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Decisione

52.2007.287

Rinnovo licenza edilizia. Ricorso dichiarato irricevibile per tardività

28 agosto 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

il 30 giugno 2007 per __________,

-

il 1° luglio 2007 per RI 1;

che il termine quindicinale di ricorso

sarebbe di conseguenza giunto a scadenza sabato 14 luglio 2007 per __________,

rispettivamente domenica 15 luglio 2007 per RI 1;

che per effetto degli art. 10 cpv. 3 e 13

lett. b PAmm il termine di ricorso si è protratto sino a giovedì 16 agosto 2007

Considerandi

per __________, rispettivamente sino venerdì 17 agosto 2007 per RI 1;

che i ricorsi, inoltrati soltanto il 24

agosto 2007, vanno dunque dichiarati irricevibili siccome manifestamente

tardivi;

che le domande di riesame, inoltrate dai

ricorrenti al Consiglio di Stato e da questi respinte con decisione dell'11

luglio 2007 non hanno evidentemente sospeso il termine per impugnare il giudizio

governativo del 26 giugno 2007, qui in esame;

che la tassa di giustizia, suddivisa in

parti uguali, è posta a carico dei ricorrenti secondo soccombenza (art. 28 PAmm);

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 49 LOG; 3, 10, 13, 18, 28, 46, 48,

51; 60, 61 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi

sono irricevibili.

2. La tassa di

giustizia di fr. 300.- è a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno;

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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