52.2007.277
Revoca della patente di due mesi a carico di un conducente, autista di professione, riconosciuto colpevole di inosservanza dei doveri in caso di infortunio
17 settembre 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2007.277
Data decisione, Autorità:
17.09.2007, TRAM
Titolo:
Revoca della patente di due mesi a carico di un conducente, autista di professione, riconosciuto colpevole di inosservanza dei doveri in caso di infortunio
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16 cpv. 3 let. c LCSTR
art. 17 cpv. 1 let. a LCSTR
art. 92 cpv. 2 LCSTR
art. 33 cpv. 2 OAC
Incarto n.
52.2007.277
Lugano
17 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 agosto 2007 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 11 luglio 2007 (n. 3712) del Consiglio
di Stato, che in parziale accoglimento dell'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la risoluzione 15 febbraio 2007 emanata dalla Sezione
della circolazione ha ridotto a due mesi la revoca della licenza di condurre di
tre mesi inflittagli dalla predetta autorità;
viste le risposte:
- 28 agosto 2007 della
Sezione della circolazione;
- 28 agosto 2007 del Consiglio
di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1,
classe 1958, è un cittadino italiano frontaliero (permesso G) residente ad __________,
in provincia di __________. Titolare di una licenza di condurre svizzera cat. C
dal 1981, lavora da anni in Ticino quale autista di mezzi pesanti senza mai
essere incorso in sanzioni amministrative per violazioni alle regole del traffico.
B. Il 26 agosto
2004, verso le ore 11.30, RI 1 stava circolando sulla corsia sud-nord della A2 alla
guida di un autoarticolato di proprietà del proprio datore di lavoro. Stando
agli accertamenti operati dalla polizia del Canton __________, all'uscita della
galleria __________ in territorio di __________ la parte posteriore del
rimorchio ha sbandato leggermente sulla sinistra, andando ad urtare una vettura
proveniente in senso inverso. Mentre il conducente del veicolo pesante ha continuato
la sua corsa asseritamente ignaro dell'accaduto, quello dell'automobile è
rimasto sul posto gravemente ferito dopo aver cozzato contro la parete della
galleria ed è deceduto il 4 settembre seguente __________
Resa edotta dell'accaduto, il 20 ottobre
2004 la Sezione della circolazione ha avvisato RI 1 che avrebbe esaminato il
caso dal profilo amministrativo al termine dell'inchiesta penale in corso.
C. A seguito
di questi eventi, con Strafbefehl del 30 agosto 2006 la Staatsanwaltschaft
del Canton __________ ha prosciolto RI 1 dall'accusa di omicidio colposo in
applicazione del principio in dubio pro reo, ma l'ha ritenuto colpevole di
inosservanza dei doveri in caso di infortunio giusta l'art. 92 cpv. 2 LCStr e proposto che venisse condannato
a 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di due anni.
L'interessato non ha impugnato tale sanzione, che è quindi passata in giudicato
incontestata.
D. Preso atto
delle predette conclusioni penali, il 15 febbraio 2007 la Sezione della circolazione
ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la durata di tre mesi (dal 20
aprile al 19 luglio 2007), autorizzandolo comunque a guidare durante questo
periodo i veicoli delle categorie speciali F, G, M. La risoluzione è stata resa
sulla base degli art. 16 cpv. 2, 16 cpv. 3 lett. c e 17 cpv. 1 lett. a vLCStr.
E. In parziale
accoglimento del ricorso inoltratogli da RI 1, l'11 luglio 2007 il Consiglio di
Stato ha riformato la predetta decisione, riducendo il periodo di revoca da tre
a due mesi.
Accertato
che la fattispecie è retta dal vecchio diritto, il Governo ha ricordato per
cominciare la regola secondo cui l’autorità amministrativa è di principio
vincolata all’accertamento dei fatti esperito in sede penale. Tenuto conto del reato
commesso, richiamante l'applicazione dell'art. 16 cpv. 3 lett. c vLCStr, della
colpa del ricorrente, della sua reputazione quale conducente che necessita
della patente a titolo professionale e del tempo trascorso dall'incidente, il
Consiglio di Stato ha disposto per finire una revoca della patente di due mesi appellandosi
in sostanza al principio della proporzionalità.
F. Contro il
predetto giudizio governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulando l’annullamento della misura di revoca emanata nei
suoi confronti.
