52.2007.317
Antenne di telefonia mobile
18 marzo 2008Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2007.317
Data decisione, Autorità:
18.03.2008, TRAM
Titolo:
Antenne di telefonia mobile
ANTENNA O RIPETITORE
art. 24 LPT
Incarto n.
52.2007.317
Lugano
18 marzo 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 settembre 2007 del
Comune di Melide, 6815 Melide,
contro
la decisione 21 agosto 2007 del Consiglio di Stato
(n. 4097) che annulla la decisione 6 marzo 2007 con cui il municipio di
Melide ha negato a CO 1, __________, __________ e __________ il permesso di
posare un’infrastruttura d’antenna per la telefonia mobile ed una stazione di
recupero dell’energia su un fondo (part. 710) compreso tra l’auto-strada A2 e
la stazione delle __________;
viste le risposte:
- 26 settembre 2007 del
Consiglio di Stato;
- 15 ottobre 2007 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 16 novembre
2005 CO 1 (__________), __________ (__________), __________ (__________) e __________
(__________) hanno chiesto al municipio di Melide il permesso di posare
un’infrastruttura d’antenna per la telefonia mobile ed una stazione di recupero
dell’energia su un terreno (part. 710) situato tra il cavalcavia
dell’autostrada A2 e la stazione delle __________, fuori della zona edificabile.
L’infrastruttura si compone essenzialmente di un pilone metallico, alto 28 m, destinato
a sorreggere 18 antenne GSM e UMTS, e di una serie di aggregati tecnici
sistemati alla sua base. Essa verrebbe a sostituire le due antenne esistenti
all'interno dell'abitato, che verrebbero messe fuori esercizio e smantellate.
Nel termine di pubblicazione sono state
inoltrate al municipio due opposizioni, alle quali si è aggiunta una petizione
sottoscritta da 257 abitanti, che gli chiedevano di respingere la domanda.
Raccolto il preavviso favorevole dei Servizi
generali del Dipartimento del territorio (n. 51688) con decisione 6 marzo 2007
il municipio ha negato la licenza, ritenendo che l'impianto si ponesse in
contrasto con le disposizioni che tutelano la chiesa parrocchiale dei santi __________
e __________ (part. 377), situata nel vicino nucleo e dichiarata monumento
culturale d'importanza cantonale.
B. Con
giudizio 21 agosto 2007 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa
inoltrata da SM contro la predetta decisione, che ha annullato, rinviando gli
atti al municipio affinché rilasciasse la licenza richiesta.
Il Governo ha in sostanza escluso che la
controversa antenna, situata a quasi 100 m dalla chiesa in un contesto diverso
da quello del nucleo, caratterizzato dalla presenza di numerosi tralicci, potesse
compromettere il valore e l'integrità del monumento. Parimenti da escludere
sarebbe qualsiasi violazione della legislazione ambientale (ORNI e RORNI).
C. Contro il
predetto giudizio, il comune di Melide si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della decisione
di diniego della licenza.
L'insorgente ribadisce anzitutto le censure
sollevate senza successo in prima istanza con riferimento alle esigenze di
tutela della chiesa parrocchiale. Esso eccepisce in seguito la mancanza di
qualsiasi ponderazione degli interessi contrapposti, imperativamente prescritta
dall'art. 24 lett. b LPT. Rimprovera infine all'autorità di non aver minimamente
esaminato le ubicazioni alternative proposte dal municipio e chiede che venga
esperita una perizia tecnica che permetta di valutarle concretamente.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene SM
contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto
necessario saranno discussi nei seguenti considerandi. Dopo aver negato che
l'antenna arrechi un qualsivoglia pregiudizio al monumento culturale protetto,
la resistente produce una serie di mappe volte ad illustrare il diverso grado
di copertura della zona con i segnali GSM e UMTS a dipendenza delle ubicazioni
alternative proposte dal municipio.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 21 cpv. 1 LE. La legittimazione attiva del comune insorgente è certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai
essere posto rimedio annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti
all'istanza inferiore per nuova decisione, previa assunzione delle prove
mancanti (art. 65 cpv. 2 PAmm).
Considerandi
2.
Giusta
l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire edifici o
impianti è rilasciata solo se sono conformi alla funzione prevista per la zona
d'utilizzazione (principio della conformità di zona). In
deroga a tale disposizione, fuori delle zone edificabili, l’art. 24 LPT
permette comunque di rilasciare autorizzazioni eccezionali per la costruzione o
il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se, cumulativamente, (a)
la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile, e (b)
non vi si oppongono interessi preponderanti.
La nozione dell'ubicazione vincolata ha
carattere oggettivo e soggiace, secondo la giurisprudenza, a esigenze severe.
Occorre infatti che sia necessario costruire l'edificio o l'impianto in quel
luogo e nelle dimensioni progettate per motivi tecnici o inerenti al suo
esercizio, o per la natura del terreno (DTF 129 II 63 consid. 3.1, 124 II 252
consid. 4a); il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione
di ogni altra ubicazione (DTF 115 Ib 295 consid. 3a e c). Motivi puramente
finanziari, personali o di comodità non sono invece sufficienti (DTF 129 II 63
consid. 3.1., 124 II 252 consid. 4a).
