52.2007.284
Licenza edilizia per la costruzione di due stabili d'appartamenti
17 settembre 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2007.284
Data decisione, Autorità:
17.09.2007, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia per la costruzione di due stabili d'appartamenti
INDICE DI SFRUTTAMENTO
SUPERFICIE UTILE LORDA O SUL
art. 37 cpv. 1 LE
art. 38 cpv. 1 LE
art. 49 cpv. 2 LOG
Incarto n.
52.2007.284
Lugano
17 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 agosto 2007 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 11 luglio 2007 del Consiglio di Stato
(n. 3745) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 17 aprile 2007 rilasciata dal CO 1 a CO 2 per la costruzione
di due stabili d'appartamenti (part. 2679);
viste le risposte:
- 4 settembre 2007 del
Consiglio di Stato;
- 6 settembre 2007 del CO
1;
- 9 settembre 2007 di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 10
gennaio 2007 il resistente CO 2. ha chiesto al CO 1 il permesso di costruire su
un terreno (part. 2679) situato in via __________ (zona R4) due stabili di 7
appartamenti ciascuno;
che il progetto prevede di realizzare nel
sottotetto degli stabili dei vani adibiti a solaio e lavanderia completamente
privi di finestre;
che alla domanda si è opposto RI 1,
proprietario di un fondo confinante (part. 893), contestando l'esclusione di
questi vani, a suo avviso sovradimensionati, dal computo della superficie utile
lorda (SUL);
che con decisione 17 aprile 2007 il
municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del
vicino qui ricorrente;
che con giudizio 11 luglio 2007 il Consiglio
di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando a sua volta l'impugnativa
contro di esso inoltrata da RI 1;
che il Governo ha in sostanza escluso che i
locali in questione fossero sovradimensionati e che fossero da computare nel calcolo
dell'i.s.;
che contro il predetto giudizio il
soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
riproponendo e sviluppando le censure sollevate senza successo davanti alle
precedenti istanze;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, senza formulare osservazioni;
che ad identica conclusione perviene CO 2,
contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi
nei seguenti considerandi;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE) e la legittimazione
attiva dell'insorgente, proprietario di un fondo contermine e già opponente, sono
certe;
che il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); non v'è peraltro contestazione
sui fatti;
che non ponendo questioni di principio
l'impugnativa può essere decisa da un giudice unico (art. 49 cpv. 2 LOG);
che, giusta l’art. 37 cpv. 1 LE, l’i.s. è il
rapporto tra la SUL degli edifici e la superficie edificabile del fondo;
che quale SUL si considera la somma della
superficie dei piani sopra e sotto terra degli edifici, incluse le superfici
dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale (art. 38 cpv. 1 LE); non
vengono computate: tutte le superfici non utilizzate o non utilizzabili per
l’abitazione o il lavoro come: le cantine, i solai, gli essiccatoi e le lavanderie
delle abitazioni; i locali per il riscaldamento, per il combustibile, per i
serbatoi; i locali per i macchinari degli ascensori, della ventilazione o della
climatizzazione; i locali comuni per lo svago nelle abitazioni plurifamiliari;
Fatti
i vani destinati al deposito di biciclette e carrozzine per bambini, al
posteggio anche sotterraneo di veicoli a motore, ecc.; i corridoi, le scale e
gli ascensori che servono unicamente all’accesso di locali non calcolabili
nella superficie utile lorda; i porticati aperti, le terrazze dei tetti
coperte, ma non chiuse lateralmente, i balconi e le logge aperte che non
servono come ballatoi;
che determinante ai fini del computo nella
SUL non è la destinazione indicata dal costruttore, ma la sua natura oggettiva;
sono da conteggiare tutte le superfici che si prestano ad essere utilizzate per
l’abitazione od il lavoro;
che per essere esclusa dal computo, la
superficie dei vani non utilizzabili per l’abitazione od il lavoro deve inoltre
essere ragionevolmente commisurata a quella dei locali presi in considerazione
per il calcolo dell’i.s.; vani manifestamente sovradimensionati per rapporto
alle esigenze dell’edificio vengono computati in misura pari all’eccedenza
anche se di per sé non si prestano ad essere utilizzati per l’abitazione od il
lavoro (STA 24.8.92 in re Ruben; ZBl 1980, 362; AGVE 1986, 285; EGVSZ 1989, 124
seg.; Felix Huber, Die Ausnützungsziffer, Zürcher Schriften zum öffentlichen
Recht, Zurigo 1986, pag. 58; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 38
LE, n. 1129);
che, in mancanza di regole, che definiscano
il rapporto ammissibile tra la superficie conteggiata e quella esclusa dal
computo della SUL, fanno stato le dimensioni dei locali non computabili, che
Considerandi
edifici con caratteristiche analoghe solitamente presentano (STA 20.8.2004 n.
52.2004.181
in re G.; AGVE 1971, 205);
che nel caso concreto i vani situati nel
sottotetto degli edifici che il ricorrente pretende di computare sono
completamente privi di finestre e di lucernari; le loro caratteristiche
escludono che possano essere utilizzati per l'abitazione od il lavoro; non sono
dunque computabili come SUL;
che i locali non sono nemmeno
sovradimensionati; non appare per nulla eccessivo che ogni appartamento
disponga di un solaio/ripostiglio di dimensioni varianti da 8 a 19 mq; né
appare fuori luogo ammettere che ogni stabile disponga inoltre di una
lavanderia comune di una ventina di mq;
che nemmeno la disponibilità di ampi spazi
situati a livello del piano interrato comune ai due edifici, adibito ad
autorimessa per 40 veicoli, permette di giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente;
che pur essendo sin troppo evidente (40
posteggi per 14 appartamenti...) che i vani del sottotetto, dotati di balconi e
terrazze, sono destinati in futuro ad essere trasformati in locali abitabili, allo
stato attuale delle cose, l'esclusione dal computo della SUL non presta il
fianco a critiche di sorta;
che bene ha fatto comunque il Consiglio di
Stato nel giudizio impugnato ad avvertire che qualsiasi trasformazione dei vani
in contestazione che potesse renderli abitabili (apertura di finestre,
installazione di servizi, trasferimento di quantità edificatorie da fondi
vicini) soggiace a permesso di costruzione;
che la tutt'altro che remota prospettiva di
futuri sviluppi non permette comunque di evitare che il ricorso sia respinto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili
sono a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 37, 38 LE; 49 LOG; 3, 18, 28, 31, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 600.- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 900.- al resistente
a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
.
Il presidente
del Tribunale cantonale amministrativo Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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