52.2007.271
Revoca di un permesso di dimora
30 ottobre 2007Italiano20 min
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Numero d'incarto:
52.2007.271
Data decisione, Autorità:
30.10.2007, TRAM
Titolo:
Revoca di un permesso di dimora
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
PERMESSO DI DIMORA
PROPORZIONALITÀ
REVOCA
art. 1 ALC
art. 6 ALC
art. 7 ALC
art. 7 let. d ALC
art. 3 ALC ALL1
art. 3 cpv. 1 ALC ALL1
art. 24 ALC ALL1
art. 8 CEDU
art. 5 LAG
art. 11 LAG
art. 17 cpv. 2 LDDS
art. 16 OLCP
Incarto n.
52.2007.271
Lugano
30 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 agosto 2007 di
RI 1
RI 2
(rappr. dalla
madre RI 1),
entrambe patrocinate dall' PA 1
contro
la risoluzione 11 luglio 2007 (n. 3742) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dalle insorgenti
avverso la decisione 30 marzo 2007 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso
di dimora;
viste le risposte:
- 20 agosto 2007 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 28 agosto 2007 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 1°
settembre 2004 la cittadina bulgara RI 1 (1968) è entrata in Svizzera, dove il
24 dicembre successivo ha dato alla luce RI 2, avuta da una relazione con il cittadino
italiano O__________ (1964), titolare nel nostro Paese di un permesso di domicilio
CE/AELS.
Dopo vicissitudini note alle parti e che non
è qui necessario evocare, il 15 febbraio 2006 ella ha ottenuto un permesso di
dimora, valido fino al 31 agosto 2006 e in seguito rinnovato fino al 31 agosto
2007, per permetterle di vivere insieme al proprio compagno. Anche RI 2 è stata
posta al beneficio di un'identica autorizzazione di soggiorno della medesima
durata.
b. All'inizio del mese di ottobre 2006, O__________
e RI 1 hanno cessato la comunione domestica. Il 19 ottobre 2006 O__________ ha
sottoscritto un contratto, approvato dalla Commissione tutoria regionale __________,
con cui si è impegnato a versare mensilmente un contributo alimentare aRI 2 (fr.
700.– fino al compimento del 6° anno di età, fr. 900.– fino al 12° anno di età
e fr. 1'100.– fino alla maggiore età o alla successiva conclusione del periodo
formativo) e sono state regolate le sue relazioni personali con la figlia (diritto
di visita una volta la settimana per una mezza giornata in presenza della madre,
di regola il sabato o la domenica, in seguito gradualmente esteso fino ad
arrivare a una fine settimana ogni 15 giorni, e due o tre settimane di vacanze all'anno).
c. Il 4 dicembre 2006, l'Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ha accolto l'istanza della madre volta
a ottenere l'anticipo degli alimenti in favore di RI 2, che il padre non
versava (fr. 550.– per il mese di ottobre 06 e fr. 700.– mensili dal novembre
06 al settembre 07). Anche RI 1 è dovuta ricorrere all'assistenza pubblica. Il
sussidio ammontava, al 5 marzo 2007, a fr. 1'796.– mensili.
B. Il 30 marzo
2007 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle
istituzioni ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1 e, di
riflesso, alla figlia RI 2, fissando loro un termine con scadenza il 31 maggio
successivo per lasciare il territorio cantonale.
L'autorità ha rilevato che era venuto meno
lo scopo per cui esse avevano ottenuto un permesso di soggiorno, in quanto
avevano cessato la comunione domestica con O__________ e non avevano mezzi
finanziari sufficienti per mantenersi nel nostro Paese senza dover ricorrere
all'assistenza sociale.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 4, 10, 12 16 LDDS; 36 OLS; 8 ODDS e 8 CEDU.
Il 30 maggio 2007, il Consolato generale
d'Italia a __________ ha certificato che RI 2 è cittadina italiana.
C. Con
giudizio 11 luglio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta
risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta
da RI 1.
Disattese alcune censure di ordine
procedurale, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rinnovare
il permesso di dimora all'interessata per i motivi addotti dal dipartimento, ritenuto
pure che il debito assistenziale era nel frattempo cresciuto a fr. 23'051.50. L'Esecutivo
cantonale ha poi escluso la possibilità per RI 1 di conservare il permesso
sulla base dell'ALC in virtù della cittadinanza italiana di sua figlia a causa
della mancanza di mezzi finanziari sufficienti per soggiornare in Svizzera.