Per le antenne per la telefonia mobile, l'ubicazione
vincolata è riconosciuta soltanto quando la posizione risulta dettata da considerazioni
di carattere tecnico, che la fanno apparire più vantaggiosa rispetto ad un
collocamento all'interno delle zone edificabili (DTF 133 II 409 consid. 4.2 seg. ; STF 1A.186/2002 23 maggio 2003; ZBl 2004, 103 seg.; Heinz
Aemisegger, Die bundesge-richtliche Rechtsprechung zu Standortgebundenheit und
Stand-ortplanung von Mobilkunkanlagen, VLP-ASPAN, n. 2/08 cap. 3.1.1). Le
ubicazioni fuori della zona edificabile devono essere limitate allo stretto
indispensabile attraverso la coutenza ed ottimizzate attraverso una verifica
delle ubicazioni alternative. Verifica, questa, che si sovrappone per certi
aspetti a quella della ponderazione degli interessi contrapposti secondo l'art.
24.
lett. b LPT (Benjamin Wittwer, Bewilligung von
Mobilfunkanlagen, Zurigo 2006, pag. 102 seg.)
3.3.1
Nel caso concreto, il controverso impianto verrebbe eretto su
un terreno (part. 710), situato fuori della zona edificabile, all'estremità
ovest del ponte-diga che collega __________, tra il cavalcavia dell’autostrada
A2 ed i binari della stazione delle __________. Esso si compone essenzialmente
di un pilone metallico, alto 28 m, che sorregge 18 antenne GSM e UMTS, e di una
serie di aggregati tecnici sistemati alla sua base. Al momento della sua
attivazione verrebbero messe fuori esercizio e smantellate le due antenne di __________
e __________ attualmente esistenti all'interno dell'abitato. Il rilascio della
licenza soggiace dunque all'ordinamento retto dall'art. 24 LPT.
Il 16 giugno 2006 i Servizi generali del
Dipartimento del territorio hanno preavvisato favorevolmente la domanda di
costruzione, ritenendo che il luogo prescelto, conforme al sito previsto dall'accordo
di coordinamento delle ubicazioni delle antenne di telefonia mobile,
rispondesse al requisito dell'ubicazione vincolata.
3.2
Il municipio ha invece negato la
licenza, reputando che l'antenna disattendesse l’art. 44 NAPR, che dichiara
bene culturale protetto d'importanza cantonale la chiesa parrocchiale situata
nel vicino nucleo e vieta tutti gli interventi suscettibili di pregiudicarne
l'integrità od il valore. Deduzione, questa, che il Consiglio di Stato ha
ritenuto infondata.
Tanto l'approccio del municipio, quanto
quello del Governo non possono essere condivisi.
Per principio, l'attività edilizia fuori
delle zone edificabili è infatti retta esclusivamente dall'art. 24 LPT. L’art.
44.
NAPR non è dunque direttamente applicabile. Ciò non vuol dire che le
esigenze di protezione dei beni culturali non debbano essere prese in
considerazione. Significa soltanto che vanno assicurate nell'ambito della
ponderazione globale degli interessi contrapposti, prescritta dall'art. 24
lett. b LPT. Aspetto, questo, che non è stato affrontato con la necessaria
attenzione già in sede di preavviso del Dipartimento del territorio.
3.3
Dal profilo del requisito
dell'ubicazione vincolata, va anzitutto rilevato che l'indicazione data dai
piani annessi all'accordo cantonale di coordinamento sui siti per le antenne
GSM, sottoscritto nel 2001 con le aziende titolari di una concessione federale
per la telefonia mobile ed esteso successivamente alla tecnologia UMTS, ha valore di semplice informazione, paragonabile a quella fornita da
una licenza preliminare, rilasciata prescindendo dall’esperimento della
procedura ordinaria del permesso (art. 15 cpv. 2 LE) e quindi insuscettibile di
esplicare effetti verso terzi. L'ubicazione indicata dai piani non certifica dunque l'adempimento del requisito fissato dall'art. 24
lett. a LPT (STA 25.9.2002 n. 52.2001.424 consid. 2.2.).
In caso di contestazione da parte di terzi, in
particolare dei comuni non coinvolti nell'accordo, l'autorità deve comunque
verificare la legittimità dell'ubicazione prevista per un determinato impianto
alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina attorno
alla nozione di ubicazione vincolata. Essa non può in particolare prescindere
da una verifica tecnica della sua necessità funzionale del singolo impianto nel
luogo previsto dall'accordo in ordine alla sua configurazione (numero, orientamento
e potenza delle antenne) per rapporto ai bisogni di copertura del territorio,
ai limiti posti dall'ORNI e ad altre possibili ubicazioni. I siti previsti
dall'accordo, per quanto consta a questo tribunale, sono infatti stati individuati
soprattutto sulla base delle indicazioni fornite dalle aziende concessionarie,
che sono state soppesate e valutate in un quadro generale, senza esperire
un'approfondita verifica della giustificazione tecnica dell'ubicazione esatta
di ogni singolo impianto.
