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Decisione

52.2007.269

Permesso di dimora - abuso di diritto

9 ottobre 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 (1981), cittadino turco, è entrato in Svizzera il 18 maggio

2005 con un visto turistico di 3 mesi per fare visita a dei parenti.

Il 9 agosto successivo egli si è unito in

matrimonio con la cittadina elvetica __________ (1973) dinanzi all'ufficiale

dello stato civile di L__________. Di conseguenza, la Sezione dei permessi e

dell'immigrazione del Cantone Ticino gli ha rilasciato un permesso di dimora per

vivere con la consorte.

B. a. A

partire dal 1° giugno 2006 le autorità del Canton Svitto lo hanno autorizzato a

lavorare quale aiuto cucina presso l'Hotel __________ di F__________.

Da indagini di polizia è quindi emerso che RI 1 rientrava poche volte al mese

in Ticino dove però non alloggiava presso la moglie, ma a L__________ dal

cognato __________ (cfr. rapporto d'esecuzione 1° dicembre 2006 della Polizia

cantonale, agli atti).

Interpellato a tale proposito, il 26 aprile

2007 quest'ultimo ha in sostanza confermato tale circostanza, precisando che

dopo il matrimonio i coniugi __________ avevano vissuto insieme per circa tre o

quattro mesi, dopo di che, in seguito al sorgere di profondi dissidi, il 20

novembre 2005 il marito aveva lasciato l'appartamento coniugale e da allora non

aveva più avuto occasione di incontrare la moglie.

Interrogato il 22 maggio 2007 dalla Polizia cantonale in merito alla sua

situazione matrimoniale, RI 1 ha ammesso di essersi separato di fatto dal

coniuge pochi mesi dopo il matrimonio, andando dapprima a vivere presso suo cognato

a L__________ per poi trasferirsi nel giugno del 2006 a F__________, dove attualmente

lavora e risiede. Ha quindi aggiunto di rientrare raramente in Ticino e di non avere

più avuto modo di incontrare sua moglie.

b. Preso atto di queste risultanze, con decisione 6 giugno 2007 la Sezione dei

permessi e dell'immigrazione ha risolto di non rinnovare il permesso di dimora

a e gli ha fissato un termine sino al 15 agosto successivo per lasciare il

territorio cantonale. L'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale tale permesso

gli era stato concesso era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione

della vita in comune con la moglie, ritenendo in tal modo che egli invocasse il

matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel

nostro paese.

C. Con

giudizio 11 luglio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa

contro di essa interposta da RI 1. In sostanza, il Governo, pur rilevando la presenza di alcuni indizi di matrimonio fittizio, ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rinnovare il

permesso all'interessato per i motivi addotti dal dipartimento e ha considerato

esigibile il suo rientro in Turchia.

D. Contro la predetta

pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo

permesso di dimora.

Innanzitutto ritratta le dichiarazioni rese davanti alla Polizia cantonale in occasione

del suo interrogatorio del 22 maggio 2007. Sostiene che i verbali allestiti con

traduzione dalla lingua turca all'italiano e viceversa mediante un interprete

non diplomata e di lingua madre terza non sarebbero attendibili e non possono

dunque essere presi in considerazione. Nel merito sostiene che la mancata

convivenza con la moglie sarebbe imputabile al fatto che per disposizione del

Ministero pubblico egli non può prendere contatto con la medesima per due anni.

Sostiene che l'autorità cantonale era al corrente del fatto che egli viveva

separato dalla moglie. Rimprovera inoltre al Consiglio di Stato di avere pronunciato

il suo allontanamento dalla Svizzera e di avere in questo modo violato quanto

prescritto dall'art. 12 cpv. 3 LDDS.

All'accoglimento del gravame si oppongono

sia il Consiglio di Stato, sia il Dipartimento con argomenti di cui si dirà,

per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a

LALPS).

1.2. Ora, il ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le

decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto

all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del

diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS

173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425

consid. 1 con rinvii).

1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase

LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e

alla proroga di un permesso di dimora.

In concreto, il ricorrente risulta ancora

sposato con la cittadina elvetica __________: di conseguenza egli ha, in linea

di principio, diritto a un permesso di dimora. Pertanto, potendo la decisione

impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso in

materia di diritto pubblico, si deve concludere che la competenza di questo

tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1.

1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.

46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

Il Consiglio di Stato, pur rilevando la presenza di alcuni indizi di

matrimonio fittizio, ha respinto l'impugnativa rilevando come l'insorgente commettesse

un chiaro abuso di diritto nell'invocare un matrimonio ormai svuotato da tempo di

qualsiasi contenuto.

Di conseguenza, non è necessario chinarsi sulla

questione di sapere se tale connubio sia stato concluso per ragioni di mera

convenienza o meno.

3.

L'art. 7

cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino

svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo

diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il

matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e

domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro

effettivo.

Per

costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto

giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si

prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS,

ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si

richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per

ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo

non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II

145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore

ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di

un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno

dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è

per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i

coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano

uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri

(DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).

4.

4.1. Come

accennato in narrativa, nel caso di specie il ricorrente ha ottenuto un

permesso di dimora a seguito del matrimonio contratto il 2005 con una cittadina

svizzera. Dagli atti di causa risulta che i coniugi non vivono più insieme perlomeno

già dal mese di novembre successivo a causa dei gravi problemi di coppia

insorti poco dopo la celebrazione delle nozze e che la loro separazione dura

tuttora. Sempre dalle tavole processuali emerge che, una volta lasciato il

tetto coniugale, il ricorrente si è trasferito presso l'abitazione di suo

cognato a L__________ per poi andare a vivere F__________, nel Canton Svitto,

dove ha trovato un lavoro quale aiuto cuoco presso un hotel.

