52.2007.287
Rinnovo licenza edilizia. Ricorso dichiarato irricevibile per tardività
28 agosto 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
52.2007.287
Data decisione, Autorità:
28.08.2007, TRAM
Titolo:
Rinnovo licenza edilizia. Ricorso dichiarato irricevibile per tardività
TEMPESTIVITÀ
art. 10 LPAMM
art. 13 LPAMM
art. 46 LPAMM
Incarto n.
52.2007.287
52.2007.288
Lugano
28 agosto
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 24 agosto 2007 di
a.
b.
RI 1,
__________, ,
contro
la decisione 26 giugno 2007 del Consiglio di Stato
(n. 3131) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
decisione 2 maggio 2007 con cui il municipio di __________ ha rinnovato la
licenza edilizia 11 maggio 2007 rilasciata alla CO 1 per la costruzione di
uno stabile ad uso commerciale in località __________ (part. 228);
richiamato l’art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con
decisione 2 maggio 2007 il municipio di __________ ha rinnovato la licenza 11
maggio 2005, che aveva rilasciato alla CO 1 la licenza edilizia per costruire
uno stabile ad uso commerciale in località __________ (part. 228);
che contro questa decisione RI 1 e __________
sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che fosse assoggettata alle
cautele previste dall'art. 53 LStr;
che con giudizio 26 giugno 2007 il Governo
ha respinto l'impugnativa per motivi che non occorre qui riassumere;
che il giudizio governativo è stato
notificato:
-
venerdì 29 giugno 2007 a __________;
-
sabato 30 giugno 2007 ad RI 1,
che contro il predetto giudizio i
soccombenti sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo con
impugnative del 24 agosto 2007, sostanzialmente identiche, chiedendo che sia annullato
e che la licenza sia assoggettata alle misure previste dall'art. 53 lett. b e d
LStr;
considerato, in
diritto
che, giusta l’art. 48 PAmm, l'autorità di
ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve
motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente
infondato;
che, secondo l’art. 49 cpv. 2 LOG, il
Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella composizione di un
giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di
rilevante importanza;
che ricorsi fondati sugli stessi fatti
possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm);
che, a norma dell'art. 46 cpv. 1 PAmm, il
ricorso deve essere insinuato per iscritto all’autorità di ricorso entro 15
giorni dall’inti-mazione, e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione
impugnata;
che, secondo l’art. 13 lett. b PAmm, nelle
procedure di ricorso i termini stabiliti dalla legge o fissati dal giudice non
decorrono dal 15 luglio al 15 agosto;
che il termine fissato a giorni non
comprende il giorno da cui comincia a decorrere (art. 10 cpv. 1 PAmm); se l’ultimo
giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente
riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo
giorno feriale (art. 10 cpv. 3 PAmm);
che nel caso in esame, il termine per
impugnare la decisione del Consiglio di Stato ha iniziato a decorrere:
-
Fatti
il 30 giugno 2007 per __________,
-
il 1° luglio 2007 per RI 1;
che il termine quindicinale di ricorso
sarebbe di conseguenza giunto a scadenza sabato 14 luglio 2007 per __________,
rispettivamente domenica 15 luglio 2007 per RI 1;
che per effetto degli art. 10 cpv. 3 e 13
lett. b PAmm il termine di ricorso si è protratto sino a giovedì 16 agosto 2007
Considerandi
per __________, rispettivamente sino venerdì 17 agosto 2007 per RI 1;
che i ricorsi, inoltrati soltanto il 24
agosto 2007, vanno dunque dichiarati irricevibili siccome manifestamente
tardivi;
che le domande di riesame, inoltrate dai
ricorrenti al Consiglio di Stato e da questi respinte con decisione dell'11
luglio 2007 non hanno evidentemente sospeso il termine per impugnare il giudizio
governativo del 26 giugno 2007, qui in esame;
che la tassa di giustizia, suddivisa in
parti uguali, è posta a carico dei ricorrenti secondo soccombenza (art. 28 PAmm);
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 49 LOG; 3, 10, 13, 18, 28, 46, 48,
51; 60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. I ricorsi
sono irricevibili.
2. La tassa di
giustizia di fr. 300.- è a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno;
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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