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Decisione

52.2007.298

Costruzione di un complesso residenziale

21 gennaio 2008Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i locali per i macchinari degli ascensori, della ventilazione o della climatizzazione;

i locali comuni per lo svago nelle abitazioni plurifamiliari; i vani destinati

al deposito di biciclette e carrozzine per bambini, al posteggio anche

sotterraneo di veicoli a motore, ecc.; i corridoi, le scale e gli ascensori che

servono unicamente all'accesso di locali non calcolabili nella superficie utile

lorda; i porticati aperti, le terrazze dei tetti coperte, ma non chiuse

lateralmente, i balconi e le logge aperte che non servono come ballatoi.

Determinante ai fini del computo nella SUL non è la destinazione

indicata dal costruttore, ma la sua natura oggettiva. Sono da conteggiare tutte

le superfici che si prestano ad essere utilizzate per l'abitazione od il

lavoro. Per essere esclusa dal computo, la superficie dei vani non utilizzabili

per l’abitazione od il lavoro deve comunque essere ragionevolmente commisurata

a quella dei locali presi in considerazione per il calcolo dell'i.s. Vani manifestamente

sovradimensionati per rapporto alle esigenze dell'edifi-cio vengono computati

in misura pari all'eccedenza anche se di per sé non si prestano ad essere

utilizzati per l'abitazione od il lavoro (STA 20.8.2004, n. 52.2004.181; ZBl

1980, 362; AGVE 1986, 285; EGVSZ 1989, 124 seg.;Felix Huber, Die

Ausnüt-zungsziffer, Zurigo 1986, pag. 58; Adelio Scolari, Commentario, II. ed.,

ad art.38 LE, n. 1129).

4.2. Nel caso concreto, alla domanda di costruzione è

allegato un calcolo, che prevede di realizzare una SUL di mq 1'217.10 su un

terreno che dispone di una superficie edificabile di 2'243 mq. Considerato

l'i.s. (0.5) della zona R2a, già stando alle indicazioni dei resistenti,

verrebbero realizzati mq 5.60 più del consentito.

Questo conteggio della SUL non tiene conto della superficie (in

totale mq 155.63) di una serie di vani, definiti accessori, situati all'interno

dei singoli appartamenti e destinati a lavanderia, deposito e fitness.

Il municipio si è limitato ad escludere la possibilità di

dedurre la superficie (in totale mq 31.40) dei locali fitness, subordinando la

licenza al trasferimento di questa eccedenza su uno scorporo di proprietà dei

resistenti (part. 620), situato sul lato a monte di via Orbisana. Ha invece

ammesso l'esclusione dal computo della superficie delle lavanderie e dei locali

ad uso deposito previsti all'interno dei singoli appartamenti. La ricorrente

contesta anzitutto che la superficie di questi locali possa essere esclusa

dalla SUL. La censura è almeno parzialmente fondata.

La deduzione della superficie delle piccole lavanderie

individuali (in tutto mq 58.25), di cui sono dotati i singoli appartamenti, appare

tutto sommato conforme all'art. 38 cpv. 1 LE (cfr. in tal senso STF 6.6.2005 n.

1P 487/2004 consid. 4.3.4). La superficie dei locali deposito non può invece

essere esclusa dal computo. Per la loro situazione e configurazione questi vani

appaiono infatti direttamente subordinati alla funzione residenziale. Parimenti

da computare, siccome oggettivamente utilizzabile per l'abitazione, è l'ampio

locale (mq 23.18) con vista sul laghetto di Muzzano, previsto accanto

all'appartamento B1, che secondo i resistenti dovrebbe essere adibito a

deposito per gli attrezzi da giardino.

La ricorrente si oppone anche all'eventualità di sanare il

difetto mediante trasferimento della superficie eccedente sullo scorporo

situato oltre via Orbisana. La censura diventa tuttavia priva d'oggetto, poiché

con la soppressione dell'appartamento B3 (SUL 160.08 mq), necessaria per

conformare il progetto alle norme sull'altezza, la SUL prevista sulla part. 209

scende comunque al di sotto di quella massima ammissibile. L'eccezione andrebbe

comunque respinta, poiché il trasferimento di un centinaio di mq di SUL

eccedente sullo scorporo a monte di via Orbisana rientrerebbe ancora nei limiti

dell'art. 38a LE. In particolare, non comprometterebbe l'uso razionale del

territorio ed un'edificazione armoniosa.

5. Distanza tra gli edifici B

e C

5.1. Nella zona R2a l'art. 20 cpv. 3 NAPR prescrive una distanza

minima di m 3.00 dal confine. Le parti danno giustamente atto che, per

principio, tra edifici occorre rispettare una distanza minima di 6.00 m.

