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Decisione

52.2007.264

Fabbisogno di posteggi - trasformazione del terzo piano di un centro commerciale

31 ottobre 2007Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

I ricorrenti si avversano vicendevolmente con argomenti che

per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva degli

insorgenti è certa. Da questo profilo, i ricorsi, tempestivi, sono dunque

ricevibili in ordine.

Avendo il medesimo fondamento di fatto, possono essere decisi

con un unico giudizio (art. 51 PAmm), sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Il

sopralluogo chiesto dal ricorrente CO 1 non appare atto a procurare a questo

tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. La

situazione dei luoghi emerge dai piani ed è sufficientemente nota a questo

tribunale. Ad eventuali carenze istruttorie potrà inoltre essere posto rimedio,

annullando il giudizio e rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché

provveda ad emendarle.

2. 2.1. Giusta l'art. 59 cpv.

1 PAmm, se il Consiglio di Stato annulla la decisione impugnata, esso decide

nel merito o rinvia gli atti all'istanza inferiore per nuova decisione. I

motivi posti a fondamento del giudizio di rinvio sono vincolanti tanto per

l'istanza inferiore, quanto per l'autorità di ricorso in caso di impugnativa

contro la nuova decisione (Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 59

PAmm n. 1 b).

Le decisioni di rinvio sono impugnabili nella misura in cui

definiscono una questione controversa e vincolano l'istanza inferiore ai

considerandi (STA 10.5.2006, n. 52.2004.326 consid. 2).

2.2. Nel caso concreto, il giudizio del

Consiglio di Stato, qui in esame, si è pronunciato definitivamente sul numero

di posteggi necessari secondo il Rcpp, sul numero di posteggi che potrebbe

essere realizzato mediante una migliore utilizzazione delle superfici

disponibili e sul numero di posteggi mancanti per i quali andrebbe prelevato un

contributo sostitutivo. Su questi tre aspetti il giudizio di rinvio è

impugnabile siccome definitivo. Nella misura in cui gli insorgenti li

contestano, le impugnative sono dunque proponibili.

3. Per principio,

le domande di costruzione vanno esaminate in base al diritto vigente al momento

della decisione. Il diritto entrato in vigore nelle more dei procedimenti di

ricorso è applicabile soltanto a determinate condizioni. In particolare, quando

l’esame della domanda non sia stato procrastinato in modo contrario al

principio della buona fede o quando l'applicazione del nuovo diritto sia

dettata da un interesse pubblico prevalente su quello dell’istante in licenza

(STA 4.4.1996, n. 52.1995.256 consid. 2).

3.2. Il giudizio governativo qui in esame si fonda sul Rcpp

entrato in vigore oltre due anni dopo l'inoltro della domanda di costruzione

del 25 novembre 2003 ed oltre un anno dopo il primo dei due giudizi con cui il

Consiglio di Stato ha rinviato gli atti al municipio affinché stabilisse se la

domanda di costruzione poteva essere accolta contro pagamento di un contributo

sostitutivo per posteggi mancanti.

L'insorgente non contesta l'applicazione del nuovo diritto.

L'ha anzi espressamente auspicata prima ancora che entrasse in vigore.

L'applicazione del Rcpp è stata inoltre sollecitata dallo stesso Consiglio di

Stato nel secondo giudizio del 28 marzo 2006, con cui ha rinviato gli atti al

municipio per nuova decisione; giudizio che le parti hanno non hanno impugnato.

Anche se il Rcpp è entrato in vigore parecchio tempo dopo l'inoltro della domanda

di costruzione, nulla si oppone dunque alla sua applicazione.

4. Fabbisogno massimo di

riferimento di posteggi

4.1. Il Rcpp si prefigge di determinare il numero di posteggi

privati necessari per edifici di contenuto non residenziale, in caso di nuove

edificazioni, come pure di riattamenti importanti e di cambiamenti di

destinazione che comportano un cambiamento sostanziale dei parametri di

riferimento per il calcolo del fabbisogno dei posteggi (art. 1 Rcpp).

Il commento che accompagna il Rcpp spiega che le trasformazioni

devono essere tali da determinare un cambiamento sostanziale dei fattori

entranti in considerazione per il calcolo del fabbisogno dei posteggi. I

posteggi esistenti sono esclusi dal campo d'applicazione del Rcpp nella misura

in cui non si verifica un cambiamento sostanziale dei parametri in questione.

4.2. Nel caso concreto, la controversa

trasformazione ha per oggetto l'insediamento di un negozio di generi non

alimentari (sex shop) su una SUL di 790 mq del terzo piano del centro commerciale

__________, attualmente inutilizzato. I piani inferiori non vengono toccati

dalla trasformazione, poiché sono già utilizzati come superficie di vendita di

generi non alimentari.

