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Decisione

52.2007.283

Revoca di un permesso di dimora CE/AELS

15 novembre 2007Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il

cittadino dominicano RI 1 (1975) si è sposato l'11 agosto 1999 nel suo Paese

d'origine con __________, di nazionalità elvetica. Il 19 gennaio 2000, egli è

stato autorizzato a entrare in Svizzera per vivere insieme alla moglie e posto

al beneficio di un permesso di dimora annuale, valido fino al 18 gennaio 2001.

Nel maggio 2000, l'insorgente si è trasferito a __________ presso __________

(1971), cittadina italiana titolare di un permesso di domicilio.

Ritenuto che viveva separato dalla consorte,

con decisione 8 agosto 2000 confermata dal Consiglio di Stato il 20 settembre

successivo, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle

istituzioni gli ha revocato il permesso di dimora. Il ricorso contro la predetta

risoluzione governativa è stato dichiarato irricevibile dal Tribunale cantonale

amministrativo con sentenza 27 aprile 2001 in quanto il 18 gennaio precedente l'insorgente

aveva divorziato e non aveva pertanto più diritto a soggiornare in Svizzera.

b. Il 23 maggio 2001, RI 1 si è sposato a __________

con __________ con la quale, il 1° febbraio precedente, ha avuto la figlia __________.

A seguito del matrimonio l'insorgente ha

ottenuto un nuovo permesso di soggiorno, trasformato nel 2002 in un permesso di

dimora CE/AELS a seguito dell'entrata in vigore dall'accordo tra la

Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi 15 Stati membri

sulla libera circolazione delle persone (ALC), valido fino al 23 maggio 2008.

Il 4 agosto 2006, egli ha ottenuto la

cittadinanza italiana.

B. a. Durante

il suo soggiorno, RI 1 ha interessato a diverse riprese le autorità giudiziarie

penali.

Con decreto d'accusa 23 settembre 2002, il

Procuratore pubblico gli ha inflitto una multa di fr. 1'000.– per circolazione

in stato di ebrietà, mentre con sentenza 28 febbraio 2007 il presidente della

Corte delle assise correzionali di __________ lo ha condannato a una pena

detentiva di 2 anni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3

anni, per infrazione aggravata alla LStup, complicità in infrazione alla legge

stessa, riciclaggio di denaro e contravvenzione alla LStup.

b. Fondandosi segnatamente su quest'ultima

condanna penale, il 2 aprile 2007 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione

ha deciso di revocare il permesso di dimora a RI 1 per motivi di ordine

pubblico e gli ha fissato un termine con scadenza il 2 maggio successivo per

lasciare il territorio svizzero.

La decisione è stata resa sulla base della

LDDS, dell'ODDS, e degli art. 5 Allegato I ALC e 24 OLCP.

C. Con

giudizio 3 luglio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta

risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta

da RI 1.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi

fossero gli estremi per revocare il permesso di dimora dell'interessato in

virtù dei motivi addotti dal dipartimento, considerando la decisione impugnata

conforme al principio della proporzionalità.

D. Contro la

predetta pronunzia, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Ritiene la decisione impugnata contraria al

principio della proporzionalità in quanto non terrebbe conto del suo lungo

soggiorno in Svizzera e del fatto che da ormai tre anni si comporta bene e non

costituisce pertanto più un pericolo per la società. Ritiene inoltre che il suo

allontanamento dalla Svizzera pregiudicherà il legame affettivo con sua moglie

e sua figlia, non potendo esigere che essi lo seguano all'estero.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento,

quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a

LALPS).

1.2. Il ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le

decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto

all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del

diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS

173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425

consid. 1 con rinvii).

1.3. La presente vertenza non concerne

tuttavia il rilascio o la proroga, bensì la revoca di un permesso già concesso.

In questo ambito, il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che il

provvedimento è impugnabile mediante rimedio ordinario perlomeno nei casi in

cui, senza la revoca, l'autorizzazione continuerebbe a produrre effetti

giuridici (STF 2C_37/2007 del 21.6.2007, consid. 1.1.;2C_21/2007 del

16.4.2007, consid. 1.2.).

Ora, ritenuto che il permesso di dimora di RI

1 revocato dal dipartimento è valido fino al 23 maggio 2008, è dunque data

anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sulla sua

impugnativa.

1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.

