Lexipedia

Decisione

52.2007.296

Licenza edilizia: distanze tra edifici - distanze da confine

3 ottobre 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il 10

gennaio 2007 CO 2 hanno chiesto al CO 1 il permesso di costruire una casa

d'abitazione unifamiliare su un terreno (part. 155; zona RSE), situato in

località __________, lungo la strada che conduce a __________.

L’edificio, strutturato su due piani

abitabili ed un sottotetto parzialmente abitabile, verrebbe a sorgere a cavallo

di un piccolo canale artificiale, che convogliava l’acqua del vicino torrente __________

nelle condotte della centrale idroelettrica della cartiera di __________, da tempo

in disuso. Esso comporterebbe la demolizione di un rustico diroccato esistente

sul fondo.

Verso sud, l'edificio presenta un portico

aperto, delimitato da quattro pilastri che sorreggono la terrazza del primo

piano e lo spiovente del tetto. Il filo esterno dei pilastri è collocato ad una

distanza inferiore a 6 m dalla

facciata nord dello stabile d'abitazione che sorge nell’angolo sudest dello

stesso fondo lungo il ciglio della strada cantonale.

b. Alla domanda di costruzione si è opposta RI

1, proprietaria dei terreni sovrastanti (part. 156 e 675), la quale ha

contestato l'intervento dal profilo degli indici, delle distanze, dei posteggi

e per altri motivi, che ha poi ripreso ed ulteriormente sviluppato davanti alle

istanze di ricorso.

Raccolto il preavviso favorevole del

Dipartimento del territorio, con decisione 26 marzo 2007 il municipio ha

rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della vicina.

B. Con

giudizio 11 luglio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando

a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla vicina opponente.

Disattesa l'eccezione di violazione di

essere sentito, il Governo ha anzitutto ritenuto che la costruzione rispettasse

sia la distanza dal confine verso i fondi dell'insorgente, sia quella dalla

strada cantonale antistante. L'Esecutivo cantonale ha in seguito respinto,

siccome improponibili per carenza di legittimazione attiva, le eccezioni sollevate

con riferimento alle distanze tra edifici sul medesimo fondo, all'altezza dei locali

ed al numero di posteggi. In conclusione, il Consiglio di Stato ha infine

disatteso anche le censure riguardanti l'altezza e gli indici giudicandole infondate.

C. Contro il

predetto giudizio, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.

L'insorgente ripropone e sviluppa in questa

sede le censure sollevate senza successo in prima istanza con riferimento alla

necessità di proteggere il rustico diroccato, di cui è prevista la demolizione,

all'occupazione del corso d'acqua, alle distanze dal confine, tra edifici e

dalla strada, nonché al numero dei posteggi previsti, a suo giudizio inferiore

a quello prescritto.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il

municipio ed i beneficiari della licenza, che sollecitano il rigetto

dell'impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei

seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva della ricorrente, proprietaria di

fondi contermini a quello dedotto in edificazione e già opponente, è certa

(art. 43 PAmm). Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, la

qualità per agire in via di ricorso è data anche nella misura in cui

l'insorgente eccepisce la violazione delle norme sulle distanze tra edifici

posti sullo stesso fondo, sull'altezza dei locali e sul numero di posteggi

obbligatori. La legittimazione attiva non dipende infatti dalla natura delle

censure sollevate, ma dall'intensità del rapporto che intercorre fra la situazione

dall'insorgente e l'oggetto della contestazione. Rapporto, questo, che nel caso

concreto, è senz'ombra di dubbio di natura tale da giustificare il

riconoscimento della qualità per agire in giudizio. Il ricorso, tempestivo, è

dunque ricevibile in ordine senza particolari limitazioni.

1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e

dell'oggetto della vertenza, oltre ad essere nota a questo tribunale per conoscenza

diretta, emerge chiaramente dalle tavole processuali, integrate dalle

fotografie prodotte dal municipio. Una visita in luogo non appare atta a

procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il

giudizio. Infondate, da questo profilo, appaiono anche le eccezioni di

violazione del diritto di essere sentito sollevate dall'insorgente nei

confronti della valutazione anticipata delle prove richieste, operata dal

Consiglio di Stato attraverso il rigetto della richiesta di sopralluogo.

2. Distanza

verso la facciata nord dello stabile esistente

2.1. Gli ordinamenti edilizi conoscono

diversi tipi di distanze. Particolare rilevanza rivestono le distanze tra

edifici. Da questo parametro edilizio, oltre che dalle limitazioni

dell'altezza, dipendono infatti la salubrità e la sicurezza degli edifici.

Indirettamente, esse contribuiscono inoltre a definire l'assetto delle zone

edificate (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 39 LE n. 1175).

Subalterne alle distanze tra edifici, sono invece le distanze da confine, che

servono essenzialmente a stabilire come le distanze tra edifici debbano essere

suddivise tra fondi contermini.

