52.2007.283
Revoca di un permesso di dimora CE/AELS
15 novembre 2007Italiano17 min
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Numero d'incarto:
52.2007.283
Data decisione, Autorità:
15.11.2007, TRAM
Titolo:
Revoca di un permesso di dimora CE/AELS
PERMESSO CE O AELS
PROPORZIONALITÀ
REVOCA
art. 5 ALC ALL1
art. 8 CEDU
art. 9 cpv. 2 let. a LDDS
art. 10 cpv. 1 let. a LDDS
art. 10 cpv. 1 let. b LDDS
art. 11 LDDS
Incarto n.
52.2007.283
Lugano
15 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 agosto 2007 di
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro
la risoluzione 3 luglio 2007 (3440) del Consiglio di
Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 2 aprile 2007 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi
e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora CE/AELS;
viste le risposte:
- 5 settembre 2007 del
Dipartimento delle istituzioni;
- 12 settembre 2007 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il
cittadino dominicano RI 1 (1975) si è sposato l'11 agosto 1999 nel suo Paese
d'origine con __________, di nazionalità elvetica. Il 19 gennaio 2000, egli è
stato autorizzato a entrare in Svizzera per vivere insieme alla moglie e posto
al beneficio di un permesso di dimora annuale, valido fino al 18 gennaio 2001.
Nel maggio 2000, l'insorgente si è trasferito a __________ presso __________
(1971), cittadina italiana titolare di un permesso di domicilio.
Ritenuto che viveva separato dalla consorte,
con decisione 8 agosto 2000 confermata dal Consiglio di Stato il 20 settembre
successivo, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle
istituzioni gli ha revocato il permesso di dimora. Il ricorso contro la predetta
risoluzione governativa è stato dichiarato irricevibile dal Tribunale cantonale
amministrativo con sentenza 27 aprile 2001 in quanto il 18 gennaio precedente l'insorgente
aveva divorziato e non aveva pertanto più diritto a soggiornare in Svizzera.
b. Il 23 maggio 2001, RI 1 si è sposato a __________
con __________ con la quale, il 1° febbraio precedente, ha avuto la figlia __________.
A seguito del matrimonio l'insorgente ha
ottenuto un nuovo permesso di soggiorno, trasformato nel 2002 in un permesso di
dimora CE/AELS a seguito dell'entrata in vigore dall'accordo tra la
Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi 15 Stati membri
sulla libera circolazione delle persone (ALC), valido fino al 23 maggio 2008.
Il 4 agosto 2006, egli ha ottenuto la
cittadinanza italiana.
B. a. Durante
il suo soggiorno, RI 1 ha interessato a diverse riprese le autorità giudiziarie
penali.
Con decreto d'accusa 23 settembre 2002, il
Procuratore pubblico gli ha inflitto una multa di fr. 1'000.– per circolazione
in stato di ebrietà, mentre con sentenza 28 febbraio 2007 il presidente della
Corte delle assise correzionali di __________ lo ha condannato a una pena
detentiva di 2 anni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3
anni, per infrazione aggravata alla LStup, complicità in infrazione alla legge
stessa, riciclaggio di denaro e contravvenzione alla LStup.
b. Fondandosi segnatamente su quest'ultima
condanna penale, il 2 aprile 2007 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
ha deciso di revocare il permesso di dimora a RI 1 per motivi di ordine
pubblico e gli ha fissato un termine con scadenza il 2 maggio successivo per
lasciare il territorio svizzero.
La decisione è stata resa sulla base della
LDDS, dell'ODDS, e degli art. 5 Allegato I ALC e 24 OLCP.
C. Con
giudizio 3 luglio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta
risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta
da RI 1.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi
fossero gli estremi per revocare il permesso di dimora dell'interessato in
virtù dei motivi addotti dal dipartimento, considerando la decisione impugnata
conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la
predetta pronunzia, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Ritiene la decisione impugnata contraria al
principio della proporzionalità in quanto non terrebbe conto del suo lungo
soggiorno in Svizzera e del fatto che da ormai tre anni si comporta bene e non
costituisce pertanto più un pericolo per la società. Ritiene inoltre che il suo
allontanamento dalla Svizzera pregiudicherà il legame affettivo con sua moglie
e sua figlia, non potendo esigere che essi lo seguano all'estero.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento,
quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a
LALPS).
1.2. Il ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le
decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto
all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del
diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS
173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425
consid. 1 con rinvii).
1.3. La presente vertenza non concerne
tuttavia il rilascio o la proroga, bensì la revoca di un permesso già concesso.
