52.2007.323
Revoca della patente di 5 mesi a carico di una conducente che nello spazio di un mese si rende protagonista di due gravi eccessi di velocità
8 ottobre 2007Italiano13 min
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Numero d'incarto:
52.2007.323
Data decisione, Autorità:
08.10.2007, TRAM
Titolo:
Revoca della patente di 5 mesi a carico di una conducente che nello spazio di un mese si rende protagonista di due gravi eccessi di velocità
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16 cpv. 3 LCSTR
art. 16c cpv. 1 let. a LCSTR
art. 16c cpv. 2 let. a LCSTR
Incarto n.
52.2007.323
Lugano
8 ottobre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 settembre 2007 di
RI 1
contro
la decisione 21 agosto 2007 (n. 4103) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 15 dicembre 2005 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento
delle istituzioni le ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per
la durata di cinque mesi;
vista la risposta 26
settembre 2007 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è nata il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre
veicoli a motore nell'aprile del 1984. Al casellario cantonale della
circolazione non risulta alcuna iscrizione a suo carico.
B. Il 5 maggio 2005, verso le ore 11.20RI 1RI 1 ha circolato sulla semiautostrada
A13 in territorio di __________ ad una velocità punibile accertata tramite
rilevamento radar di 139 km/h, laddove vige il limite di 100 km/h.
Un mese dopo,
segnatamente il 7 giugno 2005, la stessa conducente è incorsa in un altro
eccesso di velocità, rilevato verso le ore 14.45 dalla polizia cantonale appostata
al di fuori della località di __________. In quell'occasione l'apparecchio
radar installato a margine della strada principale che porta a __________,
gravata da un limite generale di 80 km/h, ha registrato una velocità di 137
km/h (velocità punibile: 131 km/h).
C. A seguito
di questo concorso di infrazioni, il ministero pubblico ha proposto che RI 1
venisse condannato alla pena di 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente
ed al pagamento di una multa di fr. 1'000.-. La prevenuta si è opposta al
decreto di accusa. La fattispecie è stata quindi sottoposta al giudizio del Pretore
penale, che in esito ad un pubblico dibattimento svoltosi l'8 marzo 2007 ha
riconosciuto RI 1 autrice colpevole di ripetuta grave infrazione alle norme
della circolazione, reati previsti dall'art. 90 cifra 2 LCStr per i quali le ha
imposto 80 ore di lavoro di pubblica utilità con la condizionale e il pagamento
di una multa di fr. 300.-. Tale sanzione è passata in giudicato.
D. Dal canto
suo, il 15 dicembre 2005 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza
di condurre di RI 1 per la durata di cinque mesi (dal 18 gennaio 2006 al 17
giugno 2006), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle
categorie speciali F, G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art.
16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1
OAC.
E. Con
giudizio 21 agosto 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Ricordato che
l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti
compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti
della sentenza di condanna emessa l'8 marzo 2007 dalla Pretura di Bellinzona.
Preso atto dei reati commessi, entrambi costitutivi di un'infrazione grave ai
sensi dell'art. 16c LCStr, l'autorità di ricorso di prime cure ha
reputato adeguata alle circostanze e conforme al principio della
proporzionalità la durata della controversa revoca, considerati la colpa e l'assenza
di un bisogno professionale di condurre dell'interessata.
F. Contro il
predetto giudizio governativo la soccombente insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che il periodo di revoca venga fissato in tre
mesi.
Esposte le ragioni che l'hanno indotta ad
accettare la condanna penale ed a commettere le infrazioni addebitatele, la
ricorrente ritiene spropositata la sanzione inflittale dall'autorità cantonale.
Tenuto conto del fatto che non ha cagionato un serio pericolo per la sicurezza
altrui, della sua buona reputazione come conducente e dell'esigenza di guidare veicoli
a motore per ragioni professionali, la revoca non dovrebbe superare la durata
minima di tre mesi prevista attualmente dalla legge (art. 16c cpv. 2
lett. a LCStr).
G. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni
contenute nel giudizio impugnato.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr.
La legittimazione attiva della ricorrente,
destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e
art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla
base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1
PAmm).
