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Decisione

52.2007.309

Decisione con cui il municipio toglie demanialità ad un terreno e decisione del CC relativa alla vendita di tale terreno

16 ottobre 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il piano

regolatore (PR) attualmente in vigore a __________, approvato dal Consiglio di

Stato nel 1995 e modificato nel 1991, istituisce in località __________ un'ampia

zona AP/EP, destinata ad infrastrutture private d'interesse pubblico. A questa

zona appartengono in particolare due terreni (part. 927 e 930), di proprietà della

__________, che vi gestisce una casa per anziani. I due fondi sono separati da una

striscia di terreno, destinata alla realizzazione del tratto di strada di

servizio, che ancora manca per completare il collegamento tra la __________ (part.

798) e la strada cantonale.

B. Il 30

maggio 2006 il consiglio comunale di __________ ha adottato alcune varianti di

PR sottopostegli dal municipio con messaggio del 9 gennaio 2006 (n. 131). Una

di queste prevede di rinunciare alla realizzazione del tratto della strada di

servizio che attraversa le proprietà della __________, sostituendolo con un

percorso pedonale, fissato a titolo indicativo, in quanto da coordinare con il

previsto ampliamento della casa per anziani.

Contro questa variante di PR, pubblicata dal

21 agosto al 21 settembre 2006, sono insorti davanti al Consiglio di Stato CO 1,

proprietari di una casa d'abitazione (part. 931) situata a monte dei terreni

della casa per anziani.

Il ricorso è tuttora pendente.

C. Il 21

agosto 2006 il municipio di __________ ha deciso di trasformare da bene

amministrativo in bene patrimoniale la striscia di terreno (697 mq della part.

798) che separa i fondi della __________.

Il 28 seguente, lo stesso municipio ha poi sottoposto

al consiglio comunale un messaggio (n. 134/2006), con cui ha proposto di autorizzare

la vendita della predetta striscia di terreno alla __________ al prezzo

simbolico di fr. 1.00 e di approvare una convenzione fra il comune e la

fondazione, volta a regolare il progetto edificatorio e la costruzione del

sentiero pubblico di collegamento fra la __________ e la strada cantonale.

Nella seduta del 4 ottobre 2006 il consiglio

comunale ha approvato a larga maggioranza il messaggio sottopostogli dal municipio,

con le modifiche apportate alla convenzione in sede di discussione.

Contro questa decisione del legislativo e

contro la precedente decisione del municipio di togliere la demanialità al

terreno da cedere alla __________, CO 1 sono insorti davanti al Consiglio di

Stato, chiedendone l'annullamento.

D. Con

giudizio 21 agosto 2007 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, dichiarando

nulla la decisione del municipio ed annullando la decisione del legislativo in

quanto consequenziale a quella dell'esecutivo.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che la

decisione del municipio di declassare il terreno da cedere alla fondazione fosse

nulla, siccome resa da un organo incompetente. Di conseguenza, ha ritenuto che

anche le successive decisioni del municipio fossero da annullare, siccome

"adottate partendo da una condizione illegale".

E. Contro il

predetto giudizio si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo il

comune di __________ ed il presidente del consiglio comunale, __________,

chiedendo che sia annullato e che il ricorso inoltrato da CO 1 sia respinto nel

merito.

Gli insorgenti rilevano che con decisione 4

ottobre 2006 il consiglio comunale ha espressamente risolto di autorizzare la

cessione a titolo di vendita di 697 mq facenti parte del mapp. n. 798 RFD di __________,

svincolato dal Piano viario comunale con decisione 30 maggio 2006 del consiglio

comunale e riclassificato in bene patrimoniale con risoluzione municipale del

21 agosto 2006. Il legislativo avrebbe pertanto accettato che il terreno da

cedere fosse trasformato da bene amministrativo in bene patrimoniale.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono CO 1,

contestando le tesi degli insorgenti con succinte argomentazioni che per quanto

necessario saranno discusse nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. Il

comune è senz'altro legittimato ad impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo

un giudizio con cui il Consiglio di Stato annulla decisioni rese dai suoi organi.

Al presidente del consiglio comunale va

invece negata la qualità per agire in giudizio in questa veste. Gli organi del

comune non hanno in effetti qualità di parte. Il presidente del legislativo comunale

avrebbe semmai potuto insorgere quale semplice cittadino avvalendosi dell'actio

popularis, ma nulla permette di concludere che agisca uti civis. La

questione non deve essere ulteriormente approfondita, poiché il ricorso va

comunque esaminato nel merito.

Considerandi

2.

L’art. 176

LOC suddivide i beni comunali in beni amministrativi (lett. a) ed in beni

patrimoniali (lett. b). I primi servono all'adempimento di compiti di diritto

pubblico e sono inalienabili (art. 177 cpv. 1 e 2 LOC). I secondi sono privi di

uno scopo pubblico diretto e possono invece essere alienati, purché non siano

pregiudicati gli interessi collettivi (art. 178 cpv. 1 e 2 LOC).

La classificazione dei beni comunali nelle

due categorie compete per principio al legislativo comunale, che direttamente mediante

esplicita decisione o indirettamente attraverso altre decisioni ne definisce la

destinazione (art. 13 cpv. 1 lett. h LOC; Max Imboden/René Rhinow,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n. 116 B I seg.). Al

municipio spetta invece il compito di conservarli ed amministrarli nell'ambito

della destinazione ad essi attribuita (art. 179 LOC).

La classificazione di un bene comunale in

una delle due categorie non è immutabile. Come i beni patrimoniali possono

diventare amministrativi mediante dedica (Widmung), così i beni amministrativi possono

essere convertiti in beni patrimoniali mediante dismissione. Atto di competenza

del legislativo comunale.

3.

3.1. Nel

caso concreto, la striscia di terreno, di proprietà del comune, che il PR riservava

per collegare la __________ alla strada cantonale era senz'ombra di dubbio

da annoverare fra i beni amministrativi. Essa serviva infatti all'adempimento

di un compito pubblico.

Adottando la variante di PR di cui si è

detto in narrativa, il consiglio comunale ha rinunciato alla realizzazione di quest'opera.

Con questa decisione il legislativo comunale ha implicitamente riconosciuto che

il terreno non serviva più all'adempimento di un compito pubblico. A partire da

quel momento, in assenza di

un'esplicita pronuncia dell'organo competente a definire la destinazione di

questo terreno, la sua classificazione è quantomeno diventata incerta. Ai fini

del presente giudizio non occorre comunque approfondire la questione.

3.2

Il 21 agosto 2006 il municipio ha

deciso di classificare il terreno in discussione fra i beni patrimoniali. Il

Consiglio di Stato ha dichiarato nullo il provvedimento per difetto di

competenza dell'organo decidente. L'insorgente non contesta il giudizio governativo

su questo punto. Non pretende il ripristino della decisione dichiarata nulla.

Non sostiene in particolare che sia da ricondurre alla pregressa decisione del

consiglio comunale, non ancora cresciuta in giudicato, di adottare la variante

di PR che sopprimeva il collegamento viario. Anche su questo punto non occorre

dunque dilungarsi ulteriormente.

3.3

In effetti, oggetto del contendere sono

in sostanza le decisioni del consiglio comunale di vendere alla __________ il

terreno che il PR riservava per la costruzione del tratto di strada mancante e

di approvare una convenzione stipulata con la fondazione per l'ampliamento

della casa per anziani e per la realizzazione di un passaggio pedonale.

Il Consiglio di Stato le ha annullate,

ritenendole viziate dalla decisione, a suo avviso nulla, del municipio di

modificare la qualifica giuridica del terreno da vendere alla fondazione.

Manifestamente a torto, poiché non si può ragionevolmente negare che le

decisioni del consiglio comunale sottintendano la determinazione di trasformare

il bene amministrativo in un bene patrimoniale; determinazione, che non è tanto

da ricondurre alla decisione 21 agosto 2006 del municipio, quanto piuttosto alla

precedente decisione 30 maggio 2006 con cui lo stesso consiglio ha adottato la

variante di PR che rinunciava a realizzare il previsto collegamento tra la __________

e la strada cantonale. Pregiudiziale per le decisioni del consiglio comunale

qui in esame non è, in altri termini, la decisione del municipio di modificare

la classificazione del suddetto bene comunale, bensì la precedente decisione 30

maggio 2006 dello stesso legislativo di adottare la variante di PR. Decisione

di natura pianificatoria, destinata ad esplicare effetti anche sulla qualifica

del bene comunale in oggetto, che i resistenti CO 1 hanno impugnato davanti

allo stesso Consiglio di Stato con ricorso tuttora pendente in attesa di

evasione. È in effetti evidente che, dal profilo della tutela degli interessi

collettivi imposta dall'art. 178 cpv. 2 LOC quale condizione per l'alienazione

di beni patrimoniali, il giudizio sulla legittimità della decisione del

consiglio comunale di vendere il terreno riservato per la costruzione del

tratto di strada mancante non può prescindere dall'esito del ricorso inoltrato

dai vicini qui resistenti contro la variante di PR che sopprime quest'opera. Se

la variante non fosse approvata, non è d'altronde dato di vedere come potrebbe

essere confermata la decisione di convertire il bene amministrativo in un bene

patrimoniale.

4.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il giudizio governativo

qui impugnato va annullato, poiché la decisione 21 agosto 2006 del municipio

anche se nulla non è comunque atta ad invalidare le controverse decisioni del

legislativo comunale. Da questo limitato profilo il ricorso del comune va

dunque accolto. La richiesta dei ricorrenti di respingere l'impugnativa

inoltrata da CO 1 contro le predette decisioni non può invece essere accolta, poiché

il Governo non è entrato nel merito delle contestazioni contro di esse sollevate

dagli insorgenti.

Da quest'altro profilo, il ricorso del

comune deve essere respinto, rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché

entri nel merito dell'impugnativa, coordinando il nuovo giudizio che è chiamato

a rendere con quello che deve ancora emanare sul ricorso inoltratogli dagli

stessi insorgenti contro la variante di PR adottata dal consiglio comunale con

decisione 30 maggio 2006.

Dato l'esito non si preleva tassa di

giustizia. Le ripetibili si danno per compensate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 176, 177, 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60,

61, 65 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 21 agosto 2007 del Consiglio di

Stato (n. 4092) è annullata;

1.2.

gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato

affinché proceda come indicato al considerando 4.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Le ripetibili sono compensate.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione

a:

,

,;

,

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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