52.2007.264
Fabbisogno di posteggi - trasformazione del terzo piano di un centro commerciale
31 ottobre 2007Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
52.2007.264
52.2007.267
Lugano
31 ottobre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi
a.
b.
13
agosto 2007 del
RI
1, ,
patrocinato
da: avv. PA 1, ,
14
agosto 2007 di
CO
1, ,
patr.
dall'avv. PA 2, ,
contro
la
decisione 26 giugno 2007 del Consiglio di Stato (n. 3089) che annulla la decisione
17 ottobre 2006 con cui il RI 1 ha negato a CO 1 la licenza edilizia per il
cambiamento di destinazione del terzo piano di un centro commerciale (part.
1592);
viste le risposte:
- 27 agosto 2007 di CO 1;
- 4 settembre 2007 del Consiglio di
Stato;
al ricorso del RI 1;
- 30 agosto 2007 del RI 1;
- 4 settembre 2007 del Consiglio di
Stato;
al ricorso di CO 1;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 7 settembre 2000 il RI 1
ha rilasciato a CO 1 due licenze edilizie: una per costruire accanto alla sua
autofficina (part. 1592), situata lungo il fiume __________, un centro
commerciale, denominato __________, dotato di 72 posteggi, l'altra per
realizzare su un fondo vicino (part. 783) un ulteriore posteggio di 61 stalli
destinati al centro in questione.
La prima licenza edilizia avvertiva che il fabbisogno di
posteggi del centro commerciale, ad esclusione del terzo piano, era fissato in
125 posti auto. In caso di occupazione del terzo piano, che rimaneva per quel
momento privo di destinazione, il fabbisogno avrebbe dovuto essere nuovamente
calcolato in funzione dell'utilizzazione concreta.
Il 16 dicembre 2002 il municipio ha rilasciato al ricorrente CO
1 una licenza edilizia per insediare al terzo piano una ditta attiva nel mercato
della floricoltura. L'autorità comunale ha imposto di riservare un posteggio ai
due dipendenti.
B. Con domanda 25 novembre
2003, CO 1 ha chiesto al municipio il permesso di insediare al terzo piano del
centro commerciale un negozio di articoli per soli adulti (sex shop).
Alla domanda era allegata una relazione tecnica nella quale
l'istante rilevava che il centro commerciale disponeva di 133 posteggi, 126 dei
quali obbligatori, e che la superficie supplementare del negozio (410 mq)
richiedeva la formazione di ulteriori 14 posteggi, 7 dei quali già esistenti e
7 da realizzare.
Il 22 gennaio 2004, il ricorrente CO 1 ha corretto la
relazione, dando atto che la superficie del negozio era di 800 mq, per cui il
fabbisogno supplementare, calcolato secondo l'art. 41 NAPR ammontava a 20
posteggi. Tre mesi più tardi lo stesso ricorrente ha tuttavia fatto presente al
municipio che il regolamento canto-nale sul fabbisogno di posteggi privati
(Rcpp; art. 31a LALPT), che stava per entrare in vigore, avrebbe reso inapplicabile
l'art. 41 NAPR e fatto decadere l'obbligo di realizzare nuovi posteggi. Non
essendo comunque tecnicamente possibile approntare più di 140 posteggi, il
municipio avrebbe d'altro canto dovuto rilasciare la licenza contro pagamento
di un contributo sostitutivo per i posteggi mancanti.
C. Con decisione 31 marzo 2004,
il municipio ha negato la licenza edilizia per l'insediamento di un negozio al
terzo piano del centro a causa dell'insufficiente dotazione di posteggi (- 19).
La decisione è stata annullata dal Consiglio di Stato, che
con giudizio 14 settembre 2004, confermato da questo tribunale (STA 3.11.2004,
n. 52.2004.328) ha parzialmente accolto il ricorso contro di essa inoltrata da CO
1. Dopo aver stabilito che l'utilizzazione del terzo piano determinava un
deficit di 19 posteggi, il Governo ha rinviato gli atti al municipio, affinché
si pronunciasse nuovamente sulla domanda di costruzione, evadendo la
richiesta di deroga al numero di posteggi da realizzarsi, formulata dal
ricorrente, con eventuale fissazione del relativo contributo sostitutivo.