A differenza della maggior parte degli ordinamenti edilizi

comunali, che considerano le distanze tra edifici imperative e sottratte alla

libera disposizione dei proprietari, l'art. 14 cpv. 2 NAPR permette al

municipio di autorizzare in via di deroga distanze inferiori all'interno della

stessa proprietà o in caso di accordo tra proprietari confinanti.

5.2. Nel caso concreto, la ricorrente contesta la distanza (m

4.10) che separa l'angolo sudovest del blocco B dall'angolo nordest del blocco

C. Il municipio l'ha ritenuta conforme al diritto senza pronunciarsi

espressamente sulla concessione di una deroga fondata sull'art. 14 cpv. 2 NAPR.

Il Consiglio di Stato, dal canto suo, ha ritenuto che una deroga potesse

comunque essere concessa. Tesi, questa, che la ricorrente contesta, rimproverando

al Governo di essersi sostituito all'autorità comunale nell'esercizio di

prerogative che la legge riserva a quest'ultima.

La questione può rimanere irrisolta siccome diventata priva

d'oggetto, poiché con la soppressione del terzo piano del blocco B, necessaria

per i motivi di cui si è detto sopra, il blocco C viene a trovarsi a livello

del tetto del blocco B.

Di transenna, si può comunque annotare che l'eccezione sollevata

dall'insorgente, anche se fosse risultato fondata, non avrebbe comportato

l'annullamento dell'intera licenza. Il difetto avrebbe infatti potuto essere

sanato senza alcuna difficoltà, sopprimendo l'atrio esterno, previsto a livello

dell'appartamento B3, e riservando ai resistenti la facoltà di inoltrare

successivamente una variante per costruirlo in deroga alla distanza minima tra

edifici.

6. Accessi e distanze da via

Orbisana

6.1. Secondo l'art. 7 cpv. 6 NAPR, opere secondarie, anche se

emergenti dal terreno, quali opere di accesso, di cinta, di sistemazione e/o di

arredo del terreno, aree verdi di svago, nonché le piantagioni, possono essere

realizzate oltre le linee di edificazione. Devono essere osservate le

prescrizioni concernenti la visuale per il traffico e tutte le misure

necessarie per evitare pregiudizio all'area pubblica confinante.

Gli accessi veicolari, dispone inoltre l'art. 40 cpv. 1 NAPR,

devono essere progettati e realizzati in modo da consentire una buona visuale e

da non ostacolare il traffico sulle strade pubbliche. In particolare:

a) gli accessi a

posteggi ed autorimesse devono essere arretrati di almeno 5.00 m dal confine

pubblico; l'accesso deve avere una larghezza di almeno 4.00 m ed una pendenza

massima del 5%;

b) nelle strade di

servizio interne alle zone R2a, R2b, R2p, R4, Zs1 e Zs2, l'arretramento di cui

alla lettera a è ridotto a m 2.5.

Il municipio, soggiunge la norma (cpv. 2), ha facoltà di

deroga per gli accessi sulle strade comunali.

6.2. Il complesso residenziale in discussione prevede in

sostanza tre accessi veicolari lungo via Orbisana.

Quello più a monte, destinato ai due posteggi annessi

all'appartamento C2, rimasti scoperti a seguito della mancata approvazione del

manufatto adibito ad autorimessa, non è oggetto di contestazione.

Controverso è invece il secondo accesso, destinato all'autorimessa

interrata per 2 auto, di pertinenza dell'appartamento C1 ed ai 4 posteggi

previsti in superficie. Questo accesso è collegato ad uno slargo, a forma

triangolare, di via Orbisana, che si incunea nel fondo dei resistenti e che il

progetto prevede in pratica di integrare nell'accesso.

autorimessa

sotterranea C1 rampa

Blocco

C 4 posteggi

N

La rampa d'accesso

all'autorimessa interrata, che presenta una pendenza (15.76%) superiore al

limite del 5%, prescritto dall'art. 40 cpv. 1 lett. a NAPR, inizia intersecando

parzialmente il campo stradale, che coincide con il lato sud dello slargo

triangolare incuneato nel fondo dei resistenti.

Ora, l'art. 40 cpv. 1 lett. a NAPR non

vieta la costruzione di rampe d'accesso con una pendenza superiore al 5%. Esso esige

soltanto che questo limite, volto ad agevolare la sosta momentanea dei veicoli

in procinto di immettersi sul campo stradale, venga rispettato sino ad una

distanza di 5.00 m dal ciglio della strada. Distanza, questa, che nella zona

R2a l'art. 40 cpv. 1 lett. b NAPR riduce a m 2.50.