Infine, è stata respinta la domanda di
assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1, agente per sé e in rappresentanza della
figlia __________, si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora. In
via subordinata, chiede di rinviare gli atti al dipartimento per nuovo
giudizio.
Rileva che RI 2 è cittadina comunitaria e
che ha diritto pertanto a un permesso CE/AELS. Ritiene che sua figlia abbia anche
diritto a un'autorizzazione di domicilio sulla base dell'art. 17 cpv. 2 LDDS
per aver vissuto in comunione domestica con il padre, titolare di un identico
permesso. Dal canto suo, sostiene di aver diritto a un permesso di soggiorno
per poter ricongiungersi con la figlia sulla base dell'art. 8 CEDU.
Afferma di frequentare un corso di lingua
italiana e di essere attivamente alla ricerca di un posto di lavoro, ciò che le
permetterà di uscire dall'indigenza. Ritiene in ogni caso la decisione impugnata
contraria al principio della proporzionalità, per cui si sarebbe tutt'al più
dovuto soltanto ammonirla di non rimanere più in assistenza in futuro.
Anche in questa sede chiede di essere posta
al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, ritenendo
che il Governo abbia violato gli art. 11 cpv. 3 e 5 Lag per non aver deciso immediatamente
l'istanza e non averle intimato personalmente la relativa decisione.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento,
quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a
LALPS).
1.2. Il ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le
decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto
all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del
diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS
173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425
consid. 1 con rinvii).
A ben guardare, la presente vertenza non
concerne il rilascio o la proroga, bensì la revoca di un permesso che non
adempie più le condizioni imposte al momento della sua concessione (art. 9 cpv.
2 lett. b LDDS). In questo ambito, il Tribunale federale ha già avuto modo di
considerare che il provvedimento è impugnabile mediante rimedio ordinario
perlomeno nei casi in cui, senza la revoca, l'autorizzazione continuerebbe a
produrre effetti giuridici (STF 2C_37/2007 del 21.6.2007, consid. 1.1.;
2C_21/2007 del 16.4.2007, consid. 1.2.);
In concreto il permesso di dimora di RI 1 e RI
2, revocato dal dipartimento il
30 marzo 2007, era valido fino al 31 agosto successivo. L'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiavano le insorgenti è pertanto
scaduta durante la procedura ricorsuale: dato che esse non hanno più un
interesse pratico e attuale a impugnare tale decisione, il gravame è pertanto
divenuto privo di oggetto.
Il giudizio impugnato non concerne tuttavia
solo la revoca, ma si riferisce implicitamente anche al rifiuto di rinnovare
alle qui ricorrenti il permesso di dimora di cui erano titolari: occorre dunque
esaminare se il ricorso in materia di diritto pubblico sia ricevibile sotto
questo profilo.
1.3. Ora, non esiste alcun trattato
conchiuso tra la Confederazione svizzera e la Repubblica di Bulgaria, dal quale
potrebbe scaturire un diritto al rinnovo del permesso di soggiorno in favore di
RI 1 e di sua figlia RI 2.
Esse non possono prevalersi nemmeno di una
disposizione della legislazione interna per ottenerne la proroga. L'art. 17
cpv. 2 terza frase LDDS, secondo cui i figli celibi d’età inferiore a 18 anni
hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio se vivono con i
genitori, è inapplicabile nella fattispecie in quanto è incontestato che RI 2
non vive più in comunione domestica con suo padre, titolare di un'autorizzazione
di domicilio CE/AELS dal mese di ottobre 2006. Nemmeno l'art. 36 OLS (stranieri
che non esercitano un’attività lucrativa), sulla base del quale il 15 febbraio
2006 RI 1 aveva ottenuto l'autorizzazione di soggiorno per vivere insieme al
proprio compagno, le conferisce un diritto all'ottenimento o alla proroga di un
permesso di dimora (DTF 130 II 281 consid. 2.2).
1.4. Ci si può chiedere se il diritto in
parola possa essere dedotto dall’Accordo del 21 giugno 1999 tra la
Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri,
sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681).
Detto trattato si
rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della
Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, di soggiornare, di
accedere a delle attività economiche e di offrire la prestazione di servizi
negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo delle norme direttamente
applicabili che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto
interno (art. 1 LDDS).
