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Decisione

52.2007.299

Delibera sgombero neve

15 ottobre 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri d’idoneità definiti dalle

disposizioni particolari (pos. 223) stabilivano fra l’altro che l’utilizzo

di veicoli con targa verde è autorizzato solo nei lotti dove non ci sono concorrenti

con targa blu/bianca.

B. Per il

lotto 79 sono state inoltrate tre offerte. Fra queste, v’erano quella della

ricorrente RI 1 di fr. 67'369.10, che prevede-va l’impiego di un veicolo __________

U 1400 con targa bianca, e quella delCO 1 di fr. 70'539.90, che proponeva

invece di impiegare un trattore __________ 6320, munito di targa verde, che

sarebbe stata convertita in targa bianca durante la stagione invernale.

C. Previa

valutazione delle offerte pervenutegli, con decisione 21 agosto 2007 il Consiglio

di Stato ha aggiudicato il servizio del lotto 79 alla ditta CO 1,

classificatasi al primo posto con 476.1 punti.

D. Contro

questa decisione di aggiudicazione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l’annullamento con rinvio degli atti al Consiglio

di Stato per nuovo giudizio.

Stando alla ricorrente, la decisione

violerebbe il criterio d’idoneità che ammette l’impiego di veicoli con targa

verde soltanto nei lotti in cui non ci sono concorrenti con veicoli muniti di

targa bianca.

E. All’accoglimento

del ricorso si oppongono la Divisione delle costruzioni e l’aggiudicataria,

sostenendo che il veicolo delCO 1 verrà munito di targa bianca al momento

dell’impiego.

F. In sede di

replica e di duplica le parti non hanno aggiunto nulla di nuovo.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall’art. 36 cpv. 1 LCPubb. La legittimazione attiva dell’insorgente è certa

(art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Ad eventuali carenze

istruttorie potrà semmai essere posto rimedio annullando il provvedimento censurato

e rinviando gli atti al committente per nuova decisione previo completamento

degli accertamenti (art. 65 cpv. 2 PAmm).

Considerandi

2.

Notoriamente, soltanto le offerte conformi alle prescrizioni di gara

entrano in considerazione per l’aggiudicazione. Le prescrizioni di gara

costituiscono in effetti la legge stessa del concorso. Offerte difformi vanno

dunque per principio escluse dalla gara. Una diversa conclusione violerebbe i

principi di legalità e di parità di trattamento.

3.

3.1. In

concreto, la pos. 223 delle disposizioni particolari del capitolato stabilisce

quale criterio d’idoneità che l’utilizzo di veicoli con targa verde è

autorizzato solo nei lotti dove non ci sono concorrenti con targa blu/bianca.

La disposizione non è riferita alle

attitudini del concorrente, ma alle caratteristiche del veicolo proposto. In

quanto riguardante l’offerta stessa, la clausola non si configura tanto come un

criterio d’idoneità, quanto piuttosto come una prescrizione d’aggiu-dicazione.

Anche se mal formulata, il suo significato ed il suo scopo sono chiari: con

essa, il committente ha inteso escludere che i concorrenti dotati di veicoli

con targa verde fossero avvantaggiati rispetto ai concorrenti muniti di veicoli

con targa bianca, notoriamente più onerosi dei primi.

La resistente CO 1 ha proposto un veicolo che

per sua esplicita ammissione, al momento dell’inoltro dell’offerta, era munito

di targa verde. Ha tuttavia dichiarato che sarebbe stato munito di targa bianca

per il periodo invernale.

Il committente ha ritenuto che questo

impegno fosse sufficiente. La tesi non può essere senz’altro accreditata.

Le prescrizioni di gara devono in effetti

essere soddisfatte al momento della scadenza del termine per l’inoltro delle

offerte. Non basta che siano adempiute al momento dell’aggiudicazione o

addirittura soltanto al momento dell’esecuzione del contratto. Per principio,

dopo la scadenza del termine per l’inoltro, le offerte non possono più essere

modificate.

Ora, la targa verde non precludeva alCO 1 la

possibilità di partecipare al concorso. Essa le impediva tuttavia di conseguire

l’ag-giudicazione in presenza di offerte contemplanti l’impiego di veicoli

muniti di targa bianca. Ipotesi, questa, che sembra verificarsi nel caso

concreto, ove la RI 1 ha proposto l’impiego di un veicolo munito di targa

bianca.

Da questo profilo, la decisione non può

dunque essere confermata.

3.2

Gli atti non permettono tuttavia di

stabilire se il veicolo della ricorrente, al momento dell’inoltro dell’offerta,

fosse effettivamente munito di targa bianca. Non potendosi escludere a priori

che fosse privo di targa, come, non di rado, è il caso per i veicoli utilizzati

per lo sgombero della neve, gli atti vanno rinviati al committente affinché,

esperiti i necessari accertamenti, si pronunci nuovamente.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando

la decisione impugnata e rinviando gli atti al committente per nuovo giudizio.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono

poste a carico della resistente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61,

65 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 21

agosto 2007 del Consiglio di Stato (n. 3978) è annullata;

1.2. gli atti sono rinviati al committente per

nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di

giustizia di fr. 400.- è a carico delCO 1, la quale rifonderà fr. 600.- alla

controparte a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale

a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg.

LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico,

entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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