52.2007.272
Costruzione di una casa d'abitazione - linea di costruzione
17 settembre 2007Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2007.272
Data decisione, Autorità:
17.09.2007, TRAM
Titolo:
Costruzione di una casa d'abitazione - linea di costruzione
LICENZA EDILIZIA
art. 21 LE
Incarto n.
52.2007.272
Lugano
17 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 agosto 2007 di
RI 1
RI 2
RI 3
componenti la __________,
tutti patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 26 giugno 2007 del Consiglio
di Stato (3126) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso
la licenza edilizia 26 marzo 2007, rilasciata dal CO 2 alla CO 1 per la costruzione
di una casa d'abitazione bifamiliare sulla part. 1192;
viste le risposte:
- 4 settembre 2007 del
Consiglio di Stato;
- 6 settembre 2007 della CO
1;
- 6 settembre 2007 del CO
2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 10
novembre 2006 la CO 1 ha chiesto al CO 2 il permesso di costruire una casa
d'abitazione bifamiliare su un terreno (part. 1192), situato a __________ nella
zona residenziale estensiva (Re) ad est del nucleo.
Alla domanda si è
opposta la __________, qui ricorrente, proprietaria di un fondo (part. 1156),
situato a monte della strada di servizio che passa lungo il confine nord del
fondo dedotto in edificazione, sostenendo fra l'altro che il progetto
disattendeva la linea di costruzione che grava i fondi sottostanti (part. 1200
e 1201), scaturiti, al pari delle part. 1191, 1192 e 1193, dal frazionamento
della part. 142.
linea di costruzione
N part.
1156
strada
part.
1191 part. 1192
part. 1193
part. 142
NUCLEO
part. 142 part.
1200 part. 1201
m
15
part. 617
m 15
strada
Raccolto l'avviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 26 marzo 2007 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo l'opposizione.
B. Con
giudizio 26 giugno 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla comunione ereditaria
opponente.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che la
parte alta della part. 142 era libera da vincoli. Il fondo dedotto in
edificazione, anche se risultante dal frazionamento, non ne era dunque gravato.
C. Contro il
predetto giudizio, la comunione ereditaria soccombente si aggrava davanti a
questo tribunale, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.
L'insorgente ripropone e sviluppa in questa
sede con dovizia di argomenti le censure sollevate senza successo in prima
istanza in relazione alla linea di costruzione. Sostiene in particolare che il
vincolo non potrebbe essere eluso semplicemente frazionando il fondo gravato.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio e la CO 1, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per
quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE) e la legittimazione
attiva dell'insorgente, proprietaria di un fondo contermine (part. 1156) e già
opponente, sono certe.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti non sono contestati.
2.2.1. Le linee di costruzione sono per definizione linee sulle quali
devono obbligatoriamente insistere le costruzioni, in particolare gli edifici.
Esse separano un’area, di per sé computabile come superficie edificabile, ma
che per effetto della linea non può essere edificata, da un’area che in caso di
utilizzazione a scopo edilizio deve essere edificata sin sul limite definito dalla
stessa linea (Erich Zimmerlin, Baugesetz des Kt. Aargau, IIa ed., § 137-140 n.
4 seg.; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 25 LE n. 1027). A
differenza delle linee di arretramento, che stabiliscono unicamente il limite
oltre il quale è vietato costruire, le linee di costruzione non vietano
soltanto di edificare oltre il limite definito dalla linea, ma impongono anche
di costruire fino sulla linea, ad esclusione di qualsiasi arretramento.
Per principio, le linee di costruzione esplicano
dunque un duplice effetto. Da un lato, escludono dall'edificazione determinate
superfici situate oltre la linea, che rimangono comunque edificabili.