Ora, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle

dichiarazioni rilasciate dall'insorgente nel corso della procedura, nonché

della durata della separazione dei coniugi, vi sono sufficienti elementi per

ritenere che quest'ultimi, dopo una brevissima convivenza di poco più di tre

mesi, abbiano da tempo organizzato autonomamente le loro rispettive vite e che

il loro matrimonio esista pertanto soltanto sulla carta. Contrariamente a

quanto sostiene l'insorgente tale circostanza è imputabile soltanto parzialmente

al fatto che il Ministero pubblico lo aveva a suo tempo diffidato dal prendere

contatto con la moglie, in quanto, secondo quanto emerge dagli atti,

all'origine della sua separazione di fatto dalla moglie vi sarebbero i profondi

dissidi sorti con quest'ultima. A prescindere da ciò, si deve comunque considerare

che, secondo la prassi, le ragioni che hanno condotto i coniugi a separarsi non

sono determinanti (STF 20 aprile 2001,2A.178/2001, consid. 3a).

Inoltre, è vero che le autorità ticinesi erano al corrente che il ricorrente si

era trasferito per motivi di lavoro nel Canton Svitto, è però altresì vero che

quest'ultimo, ancora nella sua domanda di rinnovo del permesso di dimora del 24

agosto 2006, aveva indicato quale suo recapito principale il domicilio della

moglie a L__________, dal quale era partito da oltre un anno e mezzo, omettendo

in questo modo di informare la SPI su di una circostanza decisiva per la

proroga della sua autorizzazione di soggiorno.

4.2

Invano tenta poi il ricorrente di rimettere in discussione quanto

dichiarato davanti alla polizia, dolendosi del fatto di essere stato interrogato

con l'ausilio di un'interprete non diplomata e di lingua madre terza, la quale

avrebbe travisato il senso delle sue affermazioni. Innanzitutto appare

perlomeno singolare che l'insorgente abbia atteso questo stadio della procedura

per sollevare una simile censura, allorquando invece dinanzi alla precedente

autorità di giudizio non solo non ha eccepito alcunché in proposito, ma

addirittura si è appoggiato a quanto dichiarato proprio in occasione di quell'interrogatorio

per cercare di dimostrare la genuinità del proprio rapporto coniugale con __________.

Ma al di là di questa circostanza - che già di per sé basta a dimostrare la completa

inconsistenza e la temerarietà della sua tesi ricorsuale – va rilevato che

l'insorgente è una persona adulta, tutt'altro che sprovveduta. Egli ha letto il

verbale d'interrogatorio, l'ha confermato e lo ha firmato senza formulare

alcuna riserva in merito al suo contenuto o all'operato dell'interprete.

L'interrogatorio in questione verteva d'altra parte sull'accertamento di fatti

relativi alla sua vita privata, per cui, vista la semplicità dei concetti

espressi nelle domande e nelle risposte, non vi era nessuna necessità di far

capo ad un interprete dotato di particolari qualifiche professionali. Le

risposte verbalizzate risultano oltretutto perfettamente chiare e trovano

sostanziale riscontro nelle dichiarazioni fornite alla polizia il 26 aprile

precedente dal cognato __________ e negli accertamenti effettuati dalla Polizia

cantonale e riportati nel rapporto di esecuzione il 1° dicembre 2006, ad

ulteriore conferma della loro fedefacenza.

5.

Resta da verificare la proporzionalità del provvedimento pronunciato

dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

RI 1 risiede in Svizzera, a seguito del suo matrimonio, dall'agosto del 2005.

Il suo soggiorno nel nostro Paese risulta quindi di breve durata. Bisogna

inoltre considerare che egli possiede senz'altro degli stretti legami

familiari, sociali e culturali in Turchia, dove è nato e ha risieduto

stabilmente fino all'età di 24 anni, ciò che rende senz'altro esigibile il suo

rientro in patria, dove sicuramente non incontrerà alcun problema di riadattamento.

Il fatto poi che egli stia attualmente svolgendo un'attività lavorativa in

Svizzera è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo

scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è determinante nel presente

ambito.

Ne consegue che la risoluzione impugnata non risulta lesiva nemmeno del

principio della proporzionalità.

6.6.1

Il ricorrente non può prevalersi nemmeno di una vita familiare

intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di ottenere la proroga del

proprio permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi più vita

familiare con la moglie.

6.2

Infine occorre ancora rilevare che contrariamente a quanto sostenuto nel

gravame, il Consiglio di Stato non ha, con il suo giudizio, pronunciato

l'allontanamento dalla Svizzera del ricorrente, essendosi il medesimo limitato

a confermare il giudizio dipartimentale impugnato, con il quale a quest'ultimo

era stato fissato un termine per lasciare il territorio cantonale.

7.

La Sezione

dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni

legali invocate, decidendo di non rinnovare il permesso di soggiorno a RI 1 per

aver invocato in maniera manifestamente abusiva il suo matrimonio con __________,

esistente da tempo solo sulla carta.

8.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto, rinviando per

il resto alle pertinenti argomentazioni addotte dalla precedente autorità di

giudizio.

Tassa e spese di giustizia, commisurate

all'onere lavorativo che il ricorrente ha arrecato al tribunale con le sue

censure al limite del temerario, seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 5, 6, 7 LDDS; 8 CEDU; 83 lett. c n. 2 LTF; 10

lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43,

46, 60 e 61 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 1'200.- sono a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

c/o,

;

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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