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Decisione

52.2007.311

Revoca di sicurezza della licenza di condurre per dipendenza dall'alcol. Riammissione alla guida subordinata ad un periodo di controllo di 12 mesi ed alla presentazione di un certificato medico intern

11 ottobre 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è nata

il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel

novembre del 1980.

Nel 1996

è stata ammonita per aver circolato senza gli occhiali o le lenti a contatto

come imposto nella sua patente di guida.

B. Il 1°

dicembre 2006, verso le ore 11.50, RI 1

Sospettando una dedizione al bere, il 18

gennaio 2007 la Sezione della circolazione le ha revocato la patente a tempo

indeterminato in via preventiva e cautelativa, ordinandole nel contempo di

sottoporsi ad una perizia presso __________ Centro di cura dell'alcolismo (in

seguito: __________) e ad una valutazione medico-internistica specialistica.

Tale decisione è cresciuta in giudicato incontestata.

C. Preso atto delle conclusioni emergenti dal rapporto peritale 3 giugno

2007 stilato dallo specialista __________ e richiamati gli art. 14 cpv. 2 lett.

c, 16 cpv. 1, 16d cpv. 1 lett. b e 2 LCStr, nonché 33 cpv. 4 OAC, con

decisione 13 giugno 2007 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza

di condurre veicoli a motore di RI 1 a tempo indeterminato, subordinando la riammissione

alla guida alla presentazione di un rapporto di __________ e di un certificato

medico internistico attestanti - dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi

- l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia dipendenza

psicofisica e la totale astinenza da bevande alcoliche, nonché alla produzione di

un certificato medico psicoterapico comprovante la sua idoneità alla guida dopo

una presa a carico della durata di almeno 12 mesi.

D. Il 21

agosto 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo

il ricorso contro di essa interposto da RI 1.

In sostanza, l'autorità di ricorso di prime

cure ha ritenuto sulla scorta delle risultanze peritali che la ricorrente fosse

effettivamente inidonea alla guida per motivi alcolcorrelati. Donde la conferma

della querelata misura amministrativa, adeguata alle circostanze e conforme al

principio della proporzionalità anche dal profilo delle condizioni poste per la

riammissione alla guida.

E. Contro il

predetto giudicato governativo la soccombente si aggrava ora dinanzi al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone la riforma nel senso di ridurre

a quattro mesi e quindici giorni il periodo di controllo fissato dalla Sezione

della circolazione e postulando la concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

Riassunte minuziosamente le terapie seguite

a far tempo dall'ottobre del 2006, la ricorrente sostiene di astenersi

completamente dal consumo di bevande alcoliche dal gennaio del 2007. Il referto

del perito __________ - soggiunge l'insorgente - non tiene conto di questi

elementi ampiamente documentati e relativizza in negativo il suo comportamento,

omettendo di considerare adeguatamente la graduale presa di coscienza della

gravità della situazione, che tra l'altro l'ha indotta a ricoverarsi volontariamente

in ambiente ospedaliero con esito favorevole. I certificati più recenti stilati

dai curanti confermano d'altronde l'astensione completa dall'alcol, l'assenza

di una dipendenza e la capacità di scindere il consumo di bevande alcoliche

dalla guida di un veicolo a motore. A torto, dunque, il Consiglio di Stato ha

confermato appieno la decisione di revoca emanata dalla Sezione della

circolazione, senza tener presente il bisogno professionale di condurre dell'insorgente

e l'inesistenza di una dipendenza ex art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr.

L'autorità di ricorso di prime cure ha peraltro applicato in maniera scorretta

l'art. 16d cpv. 2 LCStr, atteso che per l'infrazione commessa la durata

della revoca non sarebbe stata superiore a 4 mesi e 15 giorni. Per ragioni

dedotte dal principio della proporzionalità identico periodo doveva essere

imposto per i controlli in vista della riammissione alla guida.

F. All'accoglimento

del gravame si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria

decisione e nelle motivazioni ivi contenute.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La competenza del tribunale cantonale amministrativo discende

dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.

La legittimazione attiva della ricorrente,

direttamente e personalmente toccata dal provvedimento impugnato, è data (art.

43 PAmm).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr, 46

cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base

degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori. Nemmeno la ricorrente

sollecita l'assunzione di particolari prove (art. 18 cpv. 1 PAmm).

1.2. Oggetto del ricorso è una revoca della

licenza di condurre adottata a scopo di sicurezza. In un simile contesto, il

potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale

violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo

di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché

alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è

stato esatto e completo (art. 62 PAmm).

