52.2007.297
Vendita di un fondo di proprietà comunale. Al legislativo spetta il compito di pronunciarsi sul principio della vendita, mentre il municipio decide in seguito le modalità di realizzazione dell'operazi
15 novembre 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2007.297
Data decisione, Autorità:
15.11.2007, TRAM
Titolo:
Vendita di un fondo di proprietà comunale. Al legislativo spetta il compito di pronunciarsi sul principio della vendita, mentre il municipio decide in seguito le modalità di realizzazione dell'operazione
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
art. 13 cpv. 1 let. h LOC
art. 180 LOC
art. 212 LOC
Incarto n.
52.2007.297
Lugano
15 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano
Bernasconi, vicepresidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 agosto 2007 di
RI 1, ,
patrocinato da: avv. dr. PA 1, ,
contro
la decisione 11 luglio 2007 (n. 3734) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 18 dicembre 2006 con cui il consiglio comunale di __________ ha
autorizzato la vendita a trattative dirette del mapp. 32 RFD di proprietà
comunale;
viste le risposte:
- 4 settembre 2007 della
Sezione degli enti locali;
- 10 settembre 2007 del CO
1;
- 12 settembre 2007 del
Consiglio di Stato;
- 14 settembre 2007 del
presidente del consiglio comunale di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il CO 1 è
proprietario del locale mapp. 32, un fondo inedificato di 65 mq a forma di
"L" posto in zona residenziale estensiva (R est.), a ridosso del
nucleo di __________.
B. Il 13
novembre 2006 il CO 1 ha licenziato il messaggio n. 22/2006, chiedendo al
consiglio comunale di autorizzarlo a vendere il mapp. 32 tramite trattative
dirette al prezzo di fr. 350.- il mq. Tale somma - si legge nel messaggio - era
già stata in pratica convenuta con il futuro acquirente del terreno __________,
proprietario della contigua part. 34.
C. Il
consiglio comunale di __________ si è riunito il 18 dicembre 2006, alla
presenza di 16 membri su 20. In quell'occasione ha tra l'altro approvato il
messaggio n. 22/2006 con 14 voti favorevoli e 2 astenuti. La risoluzione è
stata pubblicata all'albo comunale il 21 dicembre 2006.
D. Con
giudizio 11 luglio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta
risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata da RI 1.
L'autorità di ricorso di prime cure ha
ritenuto in sostanza che nel caso di specie fossero date tutte le premesse per
derogare al principio del pubblico concorso sancito dall'art. 180 LOC. La
vendita a trattative dirette permetterebbe infatti di incorporare il mapp. 32
nell'adiacente mapp. 34, ottenendo un riordino fondiario auspicabile nell'ambito
dell'assetto definitivo del comparto di __________. D'altra parte, la vendita
della part. 32 al prezzo di 350.- fr. il mq non comporterebbe alcun danno al comune.
E. Contro tale
giudicato governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente ricorda di essere proprietario
del mapp. 247, ove abita, e degli attigui mapp. 248 e 249 di __________, fondi
gravati da un vincolo PZ (piazza) in parte utilizzati quale parcheggio privato.
Dato che il comune potrebbe presto realizzare il vincolo pianificatorio
sottraendogli l'area sinora sfruttata come posteggio, egli ha un interesse
evidente a poter acquisire il mapp. 32, posto nelle immediate vicinanze delle
sue proprietà. A fronte di una simile situazione, il consiglio comunale non poteva
autorizzare la vendita a trattative dirette in luogo del pubblico concorso,
vuoi perché vi sono con certezza più persone interessate all'acquisto del
medesimo bene, vuoi perché i prezzi dei terreni nel nucleo di __________ sono
superiori a quello concordato tra il municipio e il proprietario del mapp. 34.
Per evitare che il comune subisca un danno, rispettivamente per consentirgli di
ricavare dall'operazione il maggior profitto possibile, è quindi necessario che
la part. 32 venga venduta quantomeno per licitazione privata.
F. La Sezione
degli enti locali si astiene dal prendere posizione, mentre il Consiglio di
Stato propone di respingere il gravame e si riconferma nella propria
risoluzione senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
presidente del consiglio comunale e il CO 1, i quali avversano partitamente le
tesi dell'insorgente con argomentazioni che saranno riprese - per quanto
necessario - nel seguito.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 LOC),
il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del
ricorrente, cittadino attivo di __________, certa (art. 43 PAmm e 209 lett. a
LOC).
Il
gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli
atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
Le
decisioni del legislativo comunale sono annullabili quando risultano sostanzialmente
contrarie a norme della costituzione, di legge o di regolamenti (art. 212 lett.
a LOC).
