52.2007.315
Multa LEPIC. Ditta individuale non iscritta all'albo delle imprese; titolare svolge la professione di impresario costruttore senza autorizzazione cantonale
22 ottobre 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2007.315
Data decisione, Autorità:
22.10.2007, TRAM
Titolo:
Multa LEPIC. Ditta individuale non iscritta all'albo delle imprese; titolare svolge la professione di impresario costruttore senza autorizzazione cantonale
MULTA
art. 1 cpv. 2 LEPIC
art. 2 LEPIC
art. 4 LEPIC
art. 16 LEPIC
art. 17 LEPIC
art. 6 cpv. 2 RLEPIC
Incarto n.
52.2007.315
Lugano
22 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Cinzia Luzzi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 10 settembre 2007 di
RI 1
contro
la decisione 24 agosto 2007 con cui la Commissione
di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione
di impresario costruttore (CV-LEPIC) ha inflitto al ricorrente una multa di
fr. 4'000.- per infrazione all'art. 4 LEPIC;
vista la risposta 27
settembre 2007 della CV-LEPIC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente RI 1, titolare RI 1, ha sottoscritto il 5 ottobre 2005
un "contratto di costruzione" con __________ per la trasformazione e
l'ampliamento di uno stabile sito alla part. n__________ di __________ in
località __________. Il costo preventivato ammontava a fr. 120'000.-, da versare
in varie tappe prestabilite sul conto della __________.
Il 9 agosto 2005 la __________ Sagl ha
notificato al municipio l'inizio dei lavori previsto per il 5 ottobre 2005.
Nella lettera era indicata quale impresa di costruzione per la demolizione la "__________"
mentre, per i lavori di costruzione, "probabilmente la __________ "
di __________. Quale direzione lavori era indicato il nome di "RI 1,
Studio __________ ".
B. Il 22 maggio 2006 l'Ufficio tecnico intercomunale ha comunicato alla
CV-LEPIC che sul cantiere non è mai apparso nessun cartello dell'impresa __________
di __________ e a nulla sono valse le richieste alla direzione lavori di
attestare che gli operai fossero effettivamente dipendenti della citata
impresa.
C. A seguito di un sopralluogo esperito in data 31 maggio 2006, il 2
giugno 2006 la CV-LEPIC ha ordinato alla __________ Sagl la sospensione dei
lavori sul citato cantiere, constatando la presenza di due operai riconducibili
a questa ditta.
D. Il 7 giugno 2006 la CV-LEPIC ha intimato alla __________ Sagl un
rapporto di contravvenzione, non essendo la stessa iscritta all'albo delle
imprese. In risposta, lo Studio __________ ha precisato che la __________ Sagl
era da tempo fallita, che lo studio non c’entrava nulla con un'impresa di
costruzioni occupandosi esclusivamente di progettazione e direzione lavori e
che dell'esecuzione dei lavori si occupava il proprietario RI 1 personalmente.
E. Il 20 giugno 2006 la CV-LEPIC ha richiesto a RI 1 il nominativo
della ditta assuntrice dei lavori nel cantiere in questione, senza ottenere risposta.
F. Il 27 luglio 2007 la CV-LEPIC ha intimato allo RI 1 un rapporto di
contravvenzione, in quanto, oltre a non essere un'impresa di costruzione, non
era iscritta all'albo delle imprese; non era quindi autorizzata ad eseguire i
lavori di carattere edile citati.
Nelle sue osservazioni del 12 agosto 2006 RI
1 ha ribadito che, in merito al cantiere di __________ in questione, lo studio __________
si è occupato esclusivamente della progettazione. Ha inoltre aggiunto che
l'operaio presente sul cantiere, impiegato per servizio clienti, ha eseguito
con un suo collega un piccolo lavoro su ordine del proprietario, da lui pagato
direttamente.
G. Con decisione 24 agosto 2007, la CV-LEPIC ha inflitto all'insorgente,
quale titolare della ditta individuale __________, una multa di fr. 4'000.- per
violazione dell'art. 4 LEPIC. La risoluzione è stata resa in considerazione del
fatto che RI 1, al momento dell'infrazione, non era iscritto all'albo delle
imprese, e che i lavori a lui deliberati avrebbero superato l'importo di fr.
30'000.- fissato dall'art. 4 cpv. 3 LEPIC.
H. Avverso questo provvedimento RI 1 si aggrava ora dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone in via principale l'annullamento
e, subordinatamente, la riduzione della multa. L'insorgente contesta innanzi
tutto di aver effettuato un lavoro di impresario costruttore per oltre fr.