RI 2, in quanto cittadina italiana, dispone
in linea di principio di un diritto originario per chiedere di poter soggiornare
nel nostro Paese in virtù delle disposizioni dell'ALC. Nella misura in cui la
concerne, la decisione impugnata è dunque suscettibile di essere dedotta
davanti al Tribunale federale mediante un ricorso in materia di diritto
pubblico ed è data la competenza di questo Tribunale a statuire
sull'impugnativa inoltrata da quest'ultima.
Ritenuto che l'impugnativa è già ammissibile
dal profilo dell'ALC, può rimanere indeciso sapere se il suo ricorso sia
parimenti ricevibile dal profilo dell'art. 8 CEDU, che garantisce il rispetto
della vita privata e familiare, invocando il legame con suo padre O__________
(cfr. anche art. 13 cpv. 1 Cost, di analoga portata: DTF 130 II 281 consid.
3.1.; 126 II 377 consid. 7).
Per contro sua madre, sebbene sia cittadina
bulgara e dunque comunitaria dal 1° gennaio 2007, non può invocare direttamente
l'ALC in quanto l'applicazione di questo accordo non è ancora stata estesa a
questo Paese. Ci si può chiedere se ella abbia un diritto,
derivato da quello della figlia, ad esigere il rilascio di un permesso di dimora in virtù delle disposizioni riguardanti il ricongiungimento
familiare previste dallo stesso ALC oppure dall'art. 8 CEDU. La questione può rimanere aperta ritenuto che, come si
vedrà in appresso, il gravame va in ogni caso respinto nel merito.
1.5. Entro questi limiti il gravame in oggetto,
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persone senz'altro legittimate
a ricorrere (art. 43 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. 2.1. Gli
art. 7 lett. d ALC e 3 cpv. 1 primo periodo Allegato I ALC regolano il diritto
al ricongiungimento familiare. Riprendendo in sostanza quanto sancito dall'art.
10 del Regolamento CEE n. 1612/ 68 del 15 ottobre 1968 relativo alla libera
circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, tali disposizioni
prevedono che i membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente
avente un diritto di soggiorno hanno a loro volta diritto di stabilirsi con
esso. Secondo l’art. 3 cpv. 2 Allegato I ALC, sono considerati membri della
famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza, il coniuge e i loro discendenti
minori di 21 anni o a carico (a); gli ascendenti di tale lavoratore e del suo
coniuge che siano a suo carico (b); nel caso di studenti, il coniuge e i loro figli
a carico (c).
Va osservato che il Regolamento CEE n. 1612/
68 dev'essere interpretato tenendo conto del rispetto della vita familiare
sancito dall'art. 8 CEDU, tale garanzia facendo parte dei diritti fondamentali
riconosciuti dal diritto comunitario (STF 25.5.05,2A.475/2004, consid. 4.6.).
Per quanto riguarda i cittadini di una parte
contraente che non svolgono un'attività economica, gli art. 6 ALC e 24 cpv. 1
Allegato I ALC garantiscono il diritto di soggiornare nel territorio dell'altra
parte solo se dimostrano di disporre, per sé e per i membri della propria
famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere
all'assistenza sociale durante il soggiorno e di un'assicurazione malattia che
copra tutti i rischi (art. 6 ALC e 24 cpv. 1 Allegato I).
Secondo l'art. 16 cpv. 2 OLCP, i mezzi
finanziari a disposizione di un cittadino della CE o dell'AELS avente diritto a
una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti se superano
l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi
familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la LF del 19.3.1965
sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti
e l'invalidità.
2.2. In concreto, RI 2, la quale ha poco meno di tre anni di età, non può invocare nessuna
disposizione dell'ALC per esigere che le sia rilasciata un'autorizzazione di
soggiorno in Svizzera, non rientrando in nessuna delle categorie previste
dall'art. 24 Allegato I ALC (giusta il rinvio dell'art. 6 ALC), il quale
disciplina il soggiorno delle persone che non esercitano attività lucrativa. Ella
è - unitamente alla madre, come si vedrà in appresso - a carico dell'assistenza
pubblica e, non disponendo di mezzi finanziari sufficienti per il suo
mantenimento (anche perché suo padre, oberato dai debiti, non le versa regolarmente
gli alimenti) non può essere considerata né redditiera né, data la sua età, una
studentessa che frequenta un istituto per seguirvi a titolo principale una formazione
professionale giusta il cpv. 4 dell'art. 24 Allegato I ALC (cfr. STF
2A.768/2006, del 23.4.07, consid. 3).
RI 2 non può prevalersi nemmeno del delle
disposizioni del citato Accordo che garantiscono il diritto al ricongiungimento
familiare (art. 7 lett. d ALC e 3 cpv. 1 e 2 Allegato I ALC), invocando il legame
con suo padre, cittadino italiano domiciliato in Svizzera. Infatti O__________
non vive più insieme alla figlia da almeno un anno e non ha nemmeno l'autorità
parentale sulla stessa. Non porta a diversa conclusione il fatto che, secondo
alcune dichiarazioni di parenti e amici versate agli atti dinnanzi al Consiglio
di Stato, il rapporto tra di loro sarebbe buono. Bisogna considerare infatti
che il padre dispone soltanto di un ordinario diritto di visita sulla stessa. Non
si può pertanto ritenere che tra di loro esista un legame di un'intensità tale
da risultare prevalente rispetto a quello esistente tra RI 2 e la madre, a cui
la piccola è affidata.
Non disponendo la figlia della facoltà
materiale di farsi rilasciare un permesso di soggiorno in virtù dell'ALC,
nemmeno la madre può prevalersi di un diritto al ricongiungimento familiare con
quest'ultima, fondato su detto Accordo.
3. 3.1. Lo
straniero può, a seconda delle circostanze, prevalersi del diritto al rispetto
della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU per opporsi
all'eventuale separazione della famiglia e ottenere un permesso di dimora.
Tale diritto non è tuttavia assoluto. Un'ingerenza
nell'esercizio del medesimo è infatti ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU se
è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società
democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il
benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della
salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Da
questo profilo, la norma non va oltre quanto disposto dall'art. 36 Cost.,
secondo cui le restrizioni dei diritti fondamentali devono poggiare su una base
legale, essere giustificate da un interesse pubblico ed essere proporzionate
allo scopo perseguito.
Secondo consolidata giurisprudenza, l'art. 8
CEDU non conferisce il diritto di risiedere e di ottenere un permesso di
soggiorno in Svizzera e può essere invocato soltanto se una misura di allontanamento,
a seguito del rifiuto di rilasciare o di rinnovare un permesso di soggiorno, ha
quale conseguenza di separare i membri della famiglia (cfr., da ultima, STF
2A.356/ 2005 del 12 luglio 2005, consid. 1.2). In altre parole, non vi è
violazione dell'art. 8 CEDU se si può esigere dai familiari aventi il diritto
di risiedere in Svizzera che lascino il nostro paese per seguire lo straniero
al quale è stato rifiutato un permesso di dimora e vivano la loro vita
familiare all'estero. In questo caso, una ponderazione degli interessi pubblici
e privati in gioco diventa superflua.
3.2. Per quanto riguarda innanzitutto la
relazione esistente tra RI 2 e O__________, va rilevato che ella non può
pretendere di ricongiungersi con suo padre nel nostro paese a causa dell'assenza
di stretti legami affettivi tra di loro, così come richiesti dalla
giurisprudenza. Come rilevato sopra (consid. 2.2), essi non vivono più in comunione
domestica e O__________ beneficia di un ordinario diritto di visita sulla
stessa.
Ora, ritenuto che RI 2 non può ottenere un
permesso di soggiorno in Svizzera, tale facoltà è a sua volta esclusa anche per
sua madre RI 1. Giova ricordare che per prevalersi del diritto al rispetto
della vita familiare garantito dall'art. 8 CEDU, occorre che la persona con la
quale lo straniero intende ricongiungersi in Svizzera benefici di un diritto
certo di risiedere nel nostro paese (cittadino svizzero o straniero titolare di
un permesso di domicilio oppure di dimora, in quest'ultimo caso soltanto se ha
la certezza di vedersi rinnovato il permesso di soggiorno, DTF 111 Ib 163
consid. 1a). Circostanza questa che non è data, visto che, come esposto in
precedenza la figlia non dispone di nessun titolo per esigere il rilascio di un
permesso di soggiorno CE/AELS.
Ma quand'anche la ricorrente potesse
invocare tale disposto convenzionale, le sue attuali condizioni finanziarie non
le permetterebbero in ogni caso di stabilirsi in Svizzera. Dall'ottobre 2006
ella è a carico dell'assistenza pubblica, che le anticipa attualmente fr.