Anziché dar seguito al giudizio di rinvio, con decisione 29
dicem-bre 2005 il municipio ha nuovamente negato la licenza, ritenen-do che
l'istante non avesse chiesto alcuna deroga all'obbligo di realizzare i posteggi
mancanti. Anche questo provvedimento è stato annullato dal Consiglio di Stato,
che con decisione 28 marzo 2006 ha nuovamente rinviato gli atti all'autorità
comunale, affinché desse seguito al precedente giudizio di rinvio, tenendo altresì
conto del Rcpp, entrato in vigore all'inizio dell'anno.
In ossequio a questo nuovo giudizio, il municipio ha chiesto
al Dipartimento del territorio di aggiornare il preavviso di sua competenza
tenendo conto del Rcpp. Con nuovo avviso del 24 luglio 2006, l'autorità
cantonale ha stabilito che il fabbisogno complessivo di posteggi del centro era
di 181 unità; quantitativo che si sarebbe semmai potuto ridurre in caso di
accordo sull'uso comune dei posteggi esistenti del vicino centro commerciale __________.
Respinte alcune soluzioni alternative proposte dal ricorrente
CO 1, con decisione 17 ottobre 2006 il municipio ha nuovamente respinto la
domanda di costruzione per mancanza del numero di posteggi necessari,
rifiutandosi implicitamente di rilasciare la licenza contro pagamento di un
contributo sostitutivo.
D. Con giudizio 26 giugno 2007,
il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa
contro di esso inoltrata da CO 1 e rinviando gli atti al municipio affinché rilasciasse
la licenza richiesta contro pagamento di un contributo sostitutivo per 20
posteggi mancanti.
Illustrate in dettaglio le disposizioni del Rcpp
concretamente applicabili, il Governo ha in sostanza ritenuto che il fabbisogno
di posteggi del centro commerciale ammontasse a 174 unità. Dedotti i 154
posteggi che, secondo un piano prodotto in corso di procedura dall'istante in
licenza, potrebbero essere ricavati attraverso un più intenso sfruttamento
delle aree disponibili, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il grado di
copertura giustificasse comunque il rilascio del permesso alla condizione di
versare un contributo sostitutivo per i 20 posteggi mancanti.
E. Contro il predetto giudizio,
il comune e CO 1 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo per diverse ragioni che sia annullato e che gli atti siano rinviati
alle istanze inferiori affinché si pronuncino nuovamente.
a. Il RI 1 contesta in sostanza che la riorganizzazione dei
posteggi, proposta dall'istante in licenza con un piano inoltrato in corso di
procedura, risponda alle prescrizioni VSS richiamate dall'art. 41 NAPR. CO 1,
obietta, ha ripetutamente affermato che la superficie disponibile non permetteva
di realizzare più di 140 posteggi. Il Consiglio di Stato avrebbe accettato il
nuovo piano senza esperire alcuna verifica.
Chiede quindi che il giudizio governativo sia annullato e che
gli atti siano rinviati al Governo affinché si pronunci sulla legittimità
dei nuovi 20 stalli offerti da CO 1 e sul numero di posteggi mancanti che
dovranno essere oggetto di un contributo sostitutivo.
b. CO 1 ritiene invece che il fabbisogno di posteggi debba
essere calcolato tenendo conto esclusivamente della trasformazione del terzo
piano. Il fabbisogno calcolato in base al Rcpp, prosegue, andrebbe comunque
ridotto tendo conto dell'aumento del numero di corse del servizio di trasporto
pubblico e delle sinergie che sussistono fra i negozi del centro commerciale in
discussione, rispettivamente con quelli del vicino centro commerciale __________.
Esposti in dettaglio i motivi per cui i posteggi esistenti
sarebbero sufficienti, chiede che gli atti siano rinviati al municipio affinché
rilasci la licenza senza imporre alcun contributo sostitutivo.
F. All'accoglimento di entrambi
Fatti
i ricorsi si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
I ricorrenti si avversano vicendevolmente con argomenti che
per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva degli
insorgenti è certa. Da questo profilo, i ricorsi, tempestivi, sono dunque
ricevibili in ordine.
Avendo il medesimo fondamento di fatto, possono essere decisi
con un unico giudizio (art. 51 PAmm), sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Il
sopralluogo chiesto dal ricorrente CO 1 non appare atto a procurare a questo
tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. La
situazione dei luoghi emerge dai piani ed è sufficientemente nota a questo
tribunale. Ad eventuali carenze istruttorie potrà inoltre essere posto rimedio,
annullando il giudizio e rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché
provveda ad emendarle.
