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Decisione

52.2007.323

Revoca della patente di 5 mesi a carico di una conducente che nello spazio di un mese si rende protagonista di due gravi eccessi di velocità

8 ottobre 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è nata il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre

veicoli a motore nell'aprile del 1984. Al casellario cantonale della

circolazione non risulta alcuna iscrizione a suo carico.

B. Il 5 maggio 2005, verso le ore 11.20RI 1RI 1 ha circolato sulla semiautostrada

A13 in territorio di __________ ad una velocità punibile accertata tramite

rilevamento radar di 139 km/h, laddove vige il limite di 100 km/h.

Un mese dopo,

segnatamente il 7 giugno 2005, la stessa conducente è incorsa in un altro

eccesso di velocità, rilevato verso le ore 14.45 dalla polizia cantonale appostata

al di fuori della località di __________. In quell'occasione l'apparecchio

radar installato a margine della strada principale che porta a __________,

gravata da un limite generale di 80 km/h, ha registrato una velocità di 137

km/h (velocità punibile: 131 km/h).

C. A seguito

di questo concorso di infrazioni, il ministero pubblico ha proposto che RI 1

venisse condannato alla pena di 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente

ed al pagamento di una multa di fr. 1'000.-. La prevenuta si è opposta al

decreto di accusa. La fattispecie è stata quindi sottoposta al giudizio del Pretore

penale, che in esito ad un pubblico dibattimento svoltosi l'8 marzo 2007 ha

riconosciuto RI 1 autrice colpevole di ripetuta grave infrazione alle norme

della circolazione, reati previsti dall'art. 90 cifra 2 LCStr per i quali le ha

imposto 80 ore di lavoro di pubblica utilità con la condizionale e il pagamento

di una multa di fr. 300.-. Tale sanzione è passata in giudicato.

D. Dal canto

suo, il 15 dicembre 2005 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza

di condurre di RI 1 per la durata di cinque mesi (dal 18 gennaio 2006 al 17

giugno 2006), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle

categorie speciali F, G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art.

16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1

OAC.

E. Con

giudizio 21 agosto 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Ricordato che

l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti

compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti

della sentenza di condanna emessa l'8 marzo 2007 dalla Pretura di Bellinzona.

Preso atto dei reati commessi, entrambi costitutivi di un'infrazione grave ai

sensi dell'art. 16c LCStr, l'autorità di ricorso di prime cure ha

reputato adeguata alle circostanze e conforme al principio della

proporzionalità la durata della controversa revoca, considerati la colpa e l'assenza

di un bisogno professionale di condurre dell'interessata.

F. Contro il

predetto giudizio governativo la soccombente insorge ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che il periodo di revoca venga fissato in tre

mesi.

Esposte le ragioni che l'hanno indotta ad

accettare la condanna penale ed a commettere le infrazioni addebitatele, la

ricorrente ritiene spropositata la sanzione inflittale dall'autorità cantonale.

Tenuto conto del fatto che non ha cagionato un serio pericolo per la sicurezza

altrui, della sua buona reputazione come conducente e dell'esigenza di guidare veicoli

a motore per ragioni professionali, la revoca non dovrebbe superare la durata

minima di tre mesi prevista attualmente dalla legge (art. 16c cpv. 2

lett. a LCStr).

G. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni

contenute nel giudizio impugnato.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

LALCStr.

La legittimazione attiva della ricorrente,

destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e

art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla

base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1

PAmm).

Considerandi

2.

In virtù

delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr

(RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo

l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette

un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni sulla circolazione

stradale (cpv. 1).

Dato che

le infrazioni alla base della misura dedotta in giudizio sono state commessa in

maggio e giugno del 2005, la fattispecie va esaminata alla luce del nuovo diritto,

tenendo presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento

il Tribunale cantonale amministrativo statuisce con

pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella

giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione

della sanzione. In questa materia, i limiti posti dall'art. 61 PAmm in

relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano infatti applicazione

siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (RDAT II-2002 n.

80.

e rinvii).

3.

Posto che RI 1 non contesta i fatti e non ha nemmeno impugnato la

sentenza 8 marzo 2007 della Pretura penale, con la conseguenza che gli

accertamenti contenuti in quella decisione vincolano l’autorità amministrativa

(DTF 121 II 214 consid. 3a, 123 II 97 consid. 3c/aa), ai fini del giudizio

occorre soltanto chiedersi se la durata della revoca inflittale è stata

commisurata correttamente.

3.1

Le

infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile

la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre,

oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata

della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente

il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in

quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare

uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta

(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima

della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.

16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui

che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo

per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c

cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di

cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre

mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).

3.2

Secondo la giurisprudenza resa dal

Tribunale federale sulla scorta del vecchio diritto, un eccesso di velocità in

autostrada (o come accaduto il 5 maggio 2005 su una semiautostrada dotata di

spartitraffico centrale) di 31-34 km/h in condizioni favorevoli era considerato

di media gravità e provocava una revoca della licenza di condurre giusta l'art.

16.

cpv. 2 vLCStr (cfr. DTF 124 II 475 consid. 2a e rinvii). Indipendentemente

dalle circostanze concrete, un superamento del limite di 35 km/h era invece reputato

un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della

patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr. Fuori

delle località, l'infrazione era qualificata grave a partire da un sorpasso del

limite di 30 km/h (cfr. DTF 124 II 259 consid. 2b/bb; 124 II 475 consid. 2a e rinvii).

Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a

cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche

soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie

di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli

eccessi di velocità stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II 234

consid. 3). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 35 km/h

in autostrada e di 30 km/h fuori delle località costituisce un'infrazione grave

da punire con una revoca della patente di almeno tre mesi (art. 16c cpv.

2.

lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli.