Nella misura in cui è riferito al terzo piano,

il cambiamento di destinazione è di per sé sostanziale. Sia che lo si riferisca

all'utilizzazione autorizzata con licenza del 16 dicembre 2002 per l'insediamento

di una ditta di floricoltura, sia che si consideri che, di fatto, il piano è

sinora rimasto inutilizzato, l'intervento in oggetto comporta infatti la

trasformazione di una superficie che non è mai stata destinata alla vendita al

pubblico in una superficie destinata a tale scopo. Raffrontata al resto del

complesso commerciale, la trasformazione non è invece sostanziale, poiché, interessando

meno di un quarto dell'intera SUL del centro, non è atta ad alterare in misura

rilevante gli aspetti che ne definiscono l'identità dal profilo quantitativo,

aumentando in misura considerevole il fabbisogno di posteggi (cfr. per analogia

art. 42 cpv. 3 OPT, 8 cpv. 3 OIF). Anche se circoscritta ad una singola parte

del complesso commerciale la trasformazione deve comunque essere esaminata dal

profilo del Rcpp.

4.3. Secondo l’art. 7 cpv. 1 Rcpp, la SUL non

destinata alla vendita di generi alimentari di piccoli centri commerciali (<

5'000 mq) comporta un fabbisogno massimo di riferimento di 4 posteggi ogni 100

mq.

La trasformazione, interessante una SUL di 790

mq, ingenera dunque un fabbisogno massimo di riferimento di 31 posteggi.

5. Posteggi necessari

5.1. Giusta l'art. 9 cpv. 1 Rcpp, per la

determinazione del nume-ro di posteggi necessari occorre tener conto:

a) della categoria della fermata del trasporto pubblico

b) del livello di qualità del servizio di trasporto

pubblico.

Le fermate del trasporto pubblico, soggiunge la norma (cpv.

2), sono suddivise dalla Sezione della mobilità in categorie da I a V a seconda

del tipo di trasporto pubblico che ne assicura il servizio e dell’intervallo

tra una corsa e l'altra. Ai comuni viene fornito l’elenco delle fermate di

trasporto pubblico con le rispettive categorie (cpv. 3). La qualità del

servizio di trasporto pubblico a disposizione di un determinato edificio o di

una zona edificabile è classificata in livelli da A a D in base alla

raggiungibilità della fermata e alla categoria della fermata da I a V secondo

la seguente tabella:

Categoria di fermata

Raggiungibilità della fermata (distanza in metri)

< 250 m

251-500 m

501-750 m

751-1000 m

I

livello A

livello A

livello B

livello C

Considerandi

II

livello A

livello B

livello C

livello D

III

livello B

livello C

livello D

- *)

IV

livello C

livello D

- *)

- *)

V

livello D

- *)

- *)

- *)

*) Qualità del trasporto pubblico (TP) non

sufficiente

Il numero di posteggi necessari, dispone poi l’art. 10 cpv.1

Rcpp, è calcolato applicando al fabbisogno massimo di riferimento determinati valori

percentuali, stabiliti da apposite tabelle in base alla categoria (1 o 2) alla

quale il comune è assegnato.

Per i comuni di categoria 1, fra è quali è annoverato __________,

fanno stato i seguenti valori:

Livello di qualità del servizio di trasporto pubblico

Posteggi necessari / fabbisogno massimo di

riferimento

%

livello A

40.

livello B

50.

livello C

60.

livello D

70.

Qualità TP non sufficiente

100.

5.2

Il centro commerciale __________ si situa

ad una distanza superiore a 250 m, ma inferiore a 500 dalla fermata n. 5053

delle Autolinee __________. Secondo il piano tecnico allestito dal Dipartimento

del territorio, questa fermata è classificata nella categoria V con

coefficiente D. Fondandosi su queste risultanze, l'autorità cantonale ha

escluso che il fabbisogno massimo di riferimento potesse essere ridotto.

Davanti al Consiglio di Stato il ricorrente CO

1.

ha chiesto che la classificazione della fermata fosse riveduta da V a IV in

considerazione dell'intensificazione del numero di corse assicurate dalle

succitate autolinee intervenuta a partire dall'11 dicembre 2006. Pur avendo

accertato presso la Sezione della mobilità che la fermata in questione

diventava di categoria IV, il Consiglio di Stato ha respinto la tesi dell'insorgente,

obiettando che il suo giudizio doveva fondarsi sul PR attualmente in vigore.

La deduzione non può essere condivisa.

