52.2007.321
Costruzione di uno stabile d'appartamenti dotato di un corpo scale concepito come una struttura a forma di torre collegata all'edificio principale
2 novembre 2007Italiano13 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
52.2007.321
Data decisione, Autorità:
02.11.2007, TRAM
Titolo:
Costruzione di uno stabile d'appartamenti dotato di un corpo scale concepito come una struttura a forma di torre collegata all'edificio principale
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
SUPERFICIE UTILE LORDA O SUL
art. 37 cpv. 1 LE
art. 40 agg. 41 LE
Incarto n.
52.2007.321
Lugano
2 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 settembre 2007 di
RI 1, ,
patrocinato da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 4 settembre 2007 del Consiglio di Stato
(n. 4462) che annulla la licenza edilizia 31 maggio 2007 rilasciata dal CO 4
all'insorgente per la costruzione di uno stabile d'appartamenti (part. 555);
viste le risposte:
- 3 ottobre 2007 del
Consiglio di Stato;
- 16 ottobre 2007 di CO 1,
CO 2, CO 3;
- 23 ottobre 2007 del CO 4;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 5 marzo
2007 il ricorrente RI 1 ha chiesto al CO 4 il permesso di costruire uno stabile
di tre appartamenti su un terreno in leggero pendio (part. 555), sorretto verso
valle da un muro alto un paio di metri, che verrebbe innalzato di circa 50 cm.
L'edificio, alto 13.00 m dal terreno sistemato, si articolerebbe su quattro piani,
tre dei quali abitabili. L'accesso agli appartamenti verrebbe dato da un
ascensore interno, a partire dal piano seminterrato adibito ad autorimessa. Sul
lato sud è inoltre previsto un corpo scale, che collega fra loro gli ampi
balconi, di cui sono dotati gli appartamenti, fungendo nel contempo da accesso
al tetto piano.
Alla domanda si sono opposti i vicini qui
ricorrenti, contestando fra l'altro l'altezza dell'edificio e l'esclusione della
superficie delle scale dal conteggio della SUL.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 31 maggio 2007 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, subordinandola a diverse condizioni, fra cui quella di
abbassare l'edificio di 50 cm e di mantenere il corpo scale privo di serramenti.
B. Con
giudizio 4 settembre 2007 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato
dai vicini opponenti contro la licenza, che ha annullato, stralciando nel
contempo dai ruoli siccome privo d'oggetto un ricorso inoltrato da RI 1 contro
alcune condizioni del provvedimento.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che
l'altezza dell'edificio superasse quella massima consentita (m 13.00), poiché
allo sviluppo verticale fuori terra andrebbe aggiunto almeno un metro dell'altezza
del terrapieno realizzato anni or sono. L'interramento di 50 cm imposto dal
municipio a titolo di condizione della licenza non sarebbe dunque sufficiente.
Disatteso sarebbe pure l'indice di
sfruttamento (i.s.), poiché la superficie delle scale andrebbe computata come
SUL.
C. Contro il
predetto giudizio, RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullato e che la licenza accordata sia ripristinata senza
le condizioni particolari ai punti 5, 6 e 7 della stessa.
L'insorgente contesta anzitutto che
l'altezza del terrapieno realizzato oltre 40 anni fa debba essere aggiunta a
quella dell'edificio sovrastante. L'attuale livello del terreno andrebbe
considerato come livello del terreno non sistemato.
La superficie delle scale, racchiuse in un
corpo che il municipio ha imposto di mantenere privo di serramenti, non
andrebbe inoltre computata come SUL.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i vicini
opponenti, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che
per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Il municipio si limita a criticare
l'ulteriore abbassamento imposto dal Consiglio di Stato, giudicandolo
eccessivo.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente, beneficiario della licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione del fondo dedotto
in edificazione emerge chiaramente dai piani, integrati dalla sezione del
geometra, prodotta dall'insorgente. Il sopralluogo, da questi sollecitato, non
appare dunque atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per
il giudizio.
2. Altezza
2.1. Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza
di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo
superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Il terreno può essere
sistemato mediante formazione di terrapieni, la cui altezza va aggiunta a quella
dell'edificio sovrastante soltanto nella misura in cui supera il limite di m
1.50 ad una distanza di 3.00 m dal filo della facciata (art. 41 LE).
Per terreno naturale si intende in genere il
terreno che non è mai stato oggetto di interventi edilizi volti a modificarne
l'assetto originario mediante colmate od escavazioni. Ripiene e sbancamenti
possono comunque perdere con il trascorrere del tempo il carattere di
sistemazione artificiale. In questi casi, benché modificato, l'assetto del
suolo torna ad assumere le connotazioni del terreno naturale. Determinante ai
fini della distinzione tra terreno naturale e terreno sistemato non è tanto lo
scopo della modifica attuata, quanto piuttosto il suo grado d'integrazione nel
contesto dei fondi circostanti: sistemazioni che si scostano in modo abnorme
dall'andamento del terreno adiacente sono da considerare come tali anche dopo
molti anni, mentre alterazioni che rimodellano il suolo, inserendosi in modo
armonioso nelle altimetrie dei fondi limitrofi possono essere assimilate al
terreno naturale anche in un lasso di tempo relativamente breve (RDAT 1996 I n.
