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Decisione

52.2007.307

Delibera per lavori di spargimento sale

3 ottobre 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 30 marzo

2007 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto

dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare i lavori

di spargimento sale e/o ghiaietto sulle strade cantonali durante le stagioni

invernali 2007-2014.

Il bando di concorso fissava i seguenti criteri

e sottocriteri d'aggiudicazione:

- prezzo 50%

- prontezza d'intervento 30%

- mezzi tecnici 15%

- formazione apprendisti

5%

Il secondo ed il terzo criterio erano

suddivisi in sottocriteri che non occorre qui illustrare. Per ogni criterio il

capitolato definiva in dettaglio le modalità di valutazione. L'elenco prezzi

richiamava le tariffe ASTAG in relazione alla definizione della categorie dei

prezzi, alla tariffa oraria per l'esecuzione della prestazione ed alla base di

calcolo per eventuali variazioni di prezzo.

B. In tempo

utile, per il lotto 15, sono pervenute al committente le offerte di 5 ditte del

ramo. Fra queste, v'erano quella della ditta ricorrente RI 1 di fr. 263'729.75

e quella della ditta CO 1 di fr. 205'975.45.

Valutate le offerte in base ai criteri

d'aggiudicazione, con decisione 21 agosto 2007 il Consiglio di Stato ha

aggiudicato la commessa alla ditta CO 1, classificatasi al primo posto con

501.8 punti.

C. Contro la

predetta decisione si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo la

ditta RI 1, seconda in graduatoria con 280.4 punti.

Rilevata l'importante differenza di prezzo

tra la sua offerta e quella dell'aggiudicazione, l'insorgente rimprovera in

sostanza al committente di non aver esperito le verifiche prescritte dall'art.

47 RLCPubb/CIAP onde verificare che la deliberataria rispetti le condizioni di

partecipazione e sia in grado di fornire le prestazioni messe a concorso.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone la Divisione delle costruzioni, osservando che la tariffa

ASTAG fissa soltanto valori massimi. La ditta deliberataria, che ha già lavorato

con soddisfazione del committente sul medesimo lotto, ha proposto prezzi più bassi.

Inoltre prevede di impiegare mezzi meno onerosi.

La ditta aggiudicataria non ha presentato

osservazioni.

E. Con replica

del 1. ottobre 2007 la ditta insorgente sottolinea il silenzio dell'aggiudicataria,

puntualizzando le contestazioni sollevate con il ricorso. Osserva in particolare

che durante la stagione 2000/2001 ha svolto il servizio sul lotto 15 quale subappaltante

della ditta CO 1, che se l'era aggiudicato.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto partecipante alla gara, la ricorrente è senz'altro

legittimata a contestare la decisione di aggiudicazione. Il ricorso,

tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2.2.1. A differenza dell'abrogata legge sugli appalti (art. 20 lett. o

LApp), né la LCPubb, né il regolamento d'applicazione prevedono la possibilità

di escludere le offerte sottocosto. Tale possibilità, contemplata da numerose

legislazioni cantonali, ma abbandonata dal legislatore ticinese in sede di

adozione della LCPubb, ha del resto sempre creato notevoli difficoltà a livello

Considerandi

di applicazione pratica (Nicolas Michel, Droit public de la construction, n.

1952.

segg.; Peter Galli/Daniel Lehmann/Peter Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen

in der Schweiz, n. 476 e rinvio a n. 468; Messaggio del Consiglio di Stato

concernente l'adozione della LCPubb, pag. 6). Il committente può quindi

deliberare la commessa ad un concorrente che offre un prezzo particolarmente

basso, fintanto che la sua offerta risponde ai criteri di aggiudicazione e non

costituisce un atto di concorrenza sleale (RDAT I-2002 n. 25 consid. 5; I-1998 n. 49 consid. 3.4.; STA 52.2003.128 consid. 4; Robert Wolf,

Das Angebotspreis: Probleme und Lösungen, BR 2004, Sonderheft 04, Galli/Moser

Lang, Praxis des öffentliche Beschaffungsrechts, Zurigo 2003, n. 537 seg. e rimandi;

Pierre Tercier, La libéralisation du marché de la construction, Journées du

droit de la construction 1997, documentation 1, pag. 24; Peter Galli/André

Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo 2003,

n. 536 seg.).