1'996.– al mese, e nel luglio 2007 il debito contratto nei confronti dello
Stato era lievitato a fr. 23'051.50 (scritto 4.7.07 dell'USSI al Servizio dei
ricorsi del Consiglio di Stato). Il fatto di frequentare attualmente un corso
di lingua italiana e di sostenere di essere in grado di procacciarsi prima o
poi un lavoro che le permetterà di non dover più ricorrere all'assistenza
pubblica non sono argomenti atti a sovvertire tale conclusione in quanto la ricorrente
non potrebbe pretendere che il tribunale sospenda la propria decisione in
attesa che trovi un'attività lucrativa che la tolga definitivamente dall'indigenza.
4. Resta a
questo punto da esaminare se la decisione impugnata rispetta il principio della
proporzionalità.
RI 1 è entrata nel nostro paese solo il 1°
settembre 2004. Oltre a soggiornare da poco tempo in Svizzera, la ricorrente ha
Fatti
i suoi principali legami sociali e culturali e verosimilmente ancora dei parenti
in Bulgaria, dove è nata e cresciuta e risiedeva stabilmente fino all'età di 35
anni, ragione per la quale un suo rientro in Patria non le porrà alcun problema
di riadattamento.
Inoltre ella vive e intrattiene da sempre
con sua figlia RI 2 - che come ricordato in precedenza ha poco meno di tre anni
- una relazione intatta ed intensamente vissuta. Ritenuto pure che quest'ultima
è ancora piccola e dipendente dalla madre, per RI 2 il problema di un eventuale
sradicamento dalla realtà elvetica non si pone. Ci si può quindi attendere che
ella segua sua madre all'estero e questo anche nel (denegato) caso in cui possa
prevalersi di un diritto a risiedere in Svizzera. Giova in effetti su questo
punto ricordare non vi è violazione dell'art. 8 CEDU se si può esigere, anche
da un figlio cittadino elvetico nato e cresciuto in Svizzera, che segua i
propri genitori o il genitore affidatario all'estero, quando ha un'età che gli
permette ancora di adattarsi alla nuova realtà (DTF 122 II 289 consid. 3b e c).
Analoga conclusione deve valere anche nei confronti del figlio comunitario,
nato e cresciuto in Svizzera, di un cittadino di un paese terzo o di uno Stato
non firmatario dell'ALC.
Certo, tenuto conto della lontananza, la
partenza alla volta della Bulgaria renderà il rapporto con il padre O__________
più difficile. Il suo rientro in questo Paese non è tuttavia atto a creare ostacoli
insormontabili dal momento che il diritto di visita potrà, con i dovuti
adeguamenti, continuare ad essere esercitato nell'ambito di soggiorni turistici.
Considerandi
Ne discende che il principio dell'unità
della famiglia non risulta in ogni caso violato dal provvedimento litigioso, nemmeno
dal profilo dell'art. 8 CEDU e della Convenzione sui diritti del fanciullo,
nella misura in cui tali trattati sono applicabili nel caso concreto.
5.
In
siffatte circostanze, né RI 2 né sua madre RI 1 possono esigere il rilascio di
un permesso sulla base dell'ALC e dell'art. 8 CEDU per poter soggiornare nel nostro
Paese.
L'autorità di prime cure non poteva pertanto
limitarsi ad ammonire RI 1 per essere caduta a carico dell'assistenza pubblica,
come da lei richiesto.
Per il resto, si può rinviare alla
pertinenti considerazioni della risoluzione governativa impugnata.
6.
A ragione
infine il Consiglio di Stato ha respinto le domande di concessione dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio formulate dalle insorgenti, visto che il
loro ricorso era privo di possibilità d'esito favorevole sin dall'inizio. Il
fatto che abbia concesso loro di replicare non permette di sovvertire tale
conclusione. Respingendo tali domande entro breve termine contemporaneamente al
giudizio di merito, il Governo non ha peraltro violato la procedura in materia
di assistenza giudiziaria (art. 5 e 11 Lag).
7.
In esito
alle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso
dev'essere respinto, così come la domanda di assistenza giudiziaria formulata
in questa sede, il gravame essendo destinato all'insuccesso sin dall'inizio.
La tassa di giudizio è a carico delle
ricorrenti in solido (art. 28 PAmm) e tiene conto della loro precaria
situazione finanziaria. La quota parte a carico di RI 2 va però accollata alla
madre, in quanto sua rappresentante legale.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 5, 9, 10 LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61
PAmm; l'ALC e l'Allegato I; la Lag;
dichiara
e pronuncia:
1. In quanto
ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.–, sono a carico di RI 1.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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