52.2007.293
Realizzazione di strade nell'ambito di una procedura di RT. Mancato esame della compatibilità delle opere con l'insieme delle prescrizioni di diritto pubblico ad esse applicabili
28 gennaio 2008Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2007.293
Data decisione, Autorità:
28.01.2008, TRAM
Titolo:
Realizzazione di strade nell'ambito di una procedura di RT. Mancato esame della compatibilità delle opere con l'insieme delle prescrizioni di diritto pubblico ad esse applicabili
RICOMPOSIZIONE PARTICELLARE
STRADE
art. 16a LPT
art. 18 LPT
art. 22 LPT
art. 24 LPT
art. 2a LRPT
art. 2b LRPT
art. 11 LRPT
art. 13 LRPT
Incarto n.
52.2007.293
Lugano
28 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 agosto 2007 del
RI 1
contro
la decisione 11 luglio 2007 (n. 3749) del Consiglio
di Stato, che in accoglimento dell'impugnativa presentata da CO 1 non ha
approvato le strade n. 4 e 13 previste dal progetto e relativo preventivo di
massima varati nel contesto della procedura di RT a carattere generale
concernente la __________;
viste le risposte:
- 11 settembre 2007 del
Consiglio di Stato;
- 12 settembre 2007 di CO
1;
- 13 settembre 2007
dell'Ufficio per l'approvvigionamento idrico e la sistemazione fondiaria;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 16
gennaio 2007 il Consiglio di Stato ha approvato in via preliminare il progetto
e il preventivo di massima allestiti nel contesto di una procedura di
raggruppamento terreni a carattere generale avente per oggetto la __________.
L'intervento, promosso nel 2003 dal municipio di __________, interessa tutte le
proprietà private site nella porzione di territorio compresa tra gli abitati di
__________ e di __________, una regione appartenente alle zone naturali
protette del PD e censita dal 1983 quale oggetto n. __________ nell'inventario
federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP).
La valle è inoltre compresa come caso particolare nell'inventario federale
degli abitati meritevoli di protezione (IAMP) ed una sua parte __________ è
stata inclusa nell'inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale.
Dai documenti pubblicati si desume che nel
comprensorio RT ampio 347 ha, costituito in gran parte da boschi e terreni incolti,
è prevista la sistemazione, completazione o realizzazione ex novo di 13
impianti del traffico, segnatamente di una strada carrozzabile che dipartendosi
dalla via principale della valle dovrebbe raggiungere la zona di __________
(strada n. 13). Questo impianto, lungo complessivi ml 140 ml, verrebbe creato
prolungando di 50 ml una pista esistente nel bosco, in modo da poter accedere
ad alcuni fondi apparentemente sfruttati a scopo agricolo e ad una zona
riservata per lo svago dal piano del paesaggio del PR della __________.
Al progetto si sono tempestivamente opposti
in via ricorsuale tre proprietari e una fondazione amministratrice di mappali
posti nell'area interessata dal RT, tra cui CO 1, la quale ha contestato la
legalità, l'utilità agricola e la compatibilità con le norme poste a tutela
della natura e del paesaggio della strada n. 13, in particolare della nuova tratta che si vorrebbe aggiungere a quella esistente, costruita
abusivamente anni addietro.
B. L'11 luglio
2007 il Consiglio di Stato ha approvato il progetto/preventivo di massima
elaborato dall'Ufficio per l'approvvigionamento idrico e la sistemazione
fondiaria, ad eccezione delle strade RT n. 4 e 13. Su quest'ultimo punto ha
integralmente accolto l'impugnativa di CO 1, annotando che l'interesse agricolo
alla realizzazione dell'impianto non era stato minimamente comprovato e che la
strada non risulta contemplata ad alcun titolo né nella pianificazione in
vigore, né in quella in fieri.
C. Avverso la
predetta pronunzia governativa il RI 1 - nato il 22 ottobre 2006 dall'aggregazione
di __________ - è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
postulandone la riforma nel senso di respingere il gravame di CO 1 e di
includere la strada n. 13 nel progetto/pre-ventivo di massima del RT della __________.
Dal profilo fattuale il comune ha rilevato
che la strada si collocherebbe parte in zona agricola (tratto nuovo) e parte in
zona forestale (impianto esistente). In diritto, l'insorgente ha perorato le
valutazioni esperite dall'Ufficio per l'approvvigionamento idrico e la
sistemazione fondiaria, a mente del quale la realizzazione della nuova opera
viaria faciliterebbe le operazioni di gestione del bosco e lo sfalcio dei
terreni coltivi, favorendo inoltre l'accesso all'area, adibita a campeggio
occasionale. La pubblica utilità della strada è quindi data, tanto più che essa
servirebbe anche alla manutenzione dell'acquedotto comunale (in funzione del
quale era stata costruita a suo tempo la pista esistente) e in caso di bisogno
agevolerebbe il soccorso dei numerosi campeggiatori che bivaccano nella zona.
