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Decisione

52.2007.317

Antenne di telefonia mobile

18 marzo 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 16 novembre

2005 CO 1 (__________), __________ (__________), __________ (__________) e __________

(__________) hanno chiesto al municipio di Melide il permesso di posare

un’infrastruttura d’antenna per la telefonia mobile ed una stazione di recupero

dell’energia su un terreno (part. 710) situato tra il cavalcavia

dell’autostrada A2 e la stazione delle __________, fuori della zona edificabile.

L’infrastruttura si compone essenzialmente di un pilone metallico, alto 28 m, destinato

a sorreggere 18 antenne GSM e UMTS, e di una serie di aggregati tecnici

sistemati alla sua base. Essa verrebbe a sostituire le due antenne esistenti

all'interno dell'abitato, che verrebbero messe fuori esercizio e smantellate.

Nel termine di pubblicazione sono state

inoltrate al municipio due opposizioni, alle quali si è aggiunta una petizione

sottoscritta da 257 abitanti, che gli chiedevano di respingere la domanda.

Raccolto il preavviso favorevole dei Servizi

generali del Dipartimento del territorio (n. 51688) con decisione 6 marzo 2007

il municipio ha negato la licenza, ritenendo che l'impianto si ponesse in

contrasto con le disposizioni che tutelano la chiesa parrocchiale dei santi __________

e __________ (part. 377), situata nel vicino nucleo e dichiarata monumento

culturale d'importanza cantonale.

B. Con

giudizio 21 agosto 2007 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa

inoltrata da SM contro la predetta decisione, che ha annullato, rinviando gli

atti al municipio affinché rilasciasse la licenza richiesta.

Il Governo ha in sostanza escluso che la

controversa antenna, situata a quasi 100 m dalla chiesa in un contesto diverso

da quello del nucleo, caratterizzato dalla presenza di numerosi tralicci, potesse

compromettere il valore e l'integrità del monumento. Parimenti da escludere

sarebbe qualsiasi violazione della legislazione ambientale (ORNI e RORNI).

C. Contro il

predetto giudizio, il comune di Melide si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della decisione

di diniego della licenza.

L'insorgente ribadisce anzitutto le censure

sollevate senza successo in prima istanza con riferimento alle esigenze di

tutela della chiesa parrocchiale. Esso eccepisce in seguito la mancanza di

qualsiasi ponderazione degli interessi contrapposti, imperativamente prescritta

dall'art. 24 lett. b LPT. Rimprovera infine all'autorità di non aver minimamente

esaminato le ubicazioni alternative proposte dal municipio e chiede che venga

esperita una perizia tecnica che permetta di valutarle concretamente.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene SM

contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto

necessario saranno discussi nei seguenti considerandi. Dopo aver negato che

l'antenna arrechi un qualsivoglia pregiudizio al monumento culturale protetto,

la resistente produce una serie di mappe volte ad illustrare il diverso grado

di copertura della zona con i segnali GSM e UMTS a dipendenza delle ubicazioni

alternative proposte dal municipio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall'art. 21 cpv. 1 LE. La legittimazione attiva del comune insorgente è certa.

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 PAmm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai

essere posto rimedio annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti

all'istanza inferiore per nuova decisione, previa assunzione delle prove

mancanti (art. 65 cpv. 2 PAmm).

Considerandi

2.

Giusta

l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire edifici o

impianti è rilasciata solo se sono conformi alla funzione prevista per la zona

d'utilizzazione (principio della conformità di zona). In

deroga a tale disposizione, fuori delle zone edificabili, l’art. 24 LPT

permette comunque di rilasciare autorizzazioni eccezionali per la costruzione o

il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se, cumulativamente, (a)

la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile, e (b)

non vi si oppongono interessi preponderanti.

La nozione dell'ubicazione vincolata ha

carattere oggettivo e soggiace, secondo la giurisprudenza, a esigenze severe.

Occorre infatti che sia necessario costruire l'edificio o l'impianto in quel

luogo e nelle dimensioni progettate per motivi tecnici o inerenti al suo

esercizio, o per la natura del terreno (DTF 129 II 63 consid. 3.1, 124 II 252

consid. 4a); il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione

di ogni altra ubicazione (DTF 115 Ib 295 consid. 3a e c). Motivi puramente

finanziari, personali o di comodità non sono invece sufficienti (DTF 129 II 63

consid. 3.1., 124 II 252 consid. 4a).

