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Decisione

52.2007.266

Inchiesta amministrativa nei confronti di un dipendente comunale per violazione dei doveri di servizio. Ricorso al Tram proponibile unicamente per violazioni del diritto. In concreto richiesta di misu

5 settembre 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di vista; non mette dunque conto di approfondire la questione;

che in questa sede RI 1 si limita in

sostanza a chiedere che questo tribunale imponga misure volte ad evitare che la

corrispondenza relativa all’inchiesta passi attraverso l’ammini-strazione

comunale, al fine di garantire il segreto istruttorio;

che il ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto (art. 61 cpv. 1 PAmm);

questo tribunale deve limitarsi a verificare se la decisione impugnata è

conforme al diritto;

che nel fatto che la decisione governativa

impugnata non imponga le misure volte a tutelare il segreto istruttorio, di cui

il ricorrente aveva auspicato l'adozione, non è ravvisabile alcuna violazione

del diritto;

che, con ogni evidenza, simili provvedimenti

Considerandi

rientrano infatti nei compiti dell’inquirente designato dal municipio; non

spetta all'autorità di ricorso, né di prima, né di seconda istanza, dare indicazioni,

direttive o raccomandazioni circa la conduzione dell’inchie-sta;

che, da questo profilo, la domanda

dell’insorgente appare addirittura improponibile;

che il ricorrente chiede poi che il giudizio

impugnato venga riformato con l'aggiunta di un dispositivo che rinvii la

domanda di ricusa al municipio per competenza; la domanda è priva d'oggetto, in

quanto superata dalla recente decisione del municipio di respingere la ricusa;

che la domanda di annullare il dispositivo

che addebita al ricorrente le spese e la tassa di giustizia e la richiesta di

concessione di un'indennità per ripetibili vanno respinte siccome prive di fondamento;

non è in effetti dato di vedere come il rigetto dell'impugnativa inoltrata dal

ricorrente possa giustificare la rinuncia al prelievo di una tassa di giustizia

ed addirittura il riconoscimento di un'indennità per ripetibili;

che stando così le cose, il ricorso va

senz'altro respinto; la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo

soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 600.- è a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

,

,

,;

,;

,;

,.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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