52.2007.296
Licenza edilizia: distanze tra edifici - distanze da confine
3 ottobre 2007Italiano13 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2007.296
Data decisione, Autorità:
03.10.2007, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia: distanze tra edifici - distanze da confine
DIASTANZA TRA EDIFICI
DISTANZA DAL CONFINE
art. 39 cpv. 3 LE
Incarto n.
52.2007.296
Lugano
3 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 agosto 2007 di
RI 1, ,
patrocinata da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 11 luglio 2007 del Consiglio di Stato (n.
3740) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 26 marzo 2007 rilasciata dal CO 1 a CO 2 per la costruzione
di una casa d'abitazione unifamiliare in località __________ (part. 155) ;
viste le risposte:
- 11 settembre 2007 del CO
1;
- 14 settembre 2007 di CO
2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il 10
gennaio 2007 CO 2 hanno chiesto al CO 1 il permesso di costruire una casa
d'abitazione unifamiliare su un terreno (part. 155; zona RSE), situato in
località __________, lungo la strada che conduce a __________.
L’edificio, strutturato su due piani
abitabili ed un sottotetto parzialmente abitabile, verrebbe a sorgere a cavallo
di un piccolo canale artificiale, che convogliava l’acqua del vicino torrente __________
nelle condotte della centrale idroelettrica della cartiera di __________, da tempo
in disuso. Esso comporterebbe la demolizione di un rustico diroccato esistente
sul fondo.
Verso sud, l'edificio presenta un portico
aperto, delimitato da quattro pilastri che sorreggono la terrazza del primo
piano e lo spiovente del tetto. Il filo esterno dei pilastri è collocato ad una
distanza inferiore a 6 m dalla
facciata nord dello stabile d'abitazione che sorge nell’angolo sudest dello
stesso fondo lungo il ciglio della strada cantonale.
b. Alla domanda di costruzione si è opposta RI
1, proprietaria dei terreni sovrastanti (part. 156 e 675), la quale ha
contestato l'intervento dal profilo degli indici, delle distanze, dei posteggi
e per altri motivi, che ha poi ripreso ed ulteriormente sviluppato davanti alle
istanze di ricorso.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, con decisione 26 marzo 2007 il municipio ha
rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della vicina.
B. Con
giudizio 11 luglio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando
a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla vicina opponente.
Disattesa l'eccezione di violazione di
essere sentito, il Governo ha anzitutto ritenuto che la costruzione rispettasse
sia la distanza dal confine verso i fondi dell'insorgente, sia quella dalla
strada cantonale antistante. L'Esecutivo cantonale ha in seguito respinto,
siccome improponibili per carenza di legittimazione attiva, le eccezioni sollevate
con riferimento alle distanze tra edifici sul medesimo fondo, all'altezza dei locali
ed al numero di posteggi. In conclusione, il Consiglio di Stato ha infine
disatteso anche le censure riguardanti l'altezza e gli indici giudicandole infondate.
C. Contro il
predetto giudizio, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.
L'insorgente ripropone e sviluppa in questa
sede le censure sollevate senza successo in prima istanza con riferimento alla
necessità di proteggere il rustico diroccato, di cui è prevista la demolizione,
all'occupazione del corso d'acqua, alle distanze dal confine, tra edifici e
dalla strada, nonché al numero dei posteggi previsti, a suo giudizio inferiore
a quello prescritto.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio ed i beneficiari della licenza, che sollecitano il rigetto
dell'impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei
seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva della ricorrente, proprietaria di
fondi contermini a quello dedotto in edificazione e già opponente, è certa
(art. 43 PAmm). Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, la
qualità per agire in via di ricorso è data anche nella misura in cui
l'insorgente eccepisce la violazione delle norme sulle distanze tra edifici
posti sullo stesso fondo, sull'altezza dei locali e sul numero di posteggi
obbligatori. La legittimazione attiva non dipende infatti dalla natura delle
censure sollevate, ma dall'intensità del rapporto che intercorre fra la situazione
dall'insorgente e l'oggetto della contestazione. Rapporto, questo, che nel caso
concreto, è senz'ombra di dubbio di natura tale da giustificare il
riconoscimento della qualità per agire in giudizio. Il ricorso, tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine senza particolari limitazioni.
1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e
dell'oggetto della vertenza, oltre ad essere nota a questo tribunale per conoscenza
diretta, emerge chiaramente dalle tavole processuali, integrate dalle
fotografie prodotte dal municipio. Una visita in luogo non appare atta a
procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il
giudizio. Infondate, da questo profilo, appaiono anche le eccezioni di
violazione del diritto di essere sentito sollevate dall'insorgente nei
confronti della valutazione anticipata delle prove richieste, operata dal
Consiglio di Stato attraverso il rigetto della richiesta di sopralluogo.
2. Distanza
verso la facciata nord dello stabile esistente
2.1. Gli ordinamenti edilizi conoscono
diversi tipi di distanze. Particolare rilevanza rivestono le distanze tra
edifici. Da questo parametro edilizio, oltre che dalle limitazioni
dell'altezza, dipendono infatti la salubrità e la sicurezza degli edifici.