Per rispetto delle loro finalità, le

distanze tra edifici sono imperative. I proprietari non possono accordarsi per

ridurle. Quelle da confine sono invece rimesse alla libera disposizione dei

proprietari, che - così come possono modificare i confini - possono anche

ripartirle diversamente fra loro.

Benché le distanze tra edifici, da un

profilo generale, siano ben più importanti di quelle da confine, in Ticino

numerosi ordinamenti edilizi comunali si limitano a stabilire le distanze da

confine, omettendo di fissare quelle tra edifici. In questi casi, si deve

comunque ritenere che il legislatore comunale si sia riferito all'art. 39 cpv.

3 LE, secondo cui la distanza tra edifici su fondi contigui è costituita dalla

somma delle rispettive distanze dallo stesso confine, dando così per scontato

che la distanza tra edifici debba anche corrispondere alla somma delle distanze

prescritte dal confine (RDAT 2003-II n. 28 = STA 52.2002.362 consid. 3.2.).

Regola, questa, che - considerate le finalità perseguite dalle distanze tra

edifici - deve ovviamente valere anche fra edifici situati sullo stesso fondo.

Considerandi

2.2

Le distanze a __________ sono regolate

dall'art. 6 NAPR, che disciplina le distanze verso i lotti privati (cpv.

1), verso l'area pubblica (cpv. 2), dal bosco (cpv. 3), le

distanze per costruzioni interrate (cpv. 4) e quelle per piscine

(cpv. 5).

Secondo l’art. 6 cpv. 1 lett. a NAPR, la

distanza di un edificio (principale) da confine non deve essere inferiore a m

3.00

Resta riservato l'ordinamento delle distanze sancito dall'art. 17 NAPR

per la zona del nucleo. L’art. 6 cpv. 1 lett. b NAPR stabilisce invece che le

costruzioni accessorie su fondi contigui devono distare (almeno) 3.00 m da

facciate senza aperture e 4.00 m da facciate con aperture. L’art. 6 cpv. 1

lett. c NAPR permette infine ai proprietari di fondi contermini di accordarsi

per edificare a confine o in contiguità o a distanze da confine inferiori a

quelle prescritte.

L’art. 6 cpv. 1 NAPR stabilisce le distanze

minime che le costruzioni accessorie devono rispettare verso edifici principali

(lett. b), ma omette di fissare la distanza minima che deve essere rispettata

tra edifici principali, limitandosi a fissare quella minima da confine (lett.

a). In base alle considerazioni che precedono, la distanza tra edifici deve

comunque essere almeno pari al doppio della distanza minima da confine (m

3.

). Conformemente agli art. 6 cpv. 1 lett. a e 39 cpv. 3 LE, deve dunque

essere di almeno 6.00 m.

2.3

Nel caso concreto, il filo esterno dei

pilastri che sorreggono la terrazza del primo piano e lo spiovente del tetto

sul lato sud del controverso edificio, non rispetta la distanza minima di 6.00

m dalla facciata nord dello stabile d'abitazione (sub. A) esistente sul fondo

dedotto in edificazione. Il pilastro dell'angolo sudest si situa infatti a meno

di 5 m dall'edificio antistante, mentre il pilastro adiacente è posto a poco

più di 5 m. L'ingombro costituito dalla nuova costruzione invade, su un fronte

di circa 7 m e per una profondità variante da 0 a m 1.20, la fascia

d'arretramento larga 6 m determinata dalla facciata nord dell'edificio

esistente.

L'edificio disattende dunque la distanza

minima tra edifici prescritta dall'art. 6 cpv. 1 lett. a NAPR in combinazione

con l’art. 39 cpv. 3 LE. Gli stessi piani allegati alla domanda di costruzione

ne danno atto. Non sussistono validi motivi che giustifichino una distanza

inferiore a quella minima tra edifici prescritta dalle norme succitate. Il

fatto che le costruzioni insistano sullo stesso fondo non permette di derogare

alla distanza minima tra edifici. Lo esclude la natura imperativa di questo

parametro edilizio derivante dalle finalità che persegue. La facoltà, accordata

dall'art. 6 cpv. 1 lett. c NAPR ai proprietari di fondi confinanti, di

accordarsi su distanze da confine diverse da quelle prescritte non li autorizza

a concordare una riduzione della distanza minima tra edifici prescritta dagli

art. 6 cpv. 1 lett. a NAPR e 39 cpv. 3 LE. L'art. 6 cpv. 1 lett. c NAPR

permette loro soltanto di suddividere tale distanza in modo diverso da quello

previsto dalla norma sulle distanze minime da confine.

