52.2007.318
Revoca di un permesso di dimora CE/AELS
30 ottobre 2007Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2007.318
Data decisione, Autorità:
30.10.2007, TRAM
Titolo:
Revoca di un permesso di dimora CE/AELS
ABUSO DI DIRITTO
MATRIMONIO FITTIZIO
PERMESSO CE O AELS
PROPORZIONALITÀ
art. 3 cpv. 1 let. a ALC ALL1
art. 3 cpv. 5 ALC ALL1
art. 23 OLCP
Incarto n.
52.2007.318
Lugano
30 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 settembre 2007 di
RI 1
patrocinata dall' PA 1
contro
la risoluzione 21 agosto 2007 (n. 4123) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 4 maggio 2007 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di
dimora CE/AELS;
viste le risposte:
- 17 settembre 2007 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 19 settembre 2007 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con decreto
d'accusa 17 gennaio 2003, il Procuratore pubblico ha condannato la cittadina
rumena RI 1 (1981) a 5 giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un
periodo di prova di un anno, per esercizio illecito della prostituzione e
contravvenzione alla LDDS. Per questo motivo, l'allora Ufficio federale degli
stranieri (ora della migrazione), le ha vietato l'entrata in Svizzera fino al
16 gennaio 2005.
Il 28 giugno 2003 la ricorrente è stata nuovamente
condannata, questa volta a 15 giorni di detenzione e all'espulsione dal territorio
elvetico per 3 anni, pene entrambe sospese condizionalmente con un periodo di
prova di 2 anni, per ripetuta infrazione alla LDDS (entrata e soggiorno illegali
con attività lucrativa) ed esercizio illecito della prostituzione.
Preso atto di questa nuova condanna, l'Ufficio
federale degli stranieri ha prolungato il divieto d'entrata nei confronti di RI
1 fino al 15 luglio 2006.
B. Il 15
dicembre 2004 l'insorgente è stata autorizzata a rientrare in Svizzera per potersi
sposare con il cittadino italiano titolare di
un'autorizzazione di domicilio G__________ (1965), il quale è sottoposto a
curatela volontaria (art. 394 CC).
Le nozze sono state celebrate il 17 dicembre
2004 a __________. Al fine di permetterle di vivere con il marito nel nostro
Paese, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle
istituzioni le ha quindi rilasciato un permesso di dimora CE/AELS valido fino
al 16 dicembre 2009, e il 12 gennaio 2005 l'autorità federale ha revocato il
divieto d'entrata.
C. a. Su
richiesta della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, il 20 agosto 2006 e
16 aprile 2007 la Polizia cantonale ha interrogato i coniugi __________ in
merito alla loro situazione coniugale e, dopo avere esperito diversi controlli
presso l'abitazione coniugale, le ha trasmesso il 17 aprile 2007 il seguente
rapporto:
"Come a
disposizioni sono state interrogate le parti, circa il soggiorno della RI 1
(1981), a B__________ in via __________ c/o il marito __________, 1965. La
stessa è titolare del bar __________, sito a L__________ in via __________, ed
usufruisce di un permesso di soggiorno a L__________ in via __________, ove ha
in affitto un appartamento. Ha dichiarato che raggiunge il domicilio di B__________
e quindi il marito, solitamente la domenica, allorquando il bar è chiuso.
Versione confermata anche da quest'ultimo. I nostri controlli e quelli della
Polizia comunale di B__________ hanno sempre dato esito negativo".
b. Fondandosi sulle premesse emergenze, il 4
maggio 2007 il dipartimento ha deciso di revocare il permesso di dimora CE/AELS
aRI 1. In sostanza, ha ritenuto fittizio il matrimonio contratto con G__________,
fissandole un termine con scadenza il 4 giugno 2007 per lasciare il territorio svizzero.
D. Con
giudizio 21 agosto 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli
estremi per revocare il permesso all'interessata per i motivi addotti dal
dipartimento, soggiungendo che la ricorrente in ogni caso si richiamava in maniera
manifestamente abusiva a un matrimonio esistente solo sulla carta in quanto non
vi era un legame intatto ed effettivamente vissuto con il marito. Il ripristino
della comunione domestica, avvenuta dopo l'inoltro del ricorso, sarebbe stato escogitato
per fini di causa. Infine ha considerato esigibile il suo rientro in Romania.
E. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Sostiene che il suo matrimonio è vissuto
sotto ogni profilo e che gli indizi sui quali il dipartimento ha fondato la
decisione sono stati erroneamente interpretati. Afferma che la doppia economia
domestica era dettata sostanzialmente da motivi professionali e familiari,
sottolineando che l'appartamento di L__________ è stato in seguito disdetto e
che nel frattempo ha preso in locazione con il marito un appartamento nel
Sopraceneri.
F. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento,
quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a
LALPS).
1.2. Il ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le
decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto
all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del
diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS
173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425
consid. 1 con rinvii).
1.3. La presente vertenza non concerne
tuttavia il rilascio o la proroga, bensì la revoca di un permesso già concesso.
In questo ambito, il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che il
provvedimento è impugnabile mediante rimedio ordinario perlomeno nei casi in
cui, senza la revoca, l'autorizzazione continuerebbe a produrre effetti
giuridici (STF 2C_37/2007 del 21.6.2007, consid. 1.1.;2C_21/2007 del
16.4.2007, consid. 1.2.).
Ora, ritenuto che il permesso di dimora CE/AELS
di RI 1, revocato dal dipartimento, è valido fino al 16.12.2009, è dunque data
anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sulla sua
impugnativa.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Giusta il
combinato art. 3 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 Allegato I ALC, il coniuge di
un lavoratore comunitario ha il diritto di stabilirsi con lui nonché di
accedere a un'attività economica, sempre che il lavoratore comunitario disponga
per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale.
Il fatto di richiamarsi ad un matrimonio che
sussiste solo formalmente comporta tuttavia la decadenza del diritto conferito
dall'art. 3 Allegato I ALC (DTF 130 II 113 segg.).
2.1. Sapere se le nozze siano state
celebrate per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli
stranieri può essere risolto sulla base di indizi. È considerato tale il fatto
che nei confronti dello straniero sia stato pronunciato l'allontanamento dalla
Svizzera in conseguenza del mancato rinnovo del suo permesso di dimora o della
reiezione di una sua domanda di asilo. Le circostanze in cui si sono conosciuti
Fatti
i coniugi, la breve durata della relazione prematrimoniale, nonché l'assenza o
quasi di una reale comunione domestica, possono configurare ulteriori indizi atti
a ritenere che gli interessati non abbiano avuto la volontà di costituire
un'autentica unione coniugale. Il fatto che i coniugi abbiano convissuto
durante un determinato periodo e intrattenuto relazioni intime non è decisivo
per confutare l'esistenza di un matrimonio fittizio, tale comportamento potendo
essere stato adottato all'unico scopo di trarre in inganno le autorità (STF
2A.496/2002, del 28.2.2003, consid. 3.1.; DTF 123 II 49 consid. 4, 122 II 295).
Va pure tenuto presente che l'assenza di vita in comune, anche se di breve
durata, è un forte indizio di matrimonio fittizio (Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF
53/1997 pag. 274).
2.2. Per costante giurisprudenza, vi è abuso
di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare
interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367,
consid. 3b). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, quando lo straniero
si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente per ottenere il
rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). In
questo senso, è necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i
coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano
uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri
(DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).
2.3. L'art. 23 OLCP dispone che i permessi
di dimora CE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono
più adempite le condizioni per il loro rilascio.
In tal senso, è possibile disporre misure di
allontanamento e di respingimento giusta gli art. 9-13 LDDS anche nei confronti
dei cittadini della CE e dei suoi familiari. Del resto, come l'art. 23 OLCP,
anche l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere
revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta
all'atto della sua concessione.
3. 3.1. Come
accennato in narrativa, nel 2003 la ricorrente è stata condannata per esercizio
illecito della prostituzione, contravvenzione e ripetuta infrazione alla LDDS e,
per questo motivo, le è stata vietata l'entrata in Svizzera fino al 15 luglio
2006. Va osservato che ancora nel corso di quell'anno, ella aveva chiesto inutilmente
la revoca di tale divieto per soggiornare nel nostro paese per motivi di studio
(istanze del 7.10 e 6.11.2003). È solo il 15 dicembre 2004 che è stata autorizzata a entrare nel
nostro Paese, e questo esclusivamente perché intendeva sposarsi due giorni più
tardi con G__________ titolare di un permesso di domicilio CE/AELS, ciò che le
conferiva il diritto di risiedere in Svizzera.
Tuttavia, a partire dalle nozze, l'insorgente
non ha sempre vissuto in comunione domestica con il marito, ciò che ha dato adito
a diversi dubbi in merito all'autenticità del loro matrimonio.