2.2

Giusta l’art. 47 cpv. 1 RLCPubb/CIAP,

il committente verifica, tramite professionisti del ramo, le offerte dal

profilo tecnico e economico, affinché siano oggettivamente comparabili, e le esamina

in base ai criteri d’idoneità e di aggiudicazione. Un committente, che riceve

un’offerta insolitamente più bassa delle altre, soggiunge la norma (cpv. 2),

può chiedere spiegazioni all’offe-rente per accertarsi che rispetti le

condizioni di partecipazione e sia in grado di soddisfare le condizioni della

commessa.

Diversamente dell'abrogato art. 36 cpv. 2

RLCPubb, che imponeva all'appaltante di esperire un'analisi dei prezzi quando

la seconda offerta in graduatoria superava la prima di almeno il 15%, l’art. 47

RLCPubb/CIAP ha rinunciato ad imporre al committente di procedere ad una simile

verifica, lasciandogli semplicemente la facoltà di effettuarla.

3.

Nel caso

concreto, il committente ha in sostanza ritenuto che l'offerta inoltrata dalla

ditta CO 1, anche se particolarmente conveniente, non fosse sottocosto e non

esponesse di conseguenza lo Stato al rischio di vedersi fornire prestazioni non

conformi alle esigenze del capitolato. Il committente ha quindi rinunciato a

chiedere al concorrente spiegazioni volte ad accertare che rispetti le

condizioni di partecipazione e fosse in grado di soddisfare le condizioni della

commessa.

Contrariamente a quanto assume l'insorgente,

rinunciando a chiedere spiegazioni il committente non abusato del potere discrezionale

che l’art. 47 cpv. 2 RLCPubb/CIAP gli riserva. La ditta aggiudicataria ha

infatti già svolto in passato i lavori oggetto della commessa a piena

soddisfazione del committente. L'esperienza di cui dispone le permette quindi

di valutare i costi della commessa meglio di altri concorrenti. A maggior

ragione se si considera che il socio gerente CO 1 conosce bene la materia in

quanto presidente dell'ASTAG Sezione Ticino e responsabile dell'approntamento

delle basi di calcolo del tariffario.

Il committente ha inoltre constatato che la

ricorrente, a differenza della ditta concorrente, ha applicato i valori pieni

della tariffa ASTAG, richiamata dal capitolato, senza concedere alcuna riduzione

laddove il capitolato permetteva di scostarsene praticando prezzi inferiori. Ha

infine rilevato che l'aggiudicataria, a differenza della ricorrente, prevede di

impiegare veicoli con targa azzurra, meno onerosi di quelli con targa bianca,

che consentono di operare significativi risparmi. Fondandosi su queste

considerazioni, il committente ha quindi dedotto che non vi fossero motivi sufficienti

per ritenere che il prezzo offerto dalla ditta CO 1 sia sottocosto.

La deduzione regge alla critica della

ricorrente. I minuziosi calcoli, da essa prodotti (doc. M) per dimostrare che

l'offerta in contestazione è sottocosto perché non terrebbe conto di una serie

di prestazioni non remunerate, ma comunque imposte dal committente, non permettono

di accreditare la sua tesi. Tali calcoli omettono infatti di considerare che il

capitolato non vieta affatto ai concorrenti di praticare prezzi inferiori alla

tariffa ASTAG, che ha soltanto valore di limite superiore. Non sono dunque

sufficienti per rimproverare al committente di aver violato il diritto, segnatamente

l’art. 47 RLCPubb/CIAP, omettendo di esperire verifiche più approfondite (LGVE

2000.

II n. 15; Galli/Moser/Lang, op. cit., n. 540). Né giova alla ricorrente

richiamarsi alla sentenza 21.09. 2006 in re X. contro comune di N__________,

inc. GE 2006.76, che produce in estratto. A differenza della presente

fattispecie, quel giudizio concerne infatti il caso di una ditta che a causa

del prezzo ritenuto troppo basso dal committente è stata esclusa

dall'aggiudicazione senza averle preventivamente concesso la possibilità di

giustificarsi.

Le puntualizzazioni sviluppate

dall'insorgente in sede replica non permettono di giungere a conclusioni ad

essa più favorevoli.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico della

ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 32 LCPubb; 47 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28,

60, 61 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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