52.2007.3
Antenne di telefonia mobile
5 febbraio 2008Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2007.3
Data decisione, Autorità:
05.02.2008, TRAM
Titolo:
Antenne di telefonia mobile
ANTENNA O RIPETITORE
art. 21 LE
Incarto n.
52.2007.3
Lugano
5 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 gennaio 2007 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 5 dicembre 2006 del Consiglio di Stato
(n. 6026) che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 12 aprile 2006 con cui il CO 1 le ha negato la licenza
in sanatoria per l'installazione di un ponte radio per la telefonia mobile
sulla torretta dell'ascensore di uno stabile d'appartamenti (part. 2386);
viste le risposte:
- 16 gennaio 2007 del
Consiglio di Stato;
- 16 gennaio 2007 della CO
3;
- 23 gennaio 2007 della CO
2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 19
gennaio 2006 la RI 1 ha chiesto al CO 1 il permesso in sanatoria per un impianto
di ponte radio, che aveva installato sul tetto di uno stabile d'appartamenti,
situato al n. 4 di via __________, nella zona residenziale R4 (part. 2386).
L'impianto consiste in tre piccole antenne paraboliche, di circa 40 cm l'una, applicate sulla parete S della torretta dell'ascensore, situata sul tetto piano dello
stabile.
Alla domanda si sono opposti numerosi
vicini. Fra questi, le comunioni di proprietari qui comparenti, che hanno
contestato l'intervento dal profilo ambientale ed edilizio.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 12 aprile 2006 il municipio ha negato la
licenza, ritenendo che l'intervento si ponesse in contrasto con l'art. 21 cpv.
3 NAPR, che sui tetti piani ammette soltanto le torrette degli ascensori e
delle scale, nonché comignoli.
B. Con
giudizio 5 dicembre 2006, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso
inoltrato dalla RI 1 contro la predetta decisione, annullandola e rinviando gli
atti al municipio, affinché verifichi se non fossero dati i presupposti
dell'art. 70 NAPR per rilasciare in via di deroga la licenza richiesta.
Accertato che l'impianto è conforme alle
prescrizioni dell'ORNI ed alla funzione della zona di utilizzazione, il Governo
ha in sostanza ritenuto che non potesse essere autorizzato, poiché non rientra
in nessuna delle tre categorie di manufatti, che l'art. 21 cpv. 3 NAPR di __________
ammette sui tetti piani.
L'Esecutivo cantonale ha nondimeno ritenuto
che occorresse verificare se l'autorizzazione non potesse essere rilasciata in
via di deroga sulla base dell'art. 70 NAPR.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo in via principale che sia accertato che non
occorre alcuna licenza, in via subordinata, che sia annullato assieme alla decisione
municipale di diniego della licenza, con conseguente rilascio del permesso
richiesto o rinvio degli atti all'autorità comunale affinché lo rilasci.
Posta in evidenza la necessità tecnica
dell'impianto al fine di assicurare un'adeguata copertura della zona del centro
storico e dei centri commerciali, l'insorgente sostiene anzitutto che i ponti
radio non soggiacciono all'obbligo del permesso di costruzione. L'art. 21 NAPR,
soggiunge, violerebbe comunque la libertà d'opinione e d'informazione, limitando
in misura sproporzionata, non sorretta da un sufficiente interesse pubblico, le
possibilità di installare questo genere d'impianti sui tetti piani degli
edifici. La norma, applicata secondo il suo testo letterale, porterebbe a risultati
contrari al diritto federale poiché ostacolerebbe senza valide ragioni la
realizzazione della rete di telefonia mobile.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio e la CO 2, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con
argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
La CO 3 si è invece
rimessa al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva della ricorrente, istante in licenza, è certa (art. 43
PAmm e 21 cpv. 2 LE) ed il ricorso è tempestivo.
1.2. Il giudizio del Consiglio di Stato, che
rinvia gli atti all'autorità comunale, affinché si pronunci sulla possibilità
di rilasciare un permesso eccezionale fondato sull'art. 70 NAPR, è di natura incidentale
poiché non pone termine alla vertenza (art. 44 PAmm).
Il ricorso è comunque ricevibile in ordine,
poiché il giudizio impugnato, nella misura in cui esclude la possibilità di
autorizzare l'impianto dal profilo dell'art. 21 NAPR, è definitivo ed è dunque atto
a procurare alla ricorrente un danno non altrimenti riparabile.
1.3. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e
dell'oggetto della contestazione emerge in misura sufficientemente chiara dalle
fotografie e dai piani annessi alla domanda di costruzione.
2. Preliminarmente,
va respinta la domanda della ricorrente volta ad accertare che l'impianto non
soggiace a permesso di costruzione. La RI 1 non si è infatti opposta alla
richiesta del municipio di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria
per l'impianto che aveva installato. Adagiandosi alla richiesta dell'autorità
comunale ed inoltrando una domanda di costruzione, la ricorrente ha dunque implicitamente
riconosciuto che l'impianto soggiace all'obbligo del permesso di costruzione. Non
può dunque rimettere in discussione questa deduzione senza venire contra
factum proprium.
3. 3.1. Definite
al capitolo 2 le norme generali che disciplinano l'attività edilizia, le NAPR
di __________ regolano al capitolo seguente alcune questioni particolari, quali
Fatti
i requisiti minimi dei locali d'abitazione (art. 18), le sporgenze (art. 19 e
20), i tetti e i tubi di scarico delle acque piovane (art. 21), le opere di
cinta (art. 22), l'abbattimento di alberi (art. 23), la manutenzione delle opere
edili (art. 24) ed altre ancora che non occorre qui elencare. L'art. 21 cpv. 3
NAPR stabilisce anche che sopra i tetti piani possono sorgere unicamente con
un'altezza massima di m 2.50 da non considerare nel computo dell'altezza degli
edifici:
a.
i manufatti necessari per gli ascensori
b.
i manufatti destinati ad accesso al tetto
stesso
c.
i comignoli
La norma in esame definisce anzitutto quali
manufatti ed impianti possono sorgere sopra i tetti piani. In secondo luogo, ne
fissa l'altezza massima ammissibile (m 2.50). Da ultimo, ne esclude il computo
sull'altezza degli edifici.
L'art. 21 NAPR precisa dunque i limiti entro
i quali sui tetti piani possono essere collocate ulteriori opere edilizie od
installazioni. Stando al testo letterale della norma, l'elenco è esaustivo. Lo
conferma l'avverbio unicamente. Si tratta quindi di una prescrizione di
carattere generale, che, oltre a limitare gli ingombri verticali, persegue
anche finalità di natura estetica e paesaggistica (STA 3.6.2005 n. 52.5.44 in
re SM., DTF 21 maggio 2005 n.1A.190/2005 - 1P.432./2005).
3.2. L'insorgente contesta la legittimità
dell'art. 21 cpv. 3 NAPR ritenendolo sproporzionato nella misura in cui
bandisce, senza che sussista una ragionevole necessità, le antenne per la telefonia
mobile dai tetti piani. Essendo rivolta contro una disposizione di carattere
astratto e generale del PR, di cui peraltro non è dato di scorgere immediatamente
la portata e le conseguenze che ne possono derivare, la censura è di principio proponibile
(DTF 116 Ia 213 = RDAT 1991 I n. 50, 117; Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 21
LE, n. 929).
3.2.1. In generale, si ritiene pubblico l'interesse
che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e
che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse
pubblico ad un provvedimento di pianificazione del territorio è segnatamente
dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente
avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti
interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con
rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
parte generale, 2.a edizione, 2002, n. 558-594). Il principio della
proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a
raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato, che tra i diversi provvedimenti
a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura
minore gli interessi del proprietario ed infine che sussista un rapporto
ragionevole tra lo scopo di interesse
pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con
rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, Diritto
amministrativo, cit., n. 595-610).
3.2.2. L'esigenza di conferire ai tetti
degli edifici un aspetto ordinato e decoroso è sicuramente avvertita da
chiunque abbia un minimo senso dell'estetica e del rispetto del paesaggio. Di
per sé, questa esigenza non riguarda soltanto i tetti piani, ma tutte le
coperture degli edifici. È tuttavia sui tetti piani che è maggiormente
Considerandi
avvertita, poiché questo particolare tipo di copertura si presta meglio degli
altri ad accogliere manufatti ed installazioni suscettibili di creare disordine
e confusione. In quanto volto a disciplinare gli interventi ammissibili sui
tetti, segnatamente sui tetti piani, l'art. 21 cpv. 3 NAPR appare dunque
sorretto da un sicuro interesse pubblico (cfr. BVR 2007, pag. 58 seg.).
Per rispondere a questa esigenza, la norma
in discussione ha individuato tre categorie di opere ed impianti ammissibili: i
manufatti necessari per gli ascensori, quelli destinati ad accedere al tetto ed
i comignoli. Conferendo, tramite l'avverbio unicamente, valore esaustivo
all'enumerazione, la norma ha finito per bandire dai tetti piani ogni altro
genere d'installazione. In particolare, ha escluso le antenne (non solo quelle
per la telefonia mobile, ma anche quelle per la televisione satellitare e non),
rispettivamente le apparecchiature di climatizzazione, nonché le insegne.
Ora, è possibile che le esigenze di tutela
del paesaggio costituito dai tetti piani degli edifici delle zone circostanti
il centro storico di __________, privi di particolare pregio architettonico,
non siano a tal punto importanti da giustificare l'esclusone dai tetti piani di
qualsiasi sovrastruttura che non rientri in una delle tre categorie ammesse
(torrette degli ascensori o d'accesso ai tetti e comignoli). Il beneficio
estetico derivante da un simile vincolo potrebbe anche non essere compiutamente
ragguagliato alle conseguenze che ingenera soprattutto dal profilo delle
possibilità di realizzare una rete di telefonia mobile efficiente.
La restrizione della proprietà e degli altri
diritti costituzionali invocati dalla ricorrente non è comunque lesiva del
principio di proporzionalità nella misura in cui colpisce le apparecchiature
tecniche annesse alle antenne per la telefonia mobile (__________, __________,
ecc.). A differenza delle antenne paraboliche o rettangolari, che per
inderogabili esigenze tecniche devono essere collocate in vista sui tetti o
applicate in posizione elevata alle facciate degli edifici, nulla obbliga
infatti gli operatori di telefonia mobile ad installare anche queste
apparecchiature sui tetti. Gli impianti per la telefonia mobile eretti fuori
delle zone edificabili dimostrano che le apparecchiature tecniche possono anche
essere collocate lontano dalle antenne, alla base dei piloni che le sorreggono.
Dal profilo del contenimento degli ingombri
perseguito dall'art. 21 cpv. 3 NAPR, non appare dunque eccessivo esigere che
questi apparecchi vengano sistemati all'interno dell'edificio, in particolare
nelle torrette dell'ascensore o delle scale o in altri vani ai piani inferiori.
Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il divieto di installare simili
apparecchi sui tetti piani non costringe affatto gli operatori di telefonia
mobile ad erigere anche nella zona edificabile alti piloni destinati a
sorreggere le antenne. Nulla impedisce inoltre agli operatori di telefonia
mobile di installare le antenne su uno dei numerosi tetti a falde presenti
anche nelle zone circostanti il centro storico.
Se l'art. 21 cpv. 3 NAPR violi il principio
di proporzionalità anche nella misura in cui esclude persino la possibilità di
applicare alcune piccole antenne per la telefonia mobile sulle torrette degli
ascensori e delle scale esistenti sui tetti è questione che può rimanere
indecisa, poiché il ricorso, per i motivi che seguono, non può comunque essere
accolto.
4.
Con la
decisione qui in esame il municipio ha in sostanza ritenuto che le tre antenne
ad uso ponte radio, applicate alla parete sud della torretta dell'ascensore
dello stabile d'appartamenti situato al n. 4 di via __________, si ponessero in
contrasto con l'art. 21 cpv. 3 NAPR, che sui tetti piani ammette soltanto manufatti
per gli ascensori e per le scale, nonché comignoli.
La decisione, conforme al tenore letterale
della norma di PR, non viola il principio di proporzionalità, poiché le antenne
in questione, come sono state installate sulla facciata sud della torretta
dell'ascensore, avrebbero anche potuto essere applicate alla sottostante
facciata dell'edificio principale. La ricorrente non afferma invero che il
ponte radio può funzionare soltanto se le antenne sono installate sulla
torretta dell'ascensore dello stabile qui in discussione. Tanto meno ha dimostrato
o anche solo reso verosimile che debbano necessariamente essere installate in
quella particolare posizione e non possano essere collocate su uno degli edifici
con tetto a falde della zona.
5.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 21 NAPR di __________; 3, 18,
28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 800.- sono a carico della ricorrente,
che rifonderà identico importo alla comunione ereditaria resistente a titolo di
ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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