52.2007.313
Ristrutturazione di edifici nel nucleo. Concetto di natura indeterminata
20 novembre 2007Italiano14 min
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Numero d'incarto:
52.2007.313
Data decisione, Autorità:
20.11.2007, TRAM
Titolo:
Ristrutturazione di edifici nel nucleo. Concetto di natura indeterminata
ZONA NUCLEO
art. 21 LE
Incarto n.
52.2007.313
Lugano
20 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 settembre 2007 di
RI 1
contro
la decisione 21 agosto 2007 del Consiglio di Stato
(n. 4104) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 30 agosto 2006 rilasciata dal CO 1 a CO 2, CO 3 e CO 4 per
ristrutturare ed ampliare un gruppo di edifici del nucleo (part. 146, 149,
150, 151 e 466);
viste le risposte:
- 18 settembre 2007 del
Consiglio di Stato;
- 25 settembre 2007 del CO
1;
- 11 ottobre 2007 di CO 2,
CO 3 e CO 4;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a.
All'inizio del 2002 i resistenti CO 2, CO 3 e CO 4 hanno chiesto al CO 1 il permesso
di ristrutturare e sopraelevare un complesso di vecchi stabili, che si affaccia
sulla piazza del nucleo e che a pianterreno ospita un ristorante (part. 146,
147 e 149). L'ampliamento, destinato a ricavare 4 ampie camere mansardate nel
sottotetto, comporta una sopraelevazione del filo di gronda variante da m 1.30
dell’angolo NW a m 3.00 della facciata S e del corpo scale della facciata E.
L’attuale conglomerato di vecchi edifici, in parte in disuso, verrebbe
riordinato dal profilo formale e strutturale in modo da ricavare nel sottotetto
un ulteriore piano abitabile. L’attuale volumetria del complesso, stando ai
dati dei resistenti, sarebbe aumentata del 14.5%.
Alla domanda si è opposto il ricorrente RI 1,
proprietario di un edificio contiguo (part. 148), che ha fra l'altro contestato
l'entità della sopraelevazione, a suo avviso contraria all'art. 29 cpv. 3 NAPR,
che fino all'entrata in vigore del piano particolareggiato del nucleo limita
gli ampliamenti alle reali necessità dell'edificio.
B. Dopo
vicissitudini note alle parti, che non occorre qui riassumere, il 19 ottobre
2004 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, ritenendo che la
sopraelevazione rientrasse nei limiti degli interventi ammissibili secondo
l’art. 29 cpv. 3 NAPR, siccome adeguatamente ragguagliata alle effettive
esigenze dell'edificio.
Con giudizio 19 aprile 2005 il Consiglio di
Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso
inoltrata dall'opponente. Il Governo ha in sostanza ritenuto che il municipio,
considerando la sopraelevazione limitata e proporzionata alle reali necessità
dell'edificio, non avesse abusato della latitudine di giudizio riservatagli
dalla norma in questione.
Dichiarate improponibili alcune censure in
quanto fondate sul diritto privato, l'Esecutivo cantonale ha in seguito
ritenuto che l'intervento rispettasse anche le disposizioni di polizia del fuoco.
Contro tale giudizio RI 1 è insorto davanti
a questo tribunale, che con giudizio 9 dicembre 2005 ha accolto l'impugnativa,
alla quale i resistenti hanno di fatto aderito ritirando la domanda di costruzione.
C. Il 3 aprile
2006 CO 2, CO 3 e CO 4 hanno inoltrato al municipio una
nuova domanda, diversa dalla precedente soltanto perché sopprimeva un locale
previsto a confine con lo stabile del ricorrente.
RI 1 si è opposto anche a questa nuova
domanda, giudicandola in contrasto con l’art. 29 cpv. 3 NAPR.
Raccolto nuovamente l'avviso del
Dipartimento del territorio, il 30 agosto 2006 il municipio ha accolto anche
questa domanda di costruzione, respingendo l'opposizione del vicino qui
ricorrente.
Con giudizio 21 agosto 2007 il Consiglio di
Stato ha confermato la nuova licenza, respingendo l'impugnativa contro di essa
inoltrata dal vicino opponente.
Riallacciandosi al precedente giudizio, il
Governo ha nuovamente ritenuto che la valutazione operata dal municipio in
ordine all'entità dell'ampliamento rientrasse nei limiti della latitudine di
giudizio riservatagli dall'art. 29 cpv. 3 NAPR.
