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Decisione

52.2007.270

Decisione del consiglio comunale che adotta una variante di PR

24 ottobre 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I comuni non hanno soltanto il potere, ma anche il dovere di pianificare tali attività

all’interno del loro territorio.

2.2. Il Consiglio di Stato non è soltanto

autorità di approvazione dei piani regolatori, ma è anche autorità vigilanza

sui comuni (art. 194 seg. LOC). In questa veste, esso può sostituirsi anche ai

comuni che non adempiono all'obbligo di emanare i regolamenti necessari (cfr.

art. 189 cpv. 2 LOC). Nel campo specifico della pianificazione del territorio,

l'art. 105 cpv. 2 LALPT conferisce espressamente al Consiglio di Stato la

facoltà di intervenire nei confronti del comune che non adempie l'obbligo di

pianificare, facendo allestire a spese del comune un piano regolatore o una

variante dello stesso.

L'esecuzione sostitutiva prevista dall'art.

105 cpv. 2 LALPT, che riprende l'art. 2 cpv. 2 della LE 1973, costituisce una

forma particolare di intervento del Consiglio di Stato in veste di autorità di

vigilanza, volta ad ottenere il rispetto della legge da parte del comune, che -

intenzionalmente o per negligenza - si rifiuta od omette di far fronte al

dovere di pianificare che gli incombe (ZBl 1975, pag. 520; René Rhinow/Beat Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., n. 52 B I).

Analogamente a quanto dispone l'art. 184

cpv. 2 LOC, anche l'intervento sostitutivo disciplinato dall'art. 105 cpv. 2

LALPT è preceduto dall'assegnazione di un termine per adempiere l'obbligo di

pianificare; termine al quale va assortita la comminatoria dell'esecuzione

d'ufficio a spese dell'obbligato da parte del Consiglio di Stato in caso

d'inosservanza.

Il termine assegnato dal Consiglio di Stato

al comune per ottemperare all'obbligo di pianificare è un termine d'ordine. La

sua decorrenza infruttuosa non priva il comune della competenza di pianificare.

Legittima unicamente l'intervento vicariante del Consiglio di Stato in qualità

di autorità di vigilanza. Il comune conserva la sua competenza quantomeno

fintanto che il Governo non interviene effettivamente, avviando, per il tramite

del Dipartimento del territorio, il processo pianificatorio che il comune si

rifiuta di promuovere.

2.3. Con decisione 15 novembre 2005,

adottata in accoglimento del ricorso per denegata giustizia inoltratogli dalla RI

1, il Consiglio di Stato ha assegnato al __________ ed al CO 1 un termine di

sei mesi per adottare e pubblicare la variante di PR da ormai lungo tempo

sollecitata dalla ricorrente.

Pur dando seguito all'ordine impartitogli,

il comune non ha rispettato il termine assegnatogli. Il consiglio comunale ha

Considerandi

infatti adottato l'attesa variante soltanto il 18 dicembre 2006, mentre la

pub-blicazione, almeno per quanto consta a questo tribunale, non ha ancora

avuto luogo.

Contrariamente a quanto assume l'insorgente,

l'inosservanza del termine di sei mesi, assegnato dal summenzionato giudizio governativo

al comune per adempiere finalmente l'obbligo di pianificare, non ha affatto

comportato la perdita della competenza di pianificare, attribuita al comune

dagli art. 2 cpv. 1 LPT e 24 cpv. 1 LALPT. L'inosservanza del termine assegnato

non ha ipso iure privato il comune di tale competenza. Né l'ha

immediatamente conferita al Consiglio di Stato per effetto della comminatoria

dell'intervento sostitutivo, abbinata alla decisione con cui ha accolto il ricorso

per denegata giustizia inoltratogli dalla RI 1.

Nessuna disposizione di legge prevede una

simile conseguenza. Il comune rimane comunque competente almeno fintanto che il

Consiglio di Stato, constatata l'inosservanza del termine e la perdurante inadempienza

del comune, non interviene quale autorità di vigilanza, sostituendosi al comune

renitente ed avviando in sua vece il processo pianificatorio. Ipotesi, questa,

che in concreto non si è verificata, poiché, seppure in ritardo, il consiglio

comunale ha adottato il progetto di variante di PR elaborato dal municipio,

mentre il Consiglio di Stato, dopo la scadenza del termine, non intrapreso

alcun passo concreto volto a sostituirsi al comune nell'adempimento dell'obbligo

di pianificare.

2.4

In quanto volte a contestare la

competenza del legislativo comunale ad adottare la variante in oggetto, le

censure della RI 1 vanno quindi respinte siccome infondate.

3.

3.1.

L'art. 4 lett. a dello statuto del __________ conferisce la competenza di

pianificare al consorzio stesso. Esso riserva tuttavia al consiglio consortile

la facoltà di delegare tale competenza ai comuni che ne fanno richiesta per

l'elaborazione di varianti pianificatorie di solo interesse comunale (art. 4

lett. f e 8 lett. f dello statuto).

3.2

Nel caso concreto, il consiglio del __________

ha delegato al CO 1 la competenza di pianificare la variante in oggetto soltanto

con decisione del 17 gennaio 2007, pubblicata sul FU n. 7/2007 (pag. 593 seg.).

La decisione 18 dicembre 2006 con cui il consiglio

comunale ha adottato la variante sottopostagli dal municipio è stata dunque

resa da un organo incompetente, poiché la competenza di pianificare questo

comparto, a quel momento, era dunque ancora detenuta dal consorzio.

Il difetto di competenza può tuttavia

ritenersi sanato dalla successiva risoluzione di delega, rimasta incontestata e

quindi cresciuta formalmente in giudicato. Decisione confermata in questa sede

dal __________, che peraltro la ricorrente non contesta nel merito. Una diversa

conclusione, peccherebbe evidentemente di formalismo eccessivo.

Anche le eccezioni sollevate dall'insorgente

con riferimento alla competenza del consiglio comunale vanno dunque disattese.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico della

ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 189, 194, 208 LOC; 105 LALPT; 3, 18,

28, 60, 61 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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