52.2007.312
Opere da impresario costruttore di un centro scolastico
2 ottobre 2007Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2007.312
Data decisione, Autorità:
02.10.2007, TRAM
Titolo:
Opere da impresario costruttore di un centro scolastico
OFFERTA
art. 26 LCPUBB
Incarto n.
52.2007.312
Lugano
2 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 settembre 2007 della
RI 1, ,
contro
la decisione 20 agosto 2007 del CO 1 che delibera
all'impresa CO 2 le opere da impresario costruttore del nuovo centro scolastico;
vista la risposta 24
settembre 2007 del CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 25
maggio 2007 il CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed
impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da impresario costruttore
del nuovo centro scolastico.
Il bando stabiliva che la commessa sarebbe
stata aggiudicata al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri e
sottocriteri d'aggiudicazione:
- Economicità / prezzo 50%
- Termini 40%
- Organizzazione del cantiere
5%
- Apprendisti 5%
La pos. 252.100 e 110 del capitolato
d'appalto e modulo d'offerta stabiliva che i concorrenti dovevano allegare
all'offerta i seguenti documenti:
- Programma lavori
- Concetto delle installazioni di cantiere
- Presentazione della ditta
- Referenze
- Certificazioni
- Dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi di
legge di cui all'art. 39 RLCPubb/CIAP
- Dichiarazione della commissione paritetica attestante il rispetto
del CCL.
B. Nel
termine fissato dal bando (28 giugno 2007), sono pervenute al committente le offerte
di tre imprese di costruzione. Fra queste, v'erano quella dell'impresa CO 2 di
fr. 1'366'550.65 e quella dell'impresa RI 1, qui ricorrente, di fr.
1'371'890.85.
All'offerta della CO 2 non era allegato
alcun concetto delle installazioni di cantiere. Alcune delle dichiarazioni di
cui all'art. 39 RLCPubb/CIAP attestavano l'avvenuto pagamento dei contributi
sociali soltanto sino alla fine del 2006. Il programma di lavoro prodotto dalla
CO 2 prevedeva di iniziare i lavori nella 34. settimana del 2007 e di portarli
a compimento alla fine della 30. settimana del 2008. Quello allegato
all’offerta della RI 1 prevedeva invece di terminarli all’inizio di maggio del
2008.
C. Valutate le
offerte in base ai criteri d'aggiudicazione, il 20 agosto 2007 il municipio ha
deliberato la commessa alla CO 2, classificatasi al primo posto con 91.33
punti, davanti alla ricorrente, che ha ottenuto 91.14 punti. La differenza di
punteggio è dovuta al prezzo leggermente inferiore dell’offerta della CO 2. In
base agli altri criteri d’aggiudicazione le due ditte hanno infatti ottenuto il
medesimo punteggio.
D. Contro la
predetta decisione, la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullata e che gli atti siano rinviati al municipio per nuova
decisione.
L'insorgente rileva anzitutto che la CO 2 ha
omesso di allegare all'offerta il concetto delle installazioni di cantiere
richiesto dal capitolato. Rileva inoltre che le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto
pagamento delle imposte non sono aggiornate. Già per questi motivi, l'offerta
della CO 2 andrebbe esclusa dalla gara.
Ferma questa premessa la RI 1 contesta in
seguito la valutazione del programma dei lavori prodotto dall'aggiudicataria
(37.33 punti), valutato come il suo, benché prevedesse tempi sensibilmente più
lunghi. L’insorgente rimprovera in particolare al progettista di aver dedotto i
tempi (12 settimane) indicati dalla CO 2 per le opere di finitura e lo
smontaggio del cantiere.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il municipio, contestando le tesi dell'insorgente con
argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
La CO 2 non ha presentato osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenze del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb.
In quanto partecipante alla gara, l'insorgente è senz'altro legittimata a
contestare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
2.1.
Giusta l’art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta
per iscritto, in modo completo e tempestivo. Il committente, soggiunge la norma
(cpv. 2), esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano
lacune formali rilevanti.
Offerte incomplete non possono dunque essere
prese in considerazione per l'aggiudicazione. Una diversa conclusione sarebbe
contraria al principio della parità di trattamento fra i concorrenti. Resta
riservato il principio di proporzionalità, che vieta al committente di
escludere offerte affette da manchevolezze di secondaria importanza, che non si
ripercuotono sulla valutazione della loro bontà.
2.2
In concreto, la CO 2 non ha allegato
all'offerta il concetto delle installazioni di cantiere richiesto dal
capitolato. Il municipio ha ritenuto che l'omissione non giustificasse
l'esclusione dell'offerta. Anzitutto perché la pos. 252.110 stabiliva che in
caso di mancanza di uno o più documenti il committente avrebbe assegnato un
termine di 5 giorni per produrli, sotto comminatoria d'esclusione dell'offerta
dalla gara. In secondo luogo, perché tale concetto non era comunque un
documento rilevante ai fini della valutazione delle offerte in base ai criteri
d'aggiudicazione.