D. Contro questo
nuovo giudizio sfavorevole, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; con rinvio al Consiglio
di Stato per nuova decisione previo completamento dell'istruttoria.
Dopo aver negato che la licenza si estenda ai
piccoli rustici circostanti, il ricorrente ribadisce che la sopraelevazione
travalica i limiti degli ampliamenti ammissibili fissati dall'art. 29 cpv. 3
NAPR. Esso sarebbe di gran lunga superiore all'innalzamento di m 1.30 ritenuto
dal Governo. La sopraelevazione, destinata a realizzare 4 camere nel sottotetto
non costituirebbe una necessità oggettiva.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio che non
formulano osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i
beneficiari della licenza, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con
argomenti che verranno discussi nei seguenti considerandi, sottolineando in
particolare l'importanza della sopraelevazione realizzata dal ricorrente alcuni
anni or sono sul suo stabile.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dell'insorgente, proprietario di un fondo contermine e
già opponente, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e
dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie
allegate. Un nuovo sopralluogo non appare atto a procurare a questo tribunale
la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2.2.1. Giusta l’art. 29 cpv. 2 NAPR, il nucleo di __________ è soggetto
all'elaborazione di un piano particolareggiato (...), che deve definire:
- l'aspetto urbanistico generale compresi gli spazi pubblici (...)
- le regole di gestione degli spazi privati, costruzioni, spazi liberi,
arredi ecc.
- le direttive concernenti il recupero ambientale degli spazi
pubblici, viottoli, piazzette ecc.
Fino all'entrata in vigore del piano
particolareggiato del nucleo di __________,
soggiunge la norma (cpv. 3), sono ammessi la trasformazione di edifici, come
pure la ricostruzione sui sedimi esistenti, gli innalzamenti e gli ampliamenti
planimetrici limitati e proporzionati alle reali necessità dell'edificio.
La norma in oggetto mira essenzialmente a
salvaguardare l'attuale assetto architettonico del nucleo, in attesa che il
piano particolareggiato definisca concretamente le possibilità d'intervento.
Aumenti verticali (innalzamenti) o
orizzontali (ampliamenti planimetrici) delle attuali volumetrie
sono quindi ammessi soltanto in misura contenuta. Il limite degli aumenti delle
volumetrie ammissibili, dettato dall'esigenza di mantenere inalterate le
attuali volumetrie degli edifici al fine di non pregiudicare le scelte pianificatorie
che il piano particolareggiato allo studio si ripropone di adottare, è
costituito dalle necessità intrinseche dell'edificio. Per innalzamento
limitato e proporzionato alle reali necessità dell'edificio occorre in
sostanza intendere un intervento oggettivamente indispensabile ai fini di
un'ulteriore utilizzazione dello stabile.
Determinanti non sono dunque le esigenze
personali e soggettive dei proprietari pro tempore, ma le necessità tecniche
e funzionali poste dalla destinazione dell'edificio. Possono quindi essere
autorizzati soltanto gli interventi effettivamente indispensabili per
assicurare la continuazione dell'utilizzazione dell'immobile e per adeguarne la
fruibilità alle mutate esigenze comunemente riconosciute. Un'estensione
sostanziale delle preesistenti possibilità di utilizzazione è di principio esclusa.
Il concetto di innalzamento
limitato e proporzionato alle reali necessità dell'edificio è di natura indeterminata (Imboden Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N 66 B I seg.). In quanto
tale, esso riserva all'autorità comunale una certa latitudine di giudizio ai
fini dell'individuazione del suo contenuto normativo. Trattandosi di una norma
del diritto comunale, l'autorità superiore è inoltre tenuta a rispettare l'autonomia
dell'ente locale. Essa può scostarsi dall'interpretazione data dal municipio
soltanto quando questa appare insostenibile, sprovvista di valide ragioni o
lesiva dei diritti costituzionali dei cittadini. Ove non sussista una simile
violazione del diritto, l'autorità cantonale di ricorso non può annullare una
decisione del municipio senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un
potere di cognizione che contraddice il principio dell'autonomia comunale.
Irrilevante al riguardo è il fatto che l'interpretazione data dall'autorità di
ricorso al concetto giuridico indeterminato appaia altrettanto sostenibile di
quella attribuitagli dall'autorità comunale (DTF 96 I 369 seg, consid. 4; RDAT
2000 II n. 29; 2002 II n. 32).
2.2. Nel caso concreto, i resistenti
intendono ristrutturare il caratteristico complesso di edifici, che delimita il
lato est della piazza del nucleo di __________, innalzandolo in misura più o
meno pronunciata in modo da ricavare un intero piano abitabile nel sottotetto,
attualmente inagibile.