Dall'altro, impongono invece di addossare su un versante della linea le
quantità edificatorie disponibili in base alla superficie edificabile. In
mancanza di indicazioni volte a definirlo esattamente, il comprensorio all’interno
del quale le linee di costruzione esplicano i loro effetti non è sempre
facilmente individuabile. Ove tale comprensorio non risulti altrimenti precisato,
si deve comunque ritenere che esso si estenda e rimanga circoscritto al fondo
gravato dalla linea di costruzione, così com'è configurato al momento
dell'adozione del PR. Frazionamenti e raggruppamenti successivi all'entrata in
Considerandi
vigore del PR non lo riducono, né lo estendono, non potendosi evidentemente
modificare l'assetto pianificatorio definito dal PR mediante semplici atti di
disposizione dei proprietari .
2.2
Conformandosi alla definizione sopra riportata,
l’art. 7 cpv. 3 NAPR di __________ stabilisce che la linea di costruzione
indica l'allineamento obbligatorio per le nuove costruzioni e le ricostruzioni.
La norma non contiene ulteriori precisazioni. Non definisce in particolare il
comparto di terreno che viene gravato dall'obbligo di allineamento. Né fornisce
indicazioni per individuarlo.
Il piano delle zone fissa ad est del nucleo
due linee di costruzione distanti tra loro 30 m, parallele alle curve di
livello del terreno ed orientate in direzione est-ovest perpendicolarmente al
pendio. Una terza linea di costruzione grava il fondo (part. 1156) di proprietà
della comunione ereditaria qui ricorrente. La fascia grigliata situata immediatamente
a monte delle linee definisce evidentemente il versante sul quale
l’edificazione deve aver luogo.
All’epoca in cui il PR è stato approvato (1.
dicembre 1987), le due linee di costruzione fissate ad est del nucleo gravavano
soltanto le part. 617 e 142. Quella più bassa attraversava ed attraversa
tuttora la part. 617 da est a ovest ad una distanza di 15 m dal confine che
separa i due fondi. La seconda linea di costruzione, parallela alla prima, era
invece situata 15 m più a monte di tale confine ed attraversava l'intera part.
142, così come era configurata a quell'epoca.
Entrambe le linee di costruzione intendevano
evidentemente concentrare le quantità edificatorie disponibili su entrambi i
fondi nelle due fasce situate immediatamente a monte di ciascuna di esse. A
ridosso della linea di costruzione gravante la part. 142 avrebbero in
particolare dovuto sorgere tutte le costruzioni che potevano essere realizzate
in base alla superficie dell'intero fondo. In assenza di qualsiasi indicazione
suscettibile di limitarne gli effetti, oggetto dei vincoli derivanti dalla
linea di costruzione era, in altri termini, tutta la superficie del fondo: sia
quella compresa tra la linea ed il confine verso la sottostante part. 617, sia quella
situata a monte della linea, sino alla strada di servizio che delimita il fondo
verso nord.
3.
Dopo l'entrata in vigore del PR, dalla part. 142 sono stati staccati
cinque lotti (part. 1191, 1192, 1193, 1200 e 1201), due dei quali (part. 1191 e
1192) non risultano più attraversati dalla linea di costruzione. Il fatto che la
part. 1192, scaturita dal frazionamento, non risulti attraversata dalla linea
di costruzione non permette affatto di concludere che non sia più gravata dai
vincoli che da tale linea scaturiscono.
A torto reputa la Sezione dello sviluppo
territoriale nel suo preavviso che non sussistano elementi normativi o formali espliciti
che impediscano di edificarla come previsto dalla domanda di costruzione. La
tesi non può essere condivisa.
L'obbligo di allineamento sancito dall'art.
7.
cpv. 3 NAPR continua ad esplicare i suoi effetti anche a carico della part.
1192.
indipendentemente dal frazionamento. Una diversa conclusione significherebbe
altrimenti permettere al proprietario di un fondo gravato da una simile linea
di eludere il vincolo attraverso una semplice modifica della sua configurazione,
frazionandolo ed eventualmente conglobando in altri fondi l'area staccata.