46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

Giova

ricordare che il 4 agosto 2006 RI 1, cittadino dominicano, ha ottenuto la nazionalità

italiana e comunitaria e, per questo motivo, nella presente fattispecie egli

può invocare, oltre alla LDDS, anche l'applicazione dell'ALC.

2.1

L'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC prevede,

quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo

in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di

ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La direttiva

64/221/CEE, nonché la prassi resa in materia dalla Corte di giustizia delle

Comunità europee (CGCE) antecedentemente alla data della firma dell'accordo

contribuiscono poi a definire la portata di questa disposizione (cfr. art. 16

cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC). Se sono adempiute le condizioni, è

possibile disporre misure di allontanamento e di respingimento giusta le disposizioni

della LDDS anche nei confronti dei cittadini della CE (cfr. art. 24 OLCP; n.

10.1

Istruzioni OLCP).

Secondo la giurisprudenza della CGCE, le

deroghe alla libera circolazione devono essere interpretate in modo

restrittivo. Il ricorso da parte di un'autorità nazionale alla nozione di ordine

pubblico per restringere questa libertà presuppone una minaccia effettiva e

abbastanza grave a uno degli interessi fondamentali della società (DTF 130 II

176.

consid. 3.4.1; 129 II 215 consid. 7.3; sentenze CGCE del 27.10.1977 nella

causa 30-77, Bouchereau, Racc. 1977, 1999, n. 33-35, e del 19.1.1999 nella causa

C-348/96, Calfa, Racc. 1999, I-11, n. 23 e 25). La sola esistenza di condanne

penali non può automaticamente legittimare l'adozione di provvedimenti che

limitano la libera circolazione (art. 3 cpv. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una

tale condanna può essere presa in considerazione soltanto nella misura in cui,

dalle circostanze che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale

costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (sentenze CGCE cit. in

re Bouchereau, n. 27-29, e in re Calfa, n. 24). Non occorre stabilire con

certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro per poter

adottare misure per ragioni di ordine pubblico. D'altro canto, non si deve

esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare a simili misure. In

altre parole, la misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale

infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze

in merito al rischio di recidiva (DTF 130 II 176 consid. 4.3.1). Inoltre, come

nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato

tenuto conto delle garanzie derivanti dalla Convenzione europea dei diritti

dell'uomo (CEDU) e del rispetto del principio di proporzionalità (DTF 130 II

493.

consid. 3.3., 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2).

2.2

Per decidere invece se revocare un

permesso di dimora a un cittadino straniero dal profilo della LDDS, occorre

esaminare se la sua condotta dello straniero dia motivo a gravi lagnanze (art.

9.

cpv. 2 lett. a LDDS) oppure se, nei suoi confronti, esista un motivo di

espulsione.

In quest'ultima ipotesi, l'art. 10 cpv. 1

LDDS dispone che uno straniero può essere espulso - tra l'altro - quando è

stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (lett. a) o

la sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non

vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo

ospita (lett. b).

L'art. 11 cpv. 3 LDDS precisa tuttavia che

l'espulsione può essere pronunciata solo se dall'insieme delle circostanze essa

sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere

conto segnatamente della gravità della colpa dell'interessato, della durata del

suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia

subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS).

2.3

La LDDS e la sua ordinanza di

esecuzione (ODDS) sono applicabili soltanto se l'ALC non dispone altrimenti e

la normativa interna prevede disposizioni più favorevoli (art. 1 lett. a LDDS).

Ritenuto che, con l'entrata in vigore

dell'ALC, la riserva dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica prevista

all'art. 5 Allegato I ALC soggiace a criteri meno restrittivi, ne discende che la

normativa interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle disposte

dall'ALC e che di conseguenza il caso in esame va esaminato sotto il profilo

dell'accordo settoriale in parola.

3.

Come

accennato in narrativa, durante il suo soggiorno in Svizzera RI 1 ha avuto modo

di interessare le autorità giudiziarie penali.