Contrariamente a quanto ritiene il Consiglio di

Stato, il piano al quale la Sezione della mobilità si è riferita non è il PR di

__________, ma il piano tecnico abbinato al Rcpp che viene pubblicato sul FU a

cura del Dipartimento del territorio. Questo piano ha una funzione

esclusivamente ausiliaria. Serve soltanto a facilitare l'applicazione del Rcpp

da parte dell'autorità. Non è assimilabile ad un atto pianificatorio vincolante

per l'autorità. Nessuna disposizione di legge gli attribuisce una simile

valenza. Il piano non toglie dunque alla Sezione della mobilità il

potere/dovere di stabilire, caso per caso, a quale categoria appartenga una determinata

fermata di un servizio di trasporto pubblico.

Nel caso concreto, la Sezione della mobilità,

interpellata dal Servizio dei ricorsi, ha esplicitamente rilevato che con l'intensifica-zione

delle corse la fermata n. 5053 passava dalla categoria V alla categoria IV. In

tali circostanze, il numero di posteggi necessari doveva per forza essere

calcolato applicando al fabbisogno massimo di riferimento (31 posteggi) la

percentuale (70%) prevista dalla tabella annessa all'art. 10 cpv. 1 Rcpp per

gli stabilimenti commerciali situati ad una distanza compresa tra 250 e 500 m

dalle fermate di questa categoria (livello D).

Appare dunque fondata la tesi del ricorrente __________,

laddove sostiene che il numero di posteggi necessari alla controversa trasformazione

deve essere ridotto da 31 a 22. La tesi non può invece essere accolta laddove

l'insorgente sostiene che la riduzione percentuale andrebbe estesa ai 133

posteggi esistenti. Se, come sostiene il ricorrente, il fabbisogno di posteggi

indotto dalla trasformazione deve essere calcolato soltanto sulla base della

SUL del nuovo negozio, prescindendo da un riesame dei posteggi necessari all'intero

centro commerciale, lo stesso ricorrente non può poi pretendere, senza cadere

in contraddizione, che la riduzione del fabbisogno massimo di riferimento,

prevista dagli art. 9 e 10 Rcpp, venga applicata anche ai posteggi esistenti.

Il regolamento non può, in altri termini, essere applicato soltanto nella

misura in cui gli torna comodo.

6.

Riduzione per sinergie

6.1

Secondo l'art. 7 cpv. 2 Rcpp, il

fabbisogno massimo di riferimento va ridotto tenendo conto di quelle

sinergie fra i diversi contenuti dell’edificazione che possono determinare una

sovrap-posizione d'uso dei posteggi da parte della clientela. La norma impone

in pratica di valutare la percentuale di clienti che può visitare più

stabilimenti commerciali di natura diversa accomunati nello stesso centro

utilizzando un solo posteggio.

Analogamente, anche l'art. 12 cpv. 2 Rcpp

impone di verificare la possibilità di utilizzare altri posteggi già

esistenti nelle immediate vicinanze, come pure la possibilità di un'utilizzazione

comune di posteggi da parte di clienti di attività diverse o impianti vicini.

6.2

Nel caso concreto, non appare fuori luogo

ammettere che nel centro commerciale si verifichi una certa sovrapposizione

d'uso dei posteggi tra i clienti del __________ e quelli del negozio che il

ricorrente CO 1 intende insediare al terzo piano. La misura della riduzione

(10%) prospettata dall'insorgente appare d'altro canto ragionevole.

Va invece respinta la pretesa del ricorrente di

ridurre il numero di posteggi di un ulteriore 10% in considerazione della

possibilità per i clienti del nuovo negozio di utilizzare i posteggi di pertinenza

del vicino centro commerciale __________. Tale eventualità è invero già stata

valutata dalla Sezione della mobilità, che tuttavia l'ha esclusa in assenza di

qualsiasi regolamentazione per un uso comune. La riduzione prevista dall'art.

12.

cpv. 2 Rcpp presuppone infatti l'esistenza di un accordo per

un'utilizzazione comune tra i proprietari degli impianti di posteggio. Non

basta che i clienti di un centro commerciale abbiano di fatto la possibilità di

utilizzare gli impianti di un centro vicino.

Il numero di posteggi necessari alla

controversa trasformazione va dunque ridotto da 22 a 20.

7.

Contributo sostitutivo

7.1

Secondo l'art. 41 NAPR, i posteggi

obbligatori devono essere dimensionati secondo le normative VSS. Deroghe

possono essere concesse qualora la loro formazione risultasse tecnicamente

impossibile o fosse in contrasto con il principio di conservazione dei nuclei.

