52.2007.311
Revoca di sicurezza della licenza di condurre per dipendenza dall'alcol. Riammissione alla guida subordinata ad un periodo di controllo di 12 mesi ed alla presentazione di un certificato medico intern
11 ottobre 2007Italiano14 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2007.311
Data decisione, Autorità:
11.10.2007, TRAM
Titolo:
Revoca di sicurezza della licenza di condurre per dipendenza dall'alcol. Riammissione alla guida subordinata ad un periodo di controllo di 12 mesi ed alla presentazione di un certificato medico internistico e psicoterapico
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 14 cpv. 2 let. c LCSTR
art. 16 cpv. 1 LCSTR
art. 16d cpv. 1 let. b LCSTR
art. 16d cpv. 2 LCSTR
art. 17 cpv. 3 LCSTR
Incarto n.
52.2007.311
Lugano
11 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 settembre 2007 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 21 agosto 2007 (n. 4131) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 13 giugno 2007 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento
delle istituzioni le ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore a
tempo indeterminato;
vista la risposta 19
settembre 2007 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è nata
il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel
novembre del 1980.
Nel 1996
è stata ammonita per aver circolato senza gli occhiali o le lenti a contatto
come imposto nella sua patente di guida.
B. Il 1°
dicembre 2006, verso le ore 11.50, RI 1
Sospettando una dedizione al bere, il 18
gennaio 2007 la Sezione della circolazione le ha revocato la patente a tempo
indeterminato in via preventiva e cautelativa, ordinandole nel contempo di
sottoporsi ad una perizia presso __________ Centro di cura dell'alcolismo (in
seguito: __________) e ad una valutazione medico-internistica specialistica.
Tale decisione è cresciuta in giudicato incontestata.
C. Preso atto delle conclusioni emergenti dal rapporto peritale 3 giugno
2007 stilato dallo specialista __________ e richiamati gli art. 14 cpv. 2 lett.
c, 16 cpv. 1, 16d cpv. 1 lett. b e 2 LCStr, nonché 33 cpv. 4 OAC, con
decisione 13 giugno 2007 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza
di condurre veicoli a motore di RI 1 a tempo indeterminato, subordinando la riammissione
alla guida alla presentazione di un rapporto di __________ e di un certificato
medico internistico attestanti - dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi
- l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia dipendenza
psicofisica e la totale astinenza da bevande alcoliche, nonché alla produzione di
un certificato medico psicoterapico comprovante la sua idoneità alla guida dopo
una presa a carico della durata di almeno 12 mesi.
D. Il 21
agosto 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo
il ricorso contro di essa interposto da RI 1.
In sostanza, l'autorità di ricorso di prime
cure ha ritenuto sulla scorta delle risultanze peritali che la ricorrente fosse
effettivamente inidonea alla guida per motivi alcolcorrelati. Donde la conferma
della querelata misura amministrativa, adeguata alle circostanze e conforme al
principio della proporzionalità anche dal profilo delle condizioni poste per la
riammissione alla guida.
E. Contro il
predetto giudicato governativo la soccombente si aggrava ora dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone la riforma nel senso di ridurre
a quattro mesi e quindici giorni il periodo di controllo fissato dalla Sezione
della circolazione e postulando la concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
Riassunte minuziosamente le terapie seguite
a far tempo dall'ottobre del 2006, la ricorrente sostiene di astenersi
completamente dal consumo di bevande alcoliche dal gennaio del 2007. Il referto
del perito __________ - soggiunge l'insorgente - non tiene conto di questi
elementi ampiamente documentati e relativizza in negativo il suo comportamento,
omettendo di considerare adeguatamente la graduale presa di coscienza della
gravità della situazione, che tra l'altro l'ha indotta a ricoverarsi volontariamente
in ambiente ospedaliero con esito favorevole. I certificati più recenti stilati
dai curanti confermano d'altronde l'astensione completa dall'alcol, l'assenza
di una dipendenza e la capacità di scindere il consumo di bevande alcoliche
dalla guida di un veicolo a motore. A torto, dunque, il Consiglio di Stato ha
confermato appieno la decisione di revoca emanata dalla Sezione della
circolazione, senza tener presente il bisogno professionale di condurre dell'insorgente
e l'inesistenza di una dipendenza ex art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr.