La nuova costruzione disattende pure la

distanza minima (m 4.00) prescritta dall'art. 6 cpv. 1 lett. b NAPR tra costruzioni

accessorie ed edifici principali muniti di facciate con aperture. Il limite

esterno del portico che caratterizza la facciata sud della nuova costruzione

verrebbe infatti a sorgere ad una distanza variante tra m 2 e m 2.50 dal

ripostiglio (sub. B), che sorge a ridosso della facciata nord della casa

d'abitazione esistente sul fondo dedotto in edificazione. Considerate le

finalità perseguite, questo parametro deve essere applicabile anche agli edifici

principali ed accessori insistenti sullo stesso fondo.

Già per questi motivi la licenza in

contestazione non può essere confermata.

3.

Demolizione del diroccato

Il rustico diroccato esistente sul fondo

dedotto in edificazione non è soggetto a particolari vincoli di protezione.

Prive di qualsiasi fondamento sono le censure sollevate dall'insorgente con

riferimento alla prevista demolizione.

4.

Corso

d'acqua

Il piccolo canale artificiale che attraversa

la part. 155 è una semplice condotta (in disuso) a cielo aperto. Nulla si

oppone alla sua soppressione. Anche su questo punto le doglianze della ricorrente

vanno respinte siccome infondate.

5.

Altezza

della costruzione e dei locali

L'altezza massima della costruzione (m 6.50

al filo di gronda nell'angolo nordest; m 8.50 al colmo) rispetta ampiamente

quella massima (m 9.00 alla gronda; m 11.0 al colmo) fissata dall'art. 19 lett.

d NAPR. Essa è conforme anche al limite di m 6.00, fissato dalla stessa norma

per le parti di costruzione situate all'interno della fascia larga 5.00 dal

confine. L'altezza della gronda misurata per rapporto alla quota media del

terreno naturale antistante la facciata nord si situa infatti ad un'altezza

inferiore a tale limite. Anche su questo punto le censure della ricorrente

vanno respinte.

6.

Altezza

dei locali

Secondo l’art. 8 NAPR, l'altezza minima dei

locali d'abitazione è di m 2.30. Per i sottotetti fa stato l'altezza media.

Altezze inferiori possono essere ammesse per i piani ammezzati.

L'altezza media del sottotetto è di m 2.15.

Trattandosi di un piano ammezzato può essere ammessa. Ad un eventuale difetto

potrebbe peraltro essere posto facilmente rimedio, innalzando leggermente il

tetto. Correzione che non è certo nell'interesse della ricorrente.

Nemmeno su questo punto il ricorso risulta

dunque fondato.

7.

Indici

Il calcolo degli indici di occupazione e di

sfruttamento non presta il fianco a critiche. La superficie della condotta a

cielo aperto (mq 34), che verrebbe smantellata, può infatti essere computata quale

superficie edificabile.

Anche da questo profilo, la licenza appare

dunque conforme al diritto.

8.

Posteggi

Secondo l’art. 14 NAPR, che impone la

formazione di un posteggio ogni 100 mq o frazione superiore a 30 mq di SUL, la

SUL (mq 228.30) della nuova costruzione esige l'approntamento di due posteggi.

Inizialmente, il progetto ne prevedeva due. L'autorità cantonale ne ha

autorizzato soltanto uno per motivi di sicurezza della circolazione. Per quello

mancante, il municipio ha dunque imposto il versamento di un contributo

sostitutivo di

fr. 3'000.-.

La deroga, ammessa dall'art. 14 NAPR nei

casi in cui la formazione di posteggi risultasse impossibile dal profilo

tecnico o paesaggistico, ovvero ragionevolmente inesigibile, appare giustificata.

9.

Distanza

dalla strada cantonale

Contrariamente a quanto assumono il

municipio e l'insorgente, le distanze dalle strade prescritte dall'art. 25 LE

non sono applicabili. Queste distanze si applicano infatti soltanto fino

all'introduzione dei piani regolatori.

Alla fattispecie torna applicabile la

distanza di 3.00 m prescritta dall'art. 6 cpv. 2 lett. b NAPR; distanza che in

concreto è rispettata.

10.

Anche se la

maggior parte delle censure sollevate dall'insorgente risulta priva di fondamento,

il ricorso va comunque accolto perché la nuova costruzione non rispetta le

distanze minime tra edifici prescritte dall'art. 6 cpv. 1 NAPR e 39 cpv. 3 LE.

La licenza impugnata va dunque annullata assieme al giudizio governativo che la

conferma.

La tassa di giustizia e le ripetibili di

entrambe le istanze sono a carico dei resistenti secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 39 LE; 6 NAPR di __________; 3, 18,

28, 31, 60, 61, 65 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza, sono annullate:

1.1.

la decisione 11 luglio 2007 (n. 3740) del

Consiglio di Stato;

1.2.

la licenza edilizia 26 marzo 2007 rilasciata dal

CO 1 a CO 2 per la costruzione di una casa d'abitazione unifamiliare sulla

part. 155;

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei resistenti, che rifonderanno fr.

2'500.- alla ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

,;

,.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster