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Decisione

52.2007.310

Autorizzazione ad occupare il suolo pubblico con tavolini e sedie di un esercizio pubblico

15 novembre 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Da diversi

decenni, il CO 1 concede agli esercizi pubblici situati a monte della vecchia

strada cantonale che portava a __________ il permesso di occupare con tavolini

e sedie determinate porzioni di area pubblica, ubicate al di sotto della

strada, lungo la riva del lago (part. 76).

Il 4 aprile 2007, il municipio ha comunicato

alla ricorrente RI 1, proprietaria di uno stabile (part. 77) in cui abita

l'altro ricorrente RI 2, di aver concesso alla CO 2, il permesso di occupare

con tavolini e sedie, dal 17 marzo al 17 ottobre 2007, un'ulteriore superficie

di circa 96 mq, in aggiunta a quella che le aveva già concesso per il bar __________,

di cui tale società è titolare.

Contro questa decisione, risalente al 13

marzo 2007, la RI 1 e RI 2 sono insorti davanti al Consiglio di Stato,

chiedendone l'annullamento. Fra le numerose censure sollevate, gli insorgenti lamentavano

in particolare il mancato esperimento della procedura di rilascio della licenza

edilizia.

B. Con

giudizio 21 agosto 2007, succintamente motivato, il Consiglio di Stato ha respinto

l'impugnativa.

Il Governo si è in sostanza limitato ad

affermare che la posa di tavolini e sedie di un esercizio pubblico su area

pubblica non soggiace alla procedura di rilascio del permesso di costruzione.

C. Contro il

predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa autorizzazione

per occupazione di area pubblica.

Gli insorgenti ripropongono e sviluppano in

questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza. Essi ribadiscono,

in particolare, che l'occupazione di suolo pubblico con tavolini e sedie

fungenti da servizio esterno di un esercizio pubblico soggiace a permesso di

costruzione.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il

municipio e la CO 2, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti con

argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data in

primo luogo dall'art. 21 LE. Le contestazioni relative all'assoggettamento di

un’opera edilizia all’obbligo del permesso di costruzione sono invero rette

dalla LE. Nella misura in cui l’impugnativa ha per oggetto un’autorizzazione

per uso accresciuto dell’area pubblica, rilasciata dal municipio, la competenza

del tribunale discende inoltre dall’art. 208 LOC.

La legittimazione attiva degli insorgenti,

proprietaria l'una, locatario l'altro di un immobile situato nelle immediate

vicinanze dell'oggetto della contestazione, è certa (art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile

in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della

contestazione emerge chiaramente dalle planimetrie e dalle fotografie presenti

nell'incarto. Essa è inoltre sufficientemente nota a questo tribunale per

conoscenza diretta. Le prove richieste dagli insor-genti non appaiono dunque

atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

1.3. L'autorizzazione in oggetto è scaduta

il 17 ottobre 2007. Il ricorso non è tuttavia diventato privo d'interesse,

poiché le questioni sollevate sono destinate a riproporsi in caso di rinnovo dell'autorizzazione.

2. 2.1.

Giusta gli art. 22 LPT e 1 LE, edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati

solo con l'autorizzazione dell'autorità (licenza edilizia). La licenza

edilizia, dispone a sua volta l’art. 1 cpv. 2 LE, è in particolare necessaria

per la costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante (ivi compreso il

cambiamento di destinazione) e demolizione di edifici ed altre opere , nonché

per la modificazione importante della configurazione del suolo. Non è invece

necessaria per i lavori di manutenzione, le piccole costruzioni e le

costruzioni provvisorie (art. 1 cpv. 3 LE).

In generale, sono soggetti all'obbligo

del permesso tutti gli interventi edilizi atti ad influire sull'ordinamento

delle utilizzazioni. Possono esserne esentate soltanto costruzioni d'importanza

minima, irrilevanti da questo profilo (DFGP, Commento alla LPT, ad art. 22 n.

8; Leutenegger; Das formelle Baurecht der Schweiz; II. ed., n. 82-89; Mäder,

Das Baubewilligungsverfahren nach zürch. Recht, n. 177 ss.).

In quest'ottica, l'art. 4 RLE

enumera a titolo esemplificativo gli interventi soggetti all'obbligo del

permesso, precisando fra l'altro che la licenza è necessaria per il deposito di

materiali e macchinari di qualsiasi natura (lett. e). L’art. 3 cpv. 1 RLE

elenca invece in dettaglio gli interventi non soggetti a permesso di costruzione.