Giusta l'art. 13 lett. h LOC, il legislativo
autorizza in particolare l'alienazione dei beni comunali. Dal canto suo, l'art.
180.
cpv. 1 LOC sancisce che le alienazioni, gli affitti e le locazioni di beni
mobili ed immobili devono essere fatte per pubblico concorso. In casi
eccezionali e quando al comune non ne può derivare danno, soggiunge la norma,
il municipio può procedere per licitazione privata oppure per trattative
dirette. Tale disposto mira, da un lato, a
salvaguardare gli interessi della comunità permettendo all'ente pubblico di
scegliere fra più offerte quella maggiormente vantaggiosa e, dall'altro, ad
assicurare a tutti i concorrenti le stesse possibilità di riuscita (STA
52.2005.238
dell'8 marzo 2006 in re L.F. e llcc, consid. 5.1.).
Circa la ripartizione di competenze tra
legislativo comunale e municipio in materia di alienazione di beni comunali,
legge e giurisprudenza indicano chiaramente che al primo organo spetta solo il
compito di pronunciarsi sul principio della vendita e, eventualmente, sulle
condizioni della transazione (prezzo minimo di vendita). Al secondo, incombe
invece l'onere di perfezionare l'operazione secondo le modalità indicate
all'art. 180 LOC (cfr., sul tema, Ratti, Il comune, vol. 1, p. 679 ss.; RDAT II-1993
n. 2).
3.
Nel caso
di specie, le autorità comunali prima ed il Consiglio di Stato poi hanno ritenuto
che il legislativo di __________ potesse decidere di vendere il mapp. 32 al
proprietario del contiguo mapp. 34 senza far capo al pubblico concorso. A
torto.
In effetti, come ricordato al considerando
precedente, la chiave di ripartizione delle competenze stabilita dalla LOC
imponeva che il consiglio comunale si pronunciasse unicamente sul principio
dell'alienazione in quanto tale, oltre - eventualmente - sul prezzo minimo di vendita,
escluse quindi le modalità di realizzazione dell'operazione, che sarebbe poi
spettato al municipio determinare.
Il ricorso va dunque accolto già solo per
questo motivo.
Per
evitare ulteriori gravami sulla medesima questione, mette comunque conto di
annotare che in concreto non è ravvisabile una situazione a tal punto
eccezionale da giustificare una deroga all'obbligo del pubblico concorso
sancito dall'art. 180 cpv. 1 LOC. È ben vero che solitamente scorpori di
terreno pubblico di esigue dimensioni vengono venduti direttamente al confinante
in quanto unica persona interessata ad integrare nel proprio fondo modeste
porzioni di terreno contermine altrimenti prive di attrattiva. Per quanto
concerne la part. 32, bisogna però considerare che la cerchia dei suoi
possibili acquirenti non si riduce al solo possessore del mapp. 34. Anche la
proprietaria della part. 30 potrebbe avere interesse ad estendere il suo fondo
verso S-E, annettendovi il terreno che il comune intendere cedere. Senza parlare
del ricorrente, che pur non confinando direttamente con tale area, è
sicuramente allettato dall'idea di poter disporre di una superficie nelle
immediate vicinanze della sua abitazione in sostituzione del mapp. 248, gravato
da un vincolo PZ e destinato quindi a divenire un bene pubblico del CO 1. Posto
che il pubblico concorso è il metodo di selezione che meglio
permette di reperire l’acquirente più redditizio per il comune salvaguardando
così gli interessi economici della comunità, non v'è dubbio che di fronte ad
una pluralità di potenziali compratori di pari dignità il municipio farebbe
bene a scegliere la procedura esatta dall'art. 180 cpv. 1 LOC o optare
quantomeno per una licitazione privata.
4.
Sulla
scorta di quanto precede il ricorso deve essere accolto, annullando per violazione
degli art. 13 lett. h e 180 LOC il giudizio governativo impugnato e la
risoluzione del consiglio comunale che esso ha tutelato.
Date le
circostanze, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28
PAmm). Soccombente, il comune non può tuttavia essere esentato dal pagamento di
congrue ripetibili al ricorrente, patrocinato da un avvocato iscritto
nell'apposito registro (art. 31 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 13, 180, 208, 209, 212 LOC; 3, 18, 28,
43, 46, 60 e 61 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 11
luglio 2007 (n. 3734) del Consiglio di Stato;
1.2. la risoluzione 18
dicembre 2006 con cui il consiglio comunale di __________ ha autorizzato la
vendita a trattative dirette del mapp. 32 RFD di proprietà comunale.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Il CO 1 verserà al ricorrente fr. 1'200.- a titolo
di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il
ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113
ss. LTF).
4. Intimazione
a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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