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Decisione

52.2007.312

Opere da impresario costruttore di un centro scolastico

2 ottobre 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 25

maggio 2007 il CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed

impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da impresario costruttore

del nuovo centro scolastico.

Il bando stabiliva che la commessa sarebbe

stata aggiudicata al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri e

sottocriteri d'aggiudicazione:

- Economicità / prezzo 50%

- Termini 40%

- Organizzazione del cantiere

5%

- Apprendisti 5%

La pos. 252.100 e 110 del capitolato

d'appalto e modulo d'offerta stabiliva che i concorrenti dovevano allegare

all'offerta i seguenti documenti:

- Programma lavori

- Concetto delle installazioni di cantiere

- Presentazione della ditta

- Referenze

- Certificazioni

- Dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi di

legge di cui all'art. 39 RLCPubb/CIAP

- Dichiarazione della commissione paritetica attestante il rispetto

del CCL.

B. Nel

termine fissato dal bando (28 giugno 2007), sono pervenute al committente le offerte

di tre imprese di costruzione. Fra queste, v'erano quella dell'impresa CO 2 di

fr. 1'366'550.65 e quella dell'impresa RI 1, qui ricorrente, di fr.

1'371'890.85.

All'offerta della CO 2 non era allegato

alcun concetto delle installazioni di cantiere. Alcune delle dichiarazioni di

cui all'art. 39 RLCPubb/CIAP attestavano l'avvenuto pagamento dei contributi

sociali soltanto sino alla fine del 2006. Il programma di lavoro prodotto dalla

CO 2 prevedeva di iniziare i lavori nella 34. settimana del 2007 e di portarli

a compimento alla fine della 30. settimana del 2008. Quello allegato

all’offerta della RI 1 prevedeva invece di terminarli all’inizio di maggio del

2008.

C. Valutate le

offerte in base ai criteri d'aggiudicazione, il 20 agosto 2007 il municipio ha

deliberato la commessa alla CO 2, classificatasi al primo posto con 91.33

punti, davanti alla ricorrente, che ha ottenuto 91.14 punti. La differenza di

punteggio è dovuta al prezzo leggermente inferiore dell’offerta della CO 2. In

base agli altri criteri d’aggiudicazione le due ditte hanno infatti ottenuto il

medesimo punteggio.

D. Contro la

predetta decisione, la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullata e che gli atti siano rinviati al municipio per nuova

decisione.

L'insorgente rileva anzitutto che la CO 2 ha

omesso di allegare all'offerta il concetto delle installazioni di cantiere

richiesto dal capitolato. Rileva inoltre che le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto

pagamento delle imposte non sono aggiornate. Già per questi motivi, l'offerta

della CO 2 andrebbe esclusa dalla gara.

Ferma questa premessa la RI 1 contesta in

seguito la valutazione del programma dei lavori prodotto dall'aggiudicataria

(37.33 punti), valutato come il suo, benché prevedesse tempi sensibilmente più

lunghi. L’insorgente rimprovera in particolare al progettista di aver dedotto i

tempi (12 settimane) indicati dalla CO 2 per le opere di finitura e lo

smontaggio del cantiere.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppone il municipio, contestando le tesi dell'insorgente con

argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

La CO 2 non ha presentato osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La

competenze del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb.

In quanto partecipante alla gara, l'insorgente è senz'altro legittimata a

contestare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm). Il ricorso,

tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l’art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta

per iscritto, in modo completo e tempestivo. Il committente, soggiunge la norma

(cpv. 2), esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano

lacune formali rilevanti.

Offerte incomplete non possono dunque essere

prese in considerazione per l'aggiudicazione. Una diversa conclusione sarebbe

contraria al principio della parità di trattamento fra i concorrenti. Resta

riservato il principio di proporzionalità, che vieta al committente di

escludere offerte affette da manchevolezze di secondaria importanza, che non si

ripercuotono sulla valutazione della loro bontà.

2.2

In concreto, la CO 2 non ha allegato

all'offerta il concetto delle installazioni di cantiere richiesto dal

capitolato. Il municipio ha ritenuto che l'omissione non giustificasse

l'esclusione dell'offerta. Anzitutto perché la pos. 252.110 stabiliva che in

caso di mancanza di uno o più documenti il committente avrebbe assegnato un

termine di 5 giorni per produrli, sotto comminatoria d'esclusione dell'offerta

dalla gara. In secondo luogo, perché tale concetto non era comunque un

documento rilevante ai fini della valutazione delle offerte in base ai criteri

d'aggiudicazione.

Per principio, dopo la scadenza del termine

per inoltrarle, le offerte non possono più essere completate. Lo esclude il

principio della parità di trattamento tra i concorrenti. Dopo la chiusura della

fase d'offerta, possono essere completate soltanto le dichiarazioni attestanti

il pagamento degli oneri sociali e delle imposte (art. 39 cpv. 2 RLCPubb/CIAP).