2. 2.1. Giusta l'art. 59 cpv.
1 PAmm, se il Consiglio di Stato annulla la decisione impugnata, esso decide
nel merito o rinvia gli atti all'istanza inferiore per nuova decisione. I
motivi posti a fondamento del giudizio di rinvio sono vincolanti tanto per
l'istanza inferiore, quanto per l'autorità di ricorso in caso di impugnativa
contro la nuova decisione (Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 59
PAmm n. 1 b).
Le decisioni di rinvio sono impugnabili nella misura in cui
definiscono una questione controversa e vincolano l'istanza inferiore ai
considerandi (STA 10.5.2006, n. 52.2004.326 consid. 2).
2.2. Nel caso concreto, il giudizio del
Consiglio di Stato, qui in esame, si è pronunciato definitivamente sul numero
di posteggi necessari secondo il Rcpp, sul numero di posteggi che potrebbe
essere realizzato mediante una migliore utilizzazione delle superfici
disponibili e sul numero di posteggi mancanti per i quali andrebbe prelevato un
contributo sostitutivo. Su questi tre aspetti il giudizio di rinvio è
impugnabile siccome definitivo. Nella misura in cui gli insorgenti li
contestano, le impugnative sono dunque proponibili.
3. Per principio,
le domande di costruzione vanno esaminate in base al diritto vigente al momento
della decisione. Il diritto entrato in vigore nelle more dei procedimenti di
ricorso è applicabile soltanto a determinate condizioni. In particolare, quando
l’esame della domanda non sia stato procrastinato in modo contrario al
principio della buona fede o quando l'applicazione del nuovo diritto sia
dettata da un interesse pubblico prevalente su quello dell’istante in licenza
(STA 4.4.1996, n. 52.1995.256 consid. 2).
3.2. Il giudizio governativo qui in esame si fonda sul Rcpp
entrato in vigore oltre due anni dopo l'inoltro della domanda di costruzione
del 25 novembre 2003 ed oltre un anno dopo il primo dei due giudizi con cui il
Consiglio di Stato ha rinviato gli atti al municipio affinché stabilisse se la
domanda di costruzione poteva essere accolta contro pagamento di un contributo
sostitutivo per posteggi mancanti.
L'insorgente non contesta l'applicazione del nuovo diritto.
L'ha anzi espressamente auspicata prima ancora che entrasse in vigore.
L'applicazione del Rcpp è stata inoltre sollecitata dallo stesso Consiglio di
Stato nel secondo giudizio del 28 marzo 2006, con cui ha rinviato gli atti al
municipio per nuova decisione; giudizio che le parti hanno non hanno impugnato.
Anche se il Rcpp è entrato in vigore parecchio tempo dopo l'inoltro della domanda
di costruzione, nulla si oppone dunque alla sua applicazione.
4. Fabbisogno massimo di
riferimento di posteggi
4.1. Il Rcpp si prefigge di determinare il numero di posteggi
privati necessari per edifici di contenuto non residenziale, in caso di nuove
edificazioni, come pure di riattamenti importanti e di cambiamenti di
destinazione che comportano un cambiamento sostanziale dei parametri di
riferimento per il calcolo del fabbisogno dei posteggi (art. 1 Rcpp).
Il commento che accompagna il Rcpp spiega che le trasformazioni
devono essere tali da determinare un cambiamento sostanziale dei fattori
entranti in considerazione per il calcolo del fabbisogno dei posteggi. I
posteggi esistenti sono esclusi dal campo d'applicazione del Rcpp nella misura
in cui non si verifica un cambiamento sostanziale dei parametri in questione.
4.2. Nel caso concreto, la controversa
trasformazione ha per oggetto l'insediamento di un negozio di generi non
alimentari (sex shop) su una SUL di 790 mq del terzo piano del centro commerciale
__________, attualmente inutilizzato. I piani inferiori non vengono toccati
dalla trasformazione, poiché sono già utilizzati come superficie di vendita di
generi non alimentari.