2. 2.1. La

licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente soffre di una forma di

dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1

e 16d cpv. 1 lett. b LCStr). In tale evenienza, l'autorità competente

deve adottare una misura di sicurezza al fine di proteggere la circolazione

contro i conducenti non idonei e revocare la licenza di condurre

dell'interessato a tempo indeterminato (art. 16d cpv. 1 LCStr). La

licenza potrà essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni se è scaduto

un eventuale termine di sospensione legale o prescritto e la persona colpita

dal provvedimento può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida (cfr.

art. 17 cpv. 3 LCStr). Di regola, il conducente dovrà apportare la prova della

sua guarigione dopo un'astinenza controllata di almeno un anno. La revoca di

sicurezza comporta pertanto una limitazione tangibile della sua libertà

personale. Proprio per questo motivo l'autorità competente, prima di adottare

una tale misura, deve analizzare a chiarire d'ufficio la situazione della

persona implicata. In particolare, laddove è ipotizzabile una dipendenza da

alcool, deve esaminare le sue abitudini relative al consumo di bevande

alcoliche e, ove occorre, ordinare l'esperimento di una perizia specialistica

(DTF 129 II 82 consid. 2.2; STF 1C_99/2007 del 13 luglio 2007 consid. 3.1.).

Allorquando l'inidoneità viene accertata a

seguito di eventi che avrebbero provocato una revoca di ammonimento, deve

essere inoltre fissato un periodo di cosiddetta sospensione, fino alla scadenza

della durata minima della revoca prevista per l'infrazione commessa (art. 16d

cpv. 2 LCStr). Questa nuova regola, voluta dal legislatore per evitare di

avvantaggiare i conducenti colpiti da una revoca di sicurezza per rapporto a

quelli sanzionati con una misura di ammonimento, impone che il periodo di sospensione

Considerandi

abbia la stessa durata della revoca di ammonimento che all'occorrenza sarebbe

stata inflitta al responsabile in luogo del provvedimento di sicurezza, applicando

tutti i criteri di commisurazione che governano la materia (vedi art. 16 cpv. 3

LCStr; Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de

conduire, RDAF 2004 p. 361 ss., in particolare p. 406). Questo tribunale ha già

avuto modo di spiegare che la ratio legis dell'art. 16d cpv. 2 LCStr fa

sì che esso abbia una portata pratica solo nei casi particolarmente gravi e di

recidiva, per i quali l'infrazione commessa avrebbe comportato l'adozione di

una revoca di ammonimento di durata importante, superiore al periodo di un anno

normalmente necessario per affrancarsi dalla patologia fondante il

provvedimento di sicurezza. Si avvera per contro insignificante in una fattispecie

come quella all'esame, nell'ambito della quale si sarebbe giustificata una

revoca di ammonimento di qualche mese e quindi una sospensione connessa con la

revoca di sicurezza relativamente breve, accompagnata però - stante la natura

dell'affezione di cui soffre l'interessata - da un lungo periodo di astensione dal

bere e di controlli medici, come impone la prassi invalsa in materia (STA

52.2007.6

del 23 febbraio 2007, consid. 2.1.).

2.2

La revoca

di sicurezza giusta l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr presuppone una dipendenza.

L'esistenza di una dipendenza dall'alcol è ammessa allorquando la persona

interessata consuma quantità esagerate di alcolici, tali da diminuire la sua capacità

di condurre veicoli a motore e si rivela incapace di liberarsi o di controllare

questa abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni, l'interessato

presenta più di ogni altro automobilista il rischio di mettersi alla guida in

uno stato che non gli permette più di garantire la sicurezza della circolazione

stradale. La nozione di dipendenza ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv.

1.

lett. b LCStr non si identifica pertanto nella nozione medica di dipendenza

da sostanze alcoliche. La nozione giuridica permette infatti di allontanare dal

traffico coloro che, a causa di un consumo incontrollato di alcool, presentano

un pericolo concreto di divenire dipendenti in senso medico (STF 1C_99/2007 del

13.

luglio 2007 consid. 3.2. e giurisprudenza ivi citata). Chi guida deve essere

dotato stabilmente di attitudini fisiche e psichiche sufficienti per condurre

con sicurezza un veicolo a motore nel traffico quotidiano. Tali presupposti

devono sussistere in maniera continuativa. Non devono pertanto essere

circoscritti né ad uno spazio temporale né ad un fatto specifico (cfr. Gruppo

di esperti "Sicurezza della circolazione stradale", Indizi per

l'inidoneità a condurre. Misure. Ripristino dell'idoneità a condurre, Guida per

le autorità amministrative, giudiziarie e di polizia, 26 aprile 2000, p. 2).

3.

3.1. Sia

la Sezione della circolazione che il Consiglio di Stato hanno fondato la revoca

della licenza di condurre disposta nei confronti della ricorrente sul rapporto 3

giugno 2007 allestito dallo psicologo della circolazione __________. Il perito

ha espresso il suo parere in base ad un ampio fascio di elementi di giudizio

(esiti di un colloquio clinico, risultanze mediche e laboratoristiche, dati

emergenti da test e questionari di stampo psicologico, rapporti informativi del

servizio __________ __________, del medico curante e di __________). Queste

indagini hanno evidenziato la sussistenza di una "sindrome da

disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva associata ad una sindrome di dipendenza

da alcol, attualmente in astinenza". In parole povere, nel 2006 RI 1 ha

iniziato a consumare alcol in maniera regolare e smodata quale forma di

reazione ad una complessa situazione di disagio psichico creato da difficoltà

relazionali in ambito privato e professionale. Nell'ottobre del 2006 è stata presa

a carico da __________ e dal __________. Dopo il noto evento del 1° dicembre

2006.

si è fatta ricoverare in clinica per cinque settimane e, una volta

dimessa, ha continuato a farsi seguire dal proprio medico di famiglia e dalle

strutture specialistiche sopra menzionate, mantenendosi astemia.

Di fronte

a questo quadro, caratterizzato da un'anamnesi di abuso alcolico reattivo/automedicamentoso

e da una sofferenza ansioso-depressiva in capo ad una persona priva di adeguate

risorse gestionali, il perito ha ritenuto indicata una misura di sicurezza accompagnata

da un programma di monitoraggio di 12 mesi e da un supporto psicoterapico di

pari ampiezza.

Dall'esame

della documentazione agli atti non emergono motivi per scostarsi dalle

valutazioni del perito del traffico. Il referto appare fondato e attendibile, e

il suo impianto - a dispetto delle critiche sollevate dalla ricorrente -

sufficientemente puntuale e scrupoloso. Contrariamente a quanto sostenuto dall'interessata,

le patologie di cui essa soffre non guariscono nello spazio di pochi mesi. Se

si pon mente al fatto che nel febbraio di quest'anno l'insorgente era ancora

ricoverata in clinica per un radicale intervento di disintossicazione, non si

vede come in giugno potesse aver recuperato stabilmente tutte le attitudini

fisiche e psichiche necessarie per condurre con sicurezza un veicolo a motore

nel traffico quotidiano.

3.2

Da quanto esposto discende che le

condizioni giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per problemi

alcolcorrelati, che rendono l'insorgente inidonea a condurre con sicurezza veicoli

a motore sono ampiamente adempiute. Il provvedimento di revoca a tempo

indeterminato va quindi confermato, così come le condizioni alle quali è stata assoggettata

la riammissione alla guida, del tutto in linea con la giurisprudenza resa in

materia, che a tutt'oggi subordina la restituzione della licenza di condurre ad

un'astinenza controllata di almeno un anno (vedi STF 1C_99/2007 del 13 luglio

2007.

consid. 3.1.).

Riguardo alla decisione resa dalla Sezione

della circolazione, occorre formulare alcune considerazioni per fugare le incomprensioni

e i fraintendimenti nei quali sembra esser caduta la ricorrente. Per

cominciare, mette conto di osservare che nella sua decisione la Sezione della

circolazione non ha fissato una data per il riesame della situazione, né ha

stabilito un periodo di sospensione giusta l'art. 16d cpv. 2 LCStr,

periodo che nel caso di specie si sarebbe rivelato del tutto insignificante per

le ragioni esposte al consid. 2.1. del presente giudizio. La competente autorità

cantonale si è invero limitata a sottomettere la riammissione alla guida alla

presentazione di un rapporto di __________ e di un certificato medico

internistico attestanti - dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi -

l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia dipendenza

psicofisica e la totale astinenza da bevande alcoliche, nonché alla produzione

di un certificato medico psicoterapico comprovante la sua idoneità alla guida

dopo una presa a carico della durata di almeno 12 mesi. Non appena la ricorrente

sarà in grado di assolvere a queste condizioni, le sarà concesso di postulare

la restituzione della licenza di condurre. Il che potrebbe anche avvenire in

tempi relativamente brevi, se è astemia da gennaio 2007 e da quel momento ha seguito

diligentemente le terapie prescrittele.

Per quanto attiene più specificatamente alla

durata dei controlli, a torto la ricorrente ritiene che essa debba essere

fissata secondo i criteri di commisurazione delle revoche di ammonimento,

confondendo il periodo di sospensione di cui all'art. 16d cpv. 2 LCStr

con i mezzi e i tempi necessari per comprovare la ritrovata idoneità alla guida

esatti dalla giurisprudenza federale. Parimenti a torto RI 1 pretende di poter

ridurre l'estensione temporale dei controlli in forza di una necessità

professionale di condurre. Dimentica che tale esigenza va valutata soltanto

nell'ambito della quantificazione di una misura a scopo di ammonimento (cfr.

art. 16 cpv. 3 LCStr), ma non può essere minimamente tenuta in considerazione nel

contesto di un provvedimento di sicurezza, adottato in ogni modo a tempo

indeterminato (art. 16d cpv. 1 LCStr) e soggetto alle condizioni

decadenziali sancite dall'art. 17 cpv. 3 LCStr.

Alla fin fine, la risoluzione 13 giugno 2007

della Sezione della circolazione si avvera adeguata

alle circostanze e conforme al diritto. Sotto questo profilo, la decisione

censurata non procede di certo da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento

che la legge riserva all'autorità competente in ordine alla valutazione

dell'adeguatezza dei provvedimenti da adottare al fine di tutelare la sicurezza

della circolazione stradale.

4.

Stante

quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

L'emanazione

del presente giudizio di merito rende superflua l'evasione della domanda volta

a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

La

tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza

(art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 3, 16c

cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a, 16d cpv. 1 lett. b e cpv. 2, 17 cpv. 3

LCStr; 33 cpv. 4 OAC; 10 LALCStr; 1, 18, 28, 43, 46, 61 e 62 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.- sono

poste a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico,

entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

patr. dall

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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