In questo ambito, il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che il
provvedimento è impugnabile mediante rimedio ordinario perlomeno nei casi in
cui, senza la revoca, l'autorizzazione continuerebbe a produrre effetti
giuridici (STF 2C_37/2007 del 21.6.2007, consid. 1.1.;2C_21/2007 del
16.4.2007, consid. 1.2.).
Ora, ritenuto che il permesso di dimora di RI
1 revocato dal dipartimento è valido fino al 23 maggio 2008, è dunque data
anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sulla sua
impugnativa.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
Giova
ricordare che il 4 agosto 2006 RI 1, cittadino dominicano, ha ottenuto la nazionalità
italiana e comunitaria e, per questo motivo, nella presente fattispecie egli
può invocare, oltre alla LDDS, anche l'applicazione dell'ALC.
2.1
L'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC prevede,
quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo
in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di
ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La direttiva
64/221/CEE, nonché la prassi resa in materia dalla Corte di giustizia delle
Comunità europee (CGCE) antecedentemente alla data della firma dell'accordo
contribuiscono poi a definire la portata di questa disposizione (cfr. art. 16
cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC). Se sono adempiute le condizioni, è
possibile disporre misure di allontanamento e di respingimento giusta le disposizioni
della LDDS anche nei confronti dei cittadini della CE (cfr. art. 24 OLCP; n.
10.1
Istruzioni OLCP).
Secondo la giurisprudenza della CGCE, le
deroghe alla libera circolazione devono essere interpretate in modo
restrittivo. Il ricorso da parte di un'autorità nazionale alla nozione di ordine
pubblico per restringere questa libertà presuppone una minaccia effettiva e
abbastanza grave a uno degli interessi fondamentali della società (DTF 130 II
176.
consid. 3.4.1; 129 II 215 consid. 7.3; sentenze CGCE del 27.10.1977 nella
causa 30-77, Bouchereau, Racc. 1977, 1999, n. 33-35, e del 19.1.1999 nella causa
C-348/96, Calfa, Racc. 1999, I-11, n. 23 e 25). La sola esistenza di condanne
penali non può automaticamente legittimare l'adozione di provvedimenti che
limitano la libera circolazione (art. 3 cpv. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una
tale condanna può essere presa in considerazione soltanto nella misura in cui,
dalle circostanze che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale
costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (sentenze CGCE cit. in
re Bouchereau, n. 27-29, e in re Calfa, n. 24). Non occorre stabilire con
certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro per poter
adottare misure per ragioni di ordine pubblico. D'altro canto, non si deve
esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare a simili misure. In
altre parole, la misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale
infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze
in merito al rischio di recidiva (DTF 130 II 176 consid. 4.3.1). Inoltre, come
nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato
tenuto conto delle garanzie derivanti dalla Convenzione europea dei diritti
dell'uomo (CEDU) e del rispetto del principio di proporzionalità (DTF 130 II
493.
consid. 3.3., 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2).
2.2
Per decidere invece se revocare un
permesso di dimora a un cittadino straniero dal profilo della LDDS, occorre
esaminare se la sua condotta dello straniero dia motivo a gravi lagnanze (art.
9.
cpv. 2 lett. a LDDS) oppure se, nei suoi confronti, esista un motivo di
espulsione.
In quest'ultima ipotesi, l'art. 10 cpv. 1
LDDS dispone che uno straniero può essere espulso - tra l'altro - quando è
stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (lett. a) o
la sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non
vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo
ospita (lett. b).
L'art. 11 cpv. 3 LDDS precisa tuttavia che
l'espulsione può essere pronunciata solo se dall'insieme delle circostanze essa
sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere
conto segnatamente della gravità della colpa dell'interessato, della durata del
suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia
subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS).
2.3
La LDDS e la sua ordinanza di
esecuzione (ODDS) sono applicabili soltanto se l'ALC non dispone altrimenti e
la normativa interna prevede disposizioni più favorevoli (art. 1 lett. a LDDS).
Ritenuto che, con l'entrata in vigore
dell'ALC, la riserva dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica prevista
all'art. 5 Allegato I ALC soggiace a criteri meno restrittivi, ne discende che la
normativa interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle disposte
dall'ALC e che di conseguenza il caso in esame va esaminato sotto il profilo
dell'accordo settoriale in parola.
3.
Come
accennato in narrativa, durante il suo soggiorno in Svizzera RI 1 ha avuto modo
di interessare le autorità giudiziarie penali.