Nella misura in cui è riferito al terzo piano,
il cambiamento di destinazione è di per sé sostanziale. Sia che lo si riferisca
all'utilizzazione autorizzata con licenza del 16 dicembre 2002 per l'insediamento
di una ditta di floricoltura, sia che si consideri che, di fatto, il piano è
sinora rimasto inutilizzato, l'intervento in oggetto comporta infatti la
trasformazione di una superficie che non è mai stata destinata alla vendita al
pubblico in una superficie destinata a tale scopo. Raffrontata al resto del
complesso commerciale, la trasformazione non è invece sostanziale, poiché, interessando
meno di un quarto dell'intera SUL del centro, non è atta ad alterare in misura
rilevante gli aspetti che ne definiscono l'identità dal profilo quantitativo,
aumentando in misura considerevole il fabbisogno di posteggi (cfr. per analogia
art. 42 cpv. 3 OPT, 8 cpv. 3 OIF). Anche se circoscritta ad una singola parte
del complesso commerciale la trasformazione deve comunque essere esaminata dal
profilo del Rcpp.
4.3. Secondo l’art. 7 cpv. 1 Rcpp, la SUL non
destinata alla vendita di generi alimentari di piccoli centri commerciali (<
5'000 mq) comporta un fabbisogno massimo di riferimento di 4 posteggi ogni 100
mq.
La trasformazione, interessante una SUL di 790
mq, ingenera dunque un fabbisogno massimo di riferimento di 31 posteggi.
5. Posteggi necessari
5.1. Giusta l'art. 9 cpv. 1 Rcpp, per la
determinazione del nume-ro di posteggi necessari occorre tener conto:
a) della categoria della fermata del trasporto pubblico
b) del livello di qualità del servizio di trasporto
pubblico.
Le fermate del trasporto pubblico, soggiunge la norma (cpv.
2), sono suddivise dalla Sezione della mobilità in categorie da I a V a seconda
del tipo di trasporto pubblico che ne assicura il servizio e dell’intervallo
tra una corsa e l'altra. Ai comuni viene fornito l’elenco delle fermate di
trasporto pubblico con le rispettive categorie (cpv. 3). La qualità del
servizio di trasporto pubblico a disposizione di un determinato edificio o di
una zona edificabile è classificata in livelli da A a D in base alla
raggiungibilità della fermata e alla categoria della fermata da I a V secondo
la seguente tabella:
Categoria di fermata
Raggiungibilità della fermata (distanza in metri)
< 250 m
251-500 m
501-750 m
751-1000 m
I
livello A
livello A
livello B
livello C
Considerandi
II
livello A
livello B
livello C
livello D
III
livello B
livello C
livello D
- *)
IV
livello C
livello D
- *)
- *)
V
livello D
- *)
- *)
- *)
*) Qualità del trasporto pubblico (TP) non
sufficiente
Il numero di posteggi necessari, dispone poi l’art. 10 cpv.1
Rcpp, è calcolato applicando al fabbisogno massimo di riferimento determinati valori
percentuali, stabiliti da apposite tabelle in base alla categoria (1 o 2) alla
quale il comune è assegnato.
Per i comuni di categoria 1, fra è quali è annoverato __________,
fanno stato i seguenti valori:
Livello di qualità del servizio di trasporto pubblico
Posteggi necessari / fabbisogno massimo di
riferimento
%
livello A
40.
livello B
50.
livello C
60.
livello D
70.
Qualità TP non sufficiente
100.
5.2
Il centro commerciale __________ si situa
ad una distanza superiore a 250 m, ma inferiore a 500 dalla fermata n. 5053
delle Autolinee __________. Secondo il piano tecnico allestito dal Dipartimento
del territorio, questa fermata è classificata nella categoria V con
coefficiente D. Fondandosi su queste risultanze, l'autorità cantonale ha
escluso che il fabbisogno massimo di riferimento potesse essere ridotto.
Davanti al Consiglio di Stato il ricorrente CO
1.
ha chiesto che la classificazione della fermata fosse riveduta da V a IV in
considerazione dell'intensificazione del numero di corse assicurate dalle
succitate autolinee intervenuta a partire dall'11 dicembre 2006. Pur avendo
accertato presso la Sezione della mobilità che la fermata in questione
diventava di categoria IV, il Consiglio di Stato ha respinto la tesi dell'insorgente,
obiettando che il suo giudizio doveva fondarsi sul PR attualmente in vigore.
La deduzione non può essere condivisa.
Contrariamente a quanto ritiene il Consiglio di
Stato, il piano al quale la Sezione della mobilità si è riferita non è il PR di
__________, ma il piano tecnico abbinato al Rcpp che viene pubblicato sul FU a
cura del Dipartimento del territorio. Questo piano ha una funzione
esclusivamente ausiliaria. Serve soltanto a facilitare l'applicazione del Rcpp
da parte dell'autorità. Non è assimilabile ad un atto pianificatorio vincolante
per l'autorità. Nessuna disposizione di legge gli attribuisce una simile
valenza. Il piano non toglie dunque alla Sezione della mobilità il
potere/dovere di stabilire, caso per caso, a quale categoria appartenga una determinata
fermata di un servizio di trasporto pubblico.
Nel caso concreto, la Sezione della mobilità,
interpellata dal Servizio dei ricorsi, ha esplicitamente rilevato che con l'intensifica-zione
delle corse la fermata n. 5053 passava dalla categoria V alla categoria IV. In
tali circostanze, il numero di posteggi necessari doveva per forza essere
calcolato applicando al fabbisogno massimo di riferimento (31 posteggi) la
percentuale (70%) prevista dalla tabella annessa all'art. 10 cpv. 1 Rcpp per
gli stabilimenti commerciali situati ad una distanza compresa tra 250 e 500 m
dalle fermate di questa categoria (livello D).
Appare dunque fondata la tesi del ricorrente __________,
laddove sostiene che il numero di posteggi necessari alla controversa trasformazione
deve essere ridotto da 31 a 22. La tesi non può invece essere accolta laddove
l'insorgente sostiene che la riduzione percentuale andrebbe estesa ai 133
posteggi esistenti. Se, come sostiene il ricorrente, il fabbisogno di posteggi
indotto dalla trasformazione deve essere calcolato soltanto sulla base della
SUL del nuovo negozio, prescindendo da un riesame dei posteggi necessari all'intero
centro commerciale, lo stesso ricorrente non può poi pretendere, senza cadere
in contraddizione, che la riduzione del fabbisogno massimo di riferimento,
prevista dagli art. 9 e 10 Rcpp, venga applicata anche ai posteggi esistenti.
Il regolamento non può, in altri termini, essere applicato soltanto nella
misura in cui gli torna comodo.
6.
Riduzione per sinergie
6.1
Secondo l'art. 7 cpv. 2 Rcpp, il
fabbisogno massimo di riferimento va ridotto tenendo conto di quelle
sinergie fra i diversi contenuti dell’edificazione che possono determinare una
sovrap-posizione d'uso dei posteggi da parte della clientela. La norma impone
in pratica di valutare la percentuale di clienti che può visitare più
stabilimenti commerciali di natura diversa accomunati nello stesso centro
utilizzando un solo posteggio.
Analogamente, anche l'art. 12 cpv. 2 Rcpp
impone di verificare la possibilità di utilizzare altri posteggi già
esistenti nelle immediate vicinanze, come pure la possibilità di un'utilizzazione
comune di posteggi da parte di clienti di attività diverse o impianti vicini.
6.2
Nel caso concreto, non appare fuori luogo
ammettere che nel centro commerciale si verifichi una certa sovrapposizione
d'uso dei posteggi tra i clienti del __________ e quelli del negozio che il
ricorrente CO 1 intende insediare al terzo piano. La misura della riduzione
(10%) prospettata dall'insorgente appare d'altro canto ragionevole.
Va invece respinta la pretesa del ricorrente di
ridurre il numero di posteggi di un ulteriore 10% in considerazione della
possibilità per i clienti del nuovo negozio di utilizzare i posteggi di pertinenza
del vicino centro commerciale __________. Tale eventualità è invero già stata
valutata dalla Sezione della mobilità, che tuttavia l'ha esclusa in assenza di
qualsiasi regolamentazione per un uso comune. La riduzione prevista dall'art.
12.
cpv. 2 Rcpp presuppone infatti l'esistenza di un accordo per
un'utilizzazione comune tra i proprietari degli impianti di posteggio. Non
basta che i clienti di un centro commerciale abbiano di fatto la possibilità di
utilizzare gli impianti di un centro vicino.
Il numero di posteggi necessari alla
controversa trasformazione va dunque ridotto da 22 a 20.
7.
Contributo sostitutivo
7.1
Secondo l'art. 41 NAPR, i posteggi
obbligatori devono essere dimensionati secondo le normative VSS. Deroghe
possono essere concesse qualora la loro formazione risultasse tecnicamente
impossibile o fosse in contrasto con il principio di conservazione dei nuclei.
L'obbligo di dimensionare i posteggi secondo le
normative VSS vale anche per i posteggi che devono essere realizzati secondo il
Rcpp.