Esaminando questi precedenti risulta che, oltre

a una multa di fr. 1'000.– inflittagli dal Procuratore pubblico il 23 settembre

2002.

per circolazione in stato di ebrietà (tasso di alcolemia min. 0.85 g -

max. 1.05 g‰), con sentenza 28

febbraio 2007 il ricorrente è stato pure condannato dal presidente della Corte

delle assise correzionali di __________ a una pena detentiva di 2 anni per infrazione

aggravata alla LStup (per avere venduto almeno 800 g di cocaina e offertone

gratuitamente almeno 80 g da metà 2002 al maggio/giugno 2004), complicità in

infrazione alla legge stessa (per avere intenzionalmente aiutato diverse

persone, dal novembre 2003 al febbraio 2004, a trasportare 140 g di cocaina

mettendo a loro disposizione la propria autovettura), riciclaggio di denaro

(per avere compiuto il 20 ottobre 2003, in due occasioni, atti suscettibili a

vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di fr.

5'030.– che sapeva essere provento di un traffico di stupefacenti) e contravvenzione

alla LStup (consumo di almeno 30 g di cocaina).

Ora, bisogna considerare che la

giurisprudenza, per quanto riguarda la LDDS, è particolarmente rigorosa nel

caso di implicazione nel commercio di stupefacenti (DTF 125 II 521 consid.

4a/aa; 122 II 433 consid. 2c). La protezione della collettività di fronte allo

sviluppo del mercato della droga costituisce senza dubbio un interesse pubblico

preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera e gli

stranieri coinvolti in tali traffici devono pertanto attendersi provvedimenti

di questo tipo (sentenza 2A.7/2004 del 2.8.2004, consid. 5.1). Non v'è quindi

dubbio che, dal profilo del diritto interno, la condotta dell'insorgente integri

gli estremi delle "gravi lagnanze" di cui all'art. 9 cpv. 2 lett. b

LDDS e può comportare la revoca del permesso di dimora (sentenza 2A.490/1995

del 29.1.1996, consid. 2b, citata da Alain Wurzburger, La jurisprudence récente

du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 pag. 325).

Il ricorrente adempie senz'altro anche le condizioni per essere espulso giusta

l'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS in quanto, con il suo modo di agire, egli ha

dimostrato di non volere o quanto meno di non essere capace di adattarsi

all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita.

La gravità dei reati commessi dal ricorrente

non può essere minimizzata nemmeno nell'ottica dell'ALC. Egli non ha esitato a

smerciare personalmente ben 800 g di cocaina, quantitativo che sapeva o doveva

presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

che gli ha consentito di ricavare un certo profitto dalla vendita, e questo

nonostante svolgesse una regolare attività lucrativa. Come se non bastasse, le infrazioni

si sono protratte per diversi anni su vasta scala ed è solo grazie al suo

arresto che egli ha smesso di delinquere. Un simile comportamento rappresenta pertanto

un pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della società, come

la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un

bene giuridico essenziale quale la salute pubblica.

Le particolari circostanze della fattispecie

non permettono quindi di formulare un pronostico favorevole sulla condotta

dell'interessato. Il fatto che la pena detentiva sia stata sospesa condizionalmente

- in casu a tre anni - non osta al provvedimento impugnato, che è di natura

amministrativa. L'autorità competente in materia di polizia degli stranieri

persegue infatti uno scopo differente: il giudice penale tiene conto,

anzitutto, del reinserimento sociale dell'interessato. Per l'autorità

amministrativa è invece determinante il mantenimento dell'ordine e della

sicurezza pubblici. Ne deriva che l'apprezzamento effettuato dall'autorità di

polizia degli stranieri può avere, nei confronti dello straniero, ripercussioni

più rigorose di quello dell'autorità penale (DTF 122 II 433 consid. 2b, 120 Ib

129.

consid. 5, 114 Ib 1 consid. 3a). Ora, queste considerazioni valgono anche

per uno straniero condannato, le cui condizioni di soggiorno sono disciplinate

dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (DTF 129 II 215, consid.

7.4

).

Non si può nemmeno ritenere questi reati ormai

lontani nel tempo, visto che egli li ha commessi gran parte di essi fino al

giugno 2004. Non va sottovalutato inoltre che il ricorrente ha iniziato a

delinquere dopo nemmeno un anno da quando ha ottenuto un permesso di dimora e

nonostante fosse già sposato e padre di una figlia. In siffatte circostanze,

non si può pertanto escludere che egli persista nel proprio modus vivendi anche

in futuro.

Ritenuto che il ricorrente ha violato

gravemente l'ordine pubblico, risultano quindi chiaramente dati gli estremi per

l'applicazione dell'art. 5 Allegato I ALC.