La facciata ovest dell'edificio principale (part.
146 A), lunga 25 m e rivolta
verso la piazza, verrebbe innalzata da m 1.55 (angolo nordovest) a m 1.85
(angolo sudovest), con una sopraelevazione più pronunciata su un fronte largo m
7.50, ove verrebbe realizzato un manufatto alto oltre 2 m dalla gronda
dell’attuale spiovente, sovrastato da un tetto a due falde perpendicolari a
quella declinante verso la piazza. Su questo versante l'innalzamento del colmo
del tetto varierebbe da m 1.80 (parte nord) a più di 2 m (parte sud).
La parte ovest della facciata sud di questo
edificio (part. 146 A) e la facciata sud dello stabile attiguo (part. 149 A) verrebbero
a loro volta innalzate di circa un paio di metri su un fronte circa 11 m, edificando
un terzo piano sull’ampia terrazza che attualmente insiste su un doppio ordine
di portici. Contenuto al di sotto di un metro è invece l'innalzamento delle
facciate sud, lunghe complessivamente una decina di metri degli edifici (part.
466 e 149 sub B), che sorgono in contiguità sul versante est.
Le facciate est degli stabili (part. 149 A e
B; 146 sub A), rivolte verso il cortile interno su cui si affaccia anche
l’edificio del ricorrente (part. 148), verrebbero riordinate in modo marcato,
eliminando i vari corpi, che attualmente la caratterizzano, ed uniformando le
coperture. Su questo versante, il filo di gronda ed il colmo dei vari spioventi
verrebbe innalzato di circa m 1.50.
Più importante (ca. 2 m) è invece
l'innalzamento del colmo dello spiovente nord, largo circa 7 m, del tetto che
ricopre l'edificio centrale (part. 149 A) che chiude il cortile verso sud.
Orbene, considerati tutti gli aspetti della
sopraelevazione, non si può ragionevolmente sostenere che costituiscano un innalzamento
limitato e proporzionato alle reali necessità dell'edificio. Pur tenendo
conto della latitudine di giudizio che l’art. 29 cpv. 2 NAPR riserva al
municipio nell’interpretazione della nozione di innalzamento commisurato alle
oggettive necessità dell’edificio, non si può ignorare che l’ampliamento
verticale previsto dal controverso progetto si traduce in pratica nell’aggiunta
di un intero piano abitabile. Risultato, questo, che travalica manifestamente i
limiti dell’ordinamento sancito dall’art. 29 cpv. 2 NAPR nell’attesa che il piano
particolareggiato del nucleo definisca concretamente gli interventi ammissibili.
La ristrutturazione dell’attuale conglomerato di edifici che sorgono in modo
disordinato sui fondi dei resistenti è senz’altro auspicabile. La soluzione
proposta dal progetto è anche assai pregevole. Il prospettato aumento delle
volumetrie va tuttavia di gran lunga oltre i limiti di un innalzamento
commisurato alle reali esigenze degli edifici interessati. Per assicurarne la
continuazione dell’utilizzazione non occorre innalzarli di un intero piano. La
sopraelevazione non è dettata da esigenze tecniche o funzionali. Né appare
indispensabile per adeguarli alle odierne esigenze abitative. Dal profilo
oggettivo, l’innalzamento si giustifica soltanto per gli ultimi due edifici
(part. 149 B e 466) che chiudono il cortile verso sud. Per gli altri è invece
dettato soltanto da considerazioni di redditività. Dal profilo delle reali
necessità dell’edificio, nulla giustifica ad esempio l’aggiunta sulla facciata ovest
di un corpo di rilevanti dimensioni sovrastato da un tetto a due falde al posto
dell’attuale spiovente ad una falda. Anche se avvincente dal profilo
architettonico, la proposta non appare giustificabile nemmeno invocando
l’autono-mia che deve essere riconosciuta al municipio nell’interpretazio-ne
del diritto comunale.
Analoghe considerazioni valgono per la
massiccia sopraelevazione dell'edificio centrale (part. 149 A) che chiude il
cortile interno verso sud. Le innegabili esigenze di riordino, riscontrabili su
questo versante, non sono talmente importanti da legittimare un innalzamento di
questa portata. Anche in questo specifico settore, il previsto aumento
verticale eccede manifestamente i limiti degli interventi ammissibili secondo
l’art. 29 cpv. 2 NAPR.