Indirettamente, esse contribuiscono inoltre a definire l'assetto delle zone
edificate (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 39 LE n. 1175).
Subalterne alle distanze tra edifici, sono invece le distanze da confine, che
servono essenzialmente a stabilire come le distanze tra edifici debbano essere
suddivise tra fondi contermini.
Per rispetto delle loro finalità, le
distanze tra edifici sono imperative. I proprietari non possono accordarsi per
ridurle. Quelle da confine sono invece rimesse alla libera disposizione dei
proprietari, che - così come possono modificare i confini - possono anche
ripartirle diversamente fra loro.
Benché le distanze tra edifici, da un
profilo generale, siano ben più importanti di quelle da confine, in Ticino
numerosi ordinamenti edilizi comunali si limitano a stabilire le distanze da
confine, omettendo di fissare quelle tra edifici. In questi casi, si deve
comunque ritenere che il legislatore comunale si sia riferito all'art. 39 cpv.
3 LE, secondo cui la distanza tra edifici su fondi contigui è costituita dalla
somma delle rispettive distanze dallo stesso confine, dando così per scontato
che la distanza tra edifici debba anche corrispondere alla somma delle distanze
prescritte dal confine (RDAT 2003-II n. 28 = STA 52.2002.362 consid. 3.2.).
Regola, questa, che - considerate le finalità perseguite dalle distanze tra
edifici - deve ovviamente valere anche fra edifici situati sullo stesso fondo.
Considerandi
2.2
Le distanze a __________ sono regolate
dall'art. 6 NAPR, che disciplina le distanze verso i lotti privati (cpv.
1), verso l'area pubblica (cpv. 2), dal bosco (cpv. 3), le
distanze per costruzioni interrate (cpv. 4) e quelle per piscine
(cpv. 5).
Secondo l’art. 6 cpv. 1 lett. a NAPR, la
distanza di un edificio (principale) da confine non deve essere inferiore a m
3.00
Resta riservato l'ordinamento delle distanze sancito dall'art. 17 NAPR
per la zona del nucleo. L’art. 6 cpv. 1 lett. b NAPR stabilisce invece che le
costruzioni accessorie su fondi contigui devono distare (almeno) 3.00 m da
facciate senza aperture e 4.00 m da facciate con aperture. L’art. 6 cpv. 1
lett. c NAPR permette infine ai proprietari di fondi contermini di accordarsi
per edificare a confine o in contiguità o a distanze da confine inferiori a
quelle prescritte.
L’art. 6 cpv. 1 NAPR stabilisce le distanze
minime che le costruzioni accessorie devono rispettare verso edifici principali
(lett. b), ma omette di fissare la distanza minima che deve essere rispettata
tra edifici principali, limitandosi a fissare quella minima da confine (lett.
a). In base alle considerazioni che precedono, la distanza tra edifici deve
comunque essere almeno pari al doppio della distanza minima da confine (m
3.
). Conformemente agli art. 6 cpv. 1 lett. a e 39 cpv. 3 LE, deve dunque
essere di almeno 6.00 m.
2.3
Nel caso concreto, il filo esterno dei
pilastri che sorreggono la terrazza del primo piano e lo spiovente del tetto
sul lato sud del controverso edificio, non rispetta la distanza minima di 6.00
m dalla facciata nord dello stabile d'abitazione (sub. A) esistente sul fondo
dedotto in edificazione. Il pilastro dell'angolo sudest si situa infatti a meno
di 5 m dall'edificio antistante, mentre il pilastro adiacente è posto a poco
più di 5 m. L'ingombro costituito dalla nuova costruzione invade, su un fronte
di circa 7 m e per una profondità variante da 0 a m 1.20, la fascia
d'arretramento larga 6 m determinata dalla facciata nord dell'edificio
esistente.
L'edificio disattende dunque la distanza
minima tra edifici prescritta dall'art. 6 cpv. 1 lett. a NAPR in combinazione
con l’art. 39 cpv. 3 LE. Gli stessi piani allegati alla domanda di costruzione
ne danno atto. Non sussistono validi motivi che giustifichino una distanza
inferiore a quella minima tra edifici prescritta dalle norme succitate. Il
fatto che le costruzioni insistano sullo stesso fondo non permette di derogare
alla distanza minima tra edifici. Lo esclude la natura imperativa di questo
parametro edilizio derivante dalle finalità che persegue. La facoltà, accordata
dall'art. 6 cpv. 1 lett. c NAPR ai proprietari di fondi confinanti, di
accordarsi su distanze da confine diverse da quelle prescritte non li autorizza
a concordare una riduzione della distanza minima tra edifici prescritta dagli
art. 6 cpv. 1 lett. a NAPR e 39 cpv. 3 LE. L'art. 6 cpv. 1 lett. c NAPR
permette loro soltanto di suddividere tale distanza in modo diverso da quello
previsto dalla norma sulle distanze minime da confine.