7.2
Nel caso concreto, il centro commerciale __________
dispone attualmente di 133 posteggi. 125 di questi sono di pertinenza degli
stabilimenti commerciali dei piani inferiori. Disponibili per le necessità del
terzo piano rimangono dunque 8 posteggi.
Dopo aver contestato il nuovo avviso del
Dipartimento del territorio, che fissava a 181 il numero di posteggi necessari
all'intero centro commerciale in base al Rcpp, il ricorrente CO 1 ha inoltrato
al municipio un piano in variante, costituito da una semplice fotocopia di un
piano in scala 1:500, che prevede di ricavare ulteriori 21 stalli attraverso un
riordino dei posteggi esistenti, aumentando a 154 il numero dei posti a
disposizione dell'intero centro commerciale.
Il Consiglio di Stato ha ammesso questa variante
senza esperire alcuna verifica sulla conformità dei posteggi per rapporto alle esigenze
poste dalle norme VSS. Il comune contesta questa deduzione, sostenendo che il
piano prodotto dal ricorrente CO 1 non permette di trarre conclusioni
affidabili in punto al rispetto delle norme VSS. La censura è fondata.
Oltre alle difficoltà di confronto con il piano
dei posteggi esistenti in scala 1:200, il piano prodotto in corso di procedura
dal ricorrente CO 1 (in scala 1:500), privo di qualsiasi indicazione metrica,
non permette in effetti di esperire una verifica puntuale della conformità
della variante rispetto alle norme VSS. I posteggi supplementari contrassegnati
con i numeri 33 e 35, previsti sulla part. 783, sembrano intralciare le manovre
dei veicoli che fanno capo ai posteggi circostanti. Lo stesso dicasi dei
posteggi n. 48, 50 - 52, previsti sulla part. 1592. Dubbia è pure la
possibilità di realizzare i posteggi n. 24 - 26, previsti sulla corsia di
accesso al __________.
Da questo profilo, il giudizio impugnato non
può dunque essere confermato, poiché la carenza di accertamenti impedisce a questo
tribunale di pronunciarsi con la dovuta cognizione di causa sulla conformità con
le norme VSS dei posteggi supplementari previsti dalla variante inoltrata dal
ricorrente CO 1.
8.
In esito alle
considerazioni che precedono, il ricorso inoltrato da CO 1 è dunque accolto
nella misura in cui contesta il numero di posteggi mancanti accertato dal
Consiglio di Stato, che deve essere ridotto da 20 a 12. Va invece respinto
nella misura in cui postula il rilascio immediato della licenza.
Il ricorso del comune è a sua volta accolto
nella misura in cui contesta la sufficienza della variante inoltrata dal
ricorrente CO 1 in corso di procedura.
La decisione 17 ottobre 2006 del municipio va
di conseguenza annullata assieme a quella del Consiglio di Stato che la conferma.
Gli atti vanno rinviati all'autorità comunale affinché, accertato, sulla base
di piani adeguati, il numero di posteggi supplementari che può semmai essere
ancora effettivamente realizzato, stabilisca il contributo sostitutivo per
posteggi mancanti da imporre al ricorrente a titolo di condizione della licenza
relativa alla trasformazione del terzo piano del centro commerciale __________.
La tassa di giustizia è posta a carico del
ricorrente CO 1 in misura proporzionale al suo grado di soccombenza, ritenuto
che il comune ne va esente siccome comparso in lite per esigenze di funzione.
Le ripetibili sono invece compensate.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 31a LALPT; 41 NAPR; 7, 8, 9, 10, 12 Rcpp; 3, 18, 28, 31, 60,
61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
1.
I ricorsi sono parzialmente
accolti.
§. Di conseguenza:
1.1
le
decisioni 17 ottobre 2006 del RI 1 e 26 giugno 2007 del Consiglio di Stato (n.
3089) sono annullate;
1.2
gli
atti sono rinviati al RI 1, affinché, accertato, sulla base di
piani adeguati, il numero di posteggi supplementari che può semmai essere ancora
effettivamente realizzato, stabilisca il contributo sostitutivo per posteggi
mancanti da imporre al ricorrente a titolo di condizione della licenza relativa
alla trasformazione del terzo piano del __________.
2.
La tassa di giustizia è
posta a carico del ricorrente nella misura di fr. 1'000.-. Le ripetibili sono
compensate.
3.
Contro la presente decisione
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF).
Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il
medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario