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Decisione

52.2007.261

Delibera di lavori di sistemazione di un riale

3 settembre 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. a.

Il 26 aprile 2007 il CO 3 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb

ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere di

sistemazione e di pavimentazione del torrente __________ (FU n. 34/2007 pag.

3679 seg.).

In tempo utile,

sono pervenute al committente le offerte di sei ditte del ramo. Fra queste,

v'erano quella della ditta RI 1 di fr. 103'328.80 e quella delCO 1 di fr.

144'065.65.

b. Valutate le

offerte, il consulente del committente ha proposto di aggiudicare la commessa

alla RI 1, classificatasi al primo posto con 97.083 punti, davanti alCO 1 con

4.167 punti. Preso atto del rapporto di valutazione, l'Ufficio dei corsi

d'acqua ha tuttavia comunicato che la RI 1 doveva essere esclusa dalla gara,

poiché coinvolta in irregolarità riscontrate nell'ambito dell'esecuzione di una

commessa, attualmente all'esame del Ministero pubblico. Adeguandosi a questa

indicazione, con decisione 23 luglio 2007 il CO 3 ha quindi escluso la RI 1

dalla gara ed ha aggiudicato la commessa alCO 1.

B. Contro

la predetta decisione, la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento.

Eccepita la

carenza di motivazione del provvedimento, l'insorgente contesta che le irregolarità

riscontrate nell'ambito dell'esecuzione di un appalto conferitole dal consorzio

correzione fiume __________ possano giustificare l'estromissione dalla gara. La

RI 1 ammette che durante le operazioni di pesatura degli autocarri carichi in

partenza dalla sua cava veniva messa sulla bilancia anche un'automobile. Essa

sostiene tuttavia che questa manomissione era messa in atto dagli autisti della

__________, alla quale aveva subappaltato il trasporto, allo scopo di evitare

di tornare sul luogo di estrazione per completare il carico degli autocarri che

risultavano caricati in misura insufficiente. L'indebito profitto ritrattone

sarebbe irrisorio.

C. All'accoglimento

del ricorso si oppone l'Ufficio dei corsi d'acqua (UCA), producendo le

risultanze degli accertamenti recentemente esperiti dall'autorità cantonale

nell'ambito di una commessa relativa alla fornitura di blocchi da scogliera al

Consorzio correzione fiume __________ da parte della RI 1.

Il municipio

comunica di essersi attenuto all'indicazione dell'UCA, mentre l'CO 1 non ha

presentato osservazioni.

Considerato, in diritto

1. 1.1.

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto partecipante alla gara, la ricorrente è senz'altro

legittimata a contestare la decisione del CO 3 nella misura in cui la esclude

dall'aggiudicazione (art. 43 PAmm). In caso di annullamento del provvedimento

di estromissione, sarà abilitata anche ad impugnare l'assegnazione della

commessa alla CO 1.

Con questa

riserva, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio

può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

Secondo

l’art. 25 LCPubb, il committente esclude dalla procedura gli offerenti che:

a) non

adempiono ai criteri di idoneità;

b) hanno dato

al committente indicazioni false;

c) non

rispettano i principi sanciti all’art. 5 lett. c) e d) della legge;

d) hanno

comportamenti tali da impedire un’effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla

in modo rilevante;

e) sono oggetto

di una procedura di concordato o di fallimento;

f) le

ditte che abbiano i medesimi titolari o siano controllate dalle stesse persone

e che non adempiono ai principi dell’art. 5.

L’art. 38

RLCPubb/CIAP dal canto suo precisa che vengono escluse dall’aggiudicazione in

particolare:

a) le

offerte provenienti da offerenti contro i quali siano state pronunciate sentenze

giudiziarie per la condotta dei lavori o per infrazioni alle disposizioni

legislative sul lavoro o sui contratti collettivi di lavoro nei cinque anni

precedenti l’avviso di gara;

b) le

offerte provenienti da offerenti per cui sia in corso una procedura di

fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato, secondo

la legislazione Svizzera;

c) le

offerte provenienti da offerenti che al momento dell’inoltro dell’offerta non

hanno assolto gli obblighi di pagamento dei contributi AVS/AI/IPG e alle

istituzioni professionali e sociali previste dai contratti collettivi di

lavoro;

d) le

offerte provenienti da offerenti che al momento dell’inoltro dell’offerta non

hanno assolto gli obblighi di pagamento dei contributi SUVA o istituti analoghi,

delle trattenute di imposta alla fonte e delle imposte cantonali e comunali

cresciute in giudicato;

e) l’offerente

che non soddisfa o non soddisfa più i criteri d’idoneità richiesti;

f) l’offerente

che ha fornito al committente false indicazioni;

g) l’offerente

che non soddisfa i principi fissati negli articoli 5 della LCPubb e 11 lettere

e, f e g del CIAP.

L'elenco dei

motivi d'esclusione previsti dall'art. 25 LCPubb e precisati dall'art. 38

RLCPubb/CIAP non è esaustivo. Altri motivi, preventivamente definiti dalle

prescrizioni di gara o dedotti dai principi generali che regolano la materia,

possono giustificare l'estromissione di un concorrente dalla gara. L'esclusione

può anche fondarsi su comportamenti illeciti del concorrente suscettibili di

perturbare in misura irrimediabile il rapporto di fiducia che deve

necessariamente sussistere ai fini dell'aggiudicazione (STA 30.7.2007 n.