Esaminando questi precedenti risulta che, oltre
a una multa di fr. 1'000.– inflittagli dal Procuratore pubblico il 23 settembre
2002.
per circolazione in stato di ebrietà (tasso di alcolemia min. 0.85 g -
max. 1.05 g‰), con sentenza 28
febbraio 2007 il ricorrente è stato pure condannato dal presidente della Corte
delle assise correzionali di __________ a una pena detentiva di 2 anni per infrazione
aggravata alla LStup (per avere venduto almeno 800 g di cocaina e offertone
gratuitamente almeno 80 g da metà 2002 al maggio/giugno 2004), complicità in
infrazione alla legge stessa (per avere intenzionalmente aiutato diverse
persone, dal novembre 2003 al febbraio 2004, a trasportare 140 g di cocaina
mettendo a loro disposizione la propria autovettura), riciclaggio di denaro
(per avere compiuto il 20 ottobre 2003, in due occasioni, atti suscettibili a
vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di fr.
5'030.– che sapeva essere provento di un traffico di stupefacenti) e contravvenzione
alla LStup (consumo di almeno 30 g di cocaina).
Ora, bisogna considerare che la
giurisprudenza, per quanto riguarda la LDDS, è particolarmente rigorosa nel
caso di implicazione nel commercio di stupefacenti (DTF 125 II 521 consid.
4a/aa; 122 II 433 consid. 2c). La protezione della collettività di fronte allo
sviluppo del mercato della droga costituisce senza dubbio un interesse pubblico
preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera e gli
stranieri coinvolti in tali traffici devono pertanto attendersi provvedimenti
di questo tipo (sentenza 2A.7/2004 del 2.8.2004, consid. 5.1). Non v'è quindi
dubbio che, dal profilo del diritto interno, la condotta dell'insorgente integri
gli estremi delle "gravi lagnanze" di cui all'art. 9 cpv. 2 lett. b
LDDS e può comportare la revoca del permesso di dimora (sentenza 2A.490/1995
del 29.1.1996, consid. 2b, citata da Alain Wurzburger, La jurisprudence récente
du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 pag. 325).
Il ricorrente adempie senz'altro anche le condizioni per essere espulso giusta
l'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS in quanto, con il suo modo di agire, egli ha
dimostrato di non volere o quanto meno di non essere capace di adattarsi
all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita.
La gravità dei reati commessi dal ricorrente
non può essere minimizzata nemmeno nell'ottica dell'ALC. Egli non ha esitato a
smerciare personalmente ben 800 g di cocaina, quantitativo che sapeva o doveva
presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
che gli ha consentito di ricavare un certo profitto dalla vendita, e questo
nonostante svolgesse una regolare attività lucrativa. Come se non bastasse, le infrazioni
si sono protratte per diversi anni su vasta scala ed è solo grazie al suo
arresto che egli ha smesso di delinquere. Un simile comportamento rappresenta pertanto
un pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della società, come
la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un
bene giuridico essenziale quale la salute pubblica.
Le particolari circostanze della fattispecie
non permettono quindi di formulare un pronostico favorevole sulla condotta
dell'interessato. Il fatto che la pena detentiva sia stata sospesa condizionalmente
- in casu a tre anni - non osta al provvedimento impugnato, che è di natura
amministrativa. L'autorità competente in materia di polizia degli stranieri
persegue infatti uno scopo differente: il giudice penale tiene conto,
anzitutto, del reinserimento sociale dell'interessato. Per l'autorità
amministrativa è invece determinante il mantenimento dell'ordine e della
sicurezza pubblici. Ne deriva che l'apprezzamento effettuato dall'autorità di
polizia degli stranieri può avere, nei confronti dello straniero, ripercussioni
più rigorose di quello dell'autorità penale (DTF 122 II 433 consid. 2b, 120 Ib
129.
consid. 5, 114 Ib 1 consid. 3a). Ora, queste considerazioni valgono anche
per uno straniero condannato, le cui condizioni di soggiorno sono disciplinate
dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (DTF 129 II 215, consid.
7.4
).
Non si può nemmeno ritenere questi reati ormai
lontani nel tempo, visto che egli li ha commessi gran parte di essi fino al
giugno 2004. Non va sottovalutato inoltre che il ricorrente ha iniziato a
delinquere dopo nemmeno un anno da quando ha ottenuto un permesso di dimora e
nonostante fosse già sposato e padre di una figlia. In siffatte circostanze,
non si può pertanto escludere che egli persista nel proprio modus vivendi anche
in futuro.
