52.2007.27
Ricovero caotto urgente in ambiente psichiatrico
6 febbraio 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2007.27
Data decisione, Autorità:
06.02.2007, TRAM
Titolo:
Ricovero caotto urgente in ambiente psichiatrico
LIBERTÀ PERSONALE
RICOVERO COATTO URGENTE
art. 397a CC
art. 19 LASP
art. 22 LASP
art. 23 LASP
Incarto n.
52.2007.27
Lugano
6 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 gennaio 2007 di
RI 1
contro
la decisione 9 gennaio 2007 (no. 2006/115) della
Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, che ha
respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 19
dicembre 2006 con la quale il suo tutore __________ ne ha disposto il ricovero
coatto urgente alla clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio (CPC);
vista la risposta 2 febbraio
2007 della CPC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è una
giovane ventiseienne del Locarnese affetta da una grave forma di schizofrenia
ebefrenica, resistente a tutti i tentativi terapeutici messi in atto finora.
Beneficiaria di una rendita AI e sotto tutela, vive con la madre, sofferente di
psicosi paranoide, e con una sorella, pure schizofrenica.
Nel corso
dell'estate 2006 RI 1 ha presentato un ennesimo scompenso psicotico, per il
quale è stata privata della libertà a scopo di assistenza e collocata, per la decima
volta, presso la clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio (CPC) in forma coatta.
È stata dimessa il 23 ottobre 2006, su pressione della madre e della sorella
maggiore, dopo essersi impegnata ad assumere per via orale un consistente trattamento
neurolettico ed a frequentare regolarmente il SPS di Locarno.
Nel mese
di novembre e di dicembre del 2006, RI 1 ha subito due ulteriori internamenti,
il primo a causa di scompensi riconducibili all'interruzione della terapia prescrittale.
Rilasciata il 15 dicembre 2006 con un trattamento neurolettico dépôt, quattro
giorni dopo il suo tutore ne ha ordinato il ricovero forzato in ragione di una
inquietante erranza associata a comportamenti inadeguati-pericolosi e stato
dissociativo.
B. Mediante
ricorso 25 dicembre 2006 RI 1 è insorta contro il ricovero dinanzi alla
Commissione giuridica in materia sociopsichiatrica (CGASP), contestando il provvedimento.
Dopo
esser stata sentita dalla commissione, la ricorrente è stata sottoposta ad esame
specialistico da parte del dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH.
Alla luce delle risultanze di questa indagine, con pronunzia 9 gennaio 2007 la
CGASP ha respinto il gravame.
C. Il 24
gennaio 2007 RI 1 ha impugnato tale giudizio davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, ribadendo la sua avversione a qualsiasi misura restrittiva
della libertà. A suo parere, sia l'attuale ricovero che il prospettato
collocamento in un foyer sono inopportuni e dovrebbero essere oggetto di
un'attenta valutazione peritale.
D. La CGASP ha
rinunciato a presentare osservazioni al ricorso, mentre la CPC si è premurata
di illustrare le ragioni che impongono il mantenimento della misura coercitiva
osteggiata dall'insorgente.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 3 e
52 LASP, nonché 43 e 46 PAmm.
Il
gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli
atti, senza procedere ad accertamenti istruttori. La situazione dell'insorgente
è stata appena esaminata dal dr. __________ nell'ambito del procedimento
ricorsuale di prima istanza. Non occorre quindi ordinare una nuova perizia
giudiziaria, insuscettibile di apportare al tribunale la conoscenza di ulteriori
fatti rilevanti per il giudizio che è chiamato a rendere (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
2.1. Una
persona maggiorenne o interdetta può essere collocata o trattenuta in uno
stabilimento appropriato allorquando, per infermità mentale, debolezza mentale,
alcoolismo o altra tossicomania o grave stato d'abbandono l'assistenza
personale necessaria non le possa essere data altrimenti (art. 397a cpv.
1.
CC). Deve essere rilasciata non appena lo permetta il suo stato (art. 397a
cpv. 3 CC).
2.2
Nel nostro Cantone il collocamento
coattivo ordinario in una unità terapeutica riabilitativa (UTR) di una persona
indicata all'art. 397a CC ha luogo per decisione della delegazione
tutoria del comune di domicilio o, in caso di malattia psichica, del direttore
del settore (psichiatrico) del luogo di domicilio (art. 20 cpv. 1 lett. b
LASP). In caso di urgenza tale competenza spetta anche alla delegazione tutoria
del luogo di residenza oppure ad un medico abilitato all'esercizio in Svizzera
(art. 22 cpv. 1 LASP). Per le persone tutelate è inoltre competente il tutore
(art. 22 cpv. 2 LASP).
Il Direttore del settore o lo psichiatra
curante possono decidere un trattamento ambulatoriale coattivo se la situazione
dell'utente, pur non giustificando un collocamento, richiede comunque un intervento
restrittivo della libertà personale (art. 20 cpv. 2 LASP).
La decisione, motivata e corredata dal piano
terapeutico (art. 21 LASP), è impugnabile alla CGASP dapprima (art. 50 cpv. 1 e
2.
LASP) ed a questo Tribunale successivamente (art. 50 cpv. 3 LASP).
3.
3.1. RI 1
La decisione di collocamento del 19 novembre
2006.
si inserisce in questo contesto famigliare gravemente patologico, accompagnato
da un importante stato di ritiro sociale e da una mancanza di prospettive
esistenziali costruttive.
3.2
Nel giudizio qui impugnato, del 9
gennaio 2007, la CGASP ha confermato il collocamento. L'autorità di ricorso di
prime cure si è fondata in particolare sul referto peritale del proprio membro
dr. __________, il quale ha rilevato che al momento della visita la paziente
era massicciamente destrutturata, discordante, perplessa, ambivalente, scollata
dalla realtà, senza coscienza di sé e del proprio stato, inconsistente sul
piano progettuale, interpretativa e delirante. Sul piano diagnostico, il medico
specialista ha confermato la sussistenza di un grave scompenso schizofrenico,
che rende indispensabile la somministrazione di un trattamento neurolettico
adeguato e la continuazione del soggiorno ospedaliero fino ad una ragionevole
remissione sintomatica, seguito a tempo debito da un collocamento in una
struttura residenziale specializzata. Il menzionato professionista ha quindi condiviso
la necessità del ricovero, stante la consistenza del disturbo psichico di cui
soffre la ricorrente e il disagio provocato da un ambiente famigliare estremamente
patologico.
Questa valutazione è stata sostanzialmente
condivisa da tutti i medici che hanno avuto modo di esaminare l'insorgente.
4.
La
decisione impugnata deve essere senz'altro tutelata. Essa dimostra ampiamente
ed in modo convincente che il 19 dicembre 2006 la ricorrente ha dovuto essere urgentemente
ricoverata in modo coatto per far fronte ad una situazione di estrema gravità,
non altrimenti gestibile.
Dal
momento che il ricovero è stato disposto secondo la procedura d'urgenza, qualora
dovesse perdurare la necessità del trattenimento la CPC dovrà tuttavia provocare
l'avvio di una procedura di (conversione in) collocamento ordinario ex art. 20
LASP (cfr. art. 22 cpv. 3 LASP, nonché il consid. 2.2. che precede).
5.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il gravame va respinto. Non si preleva
tassa di giudizio (art. 50 cpv. 4 LASP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 397a ss. CC; 19, 20, 22, 45, 50
e 52 LASP;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
preleva tassa di giudizio.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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