4.

Occorre ora

verificare se il provvedimento di revoca del permesso di dimora pronunciato

dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, tenuto conto della gravità

della colpa a carico dell'interessato, rispetta il principio della

proporzionalità.

Va ricordato che RI 1 è giunto in Svizzera

il 19 gennaio 2000 per poter vivere insieme alla sua precedente consorte e che

il 23 maggio 2001, dopo aver divorziato dalla stessa, ha ottenuto un nuovo

permesso di dimora a seguito del matrimonio con __________.

Ora, benché egli risieda in Svizzera da

circa 7 anni, il suo soggiorno non può ancora essere considerato di una durata

tale da rendere impossibile il suo rientro nel paese d'origine. Non è infatti dato

di vedere come un suo ritorno nella Repubblica __________ possa pregiudicare in

maniera eccessiva la sua risocializzazione, ritenuto che vi è nato e cresciuto

e ha lavorato prima di giungere in Svizzera all'età di 24 anni. Essendo peraltro

titolare anche della cittadinanza italiana, nulla gli impedisce di risiedere nella

vicina Penisola.

Meno scontata, nell'ottica dell'esame della

proporzionalità del provvedimento, appare invece la definizione del pregiudizio

che egli e la sua famiglia subirebbero con il suo allontanamento.

Benché il 1° aprile 2004 i coniugi __________

si siano separati di fatto, dal 20 giugno 2006 essi hanno ricomposto la comunione

domestica e la loro relazione appare vissuta. D'altra parte, bisogna

considerare che la moglie dell'insorgente è cittadina italiana e, benché abbia

sempre vissuto in Svizzera, non è comunque dato di vedere come ella non possa

seguire il marito quanto meno nella vicina Penisola, segnatamente nella fascia

di confine, dove il sistema socioculturale è assai simile al nostro. Il fatto

che essi abbiano acquistato insieme un appartamento non è di rilievo ai fini

del giudizio, ritenuto che la decisione sul permesso non può essere

pregiudicata dall'acquisto di un immobile (art. 8 cpv. 2 ODDS).

Per quanto riguarda la figlia __________

(2001), ella è ancora piccola e dipendente dai genitori, per cui il problema di

un suo eventuale sradicamento dalla realtà elvetica non si porrebbe. Del resto,

la misura adottata permette comunque al ricorrente di rientrare in Svizzera

nell'ambito delle normative per i turisti. In tal modo, le relazioni con sua

moglie e sua figlia rimarranno in ogni caso salvaguardate, qualora la moglie

non volesse seguire il ricorrente.

5.

5.1. Lo

straniero può, a seconda delle circostanze, prevalersi del diritto al rispetto

della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU per opporsi

all'eventuale separazione della famiglia. Tale diritto non è tuttavia assoluto.

Un'ingerenza nell'esercizio del medesimo è infatti ammissibile giusta l'art. 8

n. 2 CEDU se è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in

una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine

pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la

protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle

libertà altrui. In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli

interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, va esaminato se si può

esigere dai famigliari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che lascino

il nostro paese per seguire lo straniero al quale è stato rifiutato un permesso

di dimora. La facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno straniero

dev'essere ammessa tanto più facilmente che la presenza in Svizzera di costui,

a causa del suo comportamento, risulta indesiderabile. Inoltre il solo fatto

che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera

non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso

(DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a). La protezione dell'art. 8 cpv.

1.

CEDU non può in ogni caso essere invocata, se si può esigere dal coniuge

avente il diritto di risiedere in Svizzera che si trasferisca nel Paese d'origine

del consorte (DTF 111 Ib 5 consid. 2b con rinvii).

5.2

Ora, tenuto conto che la decisione di

revocare il permesso di dimora all'insorgente scaturisce da una corretta

ponderazione tra l'interesse dello straniero a che egli possa continuare a risiedere

in Svizzera e l'interesse pubblico contrario, ne consegue che anche qualora

egli fosse legittimato ad invocare l'art. 8 CEDU, la censura andrebbe respinta.

6.

In

siffatte circostanze, bisogna concludere che le autorità inferiori non hanno

pertanto disatteso le disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione

censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che

la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla

valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.

7.

Sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. La

tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l'ALC e l'Allegato I; gli art. 8 CEDU; 9, 10, 11

LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e

61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.–, sono a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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