Considerandi
2.
In virtù
delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr
(RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo
l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette
un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni sulla circolazione
stradale (cpv. 1).
Dato che
le infrazioni alla base della misura dedotta in giudizio sono state commessa in
maggio e giugno del 2005, la fattispecie va esaminata alla luce del nuovo diritto,
tenendo presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento
il Tribunale cantonale amministrativo statuisce con
pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella
giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione
della sanzione. In questa materia, i limiti posti dall'art. 61 PAmm in
relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano infatti applicazione
siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (RDAT II-2002 n.
80.
e rinvii).
3.
Posto che RI 1 non contesta i fatti e non ha nemmeno impugnato la
sentenza 8 marzo 2007 della Pretura penale, con la conseguenza che gli
accertamenti contenuti in quella decisione vincolano l’autorità amministrativa
(DTF 121 II 214 consid. 3a, 123 II 97 consid. 3c/aa), ai fini del giudizio
occorre soltanto chiedersi se la durata della revoca inflittale è stata
commisurata correttamente.
3.1
Le
infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile
la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre,
oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata
della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente
il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare
uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta
(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima
della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.
16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui
che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo
per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c
cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di
cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre
mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).
3.2
Secondo la giurisprudenza resa dal
Tribunale federale sulla scorta del vecchio diritto, un eccesso di velocità in
autostrada (o come accaduto il 5 maggio 2005 su una semiautostrada dotata di
spartitraffico centrale) di 31-34 km/h in condizioni favorevoli era considerato
di media gravità e provocava una revoca della licenza di condurre giusta l'art.
16.
cpv. 2 vLCStr (cfr. DTF 124 II 475 consid. 2a e rinvii). Indipendentemente
dalle circostanze concrete, un superamento del limite di 35 km/h era invece reputato
un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della
patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr. Fuori
delle località, l'infrazione era qualificata grave a partire da un sorpasso del
limite di 30 km/h (cfr. DTF 124 II 259 consid. 2b/bb; 124 II 475 consid. 2a e rinvii).
Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a
cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche
soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie
di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli
eccessi di velocità stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II 234
consid. 3). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 35 km/h
in autostrada e di 30 km/h fuori delle località costituisce un'infrazione grave
da punire con una revoca della patente di almeno tre mesi (art. 16c cpv.
2.
lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli.
3.3
Nel caso in esame, dagli atti risulta
che il 5 maggio 2005 RI 1 ha superato di 39 km/h (già dedotto il margine di
tolleranza) la velocità massima di 100 km/h consentita sulla semiautostrada A13
in territorio di __________. Il 7 giugno 2005 ha invece circolato sulla __________
ad una velocità punibile 131 km/h, laddove vige il limite di 80 km/h (+ 51
km/h!). Nello spazio di un mese la ricorrente si è dunque resa autrice di due
infrazioni gravi ai sensi della giurisprudenza e dell'art. 16c cpv. 1
lett. a LCStr.
4.
Poste
queste premesse, resta da determinare la durata effettiva della revoca da irrogare
all'insorgente sulla scorta dei criteri sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, in
particolare delle circostanze del caso, della colpa e dei precedenti dell'interessata.
Riguardo ai fatti, i rapporti di polizia
relativi all'accaduto indicano che in entrambi i casi il traffico era normale
ed il fondo stradale asciutto. Ciò non toglie, come ripetutamente sancito dalla
giurisprudenza federale, che la ricorrente si sia assunta il rischio di mettere
seriamente in pericolo la sicurezza del traffico.
La colpa di RI 1 non può essere considerata
insignificante, atteso che il limite vigente è stato superato di 39 km/h in un
caso e di ben 51 km/h nell'altro. L'ampiezza dell'eccesso compiuto sulla __________,
luogo tristemente famoso per il verificarsi di diversi incidenti stradali con
esito letale, dimostra peraltro un livello di sconsideratezza a dir poco
preoccupante. Inutilmente l'insorgente invoca in questa sede la sussistenza di uno
stato di necessità quantomeno putativo. Doveva far valere la sua tesi difensiva
in Pretura penale e, all'occorrenza, davanti alle istanze di giudizio superiori.
