52.2007.254
Muri di cinta e muri di sotegno
26 novembre 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2007.254
Data decisione, Autorità:
26.11.2007, TRAM
Titolo:
Muri di cinta e muri di sotegno
MURO DI CINTA
MURO DI SOSTEGNO
art. 39 LE
Incarto n.
52.2007.254
Lugano
26 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 luglio 2007 di
RI 1
RI 2
tutti patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 26 giugno 2007 del Consiglio di Stato
(n. 3119) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
decisione 22 marzo 2007 con cui il municipio di Camorino ha negato loro il
permesso di posare una recinzione sul muro di sostegno della part. 2097;
viste le risposte:
- 21 agosto 2007 del
Consiglio di Stato;
- 27 agosto 2007 di CO 1;
- 10 settembre 2007 del
municipio di Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 12
gennaio 2005 il municipio di Camorino ha rilasciato ai ricorrenti RI 1 il permesso
di costruire una casa d'abitazione unifamiliare, su un terreno (part. 397) in
leggero pendio, che è stato sistemato mediante formazione di un terrapieno,
contenuto da un muro di sostegno, eretto sul confine ed alto sino a m 1.43 dal
terreno naturale.
Il 16 febbraio 2007 RI 1 hanno chiesto al municipio
sotto forma di notifica il permesso di posare una cinta alta in parte m 1.00 ed
in parte m 1.50 (confine nord) sulla sommità del predetto muro di sostegno.
Alla domanda si sono opposti CO 1,
proprietari del fondo contermine verso nord (part. 2098), contestando l'altezza
della recinzione, che, sommata a quella del sottostante muro di sostegno, supererebbe
quella massima (m 2.00) fissata dall'art. 11.1 lett. b NAPR.
B. Con
decisione 22 marzo 2007 il municipio ha respinto la domanda, ritenendo sostanzialmente
fondata l'opposizione dei vicini.
C. Con giudizio
26 giugno 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli istanti in licenza.
Anche il Governo ha ritenuto che l'opera non
potesse essere autorizzata, poiché misurata dai piedi del muro di sostegno, con
il quale forma un tutt'uno, supera il limite prescritto dall'art. 11.1 lett. b
NAPR.
D. Contro il
predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato e che la licenza sia loro
accordata.
Secondo gli insorgenti, l'altezza della
recinzione andrebbe misurata a partire dal terreno sistemato, ovvero dal
livello del loro giardino. La licenza andrebbe comunque concessa poiché la recinzione
sarebbe necessaria per motivi di sicurezza; aspetto, questo, che, sebbene
eccepito, il Consiglio di Stato ha omesso di prendere in considerazione.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, che non
formulano particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i
resistenti, contestando succintamente le tesi degli insorgenti.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE) e la legittimazione
attiva degli insorgenti (art. 43 PAmm) sono certe. Il ricorso, tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e
dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalle
fotografie. Il sopralluogo chiesto dagli insorgenti non appare atto a procurare
la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
Secondo l'art.
11.1
lett. b NAPR di Camorino, l'altezza massima delle opere di cinta (muro
o siepe viva) verso fondi privati potrà essere al massimo di m 2.00. Sono riservate
le disposizioni della LAC.
L'altezza delle recinzioni è misurata a
partire dal terreno sistemato sino al filo superiore dell'opera (art. 40 cpv. 1
LE). Muri di sostegno di terrapieni eretti sul confine sono assimilati ad opere
di cinta. L'ingombro verticale che ne deriva è infatti identico a quello ingenerato
da una recinzione (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 39 LE n. 1183).
L'altezza di opere di cinta insistenti sulla
sommità di muri di sostegno di terrapieni eretti sul confine dei fondi va
sommata a quella del manufatto sottostante. Non va misurata a partire dal livello
del terrapieno, ma a partire dal piano di campagna, ovvero dal livello del
terreno sistemato ai piedi del muro di sostegno, facente funzione di opera di
cinta. Determinante, sia dal profilo del diritto pubblico, sia dal profilo del
diritto privato, è infatti l'ingombro verticale complessivo, ovvero l'impatto
che ne deriva al fondo confinante (STA 5.10. 1999 n. 52.1999.77 consid. 4;
1.3.2000
n. 52.2.2000 consid. 2; Rep. 1938, 131, 1940, 426; Scolari, op. cit.,
ad art. 39 LE n. 1191).
3.
Nel caso
concreto, i ricorrenti RI 1 intendono posare una recinzione alta m 1.50 sul
muro di sostegno del loro giardino; opera, che nell'angolo nordovest raggiunge
l'altezza di m 1.43 dal terreno sistemato del fondo dei resistenti CO 1 (part.
2098)
L'opera non può essere autorizzata, poiché
supera di m 0.93 l'altezza massima (m 2.00) prescritta dall'art. 11.1 lett. b
NAPR.
Del tutto immuni da violazioni appaiono la
decisione del municipio e quella del Consiglio di Stato che la conferma.
Palesemente infondata è la pretesa dei
ricorrenti di ottenere la licenza per esigenze di sicurezza. Per prevenire il
rischio di cadute dal muro basta infatti abbassare adeguatamente il terrapieno.
Considerazione talmente evidente, questa, che permette di respingere senz'altro
la censura di violazione del diritto di essere sentito, che i ricorrenti sollevano
rimproverando al Consiglio di Stato di aver passato sotto silenzio le considerazioni
sviluppate al riguardo in prima istanza.
Il difetto non può nemmeno essere corretto alleggerendo
la struttura della recinzione. Per la loro funzione, la loro situazione e le
loro caratteristiche specifiche, le opere di cinta non possono beneficiare
delle facilitazioni che la prassi ammette per i parapetti leggeri collocati per
motivi di sicurezza sui tetti piani degli edifici (STA 19.06.2007 n.
52.2007.131
consid. 3.2). Una diversa conclusione, che suddividesse le recinzioni
in due distinte categorie a seconda della consistenza dell'ingombro, non può
essere accreditata, anche perché creerebbe un'intollerabile incertezza, lasciando
al municipio la scelta tra le opere di cinta soggette a limiti d'altezza e
quelle esenti.
Parimenti, non si può nemmeno far capo alle
norme sull'altezza massima delle costruzioni accessorie (m 3.00); opere
diverse, dall'ingombro generalmente limitato, che giustificano un trattamento
differenziato.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico dei
ricorrenti secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40 LE; 11 NAPR di Camorino; 3, 18,
28, 43, 60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 800.- è posta a carico dei ricorrenti.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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