Parimenti infondato è il preavviso del
pianificatore comunale, laddove reputa che non sussista alcun motivo di
assoggettare a vincolo di salvaguardia paesaggistica l'area a monte dei due
fronti edilizi ipotizzati (recte: definiti) dal PR. Siffatta tesi riduce
la linea di costruzione ad una semplice linea di arretramento, che definisce soltanto
il limite fino al quale è possibile costruire (cfr. art. 7 cpv. 2 NAPR). Tanto
meno può essere accreditata la tesi del Consiglio di Stato, secondo cui la
linea di costruzione graverebbe soltanto una non meglio precisata porzione
medio bassa del mapp. n. 142, rimettendo in sostanza all'apprezzamento dell'autorità
comunale il compito di definire l'estensione del vincolo.
Contrariamente a quanto assumono le
precedenti istanze, le possibilità edificatorie della part. 1192 vanno determinate
prescindendo dalla lottizzazione attuata. Considerato che le modifiche della
configurazione dei fondi non sono per principio atte a sovvertire l'ordinamento
pianificatorio, la domanda di costruzione va esaminata come se il frazionamento
della part. 142 non fosse mai avvenuto. In quest'ottica, si deve
necessariamente concludere, che i vincoli derivanti dalla linea di costruzione istituita
nel 1987 a carico della part. 142 continuano a gravare anche i due lotti (1191
e 1192) anche se non ne sono attraversati. Di riflesso, si deve escludere la
prima costruzione che viene realizzata all'interno del comparto costituito dall'originaria
part. 142 possa essere autorizzata senza tener conto della linea di costruzione.
Se la domanda di costruzione in esame fosse stata inoltrata prima del
frazionamento, non v'è dubbio che sarebbe stata respinta, poiché la prevista
edificazione non rispetta la linea di costruzione. Una diversa conclusione non
sarebbe stata ipotizzabile, poiché sarebbe equivalsa a svuotare di contenuto il
vincolo in oggetto. L'esito non può essere diverso soltanto perché la part. 142
è stata lottizzata. Ammettere il contrario, significherebbe attribuire rilevanza
pianificatoria al frazionamento.
È ben vero che la linea di costruzione grava
ancora tre dei cinque lotti, in cui il fondo originario è stato frazionato, per
cui l'obbiettivo di allineare le costruzioni, perseguito dalla pianificazione non
è messo in discussione in quanto tale. Questa circostanza non consente tuttavia
di ignorare che la pianificazione in oggetto non intendeva soltanto imporre un
allineamento degli edifici, ma si riproponeva anche di concentrare lungo la
linea di costruzione tutte le potenzialità edificatorie
messe a disposizione dall'intera superficie edificabile
della part. 142. In mancanza di indicazioni che limitino la portata degli
effetti derivanti da tale vincolo, anche la superficie dell'attuale part. 1192
rimane di conseguenza chiamata a contribuire all'edificazione della fascia situata
immediatamente a monte della controversa linea di costruzione. Una diversa
conclusione arrischierebbe di avere per conseguenza che lungo la linea di costruzione
non venga per finire realizzato alcun edificio, poiché le costruzioni man mano
autorizzate sui lotti a monte avranno esaurito tutte le possibilità
edificatorie date dalla part. 142 nella sua configurazione originaria.
4.
Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso va dunque accolto, annullando la licenza
edilizia impugnata e la decisione governativa che la conferma, siccome lesive
della linea di costruzione istituita a carico della part. 142 così come era
configurata nel 1987.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono a
carico della resistente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 7 NAPR di __________; 3, 18, 28,
31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di conseguenza, sono annullate:
1.1 la 26 giugno 2007 del Consiglio di Stato
(3126);
1.2. la licenza edilizia 26 marzo 2007
rilasciata dal municipio di __________ alla resistente per l'edificazione della
part. 1192.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico della resistente CO 1, che rifonderà fr.
2'500.- alla comunione ereditaria ricorrente a titolo di ripetibili di
entrambe le istanze.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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