38; STA 52.2003.26 consid. 2).
2.2. Nel caso concreto, il terreno dedotto
in edificazione è sorretto verso valle da un vecchio muro di sostegno, alto
circa 2 m, che confina con il fondo sottostante (part. 615). I fondi adiacenti
sono tutti edificati e sistemati mediante muri di sostegno o di controriva.
L'andamento del terreno naturale non può dunque più essere determinato con la
necessaria precisione. Non è in particolare possibile stabilire se il livello del
terreno a monte del muro di sostegno sia il frutto di una colmata o se invece
corrisponda a quello del terreno naturale. Parimenti, non è dato di stabilire
se il livello del terreno ai piedi del muro corrisponda a quello del terreno
originario o scaturisca da un'escavazione. Già per questo motivo, l'attuale
livello del terreno situato immediatamente a monte del muro, sostanzialmente
simile a quello dei terreni circostanti, in particolare dalla strada con cui
confina verso sud, può essere considerato come livello del terreno naturale.
Pienamente conformi al diritto appaiono
dunque l'innalzamento del terreno (+ m 0.50) e l'altezza (m 13.00)
dell'edificio indicata dai piani.
La conclusione non sarebbe comunque diversa
nemmeno se si volesse considerare che immediatamente a monte del muro il livello
del terreno originario è stato innalzato. Prendendo in considerazione la
pendenza media (ca. 20%) del terreno compreso tra il piede del muro di sostegno
della strada a monte del fondo (quota: m 292.50 s/m.) e quello ai piedi della
facciata a valle della vecchia casa, che verrebbe demolita per far posto al
nuovo edificio (quota: m 289.75 s/m.), si può ragionevolmente ammettere che il
terreno lungo il confine verso il fondo sottostante (part. 615), situato a poco
più di 4 m da questa facciata, sia stato innalzato al massimo di m 0.80-0.90.
Deduzione, questa, che permette di concludere che l'altezza del muro di
sostegno scaturisca al massimo per metà dall'innalzamento del terreno naturale
originario e per l'altra metà da un'escavazione del fondo sottostante.
m 292.50
m 4.00
0.90
m
289.75
Anche da questo profilo, l'ulteriore
innalzamento del terreno mediante colmata (+ m 0.50), previsto dal progetto,
non determina un sorpasso dell'altezza massima (m 1.50) fissata dall'art. 41 LE
quale limite per escludere l'altezza dei terrapieni dal computo sull'altezza
degli edifici sovrastanti.
Su questo punto, il ricorso appare dunque
fondato anche nella misura in cui sollecita l'annullamento della condizione
della licenza che impone di abbassare l'intera costruzione di m 0.50.
3. Indice di
sfruttamento
3.1. Secondo l’art. 37 cpv. 1 LE, l’indice
di sfruttamento (i.s.) è il rapporto tra la superficie utile lorda degli
edifici (SUL) e la super-
ficie edificabile dei fondi.
Quale SUL, soggiunge l’art. 38 cpv. 1 LE, si
intende la somma della superficie dei piani sopra e sotto terra degli edifici,
incluse le superfici dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale.
Non vengono computate tutte le superfici non
utilizzate o non utilizzabili per l’abitazione o il lavoro (cpv. 2). Fra le
superfici da escludere dal computo, elencate a titolo esemplificativo dalla norma,
sono annoverate le superfici dei corridoi, delle scale e degli ascensori che
servono unicamente all’accesso di locali non cal-colabili nella SUL, i
porticati aperti, le terrazze dei tetti coperte, ma non chiuse lateralmente, i
balconi e le logge aperte che non servono come ballatoi.
Notoriamente, l'i.s. è concepito come uno
strumento pianificatorio, volto a definire, in concorso con altri parametri, la
densità degli insediamenti (Felix Huber, Die Ausnützungsziffer, Zurigo 1986,
pag. 34 seg.; Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 37 LE, n. 1110
seg.; AGVE 1979, 243 seg.).
Per principio, l’art. 38 cpv. 1 considera
come SUL l'intera superficie di tutti i piani degli edifici. Anche la
superficie dei muri è conteggiata. Computata è pure la superficie dei piani
sotto terra. La regola sancita dalla prima frase dell'art. 38 cpv. 1 LE fa
completamente astrazione dalle caratteristiche oggettive della superficie dei
piani e dalla relativa destinazione. Che la superficie debba rispondere a
determinati requisiti emerge soltanto dalla seconda frase dell'art. 38 cpv. 1
LE, mediante la quale vengono escluse dal computo della SUL le superfici che
per le loro caratteristiche oggettive non risultano idonee né all'abitazione,
né al lavoro, ovvero non si prestano al soggiorno duraturo di persone a scopo
residenziale o lavorativo. Finalità, questa, che presuppone che la superficie
sia quantomeno posta al riparo dagli agenti atmosferici (precipitazioni, venti,
caldo e freddo), ovvero che risulti coperta e chiusa verso l'esterno (STA 09.07.2004,
52.2004.118 consid. 2).