50'000.-, precisando che sono stati eseguiti solo lavori di modesta importanza.
Inoltre ritiene che la decisione della CV-LEPIC sia lesiva della parità di
trattamento e violi la libertà di commercio.
Fatti
I.
All'accoglimento del ricorso si oppone la
CV-LEPIC, rilevando in sostanza che dalla descrizione dei fatti e dalla
documentazione a disposizione risulta con chiarezza che tutti i lavori di
costruzione sulla part. n. __________ di __________, quantificabili in fr.
120'000.-, sono riconducibili a RI 1, il quale non contesta di averli eseguiti.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 17 cpv. 3
LEPIC), la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la
tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe. Lo stesso è dunque
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
Sono considerate imprese
di costruzione le persone giuridiche, le società di persone o le ditte
individuali che, con attrezzature ed un organico proprio, eseguono lavori di
sopra e sottostruttura (art. 1 cpv. 2 LEPIC).
Giusta l'art. 2 LEPIC, l’esercizio della
professione di impresario costruttore nel Cantone è soggetta ad autorizzazione rilasciata
dal dipartimento competente.
Sono abilitate ad eseguire lavori di sopra e
sottostruttura le imprese iscritte all’albo (art. 4 cpv. 1 LEPIC). Non soggiace
all’applicazione della presente legge l’esecuzione di lavori, a titolo
professionale, di modesta importanza o particolarmente semplici che possono
essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della
costruzione e senza l’ausilio di attrezzature importanti (cpv. 2). Sono considerati
di modesta importanza i lavori i cui preventivabili costi non superano
l’importo di fr. 30'000.-- (cpv. 3).
L’autorizzazione all’esercizio della
professione di impresario costruttore è un permesso di polizia. Essa è infatti
volta a salvaguardare tipici beni di polizia, quali la sicurezza e la buona
fede nei rapporti commerciali, dai rischi derivanti dall’attività di imprenditori
che non offrono sufficienti garanzie di preparazione e di capacità in ordine ad
un’esecuzione a regola d’arte di lavori di sopra e sottostruttura. Attraverso
gli obblighi sanciti dall’art. 6 lett. d-f LEPIC, l’autorizzazione persegue
inoltre finalità d’ordine sociale (STA 21 novembre 2000 in re T.).
L’esecuzione dei lavori non può essere
suddivisa in lotti al fine di sottrarli all’applicazione dell’art. 4 cpv. 1
della LEPIC (art. 6 cpv. 2 RLEPIC).
La violazione delle disposizioni della LEPIC
è punita dalla CV-LEPIC con l’ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.-- o la
radiazione dall’albo (art. 16 cpv. 1 LEPIC).
E' punibile il contravventore anche se
esegue i lavori in subappalto, sia esso l'impresario, il committente, il
progettista o il direttore dei lavori (art. 16 cpv. 3 LEPIC).
La pena dev’essere adeguata alla colpa
dell’autore materiale dell’infrazione, alla sua condizione personale ed alla
gravità oggettiva dell’infrazione commessa, fermo restando che in questa
materia le persone giuridiche possono essere tenute responsabili per le
infrazioni commesse da loro organi o incaricati nell'esercizio della loro funzione
(art. 16 cpv. 4 LEPIC).
3.3.1
Preliminarmente, si precisa che lo Studio __________ è una
ditta individuale, la quale non beneficia di personalità giuridica. Essa è
stata iscritta a registro di commercio il __________ 2003, mentre è stata
radiata il __________ 2007 per cessazione di attività. Per questo motivo
correttamente la CV-LEPIC ha intimato la sua decisione al titolare RI 1, unico
responsabile per ogni atto intrapreso dallo studio __________.
3.2
In concreto, a RI 1, titolare dello
studio __________, sono stati affidati i lavori per la ristrutturazione di uno
stabile di __________, con un costo quantificato nel "contratto di costruzione"
sottoscritto tra le parti di fr. 120'000.-; inoltre, dalle fatture inviate dal
ricorrente alla proprietaria dello stabile ristrutturato tra ottobre 2005 e novembre
2006, si evince che lo stesso ha eseguito lavori da impresario costruttore (ad
esempio istallazione cantiere, fondamenta, muratura, getto scala, costruzione
soletta, isolazione,…) per almeno fr. 63'000.-, già dedotta la somma dovuta
alla ditta __________ SA, alla quale sono stati probabilmente subappaltati
lavori di carpenteria. Salvo detto accenno alla ditta __________ SA, dal
dettaglio delle fatture emerge come i lavori siano stati fatturati per
prestazioni eseguite direttamente dallo studio __________ di RI 1.