Fra questi sono annoverate le costruzioni provvisorie, ossia le opere destinate

a soddisfare un bisogno contingente, la cui durata è prestabilita (lett. i). L'esenzione

dalla licenza, soggiunge l’art. 3 cpv. 2 RLE, non dispensa comunque da

un'esecuzione conforme alla legge, alle regole dell'arte e della sicurezza,

nonché ad un uso parsimonioso dell'energia.

2.2. Per principio, sono

considerate costruzioni, ovvero edifici e impianti, tutte le opere legate in

modo più o meno stabile al suolo, che sono atte ad incidere sull'ordinamento

delle utilizzazioni, alterando la configurazione degli spazi, gravando sulle infrastrutture

Considerandi

d'urbanizzazione o ripercuotendosi sull'ambiente. Soggetto a permesso di

costruzione è comunque anche il semplice uso del suolo allo scopo di

depositarvi materiali, di installarvi attrezzature mobili in modo stabile e

duraturo o di esercitarvi attività rilevanti dal profilo pianificatorio,

ambientale o della polizia delle costruzioni.

La distinzione tra lavori

sottoposti a permesso e lavori esenti può dar luogo a difficoltà a causa della

molteplicità delle situazioni che si possono presentare (A. Scolari,

Commentario, II. ed., ad art. 1 LE, n. 638 e rimandi). Al riguardo non ci si

può fondare su criteri formali, ma occorre tener conto di tutti gli aspetti. Da

un lato, occorre considerare le finalità del procedimento di rilascio del

permesso, che postulano una generalizzazione dell'obbligo. Dall'altro, va

tuttavia tenuto conto della libertà della proprietà, che suggerisce di non

estendere a dismisura la cerchia degli interventi assoggettati a tale obbligo (STA

22.8.2006

n. 52.2005. 392; BEZ 2005 n. 35, consid. 4 c).

2.3

I servizi degli esercizi pubblici,

ovvero i tavoli e le sedie, che vengono messi in modo stabile e duraturo a

disposizione degli avventori all'esterno di ristoranti e bar, costituiscono per

principio impianti ai sensi dell'art. 7 cpv. 7 LPAmb. In quanto tali sono soggetti a permesso di costruzione (STF

1A.139/2002 = ZBl 2004, 92 seg.; URP 2002, 713 n. 42).

Simili installazioni comportano infatti

un'utilizzazione del suolo a scopo commerciale, che assume rilevanza dal

profilo della polizia delle costruzioni, soprattutto per le immissioni che

ingenera. Assoggettate all'obbligo del permesso sono anche le installazioni

temporanee, ma di natura ricorrente, la cui durata è limitata alla bella stagione.

Privo di rilievo è il fatto che i tavoli e le sedie siano mobili, che siano

esposti alle intemperie e che il terreno sia più o meno oggetto di

sistemazioni. Decisivo è unicamente l'uso stabile e duraturo di una certa

superficie, più o meno attrezzata, al fine di esercitarvi un'attività

commerciale (cfr. in tal senso l’art. 4 lett. c RLE, che sottopone all'obbligo

del permesso i piazzali per la vendita di automobili e di altri beni mobili).

Esenti dall'obbligo del permesso sono soltanto le utilizzazioni occasionali e

di breve durata.

2.4

Privo di rilievo dal profilo

dell’assoggettamento all’obbligo del permesso di costruzione è pure il fatto

che l’area destinata al servizio esterno di un esercizio pubblico sia

costituita da un bene amministrativo. L’esigenza di ottenere anche

un’autorizzazione per uso speciale (esclusivo od accresciuto) dell’area non

esime dall’obbligo di conseguire la necessaria licenza edilizia. Anche se

accordata secondo la procedura di rilascio del permesso di costruzione o

addirittura assorbita da quest’ultimo, l’autorizza-zione per uso speciale

dell'area pubblica va per principio tenuta distinta dal permesso di

costruzione. Sostanzialmente diverse sono infatti le premesse, la natura e le

finalità delle due autorizzazioni.

3.

3.1. Con

la decisione 13 marzo 2007, qui in esame, il CO 1 ha rilasciato alla CO 2, qui

resistente, l’auto-rizzazione ad occupare con tavoli e sedie da utilizzare come

esercizio pubblico, un’ulteriore superficie di circa 96 mq, in aggiunta a

quella che le aveva già concesso per il bar __________.

Nella misura in cui sottrae una determinata superficie

all’uso comune, la decisione censurata prefigura chiaramente un’auto-rizzazione

per uso speciale dell’area pubblica. Da questo limitato profilo, i ricorrenti

non vi ravvisano di per sé alcuna violazione delle regole di natura sostanziale

che disciplinano l’uso dei beni amministrativi del comune (art. 176 seg. LOC).

Non contestano in particolare la limitazione dell’uso comune che ne deriva.

Controversa è più che altro l'ammissibilità

dell'intervento dal profilo della legislazione edilizia ed ambientale.

3.2

3.2.1

Secondo l’art. 100 lett. g del

regolamento comunale (RC) di __________, le autorizzazioni e le concessioni per

uso speciale di beni amministrativi che hanno per oggetto edifici ed impianti

sottoposti alla legislazione edilizia sono accordate nell’ambito della

procedura di rilascio del permesso di costruzione. Negli altri casi, il

municipio decide invece dietro semplice richiesta dell’interessa-to senza

doversi attenere a particolari forme di pubblicità.

Allo stesso modo decide nei casi in cui il

permesso di costruzione è già stato rilasciato in precedenza ed occorra

semplicemente rinnovare l’autorizzazione per occupazione di area pubblica che

vi era integrata.

3.2.2

In concreto, il servizio esterno del

bar __________ si configura come un impianto ai sensi della LE e dell'art. 7

cpv. 7 LPAmb. La superficie

attrezzata con tavolini e sedie è infatti destinata allo svolgimento di

un'attività commerciale, su area pubblica concessa in uso speciale. L'esercizio

all'aperto dell'attività di ristorazione comporta inoltre ripercussioni

ambientali sui fondi circostanti. La significativa estensione di tale servizio,

autorizzata dal municipio senza particolari formalità, costituisce un ampliamento

di un impianto esistente. In quanto tale, soggiace a permesso di costruzione.

L’intervento è in effetti rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni,

poiché comporta un raddoppio della superficie attualmente utilizzata dal bar __________

per l’esercizio all’aperto della sua attività di ristorazione ed è atto a

modificare in misura percettibile le ripercussioni sull’ambiente circostante.

Privo di rilievo è il fatto che le attrezzature (tavolini e sedie) siano

mobili. Decisivo, ai fini dell’assoggettamento all’obbligo del permesso, è

anzitutto il carattere non occasionale e transitorio, ma sufficientemente

stabile e duraturo, in quanto destinato a protrarsi durante tutta la bella

stagione, dell’utilizzazione della superficie pubblica interessata. Parimenti

determinanti, da questo profilo, sono inoltre le maggiori immissioni

soprattutto di tipo fonico che tale modifica dell’utilizzazione del suolo trae

seco.

Trattandosi di una modifica di un impianto

esistente, che presenta sufficienti connotazioni di stabilità per essere

considerato fisso, la procedura di rilascio del permesso di costruzione non poteva

essere elusa.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando

la decisione governativa, qui impugnata, siccome lesiva del diritto, nella misura

in cui sottende che l’intervento non soggiace a permesso di costruzione (art. 1

LE e 4 lett. c RLE). L’autorizzazione per uso speciale dell’area pubblica, sebbene

accordata senza esperire la procedura di rilascio del permesso di costruzione

(art. 100 lett. g RLE), può invece essere confermata nella misura in cui

accerta che la limitazione dell'uso comune derivante dall'uso speciale concesso

alla resistente non viola il diritto. Dato che l'autorizzazione è scaduta, non

si procede a rinvio per nuova decisione. Basta rilevare, che in caso di

richiesta di rinnovo, lasciata all’iniziativa dalla resistente, dovrà essere

rispettata la procedura ordinaria di rilascio del permesso di costruzione.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono

poste a carico della resistente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 21 LE; 4 RLE; 208 LOC; 100 RC di __________;

3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 21 agosto 2007 del

Consiglio di Stato (n. 4118) è annullata.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico della CO 2, che rifonderà fr. 1'500.- ai

ricorrenti a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione

a:

,

,

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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