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Decisione

52.2007.315

Multa LEPIC. Ditta individuale non iscritta all'albo delle imprese; titolare svolge la professione di impresario costruttore senza autorizzazione cantonale

22 ottobre 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I.

All'accoglimento del ricorso si oppone la

CV-LEPIC, rilevando in sostanza che dalla descrizione dei fatti e dalla

documentazione a disposizione risulta con chiarezza che tutti i lavori di

costruzione sulla part. n. __________ di __________, quantificabili in fr.

120'000.-, sono riconducibili a RI 1, il quale non contesta di averli eseguiti.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 17 cpv. 3

LEPIC), la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la

tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe. Lo stesso è dunque

ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

Sono considerate imprese

di costruzione le persone giuridiche, le società di persone o le ditte

individuali che, con attrezzature ed un organico proprio, eseguono lavori di

sopra e sottostruttura (art. 1 cpv. 2 LEPIC).

Giusta l'art. 2 LEPIC, l’esercizio della

professione di impresario costruttore nel Cantone è soggetta ad autorizzazione rilasciata

dal dipartimento competente.

Sono abilitate ad eseguire lavori di sopra e

sottostruttura le imprese iscritte all’albo (art. 4 cpv. 1 LEPIC). Non soggiace

all’applicazione della presente legge l’esecuzione di lavori, a titolo

professionale, di modesta importanza o particolarmente semplici che possono

essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della

costruzione e senza l’ausilio di attrezzature importanti (cpv. 2). Sono considerati

di modesta importanza i lavori i cui preventivabili costi non superano

l’importo di fr. 30'000.-- (cpv. 3).

L’autorizzazione all’esercizio della

professione di impresario costruttore è un permesso di polizia. Essa è infatti

volta a salvaguardare tipici beni di polizia, quali la sicurezza e la buona

fede nei rapporti commerciali, dai rischi derivanti dall’attività di imprenditori

che non offrono sufficienti garanzie di preparazione e di capacità in ordine ad

un’esecuzione a regola d’arte di lavori di sopra e sottostruttura. Attraverso

gli obblighi sanciti dall’art. 6 lett. d-f LEPIC, l’autorizzazione persegue

inoltre finalità d’ordine sociale (STA 21 novembre 2000 in re T.).

L’esecuzione dei lavori non può essere

suddivisa in lotti al fine di sottrarli all’applicazione dell’art. 4 cpv. 1

della LEPIC (art. 6 cpv. 2 RLEPIC).

La violazione delle disposizioni della LEPIC

è punita dalla CV-LEPIC con l’ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.-- o la

radiazione dall’albo (art. 16 cpv. 1 LEPIC).

E' punibile il contravventore anche se

esegue i lavori in subappalto, sia esso l'impresario, il committente, il

progettista o il direttore dei lavori (art. 16 cpv. 3 LEPIC).

La pena dev’essere adeguata alla colpa

dell’autore materiale dell’infrazione, alla sua condizione personale ed alla

gravità oggettiva dell’infrazione commessa, fermo restando che in questa

materia le persone giuridiche possono essere tenute responsabili per le

infrazioni commesse da loro organi o incaricati nell'esercizio della loro funzione

(art. 16 cpv. 4 LEPIC).

3.3.1

Preliminarmente, si precisa che lo Studio __________ è una

ditta individuale, la quale non beneficia di personalità giuridica. Essa è

stata iscritta a registro di commercio il __________ 2003, mentre è stata

radiata il __________ 2007 per cessazione di attività. Per questo motivo

correttamente la CV-LEPIC ha intimato la sua decisione al titolare RI 1, unico

responsabile per ogni atto intrapreso dallo studio __________.

3.2

In concreto, a RI 1, titolare dello

studio __________, sono stati affidati i lavori per la ristrutturazione di uno

stabile di __________, con un costo quantificato nel "contratto di costruzione"

sottoscritto tra le parti di fr. 120'000.-; inoltre, dalle fatture inviate dal

ricorrente alla proprietaria dello stabile ristrutturato tra ottobre 2005 e novembre

2006, si evince che lo stesso ha eseguito lavori da impresario costruttore (ad

esempio istallazione cantiere, fondamenta, muratura, getto scala, costruzione

soletta, isolazione,…) per almeno fr. 63'000.-, già dedotta la somma dovuta

alla ditta __________ SA, alla quale sono stati probabilmente subappaltati

lavori di carpenteria. Salvo detto accenno alla ditta __________ SA, dal

dettaglio delle fatture emerge come i lavori siano stati fatturati per

prestazioni eseguite direttamente dallo studio __________ di RI 1.

Si può quindi con certezza ritenere, visti i

documenti agli atti, che i lavori di ristrutturazione preventivati ed eseguiti

dal ricorrente superino il limite di fr. 30'000.- fissato dalla legge. Questi lavori

non rientrano inoltre nelle opere di modesta importanza o particolarmente semplici,

eseguibili senza attrezzature importanti. La contestazione in merito ai lavori

eseguiti e al valore degli stessi sollevata dal ricorrente risulta quindi infondata.

L'insorgente non contesta nemmeno che gli

operai presenti sul cantiere al momento dei sopralluoghi della CV-LEPIC siano a

lui riconducibili, ammettendolo anzi in alcuni scritti presenti nell’incarto. RI

1.

ha cercato di confondere i lavori commissionati allo studio __________ con

quelli appaltati a lui direttamente, ma, come affermato al considerando 3.1.,

questa distinzione non ha nessuna conseguenza giuridica sulle sue

responsabilità. Il ricorrente risulta quindi essere l'unico imprenditore

presente sul cantiere.

RI 1 ha dunque esercitato la professione di

impresario costruttore senza averne l'autorizzazione cantonale e senza essere

quindi iscritto all'albo delle imprese; di conseguenza ha effettivamente

commesso l'infrazione addebitatagli e il suo atteggiamento va sanzionato (art.

16.

LEPIC), avendo egli violato l'art. 4 LEPIC.

3.3

Accertato che l'insorgente deve

rispondere per la violazione dell'art. 4 cpv. 2 LEPIC, resta da verificare se

la multa inflitta è adeguata alla gravità dell'infrazione commessa, alla colpa

ed alle condizioni personali del trasgressore.

La colpa imputabile al ricorrente è

senz’altro rilevante, ritenuto che egli è attivo nel settore edilizio da molti

anni e non poteva quindi ignorare che il fatto di esercitare la professione di impresario

costruttore nel Cantone è soggetto ad autorizzazione e che soltanto con

l'iscrizione dell'impresa al relativo albo egli sarebbe stato abilitato ad

eseguire i lavori di ristrutturazione sul cantiere di __________. A rafforzare

questa tesi vi è pure il fatto che nel 2001 è stato oggetto di una procedura

contravvenzionale LEPIC quale amministratore unico della ditta __________ SA.

L'infrazione commessa non è certamente

trascurabile, ritenuto che i costi legati all'esecuzione dei lavori

inizialmente commissionati al ricorrente dalla proprietaria del fondo in

questione (fr. 120'000.-; cfr. contratto di costruzione), superano di quattro

volte il valore soglia previsto dalla legge, lavori confermati almeno per fr.

63'000.- con le fatture agli atti.

Questo tribunale ritiene quindi commisurata

alla gravità dell'infrazione ed alla colpa del trasgressore la multa di fr.

4'000.- inflitta al ricorrente.

4.

Il ricorrente ravvisa nell'operato dell'autorità cantonale una lesione

della parità di trattamento e una violazione della libertà di commercio. Anche

queste censure vanno respinte.

Il ricorrente invoca una non meglio

precisata disparità di trattamento senza fornire nessun argomento od elemento a

sostegno della propria tesi: dagli atti risulta che la decisione impugnata costituisce

un normale caso di applicazione della LEPIC da parte dell'organismo a ciò preposto.

Inoltre, anche la doglianza del tutto

generica secondo cui è stata violata la libertà economica del ricorrente si

rivela infondata. Come affermato al considerando 2, la LEPIC ha per scopo di

salvaguardare la sicurezza e la buona fede nei rapporti tra impresario

costruttore e committente, garantendo un'esecuzione dei lavori a regola d'arte.

L'interesse pubblico è quindi preponderante, il che giustifica la necessità di

ottenere un'autorizzazione e l'iscrizione all'albo delle imprese per i

professionisti che vogliono esercitare in questo ambito. Simili misure di

polizia sono perfettamente compatibili con la libertà economica.

5.

Sulla scorta di tutto quanto precede questo tribunale, apprezzando

liberamente il complesso delle prove agli atti, matura il solido convincimento

che il ricorrente abbia effettivamente e consapevolmente commesso l'infrazione

rimproveratagli, motivo per cui non può essere prosciolto dall'addebito che gli

è stato mosso.

Quanto alla multa, risulta confacentemente

proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al

grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto con la

conseguente conferma della risoluzione impugnata.

La tassa di giustizia e le spese sono poste

a carico dell’insor-gente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 4, 16, 17 LEPIC; 6 RLEPIC; 18, 28,

43, 46, 60 segg. PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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