3.3

Nel caso in esame, dagli atti risulta

che il 5 maggio 2005 RI 1 ha superato di 39 km/h (già dedotto il margine di

tolleranza) la velocità massima di 100 km/h consentita sulla semiautostrada A13

in territorio di __________. Il 7 giugno 2005 ha invece circolato sulla __________

ad una velocità punibile 131 km/h, laddove vige il limite di 80 km/h (+ 51

km/h!). Nello spazio di un mese la ricorrente si è dunque resa autrice di due

infrazioni gravi ai sensi della giurisprudenza e dell'art. 16c cpv. 1

lett. a LCStr.

4.

Poste

queste premesse, resta da determinare la durata effettiva della revoca da irrogare

all'insorgente sulla scorta dei criteri sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, in

particolare delle circostanze del caso, della colpa e dei precedenti dell'interessata.

Riguardo ai fatti, i rapporti di polizia

relativi all'accaduto indicano che in entrambi i casi il traffico era normale

ed il fondo stradale asciutto. Ciò non toglie, come ripetutamente sancito dalla

giurisprudenza federale, che la ricorrente si sia assunta il rischio di mettere

seriamente in pericolo la sicurezza del traffico.

La colpa di RI 1 non può essere considerata

insignificante, atteso che il limite vigente è stato superato di 39 km/h in un

caso e di ben 51 km/h nell'altro. L'ampiezza dell'eccesso compiuto sulla __________,

luogo tristemente famoso per il verificarsi di diversi incidenti stradali con

esito letale, dimostra peraltro un livello di sconsideratezza a dir poco

preoccupante. Inutilmente l'insorgente invoca in questa sede la sussistenza di uno

stato di necessità quantomeno putativo. Doveva far valere la sua tesi difensiva

in Pretura penale e, all'occorrenza, davanti alle istanze di giudizio superiori.

Per quanto attiene invece alla reputazione

della ricorrente quale conducente, è bene rilevare che al casellario cantonale

della circolazione non risulta alcuna iscrizione a suo carico.

In tema di necessità professionale di

condurre, la giurisprudenza federale ammette questo bisogno con estrema riserva

e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di

lavoro per il conducente (DTF 122 II 24 ss. e 123 II 574) o quando il fatto di

non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi

rilevanti (R. Schauffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht,

vol. III, n. 2441 ss.). L'insorgente afferma di collaborare con un'azienda che

si occupa di campagne umanitarie, la quale intende far capo ai suoi servigi da

gennaio a maggio 2008 in svariati luoghi del cantone. Essa non apporta però

alcuna prova circa la sussistenza, la natura e la durata del rapporto di impiego

che avrebbe con questa organizzazione. Quand'anche l'insorgente svolgesse

effettivamente le funzioni vantate, nel suo caso la

necessità della licenza di condurre per motivi professionali è ben lungi

dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza invalsa in materia. In

particolare, la sua situazione non è certamente paragonabile a quella di chi

perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito, o una

parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un

autista professionale. Nei problemi lavorativi evidenziati dalla ricorrente si

possono ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta gravi, che suole

comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione

anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per

dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale.

Ne segue che tenuto conto dei due consistenti

eccessi di velocità commessi a distanza di un mese l'uno dall'altro, della

colpa che le è imputabile per l'accaduto e del fatto che non può invocare con

successo una necessità professionale di guidare veicoli a motore, da un lato, e

della sua buona reputazione, dall'altro, la revoca di cinque mesi tutelata dal

Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermata da questo

Tribunale. Un provvedimento di tale ampiezza, per quanto severo possa apparire

agli occhi dell'insorgente, risulta in ogni modo conforme al diritto in vigore

e rispettoso del principio di proporzionalità.

5.

In via

subordinata, RI 1 chiede di poter depositare la patente nel periodo estivo 2008,

in modo da poter lavorare nel primo semestre dell'anno. Invano.

In effetti, la revoca della licenza di

condurre a scopo d'ammonimento è una misura amministrativa a carattere

preventivo ed educativo, volta a sensibilizzare il conducente affinché si comporti

con maggior prudenza e responsabilità evitando così di commettere ulteriori

infrazioni nell'ambito della circolazione stradale (DTF 125 II 396 consid.

2a/aa e rinvii). La revoca limitata a periodi di propria scelta come postulata

dalla ricorrente non è dunque compatibile con lo scopo perseguito dal

legislatore, secondo cui al conducente colpevole deve essere assolutamente

proibita la guida per un periodo determinato dall'autorità; l'effetto educativo

del provvedimento di revoca verrebbe meno se si permettesse al reo di

continuare a guidare veicoli a motore durante i periodi di suo maggior

gradimento (DTF 128 II 173 consid. 3b; STA del 4 luglio 2003 in re D.). D'altra

parte, la legge, segnatamente l'art. 16c cpv. 2 LCStr per le infrazioni

gravi, regola unicamente la durata minima della revoca della licenza di

condurre, che deve essere rispettata per tutte le categorie ordinarie, ma non

prevede alcunché circa le modalità di attuazione della misura. L'ordinamento

giuridico vigente non offre quindi alcuna base legale per l'esecuzione di una

revoca d'ammonimento a discrezione della persona colpita dal provvedimento. Nel

contesto del diritto della circolazione stradale l'applicazione per analogia di

regole penali volte a permettere l'espiazione agevolata della pena è peraltro

esclusa (DTF 128 II 173 consid. 3c). Meglio avrebbe fatto dunque la ricorrente

a scontare la revoca ad inizio 2006, come predisposto nella risoluzione

dipartimentale che ha reiteratamente impugnato senza successo.

6.

Stante

quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

La tassa

di giustizia, commisurata tenendo conto della particolare situazione economica

dell'insorgente, segue la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 16c, 32, 90 LCStr; 33 OAC;

4a ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico,

entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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