D. Il
Consiglio di Stato ha proposto la reiezione del gravame e sollecitato la
conferma della risoluzione impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad
identica conclusione è implicitamente pervenuta CO 1, la quale ha riproposto le
censure già sollevate innanzi alla precedente istanza di ricorso.
L'Ufficio per l'approvvigionamento idrico e
la sistemazione fondiaria ha suggerito invece di accogliere l'impugnativa con
argomenti che saranno ripresi - per quanto necessario - in appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
controversia si concentra sulla realizzazione di un'opera viaria prevista nel
contesto di una procedura di raggruppamento terreni giunta alla fase del
progetto di massima. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è
quindi data dall'art. 13 cpv. 4 LRPT.
1.2. La legittimazione attiva del comune
ricorrente va ammessa in base all'art. 13 cpv. 1 LRPT, norma che conferisce
agli enti pubblici il diritto di ricorrere contro il progetto di massima.
1.3. Per effetto delle ferie giudiziarie il
ricorso è tempestivo giusta gli art. 13 e 46 PAmm, applicabili grazie al rinvio
di cui all'art. 111 LRPT. Esso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla scorta degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove
genericamente notificate dall'insorgente (testimonianze, visita in luogo),
insuscettibili di apportare al tribunale la conoscenza di ulteriori elementi
rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
2.1. Il
diritto federale (art. 22 LPT) sancisce che edifici ed impianti possono essere
costruiti solo con l'autorizzazione dell'autorità, seguendo una procedura che
consenta di verificare se gli interventi di cui viene postulata l'esecuzione
sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione ed al
complesso delle leggi federali e cantonali materialmente applicabili. Non
sfugge a questo principio neppure la realizzazione delle strade agricole o
forestali, così come di ogni via di comunicazione al di fuori della zona
edificabile, trattandosi di impianti del traffico che in quanto tali sono
soggetti all'obbligo del permesso (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, n. 488 e 494).
2.2
Secondo la giurisprudenza, nella zona
agricola possono essere autorizzate solo costruzioni che siano in connessione
sufficientemente stretta con l'utilizzazione agricola del terreno o destinate a
consentire l'esercizio di certe attività agricole o di allevamento. Edifici e
impianti devono dunque essere adeguati, segnatamente per quanto riguarda
dimensioni, ubicazione e destinazione, ai bisogni oggettivi di tale attività
(DTF 125 II 278 consid. 3a e rinvii; DFGP/UPT, Commento LPT, n. 1 ad art. 16;
Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, n. 911 e giurisprudenza ivi
citata).
2.3
Per interventi in zona forestale,
l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto se gli edifici o
gli impianti sono di natura forestale e quindi sono conformi alla funzione
della zona di situazione. Ai sensi della giurisprudenza federale, che applica
per analogia i principi dedotti dall'art. 16a LPT, nella zona forestale possono
essere autorizzate in via ordinaria solo costruzioni necessarie allo
sfruttamento del bosco nel luogo previsto e se non sono sovradimensionate;
nessun interesse pubblico preponderante deve inoltre opporsi alla loro
edificazione (Zen-Ruffinen/ Guy-Ecabert, op. cit., n. 546; Hänni, Planungs-, Bau-,
und besonderes Umweltschutzrecht., p. 420; DTF 123 II 499 consid. 2, 118 Ib 335
consid. 2b). La strada che attraversa un bosco può essere qualificata come
forestale soltanto se è necessaria per lo sfruttamento della selva, se serve in
ampia misura alla conservazione di quest'ultimo e adempie le esigenze forestali
per quanto concerne il tracciato e le caratteristiche tecniche (DTF 111 Ib 45).
Se un'opera destinata alla zona agricola o
forestale non può essere approvata tramite il rilascio di un permesso
ordinario, è necessario appurare se la stessa non possa beneficiare di un'autorizzazione
eccezionale (DTF 112 Ib 256 consid. 2), rispettivamente - se invade un bosco -
di un permesso di dissodamento, dal quale possono essere esentate solo le
piccole costruzioni (cfr. art. 11 LFo, 4 lett. a e 14 cpv. 2 Ofo; Brandt/Moor,
Commentaire de la LAT, art. 18 n. 71 ss.; DTF 117 Ib 42 consid. 3b).
