52.2007.261
Delibera di lavori di sistemazione di un riale
3 settembre 2007Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2007.261
Data decisione, Autorità:
03.09.2007, TRAM
Titolo:
Delibera di lavori di sistemazione di un riale
ESCLUSIONE
art. 25 LCPUBB
art. 38 RLCPUBB
Incarto n.
52.2007.261
Lugano
3 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Raffaello Balerna
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 agosto 2007 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 23 luglio 2007 del CO 3 che la esclude
dalla gara per l'aggiudicazione dei lavori di sistemazione del torrente __________
e che aggiudica la commessa alCO 1;
viste le risposte:
- 17 agosto 2007
dell'Ufficio corsi d'acqua;
- 20 agosto 2007 del CO 3;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a.
Il 26 aprile 2007 il CO 3 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb
ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere di
sistemazione e di pavimentazione del torrente __________ (FU n. 34/2007 pag.
3679 seg.).
In tempo utile,
sono pervenute al committente le offerte di sei ditte del ramo. Fra queste,
v'erano quella della ditta RI 1 di fr. 103'328.80 e quella delCO 1 di fr.
144'065.65.
b. Valutate le
offerte, il consulente del committente ha proposto di aggiudicare la commessa
alla RI 1, classificatasi al primo posto con 97.083 punti, davanti alCO 1 con
4.167 punti. Preso atto del rapporto di valutazione, l'Ufficio dei corsi
d'acqua ha tuttavia comunicato che la RI 1 doveva essere esclusa dalla gara,
poiché coinvolta in irregolarità riscontrate nell'ambito dell'esecuzione di una
commessa, attualmente all'esame del Ministero pubblico. Adeguandosi a questa
indicazione, con decisione 23 luglio 2007 il CO 3 ha quindi escluso la RI 1
dalla gara ed ha aggiudicato la commessa alCO 1.
B. Contro
la predetta decisione, la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento.
Eccepita la
carenza di motivazione del provvedimento, l'insorgente contesta che le irregolarità
riscontrate nell'ambito dell'esecuzione di un appalto conferitole dal consorzio
correzione fiume __________ possano giustificare l'estromissione dalla gara. La
RI 1 ammette che durante le operazioni di pesatura degli autocarri carichi in
partenza dalla sua cava veniva messa sulla bilancia anche un'automobile. Essa
sostiene tuttavia che questa manomissione era messa in atto dagli autisti della
__________, alla quale aveva subappaltato il trasporto, allo scopo di evitare
di tornare sul luogo di estrazione per completare il carico degli autocarri che
risultavano caricati in misura insufficiente. L'indebito profitto ritrattone
sarebbe irrisorio.
C. All'accoglimento
del ricorso si oppone l'Ufficio dei corsi d'acqua (UCA), producendo le
risultanze degli accertamenti recentemente esperiti dall'autorità cantonale
nell'ambito di una commessa relativa alla fornitura di blocchi da scogliera al
Consorzio correzione fiume __________ da parte della RI 1.
Il municipio
comunica di essersi attenuto all'indicazione dell'UCA, mentre l'CO 1 non ha
presentato osservazioni.
Considerato, in diritto
1. 1.1.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto partecipante alla gara, la ricorrente è senz'altro
legittimata a contestare la decisione del CO 3 nella misura in cui la esclude
dall'aggiudicazione (art. 43 PAmm). In caso di annullamento del provvedimento
di estromissione, sarà abilitata anche ad impugnare l'assegnazione della
commessa alla CO 1.
Con questa
riserva, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio
può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
Secondo
l’art. 25 LCPubb, il committente esclude dalla procedura gli offerenti che:
a) non
adempiono ai criteri di idoneità;
b) hanno dato
al committente indicazioni false;
c) non
rispettano i principi sanciti all’art. 5 lett. c) e d) della legge;
d) hanno
comportamenti tali da impedire un’effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla
in modo rilevante;
e) sono oggetto
di una procedura di concordato o di fallimento;
f) le
ditte che abbiano i medesimi titolari o siano controllate dalle stesse persone
e che non adempiono ai principi dell’art. 5.