Per le antenne per la telefonia mobile, l'ubicazione

vincolata è riconosciuta soltanto quando la posizione risulta dettata da considerazioni

di carattere tecnico, che la fanno apparire più vantaggiosa rispetto ad un

collocamento all'interno delle zone edificabili (DTF 133 II 409 consid. 4.2 seg. ; STF 1A.186/2002 23 maggio 2003; ZBl 2004, 103 seg.; Heinz

Aemisegger, Die bundesge-richtliche Rechtsprechung zu Standortgebundenheit und

Stand-ortplanung von Mobilkunkanlagen, VLP-ASPAN, n. 2/08 cap. 3.1.1). Le

ubicazioni fuori della zona edificabile devono essere limitate allo stretto

indispensabile attraverso la coutenza ed ottimizzate attraverso una verifica

delle ubicazioni alternative. Verifica, questa, che si sovrappone per certi

aspetti a quella della ponderazione degli interessi contrapposti secondo l'art.

24.

lett. b LPT (Benjamin Wittwer, Bewilligung von

Mobilfunkanlagen, Zurigo 2006, pag. 102 seg.)

3.3.1

Nel caso concreto, il controverso impianto verrebbe eretto su

un terreno (part. 710), situato fuori della zona edificabile, all'estremità

ovest del ponte-diga che collega __________, tra il cavalcavia dell’autostrada

A2 ed i binari della stazione delle __________. Esso si compone essenzialmente

di un pilone metallico, alto 28 m, che sorregge 18 antenne GSM e UMTS, e di una

serie di aggregati tecnici sistemati alla sua base. Al momento della sua

attivazione verrebbero messe fuori esercizio e smantellate le due antenne di __________

e __________ attualmente esistenti all'interno dell'abitato. Il rilascio della

licenza soggiace dunque all'ordinamento retto dall'art. 24 LPT.

Il 16 giugno 2006 i Servizi generali del

Dipartimento del territorio hanno preavvisato favorevolmente la domanda di

costruzione, ritenendo che il luogo prescelto, conforme al sito previsto dall'accordo

di coordinamento delle ubicazioni delle antenne di telefonia mobile,

rispondesse al requisito dell'ubicazione vincolata.

3.2

Il municipio ha invece negato la

licenza, reputando che l'antenna disattendesse l’art. 44 NAPR, che dichiara

bene culturale protetto d'importanza cantonale la chiesa parrocchiale situata

nel vicino nucleo e vieta tutti gli interventi suscettibili di pregiudicarne

l'integrità od il valore. Deduzione, questa, che il Consiglio di Stato ha

ritenuto infondata.

Tanto l'approccio del municipio, quanto

quello del Governo non possono essere condivisi.

Per principio, l'attività edilizia fuori

delle zone edificabili è infatti retta esclusivamente dall'art. 24 LPT. L’art.

44.

NAPR non è dunque direttamente applicabile. Ciò non vuol dire che le

esigenze di protezione dei beni culturali non debbano essere prese in

considerazione. Significa soltanto che vanno assicurate nell'ambito della

ponderazione globale degli interessi contrapposti, prescritta dall'art. 24

lett. b LPT. Aspetto, questo, che non è stato affrontato con la necessaria

attenzione già in sede di preavviso del Dipartimento del territorio.

3.3

Dal profilo del requisito

dell'ubicazione vincolata, va anzitutto rilevato che l'indicazione data dai

piani annessi all'accordo cantonale di coordinamento sui siti per le antenne

GSM, sottoscritto nel 2001 con le aziende titolari di una concessione federale

per la telefonia mobile ed esteso successivamente alla tecnologia UMTS, ha valore di semplice informazione, paragonabile a quella fornita da

una licenza preliminare, rilasciata prescindendo dall’esperimento della

procedura ordinaria del permesso (art. 15 cpv. 2 LE) e quindi insuscettibile di

esplicare effetti verso terzi. L'ubicazione indicata dai piani non certifica dunque l'adempimento del requisito fissato dall'art. 24

lett. a LPT (STA 25.9.2002 n. 52.2001.424 consid. 2.2.).

In caso di contestazione da parte di terzi, in

particolare dei comuni non coinvolti nell'accordo, l'autorità deve comunque

verificare la legittimità dell'ubicazione prevista per un determinato impianto

alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina attorno

alla nozione di ubicazione vincolata. Essa non può in particolare prescindere

da una verifica tecnica della sua necessità funzionale del singolo impianto nel

luogo previsto dall'accordo in ordine alla sua configurazione (numero, orientamento

e potenza delle antenne) per rapporto ai bisogni di copertura del territorio,

ai limiti posti dall'ORNI e ad altre possibili ubicazioni. I siti previsti

dall'accordo, per quanto consta a questo tribunale, sono infatti stati individuati

soprattutto sulla base delle indicazioni fornite dalle aziende concessionarie,

che sono state soppesate e valutate in un quadro generale, senza esperire

un'approfondita verifica della giustificazione tecnica dell'ubicazione esatta

di ogni singolo impianto.

