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Decisione

52.2007.271

Revoca di un permesso di dimora

30 ottobre 2007Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi principali legami sociali e culturali e verosimilmente ancora dei parenti

in Bulgaria, dove è nata e cresciuta e risiedeva stabilmente fino all'età di 35

anni, ragione per la quale un suo rientro in Patria non le porrà alcun problema

di riadattamento.

Inoltre ella vive e intrattiene da sempre

con sua figlia RI 2 - che come ricordato in precedenza ha poco meno di tre anni

- una relazione intatta ed intensamente vissuta. Ritenuto pure che quest'ultima

è ancora piccola e dipendente dalla madre, per RI 2 il problema di un eventuale

sradicamento dalla realtà elvetica non si pone. Ci si può quindi attendere che

ella segua sua madre all'estero e questo anche nel (denegato) caso in cui possa

prevalersi di un diritto a risiedere in Svizzera. Giova in effetti su questo

punto ricordare non vi è violazione dell'art. 8 CEDU se si può esigere, anche

da un figlio cittadino elvetico nato e cresciuto in Svizzera, che segua i

propri genitori o il genitore affidatario all'estero, quando ha un'età che gli

permette ancora di adattarsi alla nuova realtà (DTF 122 II 289 consid. 3b e c).

Analoga conclusione deve valere anche nei confronti del figlio comunitario,

nato e cresciuto in Svizzera, di un cittadino di un paese terzo o di uno Stato

non firmatario dell'ALC.

Certo, tenuto conto della lontananza, la

partenza alla volta della Bulgaria renderà il rapporto con il padre O__________

più difficile. Il suo rientro in questo Paese non è tuttavia atto a creare ostacoli

insormontabili dal momento che il diritto di visita potrà, con i dovuti

adeguamenti, continuare ad essere esercitato nell'ambito di soggiorni turistici.

Considerandi

Ne discende che il principio dell'unità

della famiglia non risulta in ogni caso violato dal provvedimento litigioso, nemmeno

dal profilo dell'art. 8 CEDU e della Convenzione sui diritti del fanciullo,

nella misura in cui tali trattati sono applicabili nel caso concreto.

5.

In

siffatte circostanze, né RI 2 né sua madre RI 1 possono esigere il rilascio di

un permesso sulla base dell'ALC e dell'art. 8 CEDU per poter soggiornare nel nostro

Paese.

L'autorità di prime cure non poteva pertanto

limitarsi ad ammonire RI 1 per essere caduta a carico dell'assistenza pubblica,

come da lei richiesto.

Per il resto, si può rinviare alla

pertinenti considerazioni della risoluzione governativa impugnata.

6.

A ragione

infine il Consiglio di Stato ha respinto le domande di concessione dell'assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio formulate dalle insorgenti, visto che il

loro ricorso era privo di possibilità d'esito favorevole sin dall'inizio. Il

fatto che abbia concesso loro di replicare non permette di sovvertire tale

conclusione. Respingendo tali domande entro breve termine contemporaneamente al

giudizio di merito, il Governo non ha peraltro violato la procedura in materia

di assistenza giudiziaria (art. 5 e 11 Lag).

7.

In esito

alle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso

dev'essere respinto, così come la domanda di assistenza giudiziaria formulata

in questa sede, il gravame essendo destinato all'insuccesso sin dall'inizio.

La tassa di giudizio è a carico delle

ricorrenti in solido (art. 28 PAmm) e tiene conto della loro precaria

situazione finanziaria. La quota parte a carico di RI 2 va però accollata alla

madre, in quanto sua rappresentante legale.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 8 CEDU; 5, 9, 10 LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61

PAmm; l'ALC e l'Allegato I; la Lag;

dichiara

e pronuncia:

1. In quanto

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.–, sono a carico di RI 1.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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