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Decisione

52.2007.254

Muri di cinta e muri di sotegno

26 novembre 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 12

gennaio 2005 il municipio di Camorino ha rilasciato ai ricorrenti RI 1 il permesso

di costruire una casa d'abitazione unifamiliare, su un terreno (part. 397) in

leggero pendio, che è stato sistemato mediante formazione di un terrapieno,

contenuto da un muro di sostegno, eretto sul confine ed alto sino a m 1.43 dal

terreno naturale.

Il 16 febbraio 2007 RI 1 hanno chiesto al municipio

sotto forma di notifica il permesso di posare una cinta alta in parte m 1.00 ed

in parte m 1.50 (confine nord) sulla sommità del predetto muro di sostegno.

Alla domanda si sono opposti CO 1,

proprietari del fondo contermine verso nord (part. 2098), contestando l'altezza

della recinzione, che, sommata a quella del sottostante muro di sostegno, supererebbe

quella massima (m 2.00) fissata dall'art. 11.1 lett. b NAPR.

B. Con

decisione 22 marzo 2007 il municipio ha respinto la domanda, ritenendo sostanzialmente

fondata l'opposizione dei vicini.

C. Con giudizio

26 giugno 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli istanti in licenza.

Anche il Governo ha ritenuto che l'opera non

potesse essere autorizzata, poiché misurata dai piedi del muro di sostegno, con

il quale forma un tutt'uno, supera il limite prescritto dall'art. 11.1 lett. b

NAPR.

D. Contro il

predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato e che la licenza sia loro

accordata.

Secondo gli insorgenti, l'altezza della

recinzione andrebbe misurata a partire dal terreno sistemato, ovvero dal

livello del loro giardino. La licenza andrebbe comunque concessa poiché la recinzione

sarebbe necessaria per motivi di sicurezza; aspetto, questo, che, sebbene

eccepito, il Consiglio di Stato ha omesso di prendere in considerazione.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, che non

formulano particolari osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono i

resistenti, contestando succintamente le tesi degli insorgenti.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE) e la legittimazione

attiva degli insorgenti (art. 43 PAmm) sono certe. Il ricorso, tempestivo, è

dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e

dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalle

fotografie. Il sopralluogo chiesto dagli insorgenti non appare atto a procurare

la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

Secondo l'art.

11.1

lett. b NAPR di Camorino, l'altezza massima delle opere di cinta (muro

o siepe viva) verso fondi privati potrà essere al massimo di m 2.00. Sono riservate

le disposizioni della LAC.

L'altezza delle recinzioni è misurata a

partire dal terreno sistemato sino al filo superiore dell'opera (art. 40 cpv. 1

LE). Muri di sostegno di terrapieni eretti sul confine sono assimilati ad opere

di cinta. L'ingombro verticale che ne deriva è infatti identico a quello ingenerato

da una recinzione (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 39 LE n. 1183).

L'altezza di opere di cinta insistenti sulla

sommità di muri di sostegno di terrapieni eretti sul confine dei fondi va

sommata a quella del manufatto sottostante. Non va misurata a partire dal livello

del terrapieno, ma a partire dal piano di campagna, ovvero dal livello del

terreno sistemato ai piedi del muro di sostegno, facente funzione di opera di

cinta. Determinante, sia dal profilo del diritto pubblico, sia dal profilo del

diritto privato, è infatti l'ingombro verticale complessivo, ovvero l'impatto

che ne deriva al fondo confinante (STA 5.10. 1999 n. 52.1999.77 consid. 4;

1.3.2000

n. 52.2.2000 consid. 2; Rep. 1938, 131, 1940, 426; Scolari, op. cit.,

ad art. 39 LE n. 1191).

3.

Nel caso

concreto, i ricorrenti RI 1 intendono posare una recinzione alta m 1.50 sul

muro di sostegno del loro giardino; opera, che nell'angolo nordovest raggiunge

l'altezza di m 1.43 dal terreno sistemato del fondo dei resistenti CO 1 (part.

2098)

L'opera non può essere autorizzata, poiché

supera di m 0.93 l'altezza massima (m 2.00) prescritta dall'art. 11.1 lett. b

NAPR.

Del tutto immuni da violazioni appaiono la

decisione del municipio e quella del Consiglio di Stato che la conferma.

Palesemente infondata è la pretesa dei

ricorrenti di ottenere la licenza per esigenze di sicurezza. Per prevenire il

rischio di cadute dal muro basta infatti abbassare adeguatamente il terrapieno.

Considerazione talmente evidente, questa, che permette di respingere senz'altro

la censura di violazione del diritto di essere sentito, che i ricorrenti sollevano

rimproverando al Consiglio di Stato di aver passato sotto silenzio le considerazioni

sviluppate al riguardo in prima istanza.

Il difetto non può nemmeno essere corretto alleggerendo

la struttura della recinzione. Per la loro funzione, la loro situazione e le

loro caratteristiche specifiche, le opere di cinta non possono beneficiare

delle facilitazioni che la prassi ammette per i parapetti leggeri collocati per

motivi di sicurezza sui tetti piani degli edifici (STA 19.06.2007 n.

52.2007.131

consid. 3.2). Una diversa conclusione, che suddividesse le recinzioni

in due distinte categorie a seconda della consistenza dell'ingombro, non può

essere accreditata, anche perché creerebbe un'intollerabile incertezza, lasciando

al municipio la scelta tra le opere di cinta soggette a limiti d'altezza e

quelle esenti.

Parimenti, non si può nemmeno far capo alle

norme sull'altezza massima delle costruzioni accessorie (m 3.00); opere

diverse, dall'ingombro generalmente limitato, che giustificano un trattamento

differenziato.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico dei

ricorrenti secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40 LE; 11 NAPR di Camorino; 3, 18,

28, 43, 60, 61 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 800.- è posta a carico dei ricorrenti.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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