Per quanto attiene invece alla reputazione
della ricorrente quale conducente, è bene rilevare che al casellario cantonale
della circolazione non risulta alcuna iscrizione a suo carico.
In tema di necessità professionale di
condurre, la giurisprudenza federale ammette questo bisogno con estrema riserva
e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di
lavoro per il conducente (DTF 122 II 24 ss. e 123 II 574) o quando il fatto di
non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi
rilevanti (R. Schauffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht,
vol. III, n. 2441 ss.). L'insorgente afferma di collaborare con un'azienda che
si occupa di campagne umanitarie, la quale intende far capo ai suoi servigi da
gennaio a maggio 2008 in svariati luoghi del cantone. Essa non apporta però
alcuna prova circa la sussistenza, la natura e la durata del rapporto di impiego
che avrebbe con questa organizzazione. Quand'anche l'insorgente svolgesse
effettivamente le funzioni vantate, nel suo caso la
necessità della licenza di condurre per motivi professionali è ben lungi
dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza invalsa in materia. In
particolare, la sua situazione non è certamente paragonabile a quella di chi
perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito, o una
parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un
autista professionale. Nei problemi lavorativi evidenziati dalla ricorrente si
possono ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta gravi, che suole
comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione
anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per
dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale.
Ne segue che tenuto conto dei due consistenti
eccessi di velocità commessi a distanza di un mese l'uno dall'altro, della
colpa che le è imputabile per l'accaduto e del fatto che non può invocare con
successo una necessità professionale di guidare veicoli a motore, da un lato, e
della sua buona reputazione, dall'altro, la revoca di cinque mesi tutelata dal
Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermata da questo
Tribunale. Un provvedimento di tale ampiezza, per quanto severo possa apparire
agli occhi dell'insorgente, risulta in ogni modo conforme al diritto in vigore
e rispettoso del principio di proporzionalità.
5.
In via
subordinata, RI 1 chiede di poter depositare la patente nel periodo estivo 2008,
in modo da poter lavorare nel primo semestre dell'anno. Invano.
In effetti, la revoca della licenza di
condurre a scopo d'ammonimento è una misura amministrativa a carattere
preventivo ed educativo, volta a sensibilizzare il conducente affinché si comporti
con maggior prudenza e responsabilità evitando così di commettere ulteriori
infrazioni nell'ambito della circolazione stradale (DTF 125 II 396 consid.
2a/aa e rinvii). La revoca limitata a periodi di propria scelta come postulata
dalla ricorrente non è dunque compatibile con lo scopo perseguito dal
legislatore, secondo cui al conducente colpevole deve essere assolutamente
proibita la guida per un periodo determinato dall'autorità; l'effetto educativo
del provvedimento di revoca verrebbe meno se si permettesse al reo di
continuare a guidare veicoli a motore durante i periodi di suo maggior
gradimento (DTF 128 II 173 consid. 3b; STA del 4 luglio 2003 in re D.). D'altra
parte, la legge, segnatamente l'art. 16c cpv. 2 LCStr per le infrazioni
gravi, regola unicamente la durata minima della revoca della licenza di
condurre, che deve essere rispettata per tutte le categorie ordinarie, ma non
prevede alcunché circa le modalità di attuazione della misura. L'ordinamento
giuridico vigente non offre quindi alcuna base legale per l'esecuzione di una
revoca d'ammonimento a discrezione della persona colpita dal provvedimento. Nel
contesto del diritto della circolazione stradale l'applicazione per analogia di
regole penali volte a permettere l'espiazione agevolata della pena è peraltro
esclusa (DTF 128 II 173 consid. 3c). Meglio avrebbe fatto dunque la ricorrente
a scontare la revoca ad inizio 2006, come predisposto nella risoluzione
dipartimentale che ha reiteratamente impugnato senza successo.
6.
Stante
quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa
di giustizia, commisurata tenendo conto della particolare situazione economica
dell'insorgente, segue la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 16c, 32, 90 LCStr; 33 OAC;
4a ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico,
entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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