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Decisione

52.2007.302

Legittimazione attiva

22 gennaio 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi interessi è privo di rilievo. Il mancato esame di tali censure da parte

del Consiglio di Stato, riconducibile ad una distorta nozione di legittimazione

attiva, equivale ad un diniego di giustizia che implica l'annullamento della

decisione impugnata ed il ritorno degli atti all'istanza inferiore, affinché

renda una nuova decisione che consideri pure gli aspetti di merito fin qui ignorati.

Considerandi

3.

Sulla scorta di quanto

precede, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo

e ritornando gli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione.

La tassa di giustizia è posta

a carico del comune, ritenuto che il municipio non é intervenuto nel procedimento

solo in virtù delle sue funzioni, ma anche in quanto beneficiario della licenza

edilizia (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 28 PAmm, n. 3b). Non si assegnano

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 8, 21 LE; 3, 10, 18, 28, 43, 46, 65

PAmm,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. DI conseguenza:

1.1. la decisione 21 agosto 2007 del Consiglio

di Stato (n. 4114) è annullata;

1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di

Stato per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di

giustizia di fr. 800.- è posta a carico del comune di Lumino.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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