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Decisione

52.2007.3

Antenne di telefonia mobile

5 febbraio 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti minimi dei locali d'abitazione (art. 18), le sporgenze (art. 19 e

20), i tetti e i tubi di scarico delle acque piovane (art. 21), le opere di

cinta (art. 22), l'abbattimento di alberi (art. 23), la manutenzione delle opere

edili (art. 24) ed altre ancora che non occorre qui elencare. L'art. 21 cpv. 3

NAPR stabilisce anche che sopra i tetti piani possono sorgere unicamente con

un'altezza massima di m 2.50 da non considerare nel computo dell'altezza degli

edifici:

a.

i manufatti necessari per gli ascensori

b.

i manufatti destinati ad accesso al tetto

stesso

c.

i comignoli

La norma in esame definisce anzitutto quali

manufatti ed impianti possono sorgere sopra i tetti piani. In secondo luogo, ne

fissa l'altezza massima ammissibile (m 2.50). Da ultimo, ne esclude il computo

sull'altezza degli edifici.

L'art. 21 NAPR precisa dunque i limiti entro

i quali sui tetti piani possono essere collocate ulteriori opere edilizie od

installazioni. Stando al testo letterale della norma, l'elenco è esaustivo. Lo

conferma l'avverbio unicamente. Si tratta quindi di una prescrizione di

carattere generale, che, oltre a limitare gli ingombri verticali, persegue

anche finalità di natura estetica e paesaggistica (STA 3.6.2005 n. 52.5.44 in

re SM., DTF 21 maggio 2005 n.1A.190/2005 - 1P.432./2005).

3.2. L'insorgente contesta la legittimità

dell'art. 21 cpv. 3 NAPR ritenendolo sproporzionato nella misura in cui

bandisce, senza che sussista una ragionevole necessità, le antenne per la telefonia

mobile dai tetti piani. Essendo rivolta contro una disposizione di carattere

astratto e generale del PR, di cui peraltro non è dato di scorgere immediatamente

la portata e le conseguenze che ne possono derivare, la censura è di principio proponibile

(DTF 116 Ia 213 = RDAT 1991 I n. 50, 117; Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 21

LE, n. 929).

3.2.1. In generale, si ritiene pubblico l'interesse

che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e

che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. L'interesse

pubblico ad un provvedimento di pianificazione del territorio è segnatamente

dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente

avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti

interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con

rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

parte generale, 2.a edizione, 2002, n. 558-594). Il principio della

proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a

raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato, che tra i diversi provvedimenti

a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura

minore gli interessi del proprietario ed infine che sussista un rapporto

ragionevole tra lo scopo di interesse

pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con

rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, Diritto

amministrativo, cit., n. 595-610).

3.2.2. L'esigenza di conferire ai tetti

degli edifici un aspetto ordinato e decoroso è sicuramente avvertita da

chiunque abbia un minimo senso dell'estetica e del rispetto del paesaggio. Di

per sé, questa esigenza non riguarda soltanto i tetti piani, ma tutte le

coperture degli edifici. È tuttavia sui tetti piani che è maggiormente

Considerandi

avvertita, poiché questo particolare tipo di copertura si presta meglio degli

altri ad accogliere manufatti ed installazioni suscettibili di creare disordine

e confusione. In quanto volto a disciplinare gli interventi ammissibili sui

tetti, segnatamente sui tetti piani, l'art. 21 cpv. 3 NAPR appare dunque

sorretto da un sicuro interesse pubblico (cfr. BVR 2007, pag. 58 seg.).

Per rispondere a questa esigenza, la norma

in discussione ha individuato tre categorie di opere ed impianti ammissibili: i

manufatti necessari per gli ascensori, quelli destinati ad accedere al tetto ed

i comignoli. Conferendo, tramite l'avverbio unicamente, valore esaustivo

all'enumerazione, la norma ha finito per bandire dai tetti piani ogni altro

genere d'installazione. In particolare, ha escluso le antenne (non solo quelle

per la telefonia mobile, ma anche quelle per la televisione satellitare e non),

rispettivamente le apparecchiature di climatizzazione, nonché le insegne.

Ora, è possibile che le esigenze di tutela

del paesaggio costituito dai tetti piani degli edifici delle zone circostanti

il centro storico di __________, privi di particolare pregio architettonico,

non siano a tal punto importanti da giustificare l'esclusone dai tetti piani di

qualsiasi sovrastruttura che non rientri in una delle tre categorie ammesse

(torrette degli ascensori o d'accesso ai tetti e comignoli). Il beneficio

estetico derivante da un simile vincolo potrebbe anche non essere compiutamente

ragguagliato alle conseguenze che ingenera soprattutto dal profilo delle

possibilità di realizzare una rete di telefonia mobile efficiente.

La restrizione della proprietà e degli altri

diritti costituzionali invocati dalla ricorrente non è comunque lesiva del

principio di proporzionalità nella misura in cui colpisce le apparecchiature

tecniche annesse alle antenne per la telefonia mobile (__________, __________,

ecc.). A differenza delle antenne paraboliche o rettangolari, che per

inderogabili esigenze tecniche devono essere collocate in vista sui tetti o

applicate in posizione elevata alle facciate degli edifici, nulla obbliga

infatti gli operatori di telefonia mobile ad installare anche queste

apparecchiature sui tetti. Gli impianti per la telefonia mobile eretti fuori

delle zone edificabili dimostrano che le apparecchiature tecniche possono anche

essere collocate lontano dalle antenne, alla base dei piloni che le sorreggono.

Dal profilo del contenimento degli ingombri

perseguito dall'art. 21 cpv. 3 NAPR, non appare dunque eccessivo esigere che

questi apparecchi vengano sistemati all'interno dell'edificio, in particolare

nelle torrette dell'ascensore o delle scale o in altri vani ai piani inferiori.

Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il divieto di installare simili

apparecchi sui tetti piani non costringe affatto gli operatori di telefonia

mobile ad erigere anche nella zona edificabile alti piloni destinati a

sorreggere le antenne. Nulla impedisce inoltre agli operatori di telefonia

mobile di installare le antenne su uno dei numerosi tetti a falde presenti

anche nelle zone circostanti il centro storico.

Se l'art. 21 cpv. 3 NAPR violi il principio

di proporzionalità anche nella misura in cui esclude persino la possibilità di

applicare alcune piccole antenne per la telefonia mobile sulle torrette degli

ascensori e delle scale esistenti sui tetti è questione che può rimanere

indecisa, poiché il ricorso, per i motivi che seguono, non può comunque essere

accolto.

4.

Con la

decisione qui in esame il municipio ha in sostanza ritenuto che le tre antenne

ad uso ponte radio, applicate alla parete sud della torretta dell'ascensore

dello stabile d'appartamenti situato al n. 4 di via __________, si ponessero in

contrasto con l'art. 21 cpv. 3 NAPR, che sui tetti piani ammette soltanto manufatti

per gli ascensori e per le scale, nonché comignoli.

La decisione, conforme al tenore letterale

della norma di PR, non viola il principio di proporzionalità, poiché le antenne

in questione, come sono state installate sulla facciata sud della torretta

dell'ascensore, avrebbero anche potuto essere applicate alla sottostante

facciata dell'edificio principale. La ricorrente non afferma invero che il

ponte radio può funzionare soltanto se le antenne sono installate sulla

torretta dell'ascensore dello stabile qui in discussione. Tanto meno ha dimostrato

o anche solo reso verosimile che debbano necessariamente essere installate in

quella particolare posizione e non possano essere collocate su uno degli edifici

con tetto a falde della zona.

5.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono

poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 21 NAPR di __________; 3, 18,

28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 800.- sono a carico della ricorrente,

che rifonderà identico importo alla comunione ereditaria resistente a titolo di

ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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