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Decisione

52.2007.301

Nullità di una licenza edilizia rilasciata secondo la procedura di notifica anziché secondo la procedura ordinaria (nullità non ammessa)

20 novembre 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I seg.; René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Erg. Bd., ibidem);

che difetti di natura procedurale, quali

l'incompetenza dell'autorità decidente o gravi violazioni procedurali, possono

comportare la nullità del provvedimento; difetti di carattere sostanziale comportano

questa conseguenza soltanto in casi eccezionali;

che nel caso concreto l'assoggettamento

della domanda di costruzione alla procedura di semplice notifica anziché a

quella ordinaria, prescritta dall'art. 4 lett. e RLE, costituisce sicuramente

un difetto procedurale importante, poiché ha sottratto l'intervento all'esame

preventivo da parte del Dipartimento del territorio;

che tale difetto, ancorché importante, non

appare tuttavia di gravità tale da comportare la nullità della licenza edilizia

rilasciata; l'erronea scelta tra la procedura ordinaria (art. 4 LE, 4 RLE) e

quella di notifica (art. 11 LE, 6 RLE) non comporta di regola la nullità del

provvedimento che ne scaturisce;

che una diversa conclusione pregiudicherebbe

in modo intollerabile la sicurezza del diritto, poiché aprirebbe la strada ad

ogni sorta di contestazioni tardive da parte di interessati che hanno comunque

omesso di opporsi alla domanda di costruzione notificata ai vicini e pubblicata

all'albo ogniqualvolta il municipio adotta a torto la procedura di semplice

notifica invece di quella ordinaria;

che la violazione del principio della

conformità di zona (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT), in cui è apparentemente

incorso il municipio, autorizzando un impianto per la raccolta dei rifiuti ai

margini di una zona AP/EP riservata allo svago, non costituisce comunque un

difetto di gravità tale da trarre necessariamente seco la nullità della licenza;

Considerandi

che non potendosi ravvisare nella licenza 17

gennaio 2007 gli estremi della nullità, non sono dati gli estremi per un

intervento sostitutivo del Dipartimento del territorio secondo l’art. 42 cpv. 1

LE;

che il riconoscimento della nullità della

decisione permetterebbe peraltro al Dipartimento del territorio di sopperire senza

valide ragioni alle conseguenze preclusive derivanti dalla mancata, tempestiva

impugnazione della licenza 17 gennaio 2007 davanti al Consiglio di Stato, dove

avrebbe potuto far valere la violazione del suo diritto di opposizione,

perpetrata a suo danno dal municipio assoggettando la domanda di costruzione

alla procedura di notifica;

che la sottrazione della domanda di

costruzione all'esame dell'autorità cantonale, conseguente all'erroneo

assoggettamento alla procedura di notifica, equivale in effetti ad una mancata

notifica dell'avviso di pubblicazione ai vicini; non diversamente da

quest'ultimi, in questi casi, anche il Dipartimento del territorio è tenuto ad

impugnare la licenza rilasciata secondo una procedura irrita davanti al

Consiglio di Stato entro 15 giorni da quando ne viene a conoscenza (art. 46

cpv. 2 PAmm);

che già per questi motivi il controverso

divieto d'uso va quindi annullato;

che il divieto andrebbe comunque annullato

siccome lesivo del principio di proporzionalità anche nel caso in cui la

licenza 17 gennaio 2007 fosse da considerare nulla; il perturbamento del

servizio di raccolta dei rifiuti che ne deriverebbe sarebbe in effetti

sproporzionato rispetto al vantaggio derivante all'autorità cantonale dalla reintegrazione

del suo diritto di preavviso e di opposizione;

che sulla scorta delle considerazioni che

precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando l'ordine dipartimentale

impugnato ed il giudizio governativo che lo conferma;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo

di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece a carico dello Stato

secondo soccombenza;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 21, 42 LE; 4, 5 6 RLE; 3, 18, 28,

31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza, sono annullate:

1.1.

la decisione 21 agosto 2007 del Consiglio di

Stato (n. 4134);

1.2.

la decisione 11 luglio 2007 del Dipartimento del

territorio.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà al ricorrente fr. 600.- a titolo

di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione

a:

,

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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