In concreto, il municipio ha autorizzato l'opera avvalendosi

della facoltà di deroga prevista dall'art. 40 cpv. 2 NAPR. La decisione, considerata

la particolare situazione dei luoghi, non appare insostenibile. La concessione

di una distanza leggermente inferiore a quella minima prescritta tra l'inizio

della rampa ed il campo stradale appare tutto sommato giustificata dallo stesso

slargo, che, oltre all'incrocio dei veicoli, può anche servire alla sosta momentanea

degli stessi quando si accingono ad immettersi su via Orbisana. È ben vero che tale

strada è larga appena 3 m, ma proprio in questo punto presenta una larghezza di

oltre 7 m, grazie ad un secondo slargo esistente sul lato a monte. Non sono dunque

da temere inconvenienti per la sicurezza della circolazione e per la fluidità

del traffico.

Ingiustificata appare invece la deroga all'arretramento

minimo dal confine verso la strada prescritto dall'art. 40 cpv. 1 lett. a e b NAPR,

che il municipio ha concesso per i 4 posteggi in superficie. Nulla impedisce

infatti di rispettare la distanza di m 2.50 dal ciglio del campo stradale, che

in questo caso coincide con il lato est dello slargo a forma di triangolo.

Immune da violazioni del diritto è infine il terzo accesso,

che collega la grande autorimessa sotterranea alla strada. Il tratto compreso

tra l'inizio della rampa, che presenta una pendenza del 12.01%, ed il campo

stradale è infatti lungo circa 5 m e denota una pendenza inferiore al 5%.

Rispetta dunque l'art. 40 cpv. 1 lett. a e b NAPR.

6.3. Secondo l'art. 10 cpv. 2 NAPR, le costruzioni sotterranee

devono rispettare una distanza di m 2.00 dal confine verso la proprietà

pubblica. Il municipio può concedere deroghe.

In concreto, il municipio non ha soltanto concesso una deroga

alla distanza minima prescritta, ma ha addirittura permesso ad alcune opere

(cantina C2, posteggio n. 10) di invadere parzialmente l'area pubblica

sottostante allo slargo triangolare di via Orbisana, di cui si è detto sopra.

Almeno entro questi limiti, la licenza viola il diritto, poiché la facoltà di

deroga prevista dall'art. 10 cpv. 2 NAPR permette al massimo di autorizzare

l'edificazione a confine con l'area pubblica. Non abilita il municipio ad autorizzare

anche l'edificazione del sottosuolo di proprietà del comune. Per il resto, non

appare tutto sommato insostenibile permettere in via di deroga che il

sottosuolo venga edificato sino al limite dello slargo. La particolarità del

caso è ravvisabile nello slargo stesso, che si incunea nella proprietà dei

resistenti.

Nemmeno il difetto qui riscontrato giustifica comunque l'annullamento

della licenza. Anch'esso può infatti essere emendato imponendo di arretrare le

opere sotterranee sino al confine con la proprietà pubblica.

6.4. Da respingere sono infine le eccezioni sollevate dalla

ricorrente con riferimento ai muri di sostegno delle rampe di accesso alle

opere sotterranee, che il municipio ha imposto di arretrare ad una distanza di

m 0.50 dal ciglio di via Orbisana. Le opere secondarie, quali opere di accesso,

di cinta e di sistemazione del terreno, possono infatti essere realizzate anche

oltre le linee di arretramento e di costruzione (art. 7 cpv. 6 NAPR). A maggior

ragione si deve ammettere che possano essere realizzate al di sotto delle

distanze minime dall'area pubblica.

7. In esito alle

considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, annullando la

decisione governativa impugnata e subordinando la licenza alle condizioni

necessarie per renderla conforme al diritto, che sono state illustrate ai

precedenti considerandi.

La tassa di giustizia è suddivisa in parti uguali fra la

ricorrente ed i resistenti. Le ripetibili sono invece compensate.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 21, 38, 40, 41 LE; 7, 10, 14, 15, 20, 40 NAPR di Muzzano; 3, 18, 28,

31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 11 luglio 2007 del Consiglio di Stato (n. 3708) del Consiglio

di Stato è annullata;

1.2.

la licenza edilizia 12 gennaio 2006 rilasciata dal municipio di Muzzano

ai resistenti è confermata alle seguenti condizioni supplementari:

- eliminazione

del terzo piano del blocco B (appartamento B3);

- arretramento

dei 4 posteggi in superficie a m 2.50 dal ciglio est dello slargo triangolare;

- arretramento

delle opere sotterranee (cantine C2 e B3, posteggio n. 10) sino sul confine

verso l'area pubblica.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr.

3'000.- è posta per metà a carico della ricorrente e per metà a carico dei

resistenti.

3.

Contro la presente decisione

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF).

Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il

medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale (art. 113 seg. LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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