Di fronte alle ubicazioni alternative
proposte dal municipio di Melide, l'autorità cantonale non poteva dunque
accontentarsi della generica e sommaria valutazione di inidoneità fornitale
dalle aziende istanti in licenza che aveva interpellato. La risposta 12 dicembre
2006, data dalle tre ditte ai servizi del dipartimento, si limita infatti a
rilevare che le ubicazioni alternative non possono garantire una qualità dei
segnali equivalente a quella dell'ubicazione all'esame, rispettivamente che
l'ubicazione al centro del ponte diga comporterebbe un peggioramento delle
interferenze in gran parte dell'area di Lugano. Affermazioni, queste, che
non sono state supportate da alcun documento (piano di simulazione) che
permetta di verificarne l'attendibilità.
È ben vero che in questa sede la resistente SM
ha prodotto quattro mappe, che illustrano i diversi gradi di copertura della
zona con i segnali GSM (1 ubicazione) e UMTS (3 ubicazioni). Queste cartine,
che il comune ricorrente non ha contestato, sembrano indicare che il sito
prescelto dalle istanti in licenza è il migliore dal profilo della copertura
della zona. Esse non permettono tuttavia di trarre conclusioni certe ed
affidabili, poiché manca qualsiasi indicazione sui presupposti tecnici degli impianti.
Non si può pertanto escludere che modificando la configurazione delle antenne
(potenza del segnale, orientamento, ecc.) nelle ubicazioni alternative non si possano
ottenere risultati altrettanto buoni. Ora, una simile verifica non compete alle
istanze di ricorso, ma all'autorità cantonale preposta all'esame della
conformità della domanda di costruzione con le norme di diritto federale e cantonale
che è tenuta ad applicare. Spetta in particolare ai Servizi generali del
Dipartimento del territorio munire il preavviso di tutte le informazioni
necessarie, fornite sì dall'istante in licenza, ma adeguatamente vagliate dai
suoi servizi specializzati, che permettano anzitutto agli interessati di
convincersi della legittimità della decisione adottata, rispettivamente, in
caso di contestazione, all'autorità di ricorso di pronunciarsi con la dovuta
cognizione di causa sulla legittimità del provvedimento, senza dover far capo
ad ulteriori approfondimenti.
Già dal profilo dell'art. 24 lett. a LPT, la
decisione non può dunque essere confermata.
3.4
Analoghe considerazioni valgono per
quanto concerne la ponderazione degli interessi contrapposti richiesta
dall'art. 24 lett. b LPT, che deve essere effettuata in modo dialettico con la
scelta dell'ubicazione (art. 24 lett. a LPT; STF 23.5.2003 n.1A. 186/2002
consid. 3). I Servizi generali si sono limitati a rilevare che l'ubicazione
prescelta presentava il vantaggio di permettere l'eliminazione delle due
antenne attualmente situate nella zona edificabile. Se la dislocazione
dell'antenna fuori della zona edificabile costituisca effettivamente un
vantaggio è questione che può per il momento rimanere indecisa. Al riguardo si
può unicamente annotare che un'ubicazione fuori della zona edificabile non è in
quanto tale considerata preferibile rispetto ad un'ubicazione all'interno della
zona edificabile. Vale anzi il contrario (DTF 133 II 409 ibidem). Nell'ambito
del presente giudizio è sufficiente rilevare che nella ponderazione degli
interessi contrapposti vanno considerati anche gli aspetti paesaggistici e le esigenze di protezione della chiesa
parrocchiale, dichiarata bene culturale d'importanza cantonale. Esigenze,
quest'ultime, che la Sezione della sistemazione territoriale ha omesso di
soppesare nell'ambito di una ponderazione globale degli interessi contrapposti.
Anche dal profilo dell'art. 24 lett. b LPT,
l'esame della domanda di costruzione da parte dell'autorità cantonale non va
dunque esente da critiche.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente
accolto, annullando la decisione municipale impugnata e la risoluzione governativa
che l'annulla, siccome fondate su accertamenti insufficienti. Gli atti sono
rinviati al Dipartimento del territorio, affinché, esperiti gli approfondimenti
illustrati nei precedenti considerandi, emani un nuovo avviso, debitamente
motivato, da trasmettere al municipio per nuova decisione. Particolare
attenzione dovrà essere dedicata ai vantaggi di un'ubicazione fuori della zona
edificabile rispetto ad una collocazione all'interno del perimetro edificabile
(ad esempio, all'intersezione tra la strada cantonale e la corsia che immette
sull'autostrada in direzione sud, all'estremità ovest della striscia edificabile
della zona turistica-residenziale speciale (ZTc) "Romantica"), che si
allunga verso ovest in direzione del nucleo.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24 LPT; 44 NAPR di Melide; 3, 18,
28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 21 agosto 2007 del Consiglio di
Stato (n. 4097) e la decisione 6 marzo 2007 del municipio di Melide sono annullate;
1.2.
gli atti sono trasmessi al Dipartimento del
territorio affinché emani un nuovo avviso come ai considerandi.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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