Si può quindi con certezza ritenere, visti i
documenti agli atti, che i lavori di ristrutturazione preventivati ed eseguiti
dal ricorrente superino il limite di fr. 30'000.- fissato dalla legge. Questi lavori
non rientrano inoltre nelle opere di modesta importanza o particolarmente semplici,
eseguibili senza attrezzature importanti. La contestazione in merito ai lavori
eseguiti e al valore degli stessi sollevata dal ricorrente risulta quindi infondata.
L'insorgente non contesta nemmeno che gli
operai presenti sul cantiere al momento dei sopralluoghi della CV-LEPIC siano a
lui riconducibili, ammettendolo anzi in alcuni scritti presenti nell’incarto. RI
1.
ha cercato di confondere i lavori commissionati allo studio __________ con
quelli appaltati a lui direttamente, ma, come affermato al considerando 3.1.,
questa distinzione non ha nessuna conseguenza giuridica sulle sue
responsabilità. Il ricorrente risulta quindi essere l'unico imprenditore
presente sul cantiere.
RI 1 ha dunque esercitato la professione di
impresario costruttore senza averne l'autorizzazione cantonale e senza essere
quindi iscritto all'albo delle imprese; di conseguenza ha effettivamente
commesso l'infrazione addebitatagli e il suo atteggiamento va sanzionato (art.
16.
LEPIC), avendo egli violato l'art. 4 LEPIC.
3.3
Accertato che l'insorgente deve
rispondere per la violazione dell'art. 4 cpv. 2 LEPIC, resta da verificare se
la multa inflitta è adeguata alla gravità dell'infrazione commessa, alla colpa
ed alle condizioni personali del trasgressore.
La colpa imputabile al ricorrente è
senz’altro rilevante, ritenuto che egli è attivo nel settore edilizio da molti
anni e non poteva quindi ignorare che il fatto di esercitare la professione di impresario
costruttore nel Cantone è soggetto ad autorizzazione e che soltanto con
l'iscrizione dell'impresa al relativo albo egli sarebbe stato abilitato ad
eseguire i lavori di ristrutturazione sul cantiere di __________. A rafforzare
questa tesi vi è pure il fatto che nel 2001 è stato oggetto di una procedura
contravvenzionale LEPIC quale amministratore unico della ditta __________ SA.
L'infrazione commessa non è certamente
trascurabile, ritenuto che i costi legati all'esecuzione dei lavori
inizialmente commissionati al ricorrente dalla proprietaria del fondo in
questione (fr. 120'000.-; cfr. contratto di costruzione), superano di quattro
volte il valore soglia previsto dalla legge, lavori confermati almeno per fr.
63'000.- con le fatture agli atti.
Questo tribunale ritiene quindi commisurata
alla gravità dell'infrazione ed alla colpa del trasgressore la multa di fr.
4'000.- inflitta al ricorrente.
4.
Il ricorrente ravvisa nell'operato dell'autorità cantonale una lesione
della parità di trattamento e una violazione della libertà di commercio. Anche
queste censure vanno respinte.
Il ricorrente invoca una non meglio
precisata disparità di trattamento senza fornire nessun argomento od elemento a
sostegno della propria tesi: dagli atti risulta che la decisione impugnata costituisce
un normale caso di applicazione della LEPIC da parte dell'organismo a ciò preposto.
Inoltre, anche la doglianza del tutto
generica secondo cui è stata violata la libertà economica del ricorrente si
rivela infondata. Come affermato al considerando 2, la LEPIC ha per scopo di
salvaguardare la sicurezza e la buona fede nei rapporti tra impresario
costruttore e committente, garantendo un'esecuzione dei lavori a regola d'arte.
L'interesse pubblico è quindi preponderante, il che giustifica la necessità di
ottenere un'autorizzazione e l'iscrizione all'albo delle imprese per i
professionisti che vogliono esercitare in questo ambito. Simili misure di
polizia sono perfettamente compatibili con la libertà economica.
5.
Sulla scorta di tutto quanto precede questo tribunale, apprezzando
liberamente il complesso delle prove agli atti, matura il solido convincimento
che il ricorrente abbia effettivamente e consapevolmente commesso l'infrazione
rimproveratagli, motivo per cui non può essere prosciolto dall'addebito che gli
è stato mosso.
Quanto alla multa, risulta confacentemente
proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al
grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto con la
conseguente conferma della risoluzione impugnata.
La tassa di giustizia e le spese sono poste
a carico dell’insor-gente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 4, 16, 17 LEPIC; 6 RLEPIC; 18, 28,
43, 46, 60 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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