Ritenuto che il ricorrente ha violato
gravemente l'ordine pubblico, risultano quindi chiaramente dati gli estremi per
l'applicazione dell'art. 5 Allegato I ALC.
4.
Occorre ora
verificare se il provvedimento di revoca del permesso di dimora pronunciato
dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, tenuto conto della gravità
della colpa a carico dell'interessato, rispetta il principio della
proporzionalità.
Va ricordato che RI 1 è giunto in Svizzera
il 19 gennaio 2000 per poter vivere insieme alla sua precedente consorte e che
il 23 maggio 2001, dopo aver divorziato dalla stessa, ha ottenuto un nuovo
permesso di dimora a seguito del matrimonio con __________.
Ora, benché egli risieda in Svizzera da
circa 7 anni, il suo soggiorno non può ancora essere considerato di una durata
tale da rendere impossibile il suo rientro nel paese d'origine. Non è infatti dato
di vedere come un suo ritorno nella Repubblica __________ possa pregiudicare in
maniera eccessiva la sua risocializzazione, ritenuto che vi è nato e cresciuto
e ha lavorato prima di giungere in Svizzera all'età di 24 anni. Essendo peraltro
titolare anche della cittadinanza italiana, nulla gli impedisce di risiedere nella
vicina Penisola.
Meno scontata, nell'ottica dell'esame della
proporzionalità del provvedimento, appare invece la definizione del pregiudizio
che egli e la sua famiglia subirebbero con il suo allontanamento.
Benché il 1° aprile 2004 i coniugi __________
si siano separati di fatto, dal 20 giugno 2006 essi hanno ricomposto la comunione
domestica e la loro relazione appare vissuta. D'altra parte, bisogna
considerare che la moglie dell'insorgente è cittadina italiana e, benché abbia
sempre vissuto in Svizzera, non è comunque dato di vedere come ella non possa
seguire il marito quanto meno nella vicina Penisola, segnatamente nella fascia
di confine, dove il sistema socioculturale è assai simile al nostro. Il fatto
che essi abbiano acquistato insieme un appartamento non è di rilievo ai fini
del giudizio, ritenuto che la decisione sul permesso non può essere
pregiudicata dall'acquisto di un immobile (art. 8 cpv. 2 ODDS).
Per quanto riguarda la figlia __________
(2001), ella è ancora piccola e dipendente dai genitori, per cui il problema di
un suo eventuale sradicamento dalla realtà elvetica non si porrebbe. Del resto,
la misura adottata permette comunque al ricorrente di rientrare in Svizzera
nell'ambito delle normative per i turisti. In tal modo, le relazioni con sua
moglie e sua figlia rimarranno in ogni caso salvaguardate, qualora la moglie
non volesse seguire il ricorrente.
5.
5.1. Lo
straniero può, a seconda delle circostanze, prevalersi del diritto al rispetto
della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU per opporsi
all'eventuale separazione della famiglia. Tale diritto non è tuttavia assoluto.
Un'ingerenza nell'esercizio del medesimo è infatti ammissibile giusta l'art. 8
n. 2 CEDU se è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in
una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine
pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la
protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle
libertà altrui. In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli
interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, va esaminato se si può
esigere dai famigliari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che lascino
il nostro paese per seguire lo straniero al quale è stato rifiutato un permesso
di dimora. La facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno straniero
dev'essere ammessa tanto più facilmente che la presenza in Svizzera di costui,
a causa del suo comportamento, risulta indesiderabile. Inoltre il solo fatto
che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera
non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso
(DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a). La protezione dell'art. 8 cpv.
1.
CEDU non può in ogni caso essere invocata, se si può esigere dal coniuge
avente il diritto di risiedere in Svizzera che si trasferisca nel Paese d'origine
del consorte (DTF 111 Ib 5 consid. 2b con rinvii).
5.2
Ora, tenuto conto che la decisione di
revocare il permesso di dimora all'insorgente scaturisce da una corretta
ponderazione tra l'interesse dello straniero a che egli possa continuare a risiedere
in Svizzera e l'interesse pubblico contrario, ne consegue che anche qualora
egli fosse legittimato ad invocare l'art. 8 CEDU, la censura andrebbe respinta.
6.
In
siffatte circostanze, bisogna concludere che le autorità inferiori non hanno
pertanto disatteso le disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione
censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che
la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla
valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.
7.
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. La
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l'ALC e l'Allegato I; gli art. 8 CEDU; 9, 10, 11
LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.–, sono a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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