2.4
Giusta l'art. 24 LPT, fuori delle zone
edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione
o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi alla
funzione prevista per la zona di utilizzazione soltanto se la loro destinazione
esige un'ubicazione fuori della zona edificabile e non vi si oppongono
interessi preponderanti. I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente
(DTF 124 II 252 consid. 4, 123 II 256 consid. 5; Hänni, op. cit., p.
207).
Il requisito dell'ubicazione vincolata ha
carattere oggettivo e alla realizzazione di tale presupposto devono essere poste
esigenze severe (Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, n. 909 e
rinvii). Occorre infatti che sia necessario costruire l'edificio o l'impianto
fuori della zona edificabile per motivi tecnici, d'esercizio o di conformazione
del terreno. Il vincolo può anche essere negativo, imposto dall'esclusione di
ogni altra ubicazione in zona edificabile (DTF 129 II 63 consid. 3.1.).
L'adempimento del secondo requisito di cui all'art. 24 LPT presuppone l'assenza
di interessi preponderanti che si oppongano all'autorizzazione sollecitata. Il
criterio che presiede alla valutazione degli opposti interessi in gioco ruota
attorno alle finalità ed ai principi della pianificazione del territorio giusta
gli art. 1 e 3 LPT (DTF 117 Ib 28 consid. 3, 114 Ib 268 consid. 3b); in
particolare quelli miranti a proteggere le basi naturali della vita, ad integrare
nel paesaggio gli impianti ed a conservare i siti naturali (art. 1 cpv. 2 lett.
a, 3 cpv. 2 lett. b/d LPT).
3.
In Ticino,
la costruzione di una strada soggiace di norma al rilascio di un permesso
secondo la procedura prevista dalla legge edilizia (LE) o dalla legge sulle
strade (Lstr). La Lstr costituisce una lex specialis per rapporto alle LE al
pari della LRPT (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. a RLE) e torna applicabile alle
strade pubbliche (di proprietà del cantone, dei comuni, dei consorzi e dei
patriziati; art. 2 cpv. 2 Lstr) o aperte al pubblico (che possono essere usate
da una cerchia indeterminata di persone; art. 2 cpv. 3 Lstr). Non sono
considerate tali le piste campestri, forestali e simili che servono
esclusivamente all'utilizzazione agricola e forestale dei fondi (art. 2 cpv. 4 Lstr).
Il permesso per la costruzione delle strade che ricadono nel campo
d'applicazione della Lstr è rilasciato dal Consiglio di Stato (art. 23 Lstr),
rispettivamente dal municipio (art. 34 Lstr), con possibilità di ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo (sino al 31 dicembre 2006 i progetti
stradali erano approvati dal Tribunale di espropriazione, che decideva definitivamente;
cfr. art. 22 e 33 vLstr). Quello per la realizzazione delle strade escluse
dalla disciplina della Lstr e che di principio sono pertanto assoggettate alla
LE (in particolare le strade che servono esclusivamente all'utilizzazione
agricola e forestale dei fondi) è invece concesso dal municipio (art. 3 cpv. 1
LE), le cui decisioni sono impugnabili davanti al Consiglio di Stato prima ed
al Tribunale cantonale amministrativo poi (art. 21 cpv. 1 LE).
Le opere viarie proposte nell'ambito dei RT
sono invece approvate dal Consiglio di Stato unitamente al progetto di massima
(art. 12 LRPT) e poi, una volta sviluppato il progetto delle opere costruttive,
da non meglio specificati uffici tecnici cantonali e federali (art. 25 LRPT).
Contrariamente a quanto avviene nei procedimenti retti dalla LE o dalla Lstr,
nell'iter procedurale istituito dalla LRPT nessuna autorità accerta però che il
progetto delle opere stradali sia conforme alle esigenze esatte dalla legge federale
sulla pianificazione del territorio (cfr. pure STA 52.2004.25 del 27 maggio
2005). Dato che le componenti del progetto di massima non possono più essere rimesse
in discussione nelle fasi successive della procedura (Scolari, op. cit., n. 795
e rinvii), spetterebbe proprio al Consiglio di Stato, al momento in cui approva
preliminarmente quel documento, verificare che i suoi contenuti costruttivi
rispettino il complesso del diritto federale, segnatamente gli art. 22 ss. LPT
e la legislazione ambientale. In realtà, il Governo si limita ad esaminare il
progetto sulla scorta delle indicazioni fornitegli dalla Sezione delle
bonifiche e del catasto (SBC), che in caso di RT predisposto d'ufficio si
occupa anche della stesura del progetto medesimo, al fine di suggellare la
pubblica utilità dell'intera operazione di RT (cfr. art. 2 LRPT; messaggio 20
maggio 1969 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio che accompagna il disegno
di nuova legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni, RVGC sessione
ordinaria autunnale 1970, p. 425 e relative discussioni parlamentari, p. 300).
