52.2007.302
Legittimazione attiva
22 gennaio 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2007.302
Data decisione, Autorità:
22.01.2008, TRAM
Titolo:
Legittimazione attiva
LEGITTIMAZIONE
art. 43 LPAMM
Incarto n.
52.2007.302
Lugano
22 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Gabriele Fossati, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 settembre 2007 di
RI 1
contro
la decisione 21 agosto 2007 del Consiglio di Stato
(n. 4114), che respinge l'impugnativa del ricorrente avverso il rilascio
della licenza edilizia al comune di Lumino per la costruzione di un centro
per la raccolta dei rifiuti sulla particella n. 716;
viste le risposte:
- 12 settembre 2007 del
Consiglio di Stato;
- 18 settembre 2007 del
municipio di Lumino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 27
settembre 2006, il comune di Lumino ha chiesto al suo municipio il permesso di
costruire un nuovo centro per la raccolta dei rifiuti su un terreno (part. 716)
ubicato in località Tiro, nella zona per attrezzature e costruzioni di
interesse pubblico (zona AP/CP). L'intervento contemplava la formazione di un
piazzale piano ed asfaltato destinato ad ospitare contenitori all'aperto per la
raccolta di carta, legno, ferro, vetro, tessili, plastica, scatolame in
alluminio, scatolame in ferro e rifiuti misti. Erano inoltre previste un'area
per i rifiuti riutilizzabili ed una costruzione adibita a deposito per i rifiuti
speciali (contenitori per batterie, oli minerali e vegetali, polistirolo e PET
all'esterno dell'opera, riparati dalla sua tettoia; contenitori per colla,
solventi, vernici ed elettrodomestici all'interno, nello spazio chiuso).
Al rilascio della licenza edilizia si è
opposto RI 1, proprietario di un fondo (part. n. 242) situato ad una decina di
metri dal centro, che ha contestato il progetto per l'assenza di una perizia
fonica e per il mancato rispetto delle distanze minime dai confini, tra edifici
e dal bosco. In subordine al diniego della licenza edilizia, l'opponente ha
domandato una sensibile limitazione degli orari di apertura del centro, al fine
di contenere i disagi per i vicini.
Ricevuto il preavviso favorevole dei
servizi generali del Dipartimento del territorio, il municipio ha rilasciato la
licenza edilizia, sottoponendola alle condizioni particolari (fra cui l'apertura
del centro unicamente nei giorni feriali, dalle ore 7.00
alle ore 19.00) imposte dalle autorità cantonali.
B. Con giudizio 21 agosto
2007, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame proposto da RI 1,
sostanzialmente fondato sugli argomenti dell'opposizione, confermando per
intero la licenza edilizia. Il Governo ha ritenuto che l'insorgente, in quanto
proprietario di un fondo non confinante con la particella n. 716, fosse
legittimato a contestare gli aspetti ambientali, ma non a sollevare le censure
relative al mancato rispetto delle distanze dai confini, tra edifici e dal
bosco. Le asserite violazioni non lo concernerebbero direttamente e non
lederebbero dunque i suoi particolari interessi. Per il resto, il Governo ha
ritenuto che la perizia fonica non fosse necessaria, dal momento che l'Ufficio
della prevenzione dei rumori ha proceduto a valutazioni complete, effettuate
sulla scorta di dettagliate informazioni fornite dal municipio in merito a numero
di veicoli transitanti sulla strada di accesso al centro, numero e tipo dei
contenitori, operazioni di vuotatura e previsione annua dei quantitativi di
rifiuti. Valutazioni che hanno portato l'autorità cantonale ad escludere
superamenti dei limiti di esposizione al rumore, sia per quanto riguarda il
traffico indotto, sia per quanto concerne le operazioni di deposito e vuotatura.
C. Contro il
predetto giudizio, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullato assieme alla licenza edilizia rilasciata al municipio.
In subordine postula il rinvio degli atti al Governo per nuovo giudizio.
Secondo l'insorgente,
il Consiglio di Stato avrebbe limitato a torto il proprio esame alla censura di
carattere ambientale. Poiché legittimato a ricorrere, egli avrebbe in effetti
il diritto di contestare qualunque violazione di norme del diritto pubblico, comprese
quelle relative alle distanze dai fondi confinanti (benché appartenenti a
terzi), tra edifici (benché non di sua proprietà) e dal bosco. Il Governo, cui
compete esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto, avrebbe pertanto
dovuto confrontarsi anche con tali censure. Il ricorrente ribadisce inoltre che
l'importanza del centro renderebbe necessario l'allestimento di una perizia fonica.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono tanto il Consiglio di Stato, che non formula
osservazioni, quanto il municipio, che eccepisce soprattutto una carente motivazione
del gravame e conferma il rispetto della distanza minima dal bosco. Non si è
invece espresso il Dipartimento del territorio.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale amministrativo risulta dall'art. 21
cpv. 1 LE. Certa è la legittimazione attiva del
ricorrente, già opponente e proprietario di un fondo situato ad una decina di
metri dal fondo dedotto in edificazione. Adempiuto è
pure il requisito - messo in dubbio dal municipio - della sufficiente
motivazione a norma dell'art. 46 cpv. 2 PAmm, le cui esigenze non vanno comunque
applicate con eccessivo rigore (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 46 PAmm, n. 3). L'intenzione di RI 1
di impugnare la decisione del Consiglio di Stato ed i motivi del ricorso (l'indebita
limitazione della qualità per agire in giudizio, la necessità di ulteriori accertamenti
fonici e la violazione alle distanze dai confini, tra edifici e dal bosco) sono
in effetti chiari. Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda la
sufficienza dell'opposizione e del ricorso al Consiglio di Stato, già contestate
dal municipio (cfr. Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 8 LE, n.
