52.2007.307
Delibera per lavori di spargimento sale
3 ottobre 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2007.307
Data decisione, Autorità:
03.10.2007, TRAM
Titolo:
Delibera per lavori di spargimento sale
OFFERTA
art. 36 agg. 47 RLCPUBB
Incarto n.
52.2007.307
Lugano
3 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 settembre 2007 della
RI 1
contro
la decisione 21 agosto 2007 del Consiglio di Stato
(n. 4000) che aggiudica alla ditta CO 1 i lavori di spargimento sale e/o
ghiaietto sulle strade cantonali durante le stagioni invernali 2007-2014
(lotto 15);
vista la risposta 17
settembre 2007 della Divisione delle costruzioni;
preso atto della replica 1. ottobre 2007;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 30 marzo
2007 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto
dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare i lavori
di spargimento sale e/o ghiaietto sulle strade cantonali durante le stagioni
invernali 2007-2014.
Il bando di concorso fissava i seguenti criteri
e sottocriteri d'aggiudicazione:
- prezzo 50%
- prontezza d'intervento 30%
- mezzi tecnici 15%
- formazione apprendisti
5%
Il secondo ed il terzo criterio erano
suddivisi in sottocriteri che non occorre qui illustrare. Per ogni criterio il
capitolato definiva in dettaglio le modalità di valutazione. L'elenco prezzi
richiamava le tariffe ASTAG in relazione alla definizione della categorie dei
prezzi, alla tariffa oraria per l'esecuzione della prestazione ed alla base di
calcolo per eventuali variazioni di prezzo.
B. In tempo
utile, per il lotto 15, sono pervenute al committente le offerte di 5 ditte del
ramo. Fra queste, v'erano quella della ditta ricorrente RI 1 di fr. 263'729.75
e quella della ditta CO 1 di fr. 205'975.45.
Valutate le offerte in base ai criteri
d'aggiudicazione, con decisione 21 agosto 2007 il Consiglio di Stato ha
aggiudicato la commessa alla ditta CO 1, classificatasi al primo posto con
501.8 punti.
C. Contro la
predetta decisione si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo la
ditta RI 1, seconda in graduatoria con 280.4 punti.
Rilevata l'importante differenza di prezzo
tra la sua offerta e quella dell'aggiudicazione, l'insorgente rimprovera in
sostanza al committente di non aver esperito le verifiche prescritte dall'art.
47 RLCPubb/CIAP onde verificare che la deliberataria rispetti le condizioni di
partecipazione e sia in grado di fornire le prestazioni messe a concorso.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone la Divisione delle costruzioni, osservando che la tariffa
ASTAG fissa soltanto valori massimi. La ditta deliberataria, che ha già lavorato
con soddisfazione del committente sul medesimo lotto, ha proposto prezzi più bassi.
Inoltre prevede di impiegare mezzi meno onerosi.
La ditta aggiudicataria non ha presentato
osservazioni.
E. Con replica
del 1. ottobre 2007 la ditta insorgente sottolinea il silenzio dell'aggiudicataria,
puntualizzando le contestazioni sollevate con il ricorso. Osserva in particolare
che durante la stagione 2000/2001 ha svolto il servizio sul lotto 15 quale subappaltante
della ditta CO 1, che se l'era aggiudicato.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto partecipante alla gara, la ricorrente è senz'altro
legittimata a contestare la decisione di aggiudicazione. Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.2.1. A differenza dell'abrogata legge sugli appalti (art. 20 lett. o
LApp), né la LCPubb, né il regolamento d'applicazione prevedono la possibilità
di escludere le offerte sottocosto. Tale possibilità, contemplata da numerose
legislazioni cantonali, ma abbandonata dal legislatore ticinese in sede di
adozione della LCPubb, ha del resto sempre creato notevoli difficoltà a livello
Considerandi
di applicazione pratica (Nicolas Michel, Droit public de la construction, n.
1952.
segg.; Peter Galli/Daniel Lehmann/Peter Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen
in der Schweiz, n. 476 e rinvio a n. 468; Messaggio del Consiglio di Stato
concernente l'adozione della LCPubb, pag. 6). Il committente può quindi
deliberare la commessa ad un concorrente che offre un prezzo particolarmente
basso, fintanto che la sua offerta risponde ai criteri di aggiudicazione e non
costituisce un atto di concorrenza sleale (RDAT I-2002 n. 25 consid. 5; I-1998 n. 49 consid. 3.4.; STA 52.2003.128 consid. 4; Robert Wolf,
Das Angebotspreis: Probleme und Lösungen, BR 2004, Sonderheft 04, Galli/Moser
Lang, Praxis des öffentliche Beschaffungsrechts, Zurigo 2003, n. 537 seg. e rimandi;
Pierre Tercier, La libéralisation du marché de la construction, Journées du
droit de la construction 1997, documentation 1, pag. 24; Peter Galli/André
Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo 2003,
n. 536 seg.).
2.2
Giusta l’art. 47 cpv. 1 RLCPubb/CIAP,
il committente verifica, tramite professionisti del ramo, le offerte dal
profilo tecnico e economico, affinché siano oggettivamente comparabili, e le esamina
in base ai criteri d’idoneità e di aggiudicazione. Un committente, che riceve
un’offerta insolitamente più bassa delle altre, soggiunge la norma (cpv. 2),
può chiedere spiegazioni all’offe-rente per accertarsi che rispetti le
condizioni di partecipazione e sia in grado di soddisfare le condizioni della
commessa.
Diversamente dell'abrogato art. 36 cpv. 2
RLCPubb, che imponeva all'appaltante di esperire un'analisi dei prezzi quando
la seconda offerta in graduatoria superava la prima di almeno il 15%, l’art. 47
RLCPubb/CIAP ha rinunciato ad imporre al committente di procedere ad una simile
verifica, lasciandogli semplicemente la facoltà di effettuarla.
3.
Nel caso
concreto, il committente ha in sostanza ritenuto che l'offerta inoltrata dalla
ditta CO 1, anche se particolarmente conveniente, non fosse sottocosto e non
esponesse di conseguenza lo Stato al rischio di vedersi fornire prestazioni non
conformi alle esigenze del capitolato. Il committente ha quindi rinunciato a
chiedere al concorrente spiegazioni volte ad accertare che rispetti le
condizioni di partecipazione e fosse in grado di soddisfare le condizioni della
commessa.
Contrariamente a quanto assume l'insorgente,
rinunciando a chiedere spiegazioni il committente non abusato del potere discrezionale
che l’art. 47 cpv. 2 RLCPubb/CIAP gli riserva. La ditta aggiudicataria ha
infatti già svolto in passato i lavori oggetto della commessa a piena
soddisfazione del committente. L'esperienza di cui dispone le permette quindi
di valutare i costi della commessa meglio di altri concorrenti. A maggior
ragione se si considera che il socio gerente CO 1 conosce bene la materia in
quanto presidente dell'ASTAG Sezione Ticino e responsabile dell'approntamento
delle basi di calcolo del tariffario.
Il committente ha inoltre constatato che la
ricorrente, a differenza della ditta concorrente, ha applicato i valori pieni
della tariffa ASTAG, richiamata dal capitolato, senza concedere alcuna riduzione
laddove il capitolato permetteva di scostarsene praticando prezzi inferiori. Ha
infine rilevato che l'aggiudicataria, a differenza della ricorrente, prevede di
impiegare veicoli con targa azzurra, meno onerosi di quelli con targa bianca,
che consentono di operare significativi risparmi. Fondandosi su queste
considerazioni, il committente ha quindi dedotto che non vi fossero motivi sufficienti
per ritenere che il prezzo offerto dalla ditta CO 1 sia sottocosto.
La deduzione regge alla critica della
ricorrente. I minuziosi calcoli, da essa prodotti (doc. M) per dimostrare che
l'offerta in contestazione è sottocosto perché non terrebbe conto di una serie
di prestazioni non remunerate, ma comunque imposte dal committente, non permettono
di accreditare la sua tesi. Tali calcoli omettono infatti di considerare che il
capitolato non vieta affatto ai concorrenti di praticare prezzi inferiori alla
tariffa ASTAG, che ha soltanto valore di limite superiore. Non sono dunque
sufficienti per rimproverare al committente di aver violato il diritto, segnatamente
l’art. 47 RLCPubb/CIAP, omettendo di esperire verifiche più approfondite (LGVE
2000.
II n. 15; Galli/Moser/Lang, op. cit., n. 540). Né giova alla ricorrente
richiamarsi alla sentenza 21.09. 2006 in re X. contro comune di N__________,
inc. GE 2006.76, che produce in estratto. A differenza della presente
fattispecie, quel giudizio concerne infatti il caso di una ditta che a causa
del prezzo ritenuto troppo basso dal committente è stata esclusa
dall'aggiudicazione senza averle preventivamente concesso la possibilità di
giustificarsi.
Le puntualizzazioni sviluppate
dall'insorgente in sede replica non permettono di giungere a conclusioni ad
essa più favorevoli.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico della
ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 32 LCPubb; 47 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28,
60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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