Di fronte alle ubicazioni alternative

proposte dal municipio di Melide, l'autorità cantonale non poteva dunque

accontentarsi della generica e sommaria valutazione di inidoneità fornitale

dalle aziende istanti in licenza che aveva interpellato. La risposta 12 dicembre

2006, data dalle tre ditte ai servizi del dipartimento, si limita infatti a

rilevare che le ubicazioni alternative non possono garantire una qualità dei

segnali equivalente a quella dell'ubicazione all'esame, rispettivamente che

l'ubicazione al centro del ponte diga comporterebbe un peggioramento delle

interferenze in gran parte dell'area di Lugano. Affermazioni, queste, che

non sono state supportate da alcun documento (piano di simulazione) che

permetta di verificarne l'attendibilità.

È ben vero che in questa sede la resistente SM

ha prodotto quattro mappe, che illustrano i diversi gradi di copertura della

zona con i segnali GSM (1 ubicazione) e UMTS (3 ubicazioni). Queste cartine,

che il comune ricorrente non ha contestato, sembrano indicare che il sito

prescelto dalle istanti in licenza è il migliore dal profilo della copertura

della zona. Esse non permettono tuttavia di trarre conclusioni certe ed

affidabili, poiché manca qualsiasi indicazione sui presupposti tecnici degli impianti.

Non si può pertanto escludere che modificando la configurazione delle antenne

(potenza del segnale, orientamento, ecc.) nelle ubicazioni alternative non si possano

ottenere risultati altrettanto buoni. Ora, una simile verifica non compete alle

istanze di ricorso, ma all'autorità cantonale preposta all'esame della

conformità della domanda di costruzione con le norme di diritto federale e cantonale

che è tenuta ad applicare. Spetta in particolare ai Servizi generali del

Dipartimento del territorio munire il preavviso di tutte le informazioni

necessarie, fornite sì dall'istante in licenza, ma adeguatamente vagliate dai

suoi servizi specializzati, che permettano anzitutto agli interessati di

convincersi della legittimità della decisione adottata, rispettivamente, in

caso di contestazione, all'autorità di ricorso di pronunciarsi con la dovuta

cognizione di causa sulla legittimità del provvedimento, senza dover far capo

ad ulteriori approfondimenti.

Già dal profilo dell'art. 24 lett. a LPT, la

decisione non può dunque essere confermata.

3.4

Analoghe considerazioni valgono per

quanto concerne la ponderazione degli interessi contrapposti richiesta

dall'art. 24 lett. b LPT, che deve essere effettuata in modo dialettico con la

scelta dell'ubicazione (art. 24 lett. a LPT; STF 23.5.2003 n.1A. 186/2002

consid. 3). I Servizi generali si sono limitati a rilevare che l'ubicazione

prescelta presentava il vantaggio di permettere l'eliminazione delle due

antenne attualmente situate nella zona edificabile. Se la dislocazione

dell'antenna fuori della zona edificabile costituisca effettivamente un

vantaggio è questione che può per il momento rimanere indecisa. Al riguardo si

può unicamente annotare che un'ubicazione fuori della zona edificabile non è in

quanto tale considerata preferibile rispetto ad un'ubicazione all'interno della

zona edificabile. Vale anzi il contrario (DTF 133 II 409 ibidem). Nell'ambito

del presente giudizio è sufficiente rilevare che nella ponderazione degli

interessi contrapposti vanno considerati anche gli aspetti paesaggistici e le esigenze di protezione della chiesa

parrocchiale, dichiarata bene culturale d'importanza cantonale. Esigenze,

quest'ultime, che la Sezione della sistemazione territoriale ha omesso di

soppesare nell'ambito di una ponderazione globale degli interessi contrapposti.

Anche dal profilo dell'art. 24 lett. b LPT,

l'esame della domanda di costruzione da parte dell'autorità cantonale non va

dunque esente da critiche.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente

accolto, annullando la decisione municipale impugnata e la risoluzione governativa

che l'annulla, siccome fondate su accertamenti insufficienti. Gli atti sono

rinviati al Dipartimento del territorio, affinché, esperiti gli approfondimenti

illustrati nei precedenti considerandi, emani un nuovo avviso, debitamente

motivato, da trasmettere al municipio per nuova decisione. Particolare

attenzione dovrà essere dedicata ai vantaggi di un'ubicazione fuori della zona

edificabile rispetto ad una collocazione all'interno del perimetro edificabile

(ad esempio, all'intersezione tra la strada cantonale e la corsia che immette

sull'autostrada in direzione sud, all'estremità ovest della striscia edificabile

della zona turistica-residenziale speciale (ZTc) "Romantica"), che si

allunga verso ovest in direzione del nucleo.

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di

una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 24 LPT; 44 NAPR di Melide; 3, 18,

28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 21 agosto 2007 del Consiglio di

Stato (n. 4097) e la decisione 6 marzo 2007 del municipio di Melide sono annullate;

1.2.

gli atti sono trasmessi al Dipartimento del

territorio affinché emani un nuovo avviso come ai considerandi.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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