52.2007.299
Delibera sgombero neve
15 ottobre 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2007.299
Data decisione, Autorità:
15.10.2007, TRAM
Titolo:
Delibera sgombero neve
CRITERIO DI IDONEITÀ
art. 36 LCPUBB
Incarto n.
52.2007.299
Lugano
15 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Raffaello Balerna
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 agosto 2007 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 21 agosto 2007 del Consiglio di Stato
(n. 3978) che delibera all’CO 1 il servizio di sgombero della neve nel
periodo 2007-2011 (lotto 79);
viste le risposte:
- 6 settembre 2007
dell’ULSA;
- 10 settembre 2007 dell’CO
1;
- 12 settembre 2007 della
Divisione delle costruzioni;
preso atto della replica 26 settembre 2007 e delle
dupliche:
- 29 settembre 2007 dell’CO
1;
- 8 ottobre 2007 della
Divisione delle costruzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 30 marzo
2007 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto
dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il
servizio di sgombero della neve nel periodo 2007-2011 sulle strade cantonali.
Fatti
I criteri d’idoneità definiti dalle
disposizioni particolari (pos. 223) stabilivano fra l’altro che l’utilizzo
di veicoli con targa verde è autorizzato solo nei lotti dove non ci sono concorrenti
con targa blu/bianca.
B. Per il
lotto 79 sono state inoltrate tre offerte. Fra queste, v’erano quella della
ricorrente RI 1 di fr. 67'369.10, che prevede-va l’impiego di un veicolo __________
U 1400 con targa bianca, e quella delCO 1 di fr. 70'539.90, che proponeva
invece di impiegare un trattore __________ 6320, munito di targa verde, che
sarebbe stata convertita in targa bianca durante la stagione invernale.
C. Previa
valutazione delle offerte pervenutegli, con decisione 21 agosto 2007 il Consiglio
di Stato ha aggiudicato il servizio del lotto 79 alla ditta CO 1,
classificatasi al primo posto con 476.1 punti.
D. Contro
questa decisione di aggiudicazione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l’annullamento con rinvio degli atti al Consiglio
di Stato per nuovo giudizio.
Stando alla ricorrente, la decisione
violerebbe il criterio d’idoneità che ammette l’impiego di veicoli con targa
verde soltanto nei lotti in cui non ci sono concorrenti con veicoli muniti di
targa bianca.
E. All’accoglimento
del ricorso si oppongono la Divisione delle costruzioni e l’aggiudicataria,
sostenendo che il veicolo delCO 1 verrà munito di targa bianca al momento
dell’impiego.
F. In sede di
replica e di duplica le parti non hanno aggiunto nulla di nuovo.
Considerato, in
diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall’art. 36 cpv. 1 LCPubb. La legittimazione attiva dell’insorgente è certa
(art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Ad eventuali carenze
istruttorie potrà semmai essere posto rimedio annullando il provvedimento censurato
e rinviando gli atti al committente per nuova decisione previo completamento
degli accertamenti (art. 65 cpv. 2 PAmm).
Considerandi
2.
Notoriamente, soltanto le offerte conformi alle prescrizioni di gara
entrano in considerazione per l’aggiudicazione. Le prescrizioni di gara
costituiscono in effetti la legge stessa del concorso. Offerte difformi vanno
dunque per principio escluse dalla gara. Una diversa conclusione violerebbe i
principi di legalità e di parità di trattamento.
3.
3.1. In
concreto, la pos. 223 delle disposizioni particolari del capitolato stabilisce
quale criterio d’idoneità che l’utilizzo di veicoli con targa verde è
autorizzato solo nei lotti dove non ci sono concorrenti con targa blu/bianca.
La disposizione non è riferita alle
attitudini del concorrente, ma alle caratteristiche del veicolo proposto. In
quanto riguardante l’offerta stessa, la clausola non si configura tanto come un
criterio d’idoneità, quanto piuttosto come una prescrizione d’aggiu-dicazione.
Anche se mal formulata, il suo significato ed il suo scopo sono chiari: con
essa, il committente ha inteso escludere che i concorrenti dotati di veicoli
con targa verde fossero avvantaggiati rispetto ai concorrenti muniti di veicoli
con targa bianca, notoriamente più onerosi dei primi.
La resistente CO 1 ha proposto un veicolo che
per sua esplicita ammissione, al momento dell’inoltro dell’offerta, era munito
di targa verde. Ha tuttavia dichiarato che sarebbe stato munito di targa bianca
per il periodo invernale.
Il committente ha ritenuto che questo
impegno fosse sufficiente. La tesi non può essere senz’altro accreditata.
Le prescrizioni di gara devono in effetti
essere soddisfatte al momento della scadenza del termine per l’inoltro delle
offerte. Non basta che siano adempiute al momento dell’aggiudicazione o
addirittura soltanto al momento dell’esecuzione del contratto. Per principio,
dopo la scadenza del termine per l’inoltro, le offerte non possono più essere
modificate.
Ora, la targa verde non precludeva alCO 1 la
possibilità di partecipare al concorso. Essa le impediva tuttavia di conseguire
l’ag-giudicazione in presenza di offerte contemplanti l’impiego di veicoli
muniti di targa bianca. Ipotesi, questa, che sembra verificarsi nel caso
concreto, ove la RI 1 ha proposto l’impiego di un veicolo munito di targa
bianca.
Da questo profilo, la decisione non può
dunque essere confermata.
3.2
Gli atti non permettono tuttavia di
stabilire se il veicolo della ricorrente, al momento dell’inoltro dell’offerta,
fosse effettivamente munito di targa bianca. Non potendosi escludere a priori
che fosse privo di targa, come, non di rado, è il caso per i veicoli utilizzati
per lo sgombero della neve, gli atti vanno rinviati al committente affinché,
esperiti i necessari accertamenti, si pronunci nuovamente.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando
la decisione impugnata e rinviando gli atti al committente per nuovo giudizio.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico della resistente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61,
65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 21
agosto 2007 del Consiglio di Stato (n. 3978) è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al committente per
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di
giustizia di fr. 400.- è a carico delCO 1, la quale rifonderà fr. 600.- alla
controparte a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale
a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg.
LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico,
entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
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;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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