Per questo motivo, il 20 agosto 2006 la
Polizia cantonale ha interrogato i coniugi __________ e trasmesso alla Sezione
dei permessi e dell'immigrazione il seguente rapporto:
"RI 1 ha
dichiarato di aver preso in affitto un appartamento a L__________ per essere
più vicina alla scuola di __________, dove studia. Un altro motivo che l'ha
indotta a prendere questa decisione è il fatto che non andava d'accordo con le
tre figlie del G__________, che sono venute ad abitare da loro a C__________
nel mese di aprile 2005. Torneranno a vivere assieme, non sanno ancora dove,
non appena avranno chiarito la posizione con le ragazze. Rientra al suo domicilio
di C__________ 3/4 volte al mese. Hanno dichiarato che il loro non è stato un
matrimonio di comodo: si sono sposati poiché si vogliono bene".
In seguito, la polizia ha predisposto
diversi controlli presso l'abitazione dei coniugi, che nel frattempo era stata trasferita
a B__________. Durante i 13 accertamenti effettuati tra il dicembre 2006 e il
marzo 2007, segnatamente di domenica e a diversi orari, non è mai stata
riscontrata la presenza della ricorrente (v. controlli di me 6 dicembre 06; ma
2, sa 6, do 7, do 14, gi 18 gennaio 07; do 4, me 21, do 25 febbraio 07; do 11,
ve 16, do 18 e 25 marzo 07).
Interrogata nuovamente il 16 aprile 2007 dalla
polizia, RI 1 ha - tra le altre cose - dichiarato:
"(...)Sono al
beneficio di un permesso B valido fino al 16.12.2009. Sono pure al beneficio di
un permesso di soggiorno per abitare a L__________ in via __________ (un
appartamento di quattro locali). Affitto mensile ca. frs. 1'500.–. Circa
quattro/cinque anni or sono (non mi ricordo esattamente) ho conosciuto presso
un bar di L__________ (non mi ricordo al momento il nome) il mio attuale marito
__________ G__________, 1965, che era divorziato, con tre figlie. Ci siamo
frequentati per un certo periodo ed in data 17.12.2004 ci siamo sposati presso
il comune di B__________. Abbiamo abitato dapprima a G__________ e quindi a C__________.
In seguito, nel mese di settembre del 2006, ci siamo trasferiti a B__________
in via __________. Dopo il matrimonio ho frequentato la Scuola d'informatica
(Supsi) a Lugano per circa sei mesi. Indi ho dovuto smettere per questioni di
salute e per problemi con le figlie di mio marito. Durante questa scuola,
rientravo al domicilio in B__________ il sabato e la domenica certe volte,
allorquando non avevo lezioni, la sera, durante la settimana. Nel mese di
aprile del 2006, come già detto più sopra, affittavo un appartamento a L__________
in via __________ (permesso di soggiorno) per essere più vicina al mio lavoro.
Infatti a quel tempo lavoravo quale barista presso il ristorante __________ a L__________
ed anche perché come già riferito ho dei problemi con le figlie (tre) di mio
marito, che non mi accettano. Nel mese di settembre del 2006 ho aperto il bar __________
a __________, del quale sono gestore. Lo stesso è aperto tutti i giorni ad
eccezione della domenica che è giorno di riposo.
D.1 Lei ogni
quanto tempo rientra al domicilio di via __________ a B__________? R.1 Devo
dire che solitamente vengo la domenica, allorquando il bar è chiuso. Inoltre ci
vediamo con mio marito ogni martedì e venerdì della settimana presso il mio
appartamento di via __________ a L__________ allorquando lui si sottopone alla
dialisi presso l'Osp. __________. Inoltre tutti i giorni ci sentiamo
telefonicamente.
D.2 Da parte
nostra e da parte della Polizia comunale di B__________, durante i mesi di
dicembre 06-gennaio 07-febbraio 07, ed in special modo di domenica sono stati effettuati
dei controlli al suo domicilio ma lei non era mai presente. Cosa ha da dire in
merito? R.2 Devo dire che al momento dei controlli ero fuori domicilio, o per
fare spesa o per altri motivi. Lavoro tutta la settimana e non dispongo di vettura,
per cui devo sempre farmi accompagnare a B__________ da amici.