L'obbligo di dimensionare i posteggi secondo le

normative VSS vale anche per i posteggi che devono essere realizzati secondo il

Rcpp.

7.2

Nel caso concreto, il centro commerciale __________

dispone attualmente di 133 posteggi. 125 di questi sono di pertinenza degli

stabilimenti commerciali dei piani inferiori. Disponibili per le necessità del

terzo piano rimangono dunque 8 posteggi.

Dopo aver contestato il nuovo avviso del

Dipartimento del territorio, che fissava a 181 il numero di posteggi necessari

all'intero centro commerciale in base al Rcpp, il ricorrente CO 1 ha inoltrato

al municipio un piano in variante, costituito da una semplice fotocopia di un

piano in scala 1:500, che prevede di ricavare ulteriori 21 stalli attraverso un

riordino dei posteggi esistenti, aumentando a 154 il numero dei posti a

disposizione dell'intero centro commerciale.

Il Consiglio di Stato ha ammesso questa variante

senza esperire alcuna verifica sulla conformità dei posteggi per rapporto alle esigenze

poste dalle norme VSS. Il comune contesta questa deduzione, sostenendo che il

piano prodotto dal ricorrente CO 1 non permette di trarre conclusioni

affidabili in punto al rispetto delle norme VSS. La censura è fondata.

Oltre alle difficoltà di confronto con il piano

dei posteggi esistenti in scala 1:200, il piano prodotto in corso di procedura

dal ricorrente CO 1 (in scala 1:500), privo di qualsiasi indicazione metrica,

non permette in effetti di esperire una verifica puntuale della conformità

della variante rispetto alle norme VSS. I posteggi supplementari contrassegnati

con i numeri 33 e 35, previsti sulla part. 783, sembrano intralciare le manovre

dei veicoli che fanno capo ai posteggi circostanti. Lo stesso dicasi dei

posteggi n. 48, 50 - 52, previsti sulla part. 1592. Dubbia è pure la

possibilità di realizzare i posteggi n. 24 - 26, previsti sulla corsia di

accesso al __________.

Da questo profilo, il giudizio impugnato non

può dunque essere confermato, poiché la carenza di accertamenti impedisce a questo

tribunale di pronunciarsi con la dovuta cognizione di causa sulla conformità con

le norme VSS dei posteggi supplementari previsti dalla variante inoltrata dal

ricorrente CO 1.

8.

In esito alle

considerazioni che precedono, il ricorso inoltrato da CO 1 è dunque accolto

nella misura in cui contesta il numero di posteggi mancanti accertato dal

Consiglio di Stato, che deve essere ridotto da 20 a 12. Va invece respinto

nella misura in cui postula il rilascio immediato della licenza.

Il ricorso del comune è a sua volta accolto

nella misura in cui contesta la sufficienza della variante inoltrata dal

ricorrente CO 1 in corso di procedura.

La decisione 17 ottobre 2006 del municipio va

di conseguenza annullata assieme a quella del Consiglio di Stato che la conferma.

Gli atti vanno rinviati all'autorità comunale affinché, accertato, sulla base

di piani adeguati, il numero di posteggi supplementari che può semmai essere

ancora effettivamente realizzato, stabilisca il contributo sostitutivo per

posteggi mancanti da imporre al ricorrente a titolo di condizione della licenza

relativa alla trasformazione del terzo piano del centro commerciale __________.

La tassa di giustizia è posta a carico del

ricorrente CO 1 in misura proporzionale al suo grado di soccombenza, ritenuto

che il comune ne va esente siccome comparso in lite per esigenze di funzione.

Le ripetibili sono invece compensate.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 21 LE; 31a LALPT; 41 NAPR; 7, 8, 9, 10, 12 Rcpp; 3, 18, 28, 31, 60,

61, 65 PAmm

dichiara e pronuncia:

1.

I ricorsi sono parzialmente

accolti.

§. Di conseguenza:

1.1

le

decisioni 17 ottobre 2006 del RI 1 e 26 giugno 2007 del Consiglio di Stato (n.

3089) sono annullate;

1.2

gli

atti sono rinviati al RI 1, affinché, accertato, sulla base di

piani adeguati, il numero di posteggi supplementari che può semmai essere ancora

effettivamente realizzato, stabilisca il contributo sostitutivo per posteggi

mancanti da imporre al ricorrente a titolo di condizione della licenza relativa

alla trasformazione del terzo piano del __________.

2.

La tassa di giustizia è

posta a carico del ricorrente nella misura di fr. 1'000.-. Le ripetibili sono

compensate.

3.

Contro la presente decisione

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF).

Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il

medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

segretario