L'autorità di ricorso di prime cure ha peraltro applicato in maniera scorretta
l'art. 16d cpv. 2 LCStr, atteso che per l'infrazione commessa la durata
della revoca non sarebbe stata superiore a 4 mesi e 15 giorni. Per ragioni
dedotte dal principio della proporzionalità identico periodo doveva essere
imposto per i controlli in vista della riammissione alla guida.
F. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria
decisione e nelle motivazioni ivi contenute.
Considerato, in
diritto
1.1.1. La competenza del tribunale cantonale amministrativo discende
dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione attiva della ricorrente,
direttamente e personalmente toccata dal provvedimento impugnato, è data (art.
43 PAmm).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr, 46
cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori. Nemmeno la ricorrente
sollecita l'assunzione di particolari prove (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Oggetto del ricorso è una revoca della
licenza di condurre adottata a scopo di sicurezza. In un simile contesto, il
potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale
violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo
di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché
alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è
stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
2. 2.1. La
licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente soffre di una forma di
dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1
e 16d cpv. 1 lett. b LCStr). In tale evenienza, l'autorità competente
deve adottare una misura di sicurezza al fine di proteggere la circolazione
contro i conducenti non idonei e revocare la licenza di condurre
dell'interessato a tempo indeterminato (art. 16d cpv. 1 LCStr). La
licenza potrà essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni se è scaduto
un eventuale termine di sospensione legale o prescritto e la persona colpita
dal provvedimento può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida (cfr.
art. 17 cpv. 3 LCStr). Di regola, il conducente dovrà apportare la prova della
sua guarigione dopo un'astinenza controllata di almeno un anno. La revoca di
sicurezza comporta pertanto una limitazione tangibile della sua libertà
personale. Proprio per questo motivo l'autorità competente, prima di adottare
una tale misura, deve analizzare a chiarire d'ufficio la situazione della
persona implicata. In particolare, laddove è ipotizzabile una dipendenza da
alcool, deve esaminare le sue abitudini relative al consumo di bevande
alcoliche e, ove occorre, ordinare l'esperimento di una perizia specialistica
(DTF 129 II 82 consid. 2.2; STF 1C_99/2007 del 13 luglio 2007 consid. 3.1.).
Allorquando l'inidoneità viene accertata a
seguito di eventi che avrebbero provocato una revoca di ammonimento, deve
essere inoltre fissato un periodo di cosiddetta sospensione, fino alla scadenza
della durata minima della revoca prevista per l'infrazione commessa (art. 16d
cpv. 2 LCStr). Questa nuova regola, voluta dal legislatore per evitare di
avvantaggiare i conducenti colpiti da una revoca di sicurezza per rapporto a
quelli sanzionati con una misura di ammonimento, impone che il periodo di sospensione
Considerandi
abbia la stessa durata della revoca di ammonimento che all'occorrenza sarebbe
stata inflitta al responsabile in luogo del provvedimento di sicurezza, applicando
tutti i criteri di commisurazione che governano la materia (vedi art. 16 cpv. 3
LCStr; Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de
conduire, RDAF 2004 p. 361 ss., in particolare p. 406). Questo tribunale ha già
avuto modo di spiegare che la ratio legis dell'art. 16d cpv. 2 LCStr fa
sì che esso abbia una portata pratica solo nei casi particolarmente gravi e di
recidiva, per i quali l'infrazione commessa avrebbe comportato l'adozione di
una revoca di ammonimento di durata importante, superiore al periodo di un anno
normalmente necessario per affrancarsi dalla patologia fondante il
provvedimento di sicurezza. Si avvera per contro insignificante in una fattispecie
come quella all'esame, nell'ambito della quale si sarebbe giustificata una
revoca di ammonimento di qualche mese e quindi una sospensione connessa con la
revoca di sicurezza relativamente breve, accompagnata però - stante la natura
dell'affezione di cui soffre l'interessata - da un lungo periodo di astensione dal
bere e di controlli medici, come impone la prassi invalsa in materia (STA
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del 23 febbraio 2007, consid. 2.1.).
