52.2007.281
Rinnovo di un permesso di dimora
18 settembre 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2007.281
Data decisione, Autorità:
18.09.2007, TRAM
Titolo:
Rinnovo di un permesso di dimora
ACCERTAMENTO INESATTO DEI FATTI
PERMESSO DI DIMORA
RINNOVO
art. 17 LDDS
art. 49 LOG
art. 65 LPAMM
Incarto n.
Fatti
52.2007.281
Lugano
18 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo
Anastasi
assistito
dal segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 settembre 2006 di
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro
la risoluzione 29 agosto 2006 (n. 4069) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 19 maggio 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo di un permesso di
dimora;
viste le risposte:
- 26 settembre 2006 del
Consiglio di Stato,
- 5 ottobre 2006 del
Dipartimento delle istituzioni;
richiamata la sentenza 10 luglio 2007 del Tribunale
federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto e in diritto
che il cittadino bosniaco RI 1 (1962), è
sposato dal dicembre 1986 con la croata __________ (1967);
che i coniugi __________ hanno beneficiato
dapprima di permessi di lavoro quali stagionali (1986-1989), poi di dimora
(1989-1996);
che nel 1996 il marito è rientrato in
Bosnia-Erzegovina, in quanto il suo permesso di dimora non era più stato
rinnovato, mentre la moglie è rimasta nel nostro Paese, dove il 23 febbraio
2000 ha ottenuto un'autorizzazione di domicilio;
che con decisione 5 marzo 2001, la Sezione
dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto
la domanda di RI 1 volta ad ottenere l'autorizzazione a rientrare in Svizzera e
a dimorare presso la moglie __________ in quanto, durante il suo precedente
soggiorno, egli aveva interessato in due occasioni le autorità di polizia e
giudiziarie penali ed era stato a carico dello Stato;
che con sentenza 15 gennaio 2002 il
Tribunale federale ha accolto, in ultima istanza, il ricorso di diritto
Considerandi
amministrativo presentato da __________ contro il rifiuto di rilasciare un
permesso di dimora al marito, considerando la decisione impugnata sproporzionata
rispetto all'interesse privato dei coniugi __________ a riprendere la loro
convivenza nel nostro Paese in quanto la violazione dell'ordine pubblico rimproverata
al marito era tutto sommato di poco peso se confrontata all'interesse dei coniugi
a riprendere la loro convivenza;
che l’alta Corte federale ha tuttavia
sollevato dubbi in merito alle relazioni allora esistenti tra i coniugi, non
escludendo che la moglie si richiamasse ad un matrimonio ormai esistente solo
sulla carta per far beneficiare suo marito della possibilità di soggiornare
nuovamente in Svizzera, e, sulla scorta di queste ultime considerazioni, ha
rinviato la causa alle autorità cantonali per nuovo giudizio;
che il 4 settembre 2002, statuendo
nuovamente sulla fattispecie, il dipartimento ha infine autorizzato RI 1 a
rientrare in Svizzera per vivere insieme alla moglie e lo ha posto al beneficio
di un nuovo permesso di dimora annuale, poi regolarmente rinnovato, l'ultima
volta fino al 3 settembre 2005;
che il 19 maggio 2006 la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a
RI 1 e gli ha fissato un termine con scadenza il 31 luglio 2006 per lasciare il
territorio cantonale;
che l'autorità ha rilevato che lo scopo per
il quale tale permesso era stato concesso era venuto a mancare in seguito
all'avvenuta cessazione, il 1° marzo 2005, della vita in comune con la moglie e
che da allora essi non si erano più riconciliati, ritenendo pertanto che il
loro matrimonio esisteva ormai solo sulla carta (art. 4, 9, 12, 16, 17 LDDS e 8
ODDS);
che la decisione è stata confermata, su
ricorso, sia dal Consiglio di Stato il 29 agosto 2006, sia dal Tribunale
cantonale amministrativo il 27 ottobre successivo;
che con sentenza 10 luglio 2007 il Tribunale
federale ha accolto, in ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo
presentato da RI 1 contro il rifiuto di rinnovargli il permesso di dimora e ha
retrocesso la causa al Tribunale cantonale amministrativo per nuovo giudizio;
che secondo l'alta Corte federale, gli
accertamenti relativi in particolare all'intensità del legame e alle condizioni
di vita dei coniugi, i quali avevano ripristinato la comunione domestica nel settembre
2006, si rivelavano insufficienti per decidere il rinnovo del permesso di
dimora a RI 1;
che non ponendo questioni di principio
l'impugnativa può essere decisa da un giudice unico del Tribunale cantonale
amministrativo (art. 49 cpv. 2 LOG);
che giusta l'art. 65 PAmm, il Tribunale
cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la
causa all'istanza inferiore segnatamente nei casi in cui questa ha accertato la
fattispecie in modo incompleto;
che, verificandosi in concreto tale ipotesi,
il ricorso va accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato, affinché
statuisca nuovamente sulla domanda di rinnovo del permesso di dimora dell'insorgente
previo completamento dell'istruttoria, come indicato dal Tribunale federale;
che, in questo senso, il Governo esperirà
gli accertamenti necessari al fine di determinare nuovamente l'intensità del
legame esistente tra RI 1 e la moglie __________ e se la loro recente riconciliazione
sia reale e sincera;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia e delle spese;
che lo Stato del Cantone Ticino deve però
rifondere all'insorgente, patrocinato da un avvocato iscritto all'apposito
registro, un'adeguata indennità per ripetibili relativa al presente giudizio di
rinvio (art. 31 PAmm);
che con l'emanazione del presente giudizio,
la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto
(art. 47 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 17 LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 49 LOG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 47,
60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1 la decisione 29
agosto 2006 (n. 4069) del Consiglio di Stato è annullata,
1.2 gli atti sono
rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione previa completazione dell'istruttoria.
2. Non si
prelevano né spese né tassa di giustizia.
3. Lo Stato
del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 e segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 e segg. LTF).
5. Intimazione
a:
Il presidente Il
segretario
del Tribunale cantonale amministrativo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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