Il
ricorrente rimprovera alle istanze inferiori di aver sottovalutato l'importanza
della licenza di condurre nell'ambito della sua attività professionale. Quale
autista di mezzi pesanti la revoca della patente lo penalizza più di ogni altra
persona colpita dal medesimo provvedimento. Se la revoca dovesse essere
confermata, perderebbe il suo lavoro e con esso la fonte di reddito con la
quale sostiene tutta la famiglia. Considerato che non è mai incorso in alcuna
altra infrazione e che sono trascorsi oltre tre anni dall'infortunio, ritiene di poter esser mandato esente
da qualsiasi sanzione amministrativa.
G. Il Consiglio
di Stato e la Sezione della circolazione propongono di respingere il ricorso e
di confermare il giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.
10 cpv. 2 LALCStr.
La
legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato,
è pacifica (art. 43 PAmm).
Il
gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere
ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre
2001 della LCStr (RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al
conducente che dopo l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio
2005, commette un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni
sulla circolazione stradale (cpv. 1).
Dato che
l'infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata compiuta il 26
agosto 2004, la fattispecie va esaminata alla luce del diritto in essere fino
al 31 dicembre 2004, tenendo presente che in materia di provvedimenti adottati
a scopo di ammonimento il Tribunale cantonale amministrativo
statuisce con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone
nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la
commisurazione della sanzione. In questa materia, i limiti posti dall'art. 61
PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano infatti
applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (RDAT
II-2002 n. 80; STA 52.2006.278 del 23 novembre 2006 in re C.).
3.Posto che RI 1 non ha impugnato lo Strafbefehl 30 agosto 2006
emanato dalla Staatsanwaltschaft del Canton __________, con la
conseguenza che gli accertamenti contenuti nella decisione penale vincolano
l’autorità amministrativa (DTF 121 II 214 consid. 3a, 123 II 97 consid. 3c/aa),
ai fini del giudizio occorre soltanto chiedersi se il reato perpetrato il 26
agosto 2004 comporta irrimediabilmente l'adozione di un provvedimento amministrativo
e, all'occorrenza, se la durata della revoca inflittagli è stata commisurata
correttamente.
3.1. La licenza di condurre può essere
revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha
compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve
entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 vLCStr). La
licenza di condurre deve essere invece revocata se il conducente ha
gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr)
o si è dato alla fuga dopo aver ferito o ucciso una persona (art. 16 cpv. 3
lett. c vLCStr).
La revoca
della licenza a titolo d'ammonimento viene adottata in seguito ad infrazioni
alle regole della circolazione e serve a correggere il conducente colpevole, nonché
ad impedire la recidiva (art. 30 cpv. 2 vOAC; DTF 121 II 22 consid. 3a).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre fissa la
durata di tale provvedimento secondo le circostanze del caso. In particolare
essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare
uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 vLCStr; 33 cpv. 2 vOAC). La durata del
provvedimento non può essere inferiore a un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a vLCStr).
3.2. Nel
solco di quanto appena esposto, la risposta al primo quesito non può essere che
a sfavore del ricorrente, dato che il delitto di inosservanza dei doveri in
caso di infortunio previsto dall'art.
92 cpv. 2 LCStr comporta obbligatoriamente l'adozione di una misura
amministrativa (cfr. art. 16 cpv. 3 lett. c vLCStr). Di principio, è quindi
escluso che RI 1 possa essere esentato da qualsiasi provvedimento come
postulato nel gravame.
3.3. Posta questa premessa, resta da
determinare la durata effettiva della revoca da irrogare a RI 1 sulla scorta
dei criteri sanciti dall'art. 33 cpv. 2 vOAC, in particolare delle circostanze
del caso, della colpa e dei precedenti dell'interessato, nonché della sua
necessità professionale di condurre veicoli a motore.
Riguardo ai fatti, non si può fare a meno di
annotare come il ricorrente abbia reso agli inquirenti una prima versione degli
accadimenti non corrispondente alla verità. Ciò che conta tuttavia è la
condanna pronunciata dalla Staatsanwaltschaft del Canton Uri per
violazione dell'art. 92 cpv. 2 LCStr. Trattasi di un'infrazione assai seria,
qualificata alla stregua di un delitto, che il nuovo diritto annovera tra
quelle gravi comportanti una revoca della patente di almeno 3 mesi (vedi art.
16c cpv. 1 lett. e, 16c cpv. 2 lett. a nLCStr).
La colpa di RI 1 non può essere considerata
insignificante. Il giudice penale è giunto alla conclusione che l'insorgente ha
avuto coscienza dell'avverarsi di un sinistro ed ha nondimeno continuato la sua
corsa senza avvertire la polizia, premurandosi nondimeno di rimuovere e di
gettare in una scarpata il paraurti posteriore del rimorchio che, parzialmente
staccato, strisciava rumorosamente sull'asfalto. Non è dato di comprendere come
un professionista della strada possa aver agito in questo modo, senza
approfondire le cause della situazione nella quale era venuto a trovarsi.
Per quanto attiene invece alla reputazione
del ricorrente quale conducente, è bene rilevare che al casellario cantonale
della circolazione non risulta alcuna iscrizione a suo carico.
In tema di necessità professionale di
condurre, la giurisprudenza federale ammette questo bisogno con estrema riserva
e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di
lavoro per il conducente (DTF 122 II 24 ss. e 123 II 574) o quando il fatto di
non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi
rilevanti (R. Schauffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht,
vol. III, N. 2441 ss.). L'insorgente è autista di professione, per cui gli va
oggettivamente riconosciuta l'esigenza di disporre della licenza di condurre
per svolgere il proprio lavoro.
Contrariamente a quanto ritenuto
dall'autorità di ricorso di prima istanza, minor importanza deve essere per
contro attribuita al tempo, per nulla eccessivo, trascorso dalla data della
disgrazia (tre anni), atteso che per valutare correttamente questo aspetto bisogna
ispirarsi per analogia alle norme sulla prescrizione sancite dal CP (cfr.,
sull'argomento, DTF 127 II 297 consid. 3d e rinvii).
Ne segue che tenuto conto del delitto
commesso dal ricorrente e della colpa che gli è imputabile per l'accaduto, da
un lato, della sua buona reputazione e del fatto che può invocare con successo
una necessità professionale di guidare veicoli a motore, dall'altro, la revoca
della patente di due mesi (- 1/3 per rapporto alla misura adottata dalla Sezione della circolazione) disposta
dal Consiglio di Stato in considerazione soprattutto del tempo trascorso dalla
commissione del reato non può che essere confermata da questo Tribunale, senza
possibilità di ulteriori riduzioni. Tale misura, per quanto severa possa
apparire agli occhi dell'interessato, risulta conforme al diritto e assolutamente
rispettosa del principio di proporzionalità.
4. In via
subordinata RI 1 chiede di poter scontare la revoca frazionandola in due o più
periodi. Invano.
In effetti, la revoca della licenza di
condurre a scopo d'ammonimento è una misura amministrativa a carattere
preventivo ed educativo, volta a sensibilizzare il conducente affinché si comporti
con maggior prudenza e responsabilità evitando così di commettere ulteriori
infrazioni nell'ambito della circolazione stradale (DTF 125 II 396 consid.
2a/aa e rinvii). La revoca limitata a periodi di comodo come postulata dal ricorrente
non è dunque compatibile con lo scopo perseguito dal legislatore, secondo cui
al conducente colpevole deve essere assolutamente proibita la guida per un periodo
determinato dall'autorità; l'effetto educativo del provvedimento di revoca verrebbe
meno se si permettesse al reo di continuare a guidare veicoli a motore durante
Fatti
i periodi di suo maggior gradimento (DTF 128 II 173 consid. 3b). D'altra parte,
la legge regola unicamente la durata minima della revoca della licenza di
condurre, che deve essere rispettata per tutte le categorie ordinarie, ma non
prevede alcunché circa le modalità di attuazione della misura. L'ordinamento
giuridico vigente non offre quindi alcuna base legale per l'esecuzione di una
revoca su più periodi, scelti secondo le proprie esigenze. Nel contesto del
diritto della circolazione stradale l'applicazione per analogia di regole
Considerandi
penali volte a permettere l'espiazione agevolata della pena è peraltro esclusa
(DTF 128 II 173 consid. 3c) e comunque non spetta alle autorità di ricorso dare
indicazioni sul modo in cui una revoca debba essere eseguita o il periodo
durante il quale debba essere scontata (STF 6A.35/2005 del 12 ottobre 2005
consid. 3 in fine).
5.
Stante
quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 16 cpv. 3 lett. c, 17 cpv. 1 lett. a,
92 cpv. 2 vLCStr; 33 cpv. 2 vOAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giudizio di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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