2.2
La revoca
di sicurezza giusta l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr presuppone una dipendenza.
L'esistenza di una dipendenza dall'alcol è ammessa allorquando la persona
interessata consuma quantità esagerate di alcolici, tali da diminuire la sua capacità
di condurre veicoli a motore e si rivela incapace di liberarsi o di controllare
questa abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni, l'interessato
presenta più di ogni altro automobilista il rischio di mettersi alla guida in
uno stato che non gli permette più di garantire la sicurezza della circolazione
stradale. La nozione di dipendenza ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv.
1.
lett. b LCStr non si identifica pertanto nella nozione medica di dipendenza
da sostanze alcoliche. La nozione giuridica permette infatti di allontanare dal
traffico coloro che, a causa di un consumo incontrollato di alcool, presentano
un pericolo concreto di divenire dipendenti in senso medico (STF 1C_99/2007 del
13.
luglio 2007 consid. 3.2. e giurisprudenza ivi citata). Chi guida deve essere
dotato stabilmente di attitudini fisiche e psichiche sufficienti per condurre
con sicurezza un veicolo a motore nel traffico quotidiano. Tali presupposti
devono sussistere in maniera continuativa. Non devono pertanto essere
circoscritti né ad uno spazio temporale né ad un fatto specifico (cfr. Gruppo
di esperti "Sicurezza della circolazione stradale", Indizi per
l'inidoneità a condurre. Misure. Ripristino dell'idoneità a condurre, Guida per
le autorità amministrative, giudiziarie e di polizia, 26 aprile 2000, p. 2).
3.
3.1. Sia
la Sezione della circolazione che il Consiglio di Stato hanno fondato la revoca
della licenza di condurre disposta nei confronti della ricorrente sul rapporto 3
giugno 2007 allestito dallo psicologo della circolazione __________. Il perito
ha espresso il suo parere in base ad un ampio fascio di elementi di giudizio
(esiti di un colloquio clinico, risultanze mediche e laboratoristiche, dati
emergenti da test e questionari di stampo psicologico, rapporti informativi del
servizio __________ __________, del medico curante e di __________). Queste
indagini hanno evidenziato la sussistenza di una "sindrome da
disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva associata ad una sindrome di dipendenza
da alcol, attualmente in astinenza". In parole povere, nel 2006 RI 1 ha
iniziato a consumare alcol in maniera regolare e smodata quale forma di
reazione ad una complessa situazione di disagio psichico creato da difficoltà
relazionali in ambito privato e professionale. Nell'ottobre del 2006 è stata presa
a carico da __________ e dal __________. Dopo il noto evento del 1° dicembre
2006.
si è fatta ricoverare in clinica per cinque settimane e, una volta
dimessa, ha continuato a farsi seguire dal proprio medico di famiglia e dalle
strutture specialistiche sopra menzionate, mantenendosi astemia.
Di fronte
a questo quadro, caratterizzato da un'anamnesi di abuso alcolico reattivo/automedicamentoso
e da una sofferenza ansioso-depressiva in capo ad una persona priva di adeguate
risorse gestionali, il perito ha ritenuto indicata una misura di sicurezza accompagnata
da un programma di monitoraggio di 12 mesi e da un supporto psicoterapico di
pari ampiezza.
Dall'esame
della documentazione agli atti non emergono motivi per scostarsi dalle
valutazioni del perito del traffico. Il referto appare fondato e attendibile, e
il suo impianto - a dispetto delle critiche sollevate dalla ricorrente -
sufficientemente puntuale e scrupoloso. Contrariamente a quanto sostenuto dall'interessata,
le patologie di cui essa soffre non guariscono nello spazio di pochi mesi. Se
si pon mente al fatto che nel febbraio di quest'anno l'insorgente era ancora
ricoverata in clinica per un radicale intervento di disintossicazione, non si
vede come in giugno potesse aver recuperato stabilmente tutte le attitudini
fisiche e psichiche necessarie per condurre con sicurezza un veicolo a motore
nel traffico quotidiano.
