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Decisione

52.2007.281

Rinnovo di un permesso di dimora

18 settembre 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

52.2007.281

Lugano

18 settembre

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente del Tribunale cantonale

amministrativo

Lorenzo

Anastasi

assistito

dal segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 18 settembre 2006 di

RI 1

patrocinato dall' PA 1

contro

la risoluzione 29 agosto 2006 (n. 4069) del

Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la decisione 19 maggio 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione

dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo di un permesso di

dimora;

viste le risposte:

- 26 settembre 2006 del

Consiglio di Stato,

- 5 ottobre 2006 del

Dipartimento delle istituzioni;

richiamata la sentenza 10 luglio 2007 del Tribunale

federale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto e in diritto

che il cittadino bosniaco RI 1 (1962), è

sposato dal dicembre 1986 con la croata __________ (1967);

che i coniugi __________ hanno beneficiato

dapprima di permessi di lavoro quali stagionali (1986-1989), poi di dimora

(1989-1996);

che nel 1996 il marito è rientrato in

Bosnia-Erzegovina, in quanto il suo permesso di dimora non era più stato

rinnovato, mentre la moglie è rimasta nel nostro Paese, dove il 23 febbraio

2000 ha ottenuto un'autorizzazione di domicilio;

che con decisione 5 marzo 2001, la Sezione

dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto

la domanda di RI 1 volta ad ottenere l'autorizzazione a rientrare in Svizzera e

a dimorare presso la moglie __________ in quanto, durante il suo precedente

soggiorno, egli aveva interessato in due occasioni le autorità di polizia e

giudiziarie penali ed era stato a carico dello Stato;

che con sentenza 15 gennaio 2002 il

Tribunale federale ha accolto, in ultima istanza, il ricorso di diritto

Considerandi

amministrativo presentato da __________ contro il rifiuto di rilasciare un

permesso di dimora al marito, considerando la decisione impugnata sproporzionata

rispetto all'interesse privato dei coniugi __________ a riprendere la loro

convivenza nel nostro Paese in quanto la violazione dell'ordine pubblico rimproverata

al marito era tutto sommato di poco peso se confrontata all'interesse dei coniugi

a riprendere la loro convivenza;

che l’alta Corte federale ha tuttavia

sollevato dubbi in merito alle relazioni allora esistenti tra i coniugi, non

escludendo che la moglie si richiamasse ad un matrimonio ormai esistente solo

sulla carta per far beneficiare suo marito della possibilità di soggiornare

nuovamente in Svizzera, e, sulla scorta di queste ultime considerazioni, ha

rinviato la causa alle autorità cantonali per nuovo giudizio;

che il 4 settembre 2002, statuendo

nuovamente sulla fattispecie, il dipartimento ha infine autorizzato RI 1 a

rientrare in Svizzera per vivere insieme alla moglie e lo ha posto al beneficio

di un nuovo permesso di dimora annuale, poi regolarmente rinnovato, l'ultima

volta fino al 3 settembre 2005;

che il 19 maggio 2006 la Sezione dei

permessi e dell'immigrazione ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a

RI 1 e gli ha fissato un termine con scadenza il 31 luglio 2006 per lasciare il

territorio cantonale;

che l'autorità ha rilevato che lo scopo per

il quale tale permesso era stato concesso era venuto a mancare in seguito

all'avvenuta cessazione, il 1° marzo 2005, della vita in comune con la moglie e

che da allora essi non si erano più riconciliati, ritenendo pertanto che il

loro matrimonio esisteva ormai solo sulla carta (art. 4, 9, 12, 16, 17 LDDS e 8

ODDS);

che la decisione è stata confermata, su

ricorso, sia dal Consiglio di Stato il 29 agosto 2006, sia dal Tribunale

cantonale amministrativo il 27 ottobre successivo;

che con sentenza 10 luglio 2007 il Tribunale

federale ha accolto, in ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo

presentato da RI 1 contro il rifiuto di rinnovargli il permesso di dimora e ha

retrocesso la causa al Tribunale cantonale amministrativo per nuovo giudizio;

che secondo l'alta Corte federale, gli

accertamenti relativi in particolare all'intensità del legame e alle condizioni

di vita dei coniugi, i quali avevano ripristinato la comunione domestica nel settembre

2006, si rivelavano insufficienti per decidere il rinnovo del permesso di

dimora a RI 1;

che non ponendo questioni di principio

l'impugnativa può essere decisa da un giudice unico del Tribunale cantonale

amministrativo (art. 49 cpv. 2 LOG);

che giusta l'art. 65 PAmm, il Tribunale

cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la

causa all'istanza inferiore segnatamente nei casi in cui questa ha accertato la

fattispecie in modo incompleto;

che, verificandosi in concreto tale ipotesi,

il ricorso va accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato, affinché

statuisca nuovamente sulla domanda di rinnovo del permesso di dimora dell'insorgente

previo completamento dell'istruttoria, come indicato dal Tribunale federale;

che, in questo senso, il Governo esperirà

gli accertamenti necessari al fine di determinare nuovamente l'intensità del

legame esistente tra RI 1 e la moglie __________ e se la loro recente riconciliazione

sia reale e sincera;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo

di una tassa di giustizia e delle spese;

che lo Stato del Cantone Ticino deve però

rifondere all'insorgente, patrocinato da un avvocato iscritto all'apposito

registro, un'adeguata indennità per ripetibili relativa al presente giudizio di

rinvio (art. 31 PAmm);

che con l'emanazione del presente giudizio,

la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto

(art. 47 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 17 LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 49 LOG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 47,

60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1 la decisione 29

agosto 2006 (n. 4069) del Consiglio di Stato è annullata,

1.2 gli atti sono

rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione previa completazione dell'istruttoria.

2. Non si

prelevano né spese né tassa di giustizia.

3. Lo Stato

del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 e segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 e segg. LTF).

5. Intimazione

a:

Il presidente Il

segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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