L’art. 38
RLCPubb/CIAP dal canto suo precisa che vengono escluse dall’aggiudicazione in
particolare:
a) le
offerte provenienti da offerenti contro i quali siano state pronunciate sentenze
giudiziarie per la condotta dei lavori o per infrazioni alle disposizioni
legislative sul lavoro o sui contratti collettivi di lavoro nei cinque anni
precedenti l’avviso di gara;
b) le
offerte provenienti da offerenti per cui sia in corso una procedura di
fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato, secondo
la legislazione Svizzera;
c) le
offerte provenienti da offerenti che al momento dell’inoltro dell’offerta non
hanno assolto gli obblighi di pagamento dei contributi AVS/AI/IPG e alle
istituzioni professionali e sociali previste dai contratti collettivi di
lavoro;
d) le
offerte provenienti da offerenti che al momento dell’inoltro dell’offerta non
hanno assolto gli obblighi di pagamento dei contributi SUVA o istituti analoghi,
delle trattenute di imposta alla fonte e delle imposte cantonali e comunali
cresciute in giudicato;
e) l’offerente
che non soddisfa o non soddisfa più i criteri d’idoneità richiesti;
f) l’offerente
che ha fornito al committente false indicazioni;
g) l’offerente
che non soddisfa i principi fissati negli articoli 5 della LCPubb e 11 lettere
e, f e g del CIAP.
L'elenco dei
motivi d'esclusione previsti dall'art. 25 LCPubb e precisati dall'art. 38
RLCPubb/CIAP non è esaustivo. Altri motivi, preventivamente definiti dalle
prescrizioni di gara o dedotti dai principi generali che regolano la materia,
possono giustificare l'estromissione di un concorrente dalla gara. L'esclusione
può anche fondarsi su comportamenti illeciti del concorrente suscettibili di
perturbare in misura irrimediabile il rapporto di fiducia che deve
necessariamente sussistere ai fini dell'aggiudicazione (STA 30.7.2007 n.
52.2007.229
in re B.; cfr. Peter Galli/André Moser/ Elisabeth Lang, Praxis des
öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 250 seg.);
3.
3.1.
Nel caso concreto, il municipio ha escluso la ricorrente dalla gara adeguandosi
all'indicazione datagli dall'UCA, di cui si è detto in narrativa. Per
suffragare il provvedimento censurato, in questa sede, l'UCA produce i promemoria
delle riunioni tenutesi il 19 ed il 21 giugno 2007 fra i rappresentanti del
Dipartimento del territorio, quelli del Consorzio sistemazione del fiume __________,
rispettivamente quelli delle ditte __________ e __________, nel quadro
dell'esecuzione di una commessa relativa alla fornitura di blocchi di granito
per arginature a quel consorzio. Da questi promemoria emerge chiaramente che
presso la cava della RI 1, aggiudicataria della fornitura, gli autocarri della __________,
subappaltatrice del trasporto, venivano pesati assieme ad un'autovettura.
Stando al promemoria della riunione del 21 giugno 2007, risulta in particolare
che il procuratore di questa ditta ha ammesso che alcuni autisti hanno
portato una __________ sulla pesa, per avere i camion con un carico il più
possibile vicino ai limiti di carico stabiliti dalla legge per ottimizzare il
trasporto; fatto per il quale si è anche scusato.
3.2
Non
potendosi ragionevolmente esigere che il committente aggiudicasse una commessa
ad una ditta che aveva appena denunciato per comportamenti truffaldini,
suscettibili di perturbare in modo grave ed irreparabile il rapporto di fiducia
che qualsiasi aggiudicazione presuppone, questo tribunale ha ritenuto che tali
accertamenti, benché sommari, fossero sufficienti per giustificare l'esclusione
della __________ da un concorso successivamente indetto dal Cantone per il
servizio di spargimento del sale sulle strade cantonali (STA 30.7.2007 n.
52.2007
).
La stessa
conclusione non può invece essere tratta anche per rapporto alla RI 1. Il suo
coinvolgimento nelle irregolarità constatate dall'autorità cantonale non è
infatti stato accertato con altrettanta chiarezza. È ben vero che le
malversazioni erano messe in atto con la pesa della cava della ricorrente e che
il veicolo utilizzato per manipolare la pesatura è di sua proprietà. Questi
riscontri oggettivi non permettono tuttavia ancora di dedurre con sufficiente
certezza che la RI 1 abbia contribuito alle malversazioni o ne fosse altrimenti
al corrente. In effetti, dagli atti emerge soltanto che le operazioni di
pesatura erano effettuate direttamente dagli autisti della __________, che
alteravano i risultati, mettendo sulla pesa anche il veicolo privo di targhe,
posteggiato nelle vicinanze, che viene utilizzato per gli spostamenti
all'interno della cava. A differenza del procuratore della __________, nel
corso della riunione di cui si è detto sopra, il presidente del consiglio di
amministrazione della RI 1 non ha ammesso nulla che permetta di concludere che
fosse al corrente dell'illecito che gli autisti della subappaltatrice
commettevano nella sua cava. Il sospetto che ne fosse a conoscenza è forte e
consistente, ma l'accertamento delle eventuali responsabilità della ricorrente
è stato esperito in modo talmente maldestro e carente da risultare praticamente
inutilizzabile per sostenere con successo che abbia partecipato al raggiro o ne
fosse comunque a conoscenza.
3.3
Invano si
richiama l'UCA all'art. 38 cpv. 1 lett. a RLCPubb/ CIAP, addebitando alla RI 1
di non avere adeguatamente vigilato sull'impresa alla quale aveva subappaltato
il trasporto dei blocchi. Una semplice negligenza commessa dall'aggiudicatario di
un appalto in sede d'esecuzione non è senz'altro atta a comportare la sua
estromissione da ulteriori concorsi. L’art. 45 cpv. 1 lett. d LCPubb, al quale
l’art. 38 cpv. 1 lett. a RLCPubb/ CIAP fa riferimento, esige infatti che nei
confronti del concorrente sia stata pronunciata una condanna giudiziaria per
cattiva condotta dei lavori e che a seguito di questa condanna il Consiglio
di Stato l'abbia escluso da ogni aggiudicazione a titolo di sanzione amministrativa,
ovvero con decisione formale, adottata in esito ad un procedimento promosso a
carico del condannato. Presupposto, quest'ultimo, che non è comunque
soddisfatto.
Né giova all'UCA
richiamarsi all'art. 38 cpv. 1 lett. f RLCPubb/ CIAP che consente di escludere
gli offerenti che forniscono al committente false indicazioni. La norma mira in
effetti unicamente a permettere al committente di estromettere i concorrenti
che gli inoltrano offerte inveritiere. Non gli conferisce anche il diritto di
escludere un concorrente che in sede d'esecuzione di un appalto ha raggirato il
committente.
4.
In
esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto,
annullando la decisione impugnata siccome lesiva del diritto. Disponendo questo
tribunale degli elementi necessari, la commessa è aggiudicata direttamente alla
ricorrente (art. 41 cpv. 1 LCPubb).
Dato l'esito si
prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece a
carico dello Stato, in quanto unico resistente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 41, 45 LCPubb; 38 RLCPubb/CIAP; 3,
18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 23 luglio 2007 del CO 3 è
annullata;
1.2.
la commessa in oggetto è aggiudicata alla
ricorrente.
2. Non si
preleva tassa di giustizia.
Lo Stato rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
,
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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