52.2007.309
Decisione con cui il municipio toglie demanialità ad un terreno e decisione del CC relativa alla vendita di tale terreno
16 ottobre 2007Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2007.309
Data decisione, Autorità:
16.10.2007, TRAM
Titolo:
Decisione con cui il municipio toglie demanialità ad un terreno e decisione del CC relativa alla vendita di tale terreno
BENE AMMINISTRATIVO
BENE PATRIMONIALE
art. 176177, 178 LOC
Incarto n.
52.2007.309
Lugano
16 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 settembre 2007 di
RI 1
RI 2
tutti patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 21 agosto 2007 del Consiglio di Stato
(n. 4092) che:
-
dichiara nulla la
decisione 21 agosto 2006 (n. 1334) con cui il RI 1 toglie la demanialità ad
un terreno (part. 798) destinato alla costruzione di una strada;
-
annulla la decisione
4 ottobre 2006 con cui il consiglio comunale di __________ approva la vendita
del terreno di cui sopra;
viste le risposte:
- 19 settembre 2007 del
Consiglio di Stato;
- 24 settembre 2007 di CO
1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il piano
regolatore (PR) attualmente in vigore a __________, approvato dal Consiglio di
Stato nel 1995 e modificato nel 1991, istituisce in località __________ un'ampia
zona AP/EP, destinata ad infrastrutture private d'interesse pubblico. A questa
zona appartengono in particolare due terreni (part. 927 e 930), di proprietà della
__________, che vi gestisce una casa per anziani. I due fondi sono separati da una
striscia di terreno, destinata alla realizzazione del tratto di strada di
servizio, che ancora manca per completare il collegamento tra la __________ (part.
798) e la strada cantonale.
B. Il 30
maggio 2006 il consiglio comunale di __________ ha adottato alcune varianti di
PR sottopostegli dal municipio con messaggio del 9 gennaio 2006 (n. 131). Una
di queste prevede di rinunciare alla realizzazione del tratto della strada di
servizio che attraversa le proprietà della __________, sostituendolo con un
percorso pedonale, fissato a titolo indicativo, in quanto da coordinare con il
previsto ampliamento della casa per anziani.
Contro questa variante di PR, pubblicata dal
21 agosto al 21 settembre 2006, sono insorti davanti al Consiglio di Stato CO 1,
proprietari di una casa d'abitazione (part. 931) situata a monte dei terreni
della casa per anziani.
Il ricorso è tuttora pendente.
C. Il 21
agosto 2006 il municipio di __________ ha deciso di trasformare da bene
amministrativo in bene patrimoniale la striscia di terreno (697 mq della part.
798) che separa i fondi della __________.
Il 28 seguente, lo stesso municipio ha poi sottoposto
al consiglio comunale un messaggio (n. 134/2006), con cui ha proposto di autorizzare
la vendita della predetta striscia di terreno alla __________ al prezzo
simbolico di fr. 1.00 e di approvare una convenzione fra il comune e la
fondazione, volta a regolare il progetto edificatorio e la costruzione del
sentiero pubblico di collegamento fra la __________ e la strada cantonale.
Nella seduta del 4 ottobre 2006 il consiglio
comunale ha approvato a larga maggioranza il messaggio sottopostogli dal municipio,
con le modifiche apportate alla convenzione in sede di discussione.
Contro questa decisione del legislativo e
contro la precedente decisione del municipio di togliere la demanialità al
terreno da cedere alla __________, CO 1 sono insorti davanti al Consiglio di
Stato, chiedendone l'annullamento.
D. Con
giudizio 21 agosto 2007 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, dichiarando
nulla la decisione del municipio ed annullando la decisione del legislativo in
quanto consequenziale a quella dell'esecutivo.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la
decisione del municipio di declassare il terreno da cedere alla fondazione fosse
nulla, siccome resa da un organo incompetente. Di conseguenza, ha ritenuto che
anche le successive decisioni del municipio fossero da annullare, siccome
"adottate partendo da una condizione illegale".
E. Contro il
predetto giudizio si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo il
comune di __________ ed il presidente del consiglio comunale, __________,
chiedendo che sia annullato e che il ricorso inoltrato da CO 1 sia respinto nel
merito.
Gli insorgenti rilevano che con decisione 4
ottobre 2006 il consiglio comunale ha espressamente risolto di autorizzare la
cessione a titolo di vendita di 697 mq facenti parte del mapp. n. 798 RFD di __________,
svincolato dal Piano viario comunale con decisione 30 maggio 2006 del consiglio
comunale e riclassificato in bene patrimoniale con risoluzione municipale del
21 agosto 2006. Il legislativo avrebbe pertanto accettato che il terreno da
cedere fosse trasformato da bene amministrativo in bene patrimoniale.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono CO 1,
contestando le tesi degli insorgenti con succinte argomentazioni che per quanto
necessario saranno discusse nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. Il
comune è senz'altro legittimato ad impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo
un giudizio con cui il Consiglio di Stato annulla decisioni rese dai suoi organi.
Al presidente del consiglio comunale va
invece negata la qualità per agire in giudizio in questa veste. Gli organi del
comune non hanno in effetti qualità di parte. Il presidente del legislativo comunale
avrebbe semmai potuto insorgere quale semplice cittadino avvalendosi dell'actio
popularis, ma nulla permette di concludere che agisca uti civis. La
questione non deve essere ulteriormente approfondita, poiché il ricorso va
comunque esaminato nel merito.
Considerandi
2.
L’art. 176
LOC suddivide i beni comunali in beni amministrativi (lett. a) ed in beni
patrimoniali (lett. b). I primi servono all'adempimento di compiti di diritto
pubblico e sono inalienabili (art. 177 cpv. 1 e 2 LOC). I secondi sono privi di
uno scopo pubblico diretto e possono invece essere alienati, purché non siano
pregiudicati gli interessi collettivi (art. 178 cpv. 1 e 2 LOC).