D.3 Abbiamo il
sospetto che il suo soggiorno a B__________ sia fittizio e di comodo. Cosa ha
da dire in merito? R.3 Assolutamente no. Infatti io, come già detto più sopra,
Considerandi
ho sempre dei contatti con mio marito. Ci siamo sposati perché ci volevamo bene
e ce ne vogliamo ancora. Non abbiamo intenzione di separarci o di divorziare.
Voglio continuare la mia vita con lui. Non ho altro da aggiungere. Letto,
confermo e firmo".
Interrogato a sua volta, G__________ ha dal
canto suo dichiarato:
"(...)Nel
2001, non mi ricordo esattamente la data, ho avuto modo di conoscere presso un
bar di L__________ (non mi ricordo esattamente il nome) la cittadina rumena RI
1, 1981. La stessa era barista presso questo esercizio pubblico. Ci siamo frequentati
e in data 17.12.2004 presso il comune di B__________ ci siamo sposati. All'inizio
abbiamo abitato a G__________ e quindi ci siamo spostati a C__________. Indi ci
siamo trasferiti a B__________ in via __________. Dopo circa quattro/cinque
mesi dal nostro matrimonio RI 1 iniziava a frequentare la scuola d'impiegata di
commercio a __________. Dopo circa un anno ha smesso poiché per lei questa
scuola era troppo difficile. Durante questa scuola la stessa usufruiva di un
permesso di soggiorno a G__________ (non mi ricordo la via). Ritornava al domicilio
in B__________ tutti i sabati e tutte le domeniche. Circa un anno fa apriva lo
snack-bar __________, sito a __________. Dopo l'apertura di questo esercizio
pubblico, affittava un appartamento a L__________ in via __________ (usufruisce
di un permesso di soggiorno in quest'ultima località).
D.1 Sua moglie
quando raggiunge il vostro domicilio a B__________ in via __________? R.1 Devo
dire che saltuariamente la stessa viene a B__________ la domenica allorquando
il bar è chiuso. Devo dire che il martedì ed il sabato di ogni settimana mi reco
io da lei, allorquando devo recarmi presso l'Ospedale __________ per sottopormi
alla dialisi (insufficienza renale).
D.2 Sono stati
eseguiti diversi controlli da parte della Polizia comunale di B__________ e da
parte nostra presso il domicilio a B__________ nei mesi di dicembre 06-gennaio
07-febbraio 07 e marzo 07 ed in special modo la domenica, ma RI 1 non era mai
presente. Cosa ha da dire in merito? R.2 Devo dire che a volte il controllo
della pattuglia avveniva allorquando la moglie era in viaggio da L__________ a
B__________ o si era appena assentata per altri motivi. La stessa non ha
vetture e per potersi spostare da L__________ a B__________ deve far capo al
suo cameriere.
D.3 Abbiamo il
sospetto che il vostro sia un matrimonio fittizio e di comodo, vista la differenza
d'età. Cosa ha da dire in merito? R.3 Devo dire che il nostro non è un matrimonio
fittizio o di comodo anche perché ci siamo sposati perché ci volevamo bene e ce
ne vogliamo ancora ed andiamo d'accordo. Questa nostra situazione è dettata anche
dal fatto che mia moglie non va d'accordo con le mie tre figlie. Non vi è
nessuna separazione o divorzio in vista.
D.4 Ha ricevuto alle
volte del denaro dalla RI 1 per farsi sposare? R.4 No, non ho ricevuto somme di
denaro dalla succitata. Preciso che RI 1 non ho nessun figlio. Non ho altro da
dichiarare. Letto, confermo e firmo".
3.2
Da tutto quanto precede emerge che G__________
e RI 1 non conoscono diversi aspetti essenziali della vita dell'altro coniuge,
come ad esempio il mese in cui la ricorrente ha iniziato l'attività presso il
bar __________ (moglie: settembre 2006; marito: aprile 2006), i motivi per cui
hanno costituito due economie domestiche (moglie: per motivi scolastici
successivamente di lavoro e in quanto priva della licenza di condurre; marito: unicamente
perché la moglie non andava d'accordo con le sue tre figlie di primo letto), e
i giorni durante i quali il G__________ le rendeva visita in occasione della
sua dialisi all'Ospedale __________ (moglie: di martedì e venerdì; marito: di
martedì e sabato). Va poi osservato che in occasione dell'interrogatorio del
20.8.06
la ricorrente ha sostenuto di avere conosciuto il marito durante le sue
ferie, mentre quest'ultimo ha dichiarato nel verbale del 16.4.07 di aver conosciuto
RI 1 in un esercizio pubblico dove ella lavorava come barista.