Eccessivo, dal profilo dell’ordinamento
transitorio previsto da questa norma, è pure il ragguardevole innalzamento
della facciata sud previsto mediante edificazione di un piano supplementare sull’attuale
terrazza. Al di là degli indiscutibili pregi della soluzione proposta, non si
può in effetti negare che le reali necessità di riordino dell’edificio sono al
massimo atte a giustificare una copertura della terrazza mediante prolungamento
della falda del tetto che la sovrasta.
Censurabile, dal profilo dell'art. 29 cpv. 2
NAPR, è infine anche l'inserimento di un ulteriore piano mansardato nella falda
est del tetto che ricopre l'edificio (part. 146 A) che separa la piazza dal
cortile interno. Nemmeno questo nuovo corpo, alto m 1.48 e lungo una decina di
metri appare dettato da reali esigenze tecniche o funzionali dell'immobile.
È ben vero che l’art. 29 cpv. 2 NAPR
presuppone soltanto che l'ampliamento sia giustificato da reali necessità
dell'edificio. Reali, ovvero ad rem, ai sensi della norma in esame,
possono tuttavia essere soltanto i bisogni che fanno riferimento all'oggetto.
Devono quindi essere di natura oggettiva. Gli altri bisogni, in particolare
quelli economici, non sono reali, ma personali, in quanto riconducibili al
proprietario. Sono dunque atte a giustificare un ampliamento soltanto le
esigenze di carattere tecnico o funzionale correlate alla costruzione in quanto
tale, che prescindono dai bisogni di natura contingente del proprietario.
Irrilevante è il fatto l’ampliamento
verticale è adeguatamente ragguagliato alle altezze degli stabili circostanti,
in particolare a quello del ricorrente, che anni or sono è stato oggetto di un
intervento di ristrutturazione. La limitazione degli ampliamenti verticali
sancita dall'art. 29 cpv. 3 NAPR fino all'entrata in vigore del piano
particolareggiato del nucleo di __________ rappresenta una lex specialis
per rapporto all'obbligo di adeguare l'altezza degli edifici a quelle
prevalenti nel nucleo e degli edifici circostanti sancito dall'art. 29 cpv. 4
NAPR; norma, quest'ultima, che per il momento si applica nel nucleo di __________,
dove gli ampliamenti verticali non sono limitati alle reali necessità dell'edificio.
A torto minimizza il Consiglio di Stato
l’ampliamento, ritenendolo contenuto nel limite di appena m 1.30. Una corretta
valutazione della sopraelevazione non può prescindere dalle rilevanti aggiunte
prospettate sui lati ovest e sud. Aggiunte, che appaiono in tutta la loro
estensione soprattutto dai piani in sezione allegati alla domanda di
costruzione. È anche possibile che l'aumento delle volumetrie rimanga contenuto
nel limite dell'12%. Non si può tuttavia omettere di considerare che l'ampliamento
verticale permette di aumentare la superficie utile interna di un paio di centinaia
di metri quadrati e che, in definitiva, dal sottotetto, attualmente
inutilizzabile, viene ricavato un intero nuovo piano.
Considerato l’intervento nel suo insieme,
pur tenendo conto del riserbo, di cui questo tribunale deve dar prova nella
verifica dell’interpretazione data dall’autorità decidente alle norme del diritto
comunale autonomo, si deve necessariamente ritenere che la controversa licenza travalichi
Fatti
i limiti della latitudine di giudizio che l’art. 29 cpv. 2 NAPR riserva al
municipio in ordine all'interpretazione del concetto di reali necessità
dell'edificio.
3. Infondate
sono le censure sollevate dall'insorgente con riferimento ai piccoli rustici
situati a sud del complesso da ristrutturare. La licenza non autorizza alcuna
Considerandi
trasformazione di questi edifici.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando
la licenza impugnata e la decisione governativa che la conferma siccome lesive
del diritto.
La tassa di giustizia è posta a carico dei
resistenti secondo soccombenza (art. 28 PAmm). Non si assegnano ripetibili
poiché il ricorrente non è assistito da un legale inscritto nell'apposito registro
degli avvocati.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 29 NAPR di __________; 3, 18,
28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1.
la decisione 21 agosto 2007 del Consiglio di
Stato (n. 4104);
1.2.
la licenza edilizia 30 agosto 2006 rilasciata
dal CO 1 ai resistenti.
2. La tassa di
giustizia di fr. 2'000.- è a carico dei resistenti.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
,
,
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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