52.2007.229

in re B.; cfr. Peter Galli/André Moser/ Elisabeth Lang, Praxis des

öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 250 seg.);

3.

3.1.

Nel caso concreto, il municipio ha escluso la ricorrente dalla gara adeguandosi

all'indicazione datagli dall'UCA, di cui si è detto in narrativa. Per

suffragare il provvedimento censurato, in questa sede, l'UCA produce i promemoria

delle riunioni tenutesi il 19 ed il 21 giugno 2007 fra i rappresentanti del

Dipartimento del territorio, quelli del Consorzio sistemazione del fiume __________,

rispettivamente quelli delle ditte __________ e __________, nel quadro

dell'esecuzione di una commessa relativa alla fornitura di blocchi di granito

per arginature a quel consorzio. Da questi promemoria emerge chiaramente che

presso la cava della RI 1, aggiudicataria della fornitura, gli autocarri della __________,

subappaltatrice del trasporto, venivano pesati assieme ad un'autovettura.

Stando al promemoria della riunione del 21 giugno 2007, risulta in particolare

che il procuratore di questa ditta ha ammesso che alcuni autisti hanno

portato una __________ sulla pesa, per avere i camion con un carico il più

possibile vicino ai limiti di carico stabiliti dalla legge per ottimizzare il

trasporto; fatto per il quale si è anche scusato.

3.2

Non

potendosi ragionevolmente esigere che il committente aggiudicasse una commessa

ad una ditta che aveva appena denunciato per comportamenti truffaldini,

suscettibili di perturbare in modo grave ed irreparabile il rapporto di fiducia

che qualsiasi aggiudicazione presuppone, questo tribunale ha ritenuto che tali

accertamenti, benché sommari, fossero sufficienti per giustificare l'esclusione

della __________ da un concorso successivamente indetto dal Cantone per il

servizio di spargimento del sale sulle strade cantonali (STA 30.7.2007 n.

52.2007

).

La stessa

conclusione non può invece essere tratta anche per rapporto alla RI 1. Il suo

coinvolgimento nelle irregolarità constatate dall'autorità cantonale non è

infatti stato accertato con altrettanta chiarezza. È ben vero che le

malversazioni erano messe in atto con la pesa della cava della ricorrente e che

il veicolo utilizzato per manipolare la pesatura è di sua proprietà. Questi

riscontri oggettivi non permettono tuttavia ancora di dedurre con sufficiente

certezza che la RI 1 abbia contribuito alle malversazioni o ne fosse altrimenti

al corrente. In effetti, dagli atti emerge soltanto che le operazioni di

pesatura erano effettuate direttamente dagli autisti della __________, che

alteravano i risultati, mettendo sulla pesa anche il veicolo privo di targhe,

posteggiato nelle vicinanze, che viene utilizzato per gli spostamenti

all'interno della cava. A differenza del procuratore della __________, nel

corso della riunione di cui si è detto sopra, il presidente del consiglio di

amministrazione della RI 1 non ha ammesso nulla che permetta di concludere che

fosse al corrente dell'illecito che gli autisti della subappaltatrice

commettevano nella sua cava. Il sospetto che ne fosse a conoscenza è forte e

consistente, ma l'accertamento delle eventuali responsabilità della ricorrente

è stato esperito in modo talmente maldestro e carente da risultare praticamente

inutilizzabile per sostenere con successo che abbia partecipato al raggiro o ne

fosse comunque a conoscenza.

3.3

Invano si

richiama l'UCA all'art. 38 cpv. 1 lett. a RLCPubb/ CIAP, addebitando alla RI 1

di non avere adeguatamente vigilato sull'impresa alla quale aveva subappaltato

il trasporto dei blocchi. Una semplice negligenza commessa dall'aggiudicatario di

un appalto in sede d'esecuzione non è senz'altro atta a comportare la sua

estromissione da ulteriori concorsi. L’art. 45 cpv. 1 lett. d LCPubb, al quale

l’art. 38 cpv. 1 lett. a RLCPubb/ CIAP fa riferimento, esige infatti che nei

confronti del concorrente sia stata pronunciata una condanna giudiziaria per

cattiva condotta dei lavori e che a seguito di questa condanna il Consiglio

di Stato l'abbia escluso da ogni aggiudicazione a titolo di sanzione amministrativa,

ovvero con decisione formale, adottata in esito ad un procedimento promosso a

carico del condannato. Presupposto, quest'ultimo, che non è comunque

soddisfatto.

Né giova all'UCA

richiamarsi all'art. 38 cpv. 1 lett. f RLCPubb/ CIAP che consente di escludere

gli offerenti che forniscono al committente false indicazioni. La norma mira in

effetti unicamente a permettere al committente di estromettere i concorrenti

che gli inoltrano offerte inveritiere. Non gli conferisce anche il diritto di

escludere un concorrente che in sede d'esecuzione di un appalto ha raggirato il

committente.

4.

In

esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto,

annullando la decisione impugnata siccome lesiva del diritto. Disponendo questo

tribunale degli elementi necessari, la commessa è aggiudicata direttamente alla

ricorrente (art. 41 cpv. 1 LCPubb).

Dato l'esito si

prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece a

carico dello Stato, in quanto unico resistente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 41, 45 LCPubb; 38 RLCPubb/CIAP; 3,

18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 23 luglio 2007 del CO 3 è

annullata;

1.2.

la commessa in oggetto è aggiudicata alla

ricorrente.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

Lo Stato rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione a:

,

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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