Per principio, dopo la scadenza del termine
per inoltrarle, le offerte non possono più essere completate. Lo esclude il
principio della parità di trattamento tra i concorrenti. Dopo la chiusura della
fase d'offerta, possono essere completate soltanto le dichiarazioni attestanti
il pagamento degli oneri sociali e delle imposte (art. 39 cpv. 2 RLCPubb/CIAP).
Contrariamente a quanto assume il municipio,
il concetto delle installazioni di cantiere richiesto dal capitolato non poteva
dunque essere prodotto in un secondo tempo. Sostenibile, seppur con qualche
perplessità, è invece la tesi secondo cui tale atto non costituiva un documento
che doveva essere obbligatoriamente prodotto con l'offerta, pena l'esclusione.
A differenza del programma lavori, la cui produzione era dichiarata
obbligatoria, nessuna disposizione del capitolato, invero assai mal formulato,
prevedeva infatti che fosse valutato ai fini dell'aggiudicazione.
La valutazione del criterio relativo
all'organizzazione del cantiere prevedeva infatti di valutare soltanto le
maestranze relative all'appalto. Le carenze del capitolato non possono essere
fatte ricadere sui concorrenti.
Per quanto riguarda le dichiarazioni
attestanti il pagamento delle imposte, basta rilevare che il committente
avrebbe dovuto assegnare alla CO 2 un termine per produrre delle dichiarazioni
aggiornate.
3.3.1
Notoriamente, le offerte vanno valutate così come vengono
inoltrate. Dopo l’apertura, non possono più essere modificate. Lo esigono il
principio della parità di trattamento tra concorrenti (art. 1 lett. c LCPubb)
ed il divieto di negoziarle (art. 5 lett. f LCPubb). Modifiche sono ammesse
soltanto nella misura in cui sono volte a correggere errori di calcolo o di
scritturazione (art. 42 cpv. 2 RLCPubb/CIAP).
3.2
La CO 2 ha presentato il seguente
programma dei lavori:
settimana
da
a
n.
n. operai
Impianto cantiere
34.
/ 07
36.
/ 07
3.
5.
Scavo generale
36.
/ 07
37.
/ 07
2.
5.
Demolizioni e rimozioni
38.
/ 07
43.
/ 07
6.
8.
- 10
Opere in CA
40.
/ 07
13.
/ 08
2.
8.
- 10
Opere murarie
43.
/ 07
18.
/ 08
16.
8.
- 10
Posa elementi prefabbricati
6.
/ 08
7.
/ 08
2.
8.
- 10
Canalizzazioni
11.
/ 08
15.
/ 08
5.
8.
- 10
Sigillature e isolazioni
8.
/ 08
9.
/ 08
2.
6.
Opere di finitura
16.
/ 08
29.
/ 08
14.
6.
Smontaggio cantiere
29.
/ 08
30.
/ 08
2.
5.
Tolte le 4 settimane di vacanza a cavallo
tra il 2007 ed il 2008, il programma di lavoro della CO 2 prevede dunque di
portare a termine i lavori sull’arco di 45 settimane lavorative, comprese tra
l’inizio della 34. settimana del 2007 e la fine della 30. settimana del 2008,
con l’impiego di un effettivo variante da 5 a 10 operai. Il consulente del
committente ne ha computate soltanto 32, deducendo le 12 settimane previste per
le opere di finitura e per lo smontaggio del cantiere, in quanto riferite ad
attività che dipenderebbero da quelle dei vari artigiani. Ha quindi attribuito
alla CO 2 il medesimo punteggio assegnato alla ricorrente, che aveva previsto
di portare a termine i lavori in 32 settimane. Il municipio giustifica dal
canto suo la riduzione del tempo preventivato dalla CO 2, argomentando che il
programma dei lavori doveva essere allestito in base al capitolato e che le
opere di finitura non costituiscono attività previste da tale documento di
gara.
Le tesi del committente e del suo consulente
appaiono manifestamente insostenibili. Anzitutto, perché la CO 2 non prevede affatto
di terminare i lavori entro la fine della 18. settimana del 2008, ovvero entro
la prima settimana di maggio del 2008, ma prospetta di completarli nelle 12
settimane seguenti, impiegando da 5 a 6 operai anche durante i mesi di maggio,
giugno e luglio del 2008. In secondo luogo, perché i lavori di finitura, anche
se non sono esplicitamente riferiti a singole posizioni, hanno comunque per
oggetto opere previste dal capitolato. Da ultimo, perché, comunque, anche
togliendo la fase delle opere di finitura i lavori non durerebbero 32, ma almeno
33, se non 34 settimane (17 nel 2007 e 16 o 17 nel 2008).
Ne discende, che il punteggio da assegnare
al programma di lavoro allegato all’offerta della CO 2 deve essere ridotto da
37.33
a 22.80 punti. Già per questo motivo, la decisione del CO 1 non può
essere confermata.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, annullando
la decisione impugnata. Non avendo l’insorgente chiesto che la commessa le sia
direttamente aggiudicata (art. 41 cpv. 1 LCPubb), gli atti vanno ritornati al municipio
per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia è posta a carico del CO
1.
in quanto unico resistente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 5, 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60,
61, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 20 agosto 2007 del CO 1 è
annullata;
1.2.
gli atti sono rinviati al municipio per nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del CO 1.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione
a:
,;
,;
,.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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