Contrariamente a quanto assume il municipio,

il concetto delle installazioni di cantiere richiesto dal capitolato non poteva

dunque essere prodotto in un secondo tempo. Sostenibile, seppur con qualche

perplessità, è invece la tesi secondo cui tale atto non costituiva un documento

che doveva essere obbligatoriamente prodotto con l'offerta, pena l'esclusione.

A differenza del programma lavori, la cui produzione era dichiarata

obbligatoria, nessuna disposizione del capitolato, invero assai mal formulato,

prevedeva infatti che fosse valutato ai fini dell'aggiudicazione.

La valutazione del criterio relativo

all'organizzazione del cantiere prevedeva infatti di valutare soltanto le

maestranze relative all'appalto. Le carenze del capitolato non possono essere

fatte ricadere sui concorrenti.

Per quanto riguarda le dichiarazioni

attestanti il pagamento delle imposte, basta rilevare che il committente

avrebbe dovuto assegnare alla CO 2 un termine per produrre delle dichiarazioni

aggiornate.

3.3.1

Notoriamente, le offerte vanno valutate così come vengono

inoltrate. Dopo l’apertura, non possono più essere modificate. Lo esigono il

principio della parità di trattamento tra concorrenti (art. 1 lett. c LCPubb)

ed il divieto di negoziarle (art. 5 lett. f LCPubb). Modifiche sono ammesse

soltanto nella misura in cui sono volte a correggere errori di calcolo o di

scritturazione (art. 42 cpv. 2 RLCPubb/CIAP).

3.2

La CO 2 ha presentato il seguente

programma dei lavori:

settimana

da

a

n.

n. operai

Impianto cantiere

34.

/ 07

36.

/ 07

3.

5.

Scavo generale

36.

/ 07

37.

/ 07

2.

5.

Demolizioni e rimozioni

38.

/ 07

43.

/ 07

6.

8.

- 10

Opere in CA

40.

/ 07

13.

/ 08

2.

8.

- 10

Opere murarie

43.

/ 07

18.

/ 08

16.

8.

- 10

Posa elementi prefabbricati

6.

/ 08

7.

/ 08

2.

8.

- 10

Canalizzazioni

11.

/ 08

15.

/ 08

5.

8.

- 10

Sigillature e isolazioni

8.

/ 08

9.

/ 08

2.

6.

Opere di finitura

16.

/ 08

29.

/ 08

14.

6.

Smontaggio cantiere

29.

/ 08

30.

/ 08

2.

5.

Tolte le 4 settimane di vacanza a cavallo

tra il 2007 ed il 2008, il programma di lavoro della CO 2 prevede dunque di

portare a termine i lavori sull’arco di 45 settimane lavorative, comprese tra

l’inizio della 34. settimana del 2007 e la fine della 30. settimana del 2008,

con l’impiego di un effettivo variante da 5 a 10 operai. Il consulente del

committente ne ha computate soltanto 32, deducendo le 12 settimane previste per

le opere di finitura e per lo smontaggio del cantiere, in quanto riferite ad

attività che dipenderebbero da quelle dei vari artigiani. Ha quindi attribuito

alla CO 2 il medesimo punteggio assegnato alla ricorrente, che aveva previsto

di portare a termine i lavori in 32 settimane. Il municipio giustifica dal

canto suo la riduzione del tempo preventivato dalla CO 2, argomentando che il

programma dei lavori doveva essere allestito in base al capitolato e che le

opere di finitura non costituiscono attività previste da tale documento di

gara.

Le tesi del committente e del suo consulente

appaiono manifestamente insostenibili. Anzitutto, perché la CO 2 non prevede affatto

di terminare i lavori entro la fine della 18. settimana del 2008, ovvero entro

la prima settimana di maggio del 2008, ma prospetta di completarli nelle 12

settimane seguenti, impiegando da 5 a 6 operai anche durante i mesi di maggio,

giugno e luglio del 2008. In secondo luogo, perché i lavori di finitura, anche

se non sono esplicitamente riferiti a singole posizioni, hanno comunque per

oggetto opere previste dal capitolato. Da ultimo, perché, comunque, anche

togliendo la fase delle opere di finitura i lavori non durerebbero 32, ma almeno

33, se non 34 settimane (17 nel 2007 e 16 o 17 nel 2008).

Ne discende, che il punteggio da assegnare

al programma di lavoro allegato all’offerta della CO 2 deve essere ridotto da

37.33

a 22.80 punti. Già per questo motivo, la decisione del CO 1 non può

essere confermata.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, annullando

la decisione impugnata. Non avendo l’insorgente chiesto che la commessa le sia

direttamente aggiudicata (art. 41 cpv. 1 LCPubb), gli atti vanno ritornati al municipio

per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

La tassa di giustizia è posta a carico del CO

1.

in quanto unico resistente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 5, 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60,

61, 65 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 20 agosto 2007 del CO 1 è

annullata;

1.2.

gli atti sono rinviati al municipio per nuova

decisione ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del CO 1.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione

a:

,;

,;

,.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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