Nell'odierna procedura di RT, mutuata dalla LRPT del 1949 ed elaborata quindi
in tempi lontani dall'entrata in vigore delle normative federali disciplinanti
la pianificazione del territorio e la tutela dell'ambiente, manca insomma
un'autorità che controlli e attesti la rispondenza delle opere ai requisiti
imposti dall'art. 22 LPT. Con il risultato che in Ticino i RT sono diventati il
veicolo ideale per costruire e finanziare senza problemi opere stradali al di
fuori della zona edificabile che ben difficilmente vedrebbero la luce se
vagliate nell'ambito di una procedura disciplinata dalla LE o dalla Lstr.
Conclusione, questa, alla quale il Tribunale cantonale amministrativo era sostanzialmente
già pervenuto poco tempo fa, in esito all'esame di un progetto di RT che stante
la sua particolare ampiezza ed incidenza sul territorio avrebbe dovuto essere
addirittura oggetto di una pianificazione preventiva (vedi STA 52.2004.25 del
27.
maggio 2005).
4.
Nel caso
di specie, il progetto allestito nel contesto del RT della __________ contempla
la realizzazione di ben 13 impianti del traffico in una regione talmente pregevole
da essere censita in diversi inventari di rango federale (vedi punto A di
narrativa). La SBC, che si è occupata della stesura del progetto di massima, ha
specificato (cfr. relazione tecnica) che le strade, in parte già tracciate ed
utilizzate, sono previste nelle zone ritenute di maggior pregio per lo
sfruttamento agricolo. Dagli atti non è possibile desumere se i tratti
esistenti sono stati approntati previo rilascio di un permesso o sono abusivi,
nel qual caso il RT servirebbe quale pretesto per sanare ogni irregolarità.
Certo è che le strade considerate nel progetto non invadono solo superfici
agricole, ma anche foreste, zone protette e altre zone ai sensi dell'art. 18
LPT.
Al momento dell'approvazione preliminare del
progetto di massima, il Consiglio di Stato non ha esperito alcuna verifica
circa la compatibilità delle singole strade con la funzione assegnate alle zone
toccate dagli interventi costruttivi e con il complesso della legislazione
federale e cantonale materialmente applicabile. Il Governo si è limitato ad
approvare il progetto sulla scorta del preavviso formulato dallo stesso ufficio
che l'ha elaborato (SBC), senza interpellare nessuno dei servizi specialistici
dell'amministrazione che di regola si esprimono sull'ammissibilità degli edifici
ed impianti dedotti in permesso.
Il RI 1 si duole nondimeno della decisione
con la quale il Consiglio di Stato, in forza di una norma da tempo soppressa
(art. 14 LRPT), ha approvato definitivamente il progetto di massima del RT
della __________, ad eccezione delle strade n. 4 e 13, arteria quest'ultima che
il ricorrente vorrebbe invece includere nuovamente negli impianti del traffico
da realizzare nel contesto del raggruppamento. A torto, poiché l'Esecutivo
cantonale - che quale autorità di ricorso, contrariamente a questo tribunale,
ha la facoltà di esaminare liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto
della decisione impugnata e non è vincolato alle domande di giudizio del
ricorrente (vedi art. 56 e 59 cpv. 2 PAmm) - avrebbe dovuto annullare
integralmente la risoluzione di approvazione del progetto di massima e ordinare
un'analisi puntuale delle opere costruttive previste, al fine di accertarne la
conciliabilità con l'insieme delle prescrizioni legali ad esse applicabili. Da
parte sua, il Tribunale cantonale amministrativo non può porre rimedio a questa
situazione d'illegalità in quanto astretto all'osservanza dell'art. 65 cpv. 4
PAmm (divieto della reformatio in peius).
5.
Sulla
scorta di quanto precede il gravame deve essere senz'altro respinto, con la
conseguente conferma del giudizio impugnato.
Date le circostanze, si prescinde dal
prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 16a, 18, 22, 24 LPT; 2a, 2b, 11, 13, 111 LRPT; 3, 13, 18, 43, 46, 60 e 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
preleva tassa di giudizio.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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