La nuova costruzione disattende pure la
distanza minima (m 4.00) prescritta dall'art. 6 cpv. 1 lett. b NAPR tra costruzioni
accessorie ed edifici principali muniti di facciate con aperture. Il limite
esterno del portico che caratterizza la facciata sud della nuova costruzione
verrebbe infatti a sorgere ad una distanza variante tra m 2 e m 2.50 dal
ripostiglio (sub. B), che sorge a ridosso della facciata nord della casa
d'abitazione esistente sul fondo dedotto in edificazione. Considerate le
finalità perseguite, questo parametro deve essere applicabile anche agli edifici
principali ed accessori insistenti sullo stesso fondo.
Già per questi motivi la licenza in
contestazione non può essere confermata.
3.
Demolizione del diroccato
Il rustico diroccato esistente sul fondo
dedotto in edificazione non è soggetto a particolari vincoli di protezione.
Prive di qualsiasi fondamento sono le censure sollevate dall'insorgente con
riferimento alla prevista demolizione.
4.
Corso
d'acqua
Il piccolo canale artificiale che attraversa
la part. 155 è una semplice condotta (in disuso) a cielo aperto. Nulla si
oppone alla sua soppressione. Anche su questo punto le doglianze della ricorrente
vanno respinte siccome infondate.
5.
Altezza
della costruzione e dei locali
L'altezza massima della costruzione (m 6.50
al filo di gronda nell'angolo nordest; m 8.50 al colmo) rispetta ampiamente
quella massima (m 9.00 alla gronda; m 11.0 al colmo) fissata dall'art. 19 lett.
d NAPR. Essa è conforme anche al limite di m 6.00, fissato dalla stessa norma
per le parti di costruzione situate all'interno della fascia larga 5.00 dal
confine. L'altezza della gronda misurata per rapporto alla quota media del
terreno naturale antistante la facciata nord si situa infatti ad un'altezza
inferiore a tale limite. Anche su questo punto le censure della ricorrente
vanno respinte.
6.
Altezza
dei locali
Secondo l’art. 8 NAPR, l'altezza minima dei
locali d'abitazione è di m 2.30. Per i sottotetti fa stato l'altezza media.
Altezze inferiori possono essere ammesse per i piani ammezzati.
L'altezza media del sottotetto è di m 2.15.
Trattandosi di un piano ammezzato può essere ammessa. Ad un eventuale difetto
potrebbe peraltro essere posto facilmente rimedio, innalzando leggermente il
tetto. Correzione che non è certo nell'interesse della ricorrente.
Nemmeno su questo punto il ricorso risulta
dunque fondato.
7.
Indici
Il calcolo degli indici di occupazione e di
sfruttamento non presta il fianco a critiche. La superficie della condotta a
cielo aperto (mq 34), che verrebbe smantellata, può infatti essere computata quale
superficie edificabile.
Anche da questo profilo, la licenza appare
dunque conforme al diritto.
8.
Posteggi
Secondo l’art. 14 NAPR, che impone la
formazione di un posteggio ogni 100 mq o frazione superiore a 30 mq di SUL, la
SUL (mq 228.30) della nuova costruzione esige l'approntamento di due posteggi.
Inizialmente, il progetto ne prevedeva due. L'autorità cantonale ne ha
autorizzato soltanto uno per motivi di sicurezza della circolazione. Per quello
mancante, il municipio ha dunque imposto il versamento di un contributo
sostitutivo di
fr. 3'000.-.
La deroga, ammessa dall'art. 14 NAPR nei
casi in cui la formazione di posteggi risultasse impossibile dal profilo
tecnico o paesaggistico, ovvero ragionevolmente inesigibile, appare giustificata.
9.
Distanza
dalla strada cantonale
Contrariamente a quanto assumono il
municipio e l'insorgente, le distanze dalle strade prescritte dall'art. 25 LE
non sono applicabili. Queste distanze si applicano infatti soltanto fino
all'introduzione dei piani regolatori.
Alla fattispecie torna applicabile la
distanza di 3.00 m prescritta dall'art. 6 cpv. 2 lett. b NAPR; distanza che in
concreto è rispettata.
10.
Anche se la
maggior parte delle censure sollevate dall'insorgente risulta priva di fondamento,
il ricorso va comunque accolto perché la nuova costruzione non rispetta le
distanze minime tra edifici prescritte dall'art. 6 cpv. 1 NAPR e 39 cpv. 3 LE.
La licenza impugnata va dunque annullata assieme al giudizio governativo che la
conferma.
La tassa di giustizia e le ripetibili di
entrambe le istanze sono a carico dei resistenti secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 39 LE; 6 NAPR di __________; 3, 18,
28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1.
la decisione 11 luglio 2007 (n. 3740) del
Consiglio di Stato;
1.2.
la licenza edilizia 26 marzo 2007 rilasciata dal
CO 1 a CO 2 per la costruzione di una casa d'abitazione unifamiliare sulla
part. 155;
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei resistenti, che rifonderanno fr.
2'500.- alla ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
,;
,.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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