Oltre a ciò bisogna anche considerare che i
controlli effettuati, segnatamente di domenica sull'arco di oltre tre mesi,
presso l'abitazione coniugale hanno sempre dato esito negativo, malgrado la ricorrente
abbia confermato, ancora nel gravame (ad 10 p. 5), di essere presente solitamente
quel giorno festivo. Un ulteriore indizio è dato dalla circostanza, secondo la
quale la ricorrente avrebbe disdetto l'appartamento di L__________ e locato uno
nuovo con il marito nel Sopraceneri, e questo dopo la decisione di revoca del
suo permesso e senza che fossero mutati i motivi addotti in precedenza per giustificare
la doppia economia domestica (lontananza dal posto di lavoro di L__________ e mancanza
di mezzi di trasporto pubblici la sera tardi).
3.3
Ora, tenuto conto di quanto precede, ma
anche del divieto d'entrata a carico dell'insorgente, dell'assenza o quasi di
una reale comunione domestica tra i coniugi __________, della loro differenza
di età di oltre 16 anni e della breve convivenza dopo il connubio, si deve
ammettere che nel caso di specie sussistono svariati indizi convergenti, atti a
dimostrare che gli interessati non hanno avuto la volontà di costituire
un'autentica unione coniugale effettiva e realmente vissuta.
Giova peraltro ricordare che i vari indizi
in questo senso non devono necessariamente essere tutti riuniti
cumulativamente. Contrariamente a quanto pretende la ricorrente, non porta
quindi a diversa conclusione il fatto che le dichiarazioni rilasciate dai coniugi
alla polizia non divergano su tutti i loro aspetti.
3.4
In siffatte circostanze, ben si può
concludere che i coniugi __________ hanno contratto un matrimonio fittizio.
4.
A
prescindere da quanto precede, il fatto che la ricorrente si richiami al
connubio con G__________ per continuare a soggiornare in Svizzera è in tutti i
casi abusivo in assenza, per un lungo periodo, di un'effettiva convivenza.
Giova ricordare che il motivo per cui i
coniugi non hanno più vissuto regolarmente insieme può essere preso in
considerazione solo se la separazione è di breve durata, ciò che non è evidentemente
il caso nella presente fattispecie (cfr. Alain Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I
pag. 278). Inoltre, come visto nel precedente considerando, è solo dopo la
decisione di revoca del permesso che la ricorrente ha comunicato di aver
ripristinato la comunione domestica con il marito nel Sopraceneri, e questo
senza che fossero mutati i motivi addotti in precedenza per giustificare la
doppia economia domestica. In siffatte circostanze, si può dunque ritenere che
l'asserita ripresa della vita in comune sia stata escogitata per meri motivi di
causa.
Agendo in tal modo, l'insorgente invoca in
ogni caso un matrimonio da tempo ormai privo di ogni scopo e contenuto al solo
fine di continuare a beneficiare del permesso di risiedere nel nostro Paese. Si
tratta di un comportamento che, dal profilo giuridico, non merita alcuna tutela
in quanto costituisce un evidente abuso di diritto.
Tenuto conto di tutto quanto precede, non
permette certo di dimostrare la genuinità del matrimonio il semplice fatto che nei
rispettivi interrogatori e dinnanzi al Consiglio di Stato i coniugi abbiano
affermato di avere una vita matrimoniale pienamente e totalmente
vissuta.
5.
RI 1
risiede in Svizzera regolarmente da meno di tre anni. Il suo soggiorno va quindi
considerato di breve durata. Inoltre ella ha i suoi legami sociali, culturali e
famigliari in Romania, dove è nata e cresciuta e risiedeva prima di giungere in
Svizzera. Per questi motivi, il suo rientro nel paese d'origine non le pone
alcun problema di riadattamento.
Di conseguenza, il provvedimento litigioso
appare rispettoso del principio della proporzionalità.
6.
Visto
quanto precede, l'insorgente non potrebbe prevalersi nemmeno di una vita familiare
intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di conservare il permesso
di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi una reale vita in comune
con il marito.
7.
In esito
alle considerazioni che precedono il ricorso va pertanto respinto.
La tassa di giustizia, commisurata al
dispendio lavorativo occasionato dall'impugnativa, è posta a carico della
ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l'ALC e l'Allegato I; la LDDS; gli art. 23 OLCP; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'200.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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