52.2007.266
Inchiesta amministrativa nei confronti di un dipendente comunale per violazione dei doveri di servizio. Ricorso al Tram proponibile unicamente per violazioni del diritto. In concreto richiesta di misu
5 settembre 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2007.266
Data decisione, Autorità:
05.09.2007, TRAM
Titolo:
Inchiesta amministrativa nei confronti di un dipendente comunale per violazione dei doveri di servizio. Ricorso al Tram proponibile unicamente per violazioni del diritto. In concreto richiesta di misure al fine di garantire il segreto istruttorio
VIOLAZIONE DEL DIRITTO
art. 61 LPAMM
Incarto n.
52.2007.266
Lugano
5 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 agosto 2007 di
RI 1 ,
patrocinato da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 26 giugno 2007 del Consiglio di Stato
(n. 3142) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 18 aprile 2007 con cui il CO 2 ha aperto nei suoi confronti un'inchiesta
amministrativa affidandone la conduzione all'avv. CO 1;
viste le risposte:
- 28 agosto 2007 del
Consiglio di Stato;
- 28 agosto 2007 del CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 23
marzo 2007, preso atto di un rapporto d’indagine preliminare allestito dal
segretario comunale, il CO 2 ha deciso di avviare un’inchiesta amministrativa
nei confronti del ricorrente RI 1, responsabile dei servizi ausiliari del
comune, e di tre suoi subordinati, per presunte violazioni dei doveri di
servizio (favoritismi, impiego di risorse del comune per scopi privati, ecc.);
che il 26 marzo 2007 l’esecutivo comunale ha
risolto di affidare l’inchiesta ad un inquirente esterno, designato nella persona
dell’avv. CO 1, già giudice del Tribunale d’appello, che avrebbe affiancato la
direzione dell’amministrazione comunale e quella dei servizi urbani comunali;
che il 3 aprile 2007 il municipio ha
notificato ai dipendenti interessati, fra cui l’insorgente, la decisione di
aprire un’inchiesta amministrativa nei loro confronti, specificando
sommariamente gli addebiti ed invitandoli a presentare osservazioni, ma omettendo
di precisare di aver affidato la conduzione dell’inchiesta ad un inquirente
esterno;
che il 18 aprile 2007 l’autorità comunale ha
reso noto ai quattro dipendenti inquisiti di aver affidato l’inchiesta all’avv.
CO 1, che sarebbe stato affiancato dalla direzione dell'amministrazione
comunale e da quella dei servizi urbani;
che contro la decisione 23 marzo 2007 di
aprire un’inchiesta amministrativa e contro la successiva decisione del 18
aprile 2007 di affidarla all’avv. CO 1, RI 1 è insorto davanti al Consiglio di
Stato, chiedendone l’annullamento;
che in via subordinata l'insorgente ha
postulato che fossero estromesse dall’indagine sia la direzione
dell’amministrazione comunale, sia quella dei servizi urbani comunali, ricusate
in quanto sospettate di aver propiziato una fuga di notizie ai giornali, che
hanno riferito dell’apertura di un’inchiesta già il 16 marzo 2007, prima ancora
che il municipio decidesse formalmente di aprire l'inchiesta;
che il ricorrente ha fra l’altro eccepito la
mancanza di una base legale, che permetta di affidare la conduzione di
un’inchiesta amministrativa ad un inquirente esterno;
che con giudizio 26 giugno 2007 il Consiglio
di Stato ha respinto il ricorso, dichiarato irricevibile l’istanza di ricusa e
trasmesso gli atti alla Sezione degli enti locali per quel che concerne la violazione
del segreto d’ufficio lamentata dall’insorgente;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che
nel silenzio della legge non violasse il diritto conferire ad un inquirente
esterno il mandato di condurre un’inchiesta amministrativa;
che per quanto riguarda l’istanza di ricusa
spetterebbe invece al municipio pronunciarsi in merito;
che contro il predetto giudizio il
soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
limitandosi a chiedere:
-
che tutta la corrispondenza relativa
all’inchiesta sia trasmessa direttamente all’inquirente designato e viceversa;
-
che l’istanza di ricusa della direzione
dell’amministrazione e della direzione dei servizi urbani sia trasmessa al
municipio;
-
che le spese e la tassa di giustizia di fr.
600.- addebitategli dal giudizio governativo impugnato siano annullate e che
gli sia invece corrisposta un’indennità ridotta di fr. 1'000.- per ripetibili;
che l’insorgente dichiara espressamente di
rinunciare a contestare ulteriormente il conferimento all’avv. CO 1 del mandato
di condurre l’inchiesta;
che, posta nuovamente in evidenza la fuga di
notizie ai giornali, il ricorrente conferma la ricusa dei dirigenti
dell’amministrazione comunale incaricati di coadiuvare l’avv. CO 1 e chiede che
la corrispondenza relativa all’inchiesta non passi attraverso i servizi
comunali, incapaci, a suo dire, di garantire il dovuto riserbo;
che all’accoglimento del ricorso si oppone
il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni; ad identica conclusione
perviene il municipio, contestando succintamente le tesi dell’insorgente con
argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 208 LOC, la
legittimazione attiva dell’insorgente è certa (art. 43 PAmm);
che con le riserve di cui si dirà qui
appresso, il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); i fatti non sono controversi
e le parti non sollecitano l'assunzione di particolari prove;
che l’insorgente, pur continuando a dubitare
che la base legale per affidare ad un inquirente esterno il mandato di condurre
l’inchiesta amministrativa possa essere dedotta dal silenzio della legge, ha espressamente
dichiarato di non contestare il giudizio governativo da questo specifico punto
Fatti
di vista; non mette dunque conto di approfondire la questione;
che in questa sede RI 1 si limita in
sostanza a chiedere che questo tribunale imponga misure volte ad evitare che la
corrispondenza relativa all’inchiesta passi attraverso l’ammini-strazione
comunale, al fine di garantire il segreto istruttorio;
che il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto (art. 61 cpv. 1 PAmm);
questo tribunale deve limitarsi a verificare se la decisione impugnata è
conforme al diritto;
che nel fatto che la decisione governativa
impugnata non imponga le misure volte a tutelare il segreto istruttorio, di cui
il ricorrente aveva auspicato l'adozione, non è ravvisabile alcuna violazione
del diritto;
che, con ogni evidenza, simili provvedimenti
Considerandi
rientrano infatti nei compiti dell’inquirente designato dal municipio; non
spetta all'autorità di ricorso, né di prima, né di seconda istanza, dare indicazioni,
direttive o raccomandazioni circa la conduzione dell’inchie-sta;
che, da questo profilo, la domanda
dell’insorgente appare addirittura improponibile;
che il ricorrente chiede poi che il giudizio
impugnato venga riformato con l'aggiunta di un dispositivo che rinvii la
domanda di ricusa al municipio per competenza; la domanda è priva d'oggetto, in
quanto superata dalla recente decisione del municipio di respingere la ricusa;
che la domanda di annullare il dispositivo
che addebita al ricorrente le spese e la tassa di giustizia e la richiesta di
concessione di un'indennità per ripetibili vanno respinte siccome prive di fondamento;
non è in effetti dato di vedere come il rigetto dell'impugnativa inoltrata dal
ricorrente possa giustificare la rinuncia al prelievo di una tassa di giustizia
ed addirittura il riconoscimento di un'indennità per ripetibili;
che stando così le cose, il ricorso va
senz'altro respinto; la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo
soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 600.- è a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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