807).
Il
gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 1 e 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in
ordine e può essere esaminato sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm). Ad
eventuali carenze istruttorie potrà se del caso essere posto rimedio annullando
il giudizio impugnato e rinviando gli atti all'istanza inferiore per nuova
decisione, previo completamento degli accertamenti (art. 65 cpv. 2 PAmm).
2. 2.1. RI 1 contesta il mancato esame da parte del Consiglio di
Stato delle censure sollevate in relazione alle presunte violazioni del
progetto alle norme in materia di distanze dai confini, tra edifici e dal
bosco. Il Governo ha segnatamente ritenuto tali censure irricevibili, in quanto
riferite ad aspetti di interesse per terzi (il mancato rispetto della distanza
dai confini di fondi che non sono di proprietà del ricorrente e tra edifici che
non gli appartengono), rispettivamente per la collettività (il mancato rispetto
della distanza dal bosco). In sostanza, RI 1 non sarebbe direttamente toccato
dalle violazioni di legge eccepite. Non sarebbe dunque legittimato a
contestarle in via di ricorso. La tesi non può essere condivisa.
2.2. La legittimazione attiva presuppone
che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone,
la cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un
rapporto sufficientemente stretto ed intenso, che permetta di distinguerla da
quella di un qualsiasi altro membro della collettività. Il ricorrente deve
inoltre essere portatore di un interesse personale, diretto ed attuale a
dolersi del pregiudizio che il provvedimento gli arreca e che l'impugnativa
tende a rimuovere. Deve, insomma, dimostrare di essere toccato dalla decisione
impugnata in misura superiore a quella degli altri membri della comunità e di
trovarsi in una situazione degna di considerazione con l'oggetto della lite.
Non occorre che invochi la lesione di una norma che tutela diritti individuali
o soggettivi. Un interesse di mero fatto è sufficiente (Scolari, op. cit., ad
art. 21 LE, n. 935 seg.).
2.3. In palese dispregio di tali principi,
il Consiglio di Stato ha dapprima ritenuto che RI 1, in quanto proprietario di un fondo distante poco più di 10 m dal fondo dedotto in edificazione, fosse legittimato ad insorgere contro la licenza edilizia. La deduzione è
corretta, poiché la situazione dell'insorgente appare legata all'oggetto della
licenza da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con gli
altri membri della collettività. Altrettanto certo è l'interesse personale,
attuale, diretto e concreto dell'insorgente a contestare la licenza per il
pregiudizio effettivo che l'opera potrebbe arrecargli.
Riconosciuta la legittimazione attiva, il
Governo non poteva tuttavia ritenere ammissibili soltanto le censure riferite
alla violazione di norme della legislazione ambientale. Tale restrizione è del
tutto ingiustificata, dal momento che il riconoscimento della qualità per agire
in giudizio comporta la possibilità di contestare la conformità del progetto
con tutte le norme di diritto pubblico concretamente applicabili.
RI 1, una volta riconosciutogli il diritto
di ricorrere, aveva quindi il diritto di sollevare anche censure riferite alla
violazione delle NAPR relative alle distanze dai confini, tra edifici e dai
fondi. Il fatto che le norme di cui lamentava la violazione non tutelino direttamente
Fatti
i suoi interessi è privo di rilievo. Il mancato esame di tali censure da parte
del Consiglio di Stato, riconducibile ad una distorta nozione di legittimazione
attiva, equivale ad un diniego di giustizia che implica l'annullamento della
decisione impugnata ed il ritorno degli atti all'istanza inferiore, affinché
renda una nuova decisione che consideri pure gli aspetti di merito fin qui ignorati.
Considerandi
3.
Sulla scorta di quanto
precede, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo
e ritornando gli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione.
La tassa di giustizia è posta
a carico del comune, ritenuto che il municipio non é intervenuto nel procedimento
solo in virtù delle sue funzioni, ma anche in quanto beneficiario della licenza
edilizia (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 28 PAmm, n. 3b). Non si assegnano
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 8, 21 LE; 3, 10, 18, 28, 43, 46, 65
PAmm,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. DI conseguenza:
1.1. la decisione 21 agosto 2007 del Consiglio
di Stato (n. 4114) è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di
Stato per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di
giustizia di fr. 800.- è posta a carico del comune di Lumino.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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