Le superfici delle vie d’accesso ai piani
(scale, corridoi ed ascensori) sono di regola conteggiate nella SUL (Huber, op.
cit., pag. 58 seg.). Lo si deduce e contrario dalla disposizione che
esclude le superfici di questi percorsi dal computo soltanto quando servono
unicamente all’accesso di locali non calcolabili nella SUL, siccome non utilizzabili
per l’abitazione o il lavoro.
Le superfici delle logge aperte, al pari di
quelle dei portici e dei balconi (aperti), non sono per principio conteggiate
come SUL. Sono prese in considerazione soltanto se sono chiuse. Fanno tuttavia
eccezione a questa regola le superfici delle logge, che, pur essendo aperte,
servono come ballatoi, ovvero risultano utilizzabili come vie d’accesso per
raggiungere locali destinati all'abitazione o al lavoro.
Anche se sono aperte e quindi esposte,
almeno parzialmente, agli agenti atmosferici, per esplicita disposizione di
legge, queste superfici sono conteggiate come SUL. Questa particolare inflessione
al sistema di eccezioni è essenzialmente da ricondurre all'esigenza di evitare
che parti comuni a tutti gli edifici a più piani, quali i corridoi d’accesso a
vani computati come SUL, vengano costruite all'esterno, permettendo in tal modo
la realizzazione di maggiori superfici abitabili od utilizzabili per il lavoro
(cfr. ZGGVP 1993-1994 pag. 22 seg.; AGVE 2003, 489 consid. 4 c in relazione ad
un lift esternalizzato).
3.2. Nel caso concreto, l'accesso agli
appartamenti è previsto in primo luogo attraverso l’ascensore, che, collega il
piano seminterrato, adibito a posteggio, ai tre appartamenti dei piani superiori.
Nell'edificio principale non è previsto alcun corpo scale. L'ac-cesso agli
appartamenti è dato direttamente dall’ascensore.
Il corpo scale, necessario per evidenti
ragioni di sicurezza, è concepito come una struttura a forma di torre, eretta
sul lato sud dell'edificio principale, al quale è collegato, che permette di accedere,
attraverso porte prive di serramenti, agli ampi balconi, di cui sono dotati i
singoli appartamenti, rispettivamente al tetto piano.
Schema
autorimessa
Il municipio ha escluso la superficie delle
scale dal computo della SUL alla condizione che le scale servissero solo come
via di fuga e non come accesso abituale agli appartamenti. Il Consiglio di
Stato l'ha invece ritenuta computabile. A giusta ragione, poiché il corpo scale,
anche se estrapolato, funge comunque da percorso per accedere all'immobile, al
quale è inscindibilmente connesso. La clausola della licenza, che impone al
ricorrente di utilizzarlo soltanto come via di fuga in caso di emergenza e di
dotare le porte-finestre degli appartamenti di serramenti apribili soltanto
dall’interno, non ne sopprime la destinazione. Il corpo scale, formato da una
struttura massiccia, rimane in effetti una parte integrante dell'edificio
principale, al quale è addossato. Anche se non dovessero permettere di accedere
dall'esterno ai singoli appartamenti, attraverso le porte-finestre vetrate dei
balconi, le scale consentirebbero comunque ai residenti di uscire in qualsiasi
momento dagli appartamenti per raggiungere l'esterno dell'edificio senza
utilizzare l'ascensore. Rimangono dunque un percorso d'accesso a locali
computabili nella SUL in quanto abitabili. La clausola che ne permette l'uso
soltanto in caso d'emergenza non basta di certo ad assicurare che siano
utilizzate soltanto come via di fuga.
Accreditando la tesi dell'insorgente, tutti
Fatti
i corpi scale degli edifici dotati di ascensore potrebbero per finire essere
esclusi dal computo della SUL semplicemente privando dei serramenti le relative
aperture (porta d'ingresso, finestre) e disponendo che devono essere utilizzati
soltanto come via di fuga. La superficie delle scale va dunque conteggiata
nella SUL per le stesse ragioni che impongono di computare la superficie delle
logge aperte che servono da ballatoio ovvero da percorso per accedere a locali
abitabili.
Né giova alla causa dell'insorgente
obiettare che il Consiglio di Stato non ha considerato i balconi alla stregua
Considerandi
di ballatoi conteggiabili nella SUL. L'obiezione anzi gli nuoce, poiché nella misura
in cui i balconi, assimilabili ad una loggia aperta, servono come ballatoio per
accedere agli appartamenti, la superficie del percorso avrebbe dovuto essere
computata quale SUL. Il precedente giurisprudenziale addotto dal ricorrente
(PVG 2001, pag. 26 n. 110) non permette di giungere a diversa conclusione.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, non sussistendo contestazione sul sorpasso
dell'i.s. a seguito del computo della superficie delle scale come SUL, il ricorso
va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 37, 38 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del ricorrente, che rifonderà fr.
2'000.- ai resistenti a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione
a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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