzo 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I diritti conferiti dalle disposizioni

dell'accordo sulla libera circolazione delle persone possono in linea di

massima essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine

pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità (art. 5 cpv. 1 Allegato I

ALC).

2.2. Nell'evenienza concreta M__________ ha

14 anni, è cittadino italiano e risiede legalmente in Italia, mentre suo padre,

pure di nazionalità italiana, è titolare in Svizzera di un permesso di dimora

CE/AELS e abita con i suoi altri due figli a __________ in una casa

unifamiliare di 5 locali e mezzo senz'altro adatta per alloggiare da 4 a 5 persone,

dal momento che corrisponde ai criteri in uso nella regione (art. 3 cpv. 1

Allegato I ALC). Di conseguenza, ritenuto che non è in discussione una

violazione dell'ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC,

nulla si oppone al rilascio di un permesso di soggiorno CE/AELS anche al terzo

figlio dell'insorgente sulla base delle disposizioni del predetto trattato che

disciplinano il ricongiungimento familiare.

Gli argomenti addotti sia dal Governo, che

dal dipartimento per negare il permesso richiesto all'insorgente sono infondati.

Le istanze inferiori hanno infatti fondato il loro giudizio ispirandosi alla

giurisprudenza relativa alla normativa interna (LDDS), secondo cui abusa del

diritto a ricongiungersi con i genitori il discendente che lo richiede dopo diversi

Considerandi

anni di separazione oppure è prossimo alla maggiore età. A torto però, poiché

tali principi giurisprudenziali sono inapplicabili alle fattispecie rette

dall'ALC. In questi casi, il diritto al ricongiungimento familiare può in

effetti essere esercitato in qualsiasi momento, nel rispetto delle condizioni

sancite dal trattato in parola, e, come detto, nei limiti posti dalla tutela

dell'ordine pubblico. Occorre in effetti rammentare che, diversamente dalla

LDDS, l'ALC persegue uno scopo essenzialmente economico, essendo concepito e

destinato in primo luogo a favorire la libera circolazione dei lavoratori e a

permettere a questi ultimi di integrarsi con la propria famiglia nel paese ospitante

(Dietrich, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union, unter

Berücksichtigung des schweizerischen Ausländerrechts, Zurigo 1995, pag. 317 s.;

Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,

tesi Ginevra 2000, pag. 250; Dollat, Libre circulation des personnes et citoyenneté

européenne: enjeux et perspectives, Bruxelles 1998, pagg. 104/105).

3.

In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto

accolto e la decisione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione annullata

così come il giudizio governativo che la conferma.

Gli atti vanno rinviati direttamente alla

Sezione dei permessi e dell'immigrazione affinché provveda a sottoporre il caso

all'Ufficio federale della migrazione per il rilascio di un permesso di

soggiorno CE/AELS all'insorgente.

4.

Visto

l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e

delle spese.

Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà

comunque al ricorrente, assistito da un avvocato iscritto all'apposito

registro, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1 e 7 ALC; 3 e 5 Allegato I ALC; 83

lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 e 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza sono annullate:

1.1. la risoluzione 9 gennaio 2007 (n. 128) del Consiglio di

Stato;

1.2. la decisione 18

ottobre 2006 (COM 30) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi

e dell'immigrazione.

2. Gli atti

sono retrocessi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché sottoponga

il caso all'Ufficio federale della migrazione nell'ambito della procedura per

il rilascio di un permesso di soggiorno CE/AELS a M__________.

3.Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

4. Lo Stato

del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 500.– a titolo di ripetibili.

5. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

6. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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