3.2
Da quanto esposto discende che le
condizioni giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per problemi
alcolcorrelati, che rendono l'insorgente inidonea a condurre con sicurezza veicoli
a motore sono ampiamente adempiute. Il provvedimento di revoca a tempo
indeterminato va quindi confermato, così come le condizioni alle quali è stata assoggettata
la riammissione alla guida, del tutto in linea con la giurisprudenza resa in
materia, che a tutt'oggi subordina la restituzione della licenza di condurre ad
un'astinenza controllata di almeno un anno (vedi STF 1C_99/2007 del 13 luglio
2007.
consid. 3.1.).
Riguardo alla decisione resa dalla Sezione
della circolazione, occorre formulare alcune considerazioni per fugare le incomprensioni
e i fraintendimenti nei quali sembra esser caduta la ricorrente. Per
cominciare, mette conto di osservare che nella sua decisione la Sezione della
circolazione non ha fissato una data per il riesame della situazione, né ha
stabilito un periodo di sospensione giusta l'art. 16d cpv. 2 LCStr,
periodo che nel caso di specie si sarebbe rivelato del tutto insignificante per
le ragioni esposte al consid. 2.1. del presente giudizio. La competente autorità
cantonale si è invero limitata a sottomettere la riammissione alla guida alla
presentazione di un rapporto di __________ e di un certificato medico
internistico attestanti - dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi -
l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia dipendenza
psicofisica e la totale astinenza da bevande alcoliche, nonché alla produzione
di un certificato medico psicoterapico comprovante la sua idoneità alla guida
dopo una presa a carico della durata di almeno 12 mesi. Non appena la ricorrente
sarà in grado di assolvere a queste condizioni, le sarà concesso di postulare
la restituzione della licenza di condurre. Il che potrebbe anche avvenire in
tempi relativamente brevi, se è astemia da gennaio 2007 e da quel momento ha seguito
diligentemente le terapie prescrittele.
Per quanto attiene più specificatamente alla
durata dei controlli, a torto la ricorrente ritiene che essa debba essere
fissata secondo i criteri di commisurazione delle revoche di ammonimento,
confondendo il periodo di sospensione di cui all'art. 16d cpv. 2 LCStr
con i mezzi e i tempi necessari per comprovare la ritrovata idoneità alla guida
esatti dalla giurisprudenza federale. Parimenti a torto RI 1 pretende di poter
ridurre l'estensione temporale dei controlli in forza di una necessità
professionale di condurre. Dimentica che tale esigenza va valutata soltanto
nell'ambito della quantificazione di una misura a scopo di ammonimento (cfr.
art. 16 cpv. 3 LCStr), ma non può essere minimamente tenuta in considerazione nel
contesto di un provvedimento di sicurezza, adottato in ogni modo a tempo
indeterminato (art. 16d cpv. 1 LCStr) e soggetto alle condizioni
decadenziali sancite dall'art. 17 cpv. 3 LCStr.
Alla fin fine, la risoluzione 13 giugno 2007
della Sezione della circolazione si avvera adeguata
alle circostanze e conforme al diritto. Sotto questo profilo, la decisione
censurata non procede di certo da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento
che la legge riserva all'autorità competente in ordine alla valutazione
dell'adeguatezza dei provvedimenti da adottare al fine di tutelare la sicurezza
della circolazione stradale.
4.
Stante
quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
L'emanazione
del presente giudizio di merito rende superflua l'evasione della domanda volta
a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza
(art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 3, 16c
cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a, 16d cpv. 1 lett. b e cpv. 2, 17 cpv. 3
LCStr; 33 cpv. 4 OAC; 10 LALCStr; 1, 18, 28, 43, 46, 61 e 62 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.- sono
poste a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico,
entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
patr. dall
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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