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Decisione

52.2007.31

Sindacabilità di una risoluzione adottata dal legislativo comunale - autonomia comunale

4 luglio 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

di __________ di far frequentare ai propri allievi la scuola dell'infanzia e la

scuola elementare a __________, anziché a __________;

che, come correttamente rilevato anche dal

Governo, simili censure sono tuttavia improponibili in questa sede, in quanto, ove

non sia fatta valere una violazione del diritto ai sensi del precitato art. 212

LOC, l'autorità di ricorso non può mettere in discussione una decisione del

legislativo senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di

cognizione che disattende il principio dell'autonomia comunale;

che senz'altro proponibile potrebbe invece risultare

in linea di massima la censura secondo cui a monte della contestata delibera

assembleare vi sarebbe una risoluzione municipale adottata in dispregio delle

regole d'astensione previste dall'art. 100 LOC;

che, a prescindere dalla tempestività con la quale è stata sollevata, tale

doglianza dev'essere respinta, in quanto del tutto infondata;

che l'art. 100 cpv. 1 LOC si limita a vietare ai membri del municipio di essere

presenti alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il loro interesse

personale o quello dei loro parenti, secondo l'art. 83 LOC;

che il semplice fatto che un municipale svolga per conto del Cantone l'attività

di ispettore scolastico di circondario non costituisce ancora di per sé un

motivo sufficiente ad impedirgli di partecipare alle discussioni e al voto su

Considerandi

questioni che concernono la scuola comunale;

che per quanto riguarda più specificatamente

il caso in esame, non è dato a vedere quale interesse personale potesse avere

il municipale in questione per pronunciarsi a favore della soluzione convenuta

con il CO 2;

che per il resto occorre ancora rilevare che la querelata risoluzione

assembleare è stata adottata conformemente alla procedura prevista dalla LOC e nel

pieno rispetto sia dei principi generali del diritto, quali in particolare il

principio di uguaglianza e il divieto d'arbitrio, sia dell'art. 46 Lsise,

giusta il quale quando gli allievi di un comune sono poco numerosi e non

consentono l'istituzione di una scuola dell'infanzia o elementare, questi

devono essere ammessi nella corrispondente scuola di un comune o consorzio

vicino, previa stipulazione di una convenzione tra gli enti pubblici interessati;

che la decisione dell'assemblea comunale di __________, oltre che ad essere sorretta

da una valida base legale, non introduce alcuna disparità di trattamento tra gli

amministrati, né si fonda su considerazioni manifestamente insostenibili o prive

di qualsiasi pertinenza (sul concetto d'arbitrio cfr. pro multis: DTF

127.

I 60 consid. 5a con numerosi riferimenti);

che per quanto riguarda infine l'ammontare

della tassa di giustizia, ritenuta eccessiva, la stessa è stata fissata a norma

di legge e rientra abbondantemente nei limiti stabiliti dalla PAmm, che prevede

una tassa fino a fr. 5'000.- (art. 28 cpv. 1 lett. a PAmm);

che, stante tutto quanto precede, il ricorso

dev'essere respinto e il giudizio impugnato confermato;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm, 208, 209

e 212 LOC;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico

degli insorgenti, in solido.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82. e segg. LTF). Qualora non sia proponibile il

ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 e

segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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