La classificazione dei beni comunali nelle
due categorie compete per principio al legislativo comunale, che direttamente mediante
esplicita decisione o indirettamente attraverso altre decisioni ne definisce la
destinazione (art. 13 cpv. 1 lett. h LOC; Max Imboden/René Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n. 116 B I seg.). Al
municipio spetta invece il compito di conservarli ed amministrarli nell'ambito
della destinazione ad essi attribuita (art. 179 LOC).
La classificazione di un bene comunale in
una delle due categorie non è immutabile. Come i beni patrimoniali possono
diventare amministrativi mediante dedica (Widmung), così i beni amministrativi possono
essere convertiti in beni patrimoniali mediante dismissione. Atto di competenza
del legislativo comunale.
3.
3.1. Nel
caso concreto, la striscia di terreno, di proprietà del comune, che il PR riservava
per collegare la __________ alla strada cantonale era senz'ombra di dubbio
da annoverare fra i beni amministrativi. Essa serviva infatti all'adempimento
di un compito pubblico.
Adottando la variante di PR di cui si è
detto in narrativa, il consiglio comunale ha rinunciato alla realizzazione di quest'opera.
Con questa decisione il legislativo comunale ha implicitamente riconosciuto che
il terreno non serviva più all'adempimento di un compito pubblico. A partire da
quel momento, in assenza di
un'esplicita pronuncia dell'organo competente a definire la destinazione di
questo terreno, la sua classificazione è quantomeno diventata incerta. Ai fini
del presente giudizio non occorre comunque approfondire la questione.
3.2
Il 21 agosto 2006 il municipio ha
deciso di classificare il terreno in discussione fra i beni patrimoniali. Il
Consiglio di Stato ha dichiarato nullo il provvedimento per difetto di
competenza dell'organo decidente. L'insorgente non contesta il giudizio governativo
su questo punto. Non pretende il ripristino della decisione dichiarata nulla.
Non sostiene in particolare che sia da ricondurre alla pregressa decisione del
consiglio comunale, non ancora cresciuta in giudicato, di adottare la variante
di PR che sopprimeva il collegamento viario. Anche su questo punto non occorre
dunque dilungarsi ulteriormente.
3.3
In effetti, oggetto del contendere sono
in sostanza le decisioni del consiglio comunale di vendere alla __________ il
terreno che il PR riservava per la costruzione del tratto di strada mancante e
di approvare una convenzione stipulata con la fondazione per l'ampliamento
della casa per anziani e per la realizzazione di un passaggio pedonale.
Il Consiglio di Stato le ha annullate,
ritenendole viziate dalla decisione, a suo avviso nulla, del municipio di
modificare la qualifica giuridica del terreno da vendere alla fondazione.
Manifestamente a torto, poiché non si può ragionevolmente negare che le
decisioni del consiglio comunale sottintendano la determinazione di trasformare
il bene amministrativo in un bene patrimoniale; determinazione, che non è tanto
da ricondurre alla decisione 21 agosto 2006 del municipio, quanto piuttosto alla
precedente decisione 30 maggio 2006 con cui lo stesso consiglio ha adottato la
variante di PR che rinunciava a realizzare il previsto collegamento tra la __________
e la strada cantonale. Pregiudiziale per le decisioni del consiglio comunale
qui in esame non è, in altri termini, la decisione del municipio di modificare
la classificazione del suddetto bene comunale, bensì la precedente decisione 30
maggio 2006 dello stesso legislativo di adottare la variante di PR. Decisione
di natura pianificatoria, destinata ad esplicare effetti anche sulla qualifica
del bene comunale in oggetto, che i resistenti CO 1 hanno impugnato davanti
allo stesso Consiglio di Stato con ricorso tuttora pendente in attesa di
evasione. È in effetti evidente che, dal profilo della tutela degli interessi
collettivi imposta dall'art. 178 cpv. 2 LOC quale condizione per l'alienazione
di beni patrimoniali, il giudizio sulla legittimità della decisione del
consiglio comunale di vendere il terreno riservato per la costruzione del
tratto di strada mancante non può prescindere dall'esito del ricorso inoltrato
dai vicini qui resistenti contro la variante di PR che sopprime quest'opera. Se
la variante non fosse approvata, non è d'altronde dato di vedere come potrebbe
essere confermata la decisione di convertire il bene amministrativo in un bene
patrimoniale.
4.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il giudizio governativo
qui impugnato va annullato, poiché la decisione 21 agosto 2006 del municipio
anche se nulla non è comunque atta ad invalidare le controverse decisioni del
legislativo comunale. Da questo limitato profilo il ricorso del comune va
dunque accolto. La richiesta dei ricorrenti di respingere l'impugnativa
inoltrata da CO 1 contro le predette decisioni non può invece essere accolta, poiché
il Governo non è entrato nel merito delle contestazioni contro di esse sollevate
dagli insorgenti.
Da quest'altro profilo, il ricorso del
comune deve essere respinto, rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché
entri nel merito dell'impugnativa, coordinando il nuovo giudizio che è chiamato
a rendere con quello che deve ancora emanare sul ricorso inoltratogli dagli
stessi insorgenti contro la variante di PR adottata dal consiglio comunale con
decisione 30 maggio 2006.
Dato l'esito non si preleva tassa di
giustizia. Le ripetibili si danno per compensate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 176, 177, 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60,
61, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 21 agosto 2007 del Consiglio di
Stato (n. 4092) è annullata;
1.2.
gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato
affinché proceda come indicato al considerando 4.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Le ripetibili sono compensate.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione
a:
,
,;
,
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster