52.2007.324
Terrapieno
26 marzo 2008Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2007.324
Data decisione, Autorità:
26.03.2008, TRAM
Titolo:
Terrapieno
ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI
art. 40 agg. 41 LE
Incarto n.
52.2007.324
Lugano
26 marzo 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 settembre 2007 del
Comune di Magadino, 6573 Magadino,
contro
la decisione 28 agosto 2007 del Consiglio di Stato
(n. 4278) che accoglie l'impugnativa presentata da CO 1 avverso la decisione
27 aprile 2007 con cui il municipio di Magadino le ha negato la licenza
edilizia in sanatoria per la formazione di un muro di sostegno al mapp. 492;
viste le risposte:
- 1. ottobre 2007 di CO 1;
- 3 ottobre 2007 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. CO 1, qui
resistente, ha recentemente costruito una casa d'abitazione a __________, su un
fondo (part. 492) in pendio, situato a monte di via __________, una strada
comunale, che sale dal paese verso il __________.
Scostandosi dalla licenza accordatale, la
resistente ha costruito lungo il ciglio della strada un muro in massi di
granito, di altezza scalare, variabile tra m 1.47 e m 2.00, colmando con un
terrapieno lo spazio compreso tra il muro e l'edificio sovrastante.
Analogamente sollecitata, all'inizio del
2007, CO 1 ha chiesto al municipio, in via di notifica, di rilasciarle il permesso
in sanatoria per l'opera realizzata senza permesso.
Con decisione 27 aprile 2007 il municipio ha
respinto la domanda, ritenendo che l'altezza del muro, nella misura in cui
supera il limite di m 1.50, fosse da aggiungere a quella dello stabile sovrastante
situato ad una distanza di 3 m verso monte, che già raggiunge quella massima
consentita.
B. Con
giudizio 28 agosto 2007 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata da CO 1.
Dopo aver rilevato che l'altezza del muro
rispetta quella massima (m 2.50) consentita dall'art. 134 LAC, applicabile, nel
silenzio delle NAPR, quale norma di diritto pubblico suppletivo, il Governo ha
in sostanza ritenuto che l'altezza del muro eccedente il limite di m 1.50,
fissato dall'art. 41 LE, non fosse da aggiungere a quella dell'edificio
sovrastante, poiché il terrapieno rispetta la distanza di m 3 dalla facciata a
valle.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, il comune di Magadino si aggrava ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della decisione di
diniego della licenza.
A mente dell'insorgente, il giudizio
governativo sarebbe lacunoso, poiché prende in considerazione unicamente la
distanza del muro dall'edificio, senza considerare l'altezza del manufatto e
del terrapieno. L'altezza eccedente il limite di m 1.50, ribadisce, andrebbe
aggiunta a quella dello stabile a monte.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
CO 1 condivide invece la decisione
governativa confermandosi nelle osservazioni presentate in prima istanza.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in
ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto
della contestazione emerge chiaramente dai piani.
2. 2.1. Gli
ordinamenti edilizi che omettono di disciplinare l'altezza massima delle opere
di cinta e dei muri di sostegno eretti sul confine sono carenti. La questione
dell'altezza massima ammissibile di questi manufatti non può invero essere
elusa. Non trattandosi di silenzio qualificato, il difetto normativo va
configurato come una lacuna in senso proprio, alla quale si deve necessariamente
porre rimedio. Dottrina e giurisprudenza concordano ormai nel ritenere che in
questi casi occorra far capo all'altezza massima di m 2.50 prescritta dall'art.
134 cpv. 2 LAC (STA 4 giugno 1996, n. 52.96.98; Adelio Scolari; Commentario,
II. ed., ad art. 40/41 LE, n. 1186).
2.2. Le norme di attuazione del PR
consortile dei comuni del Gambarogno (NAPRCG) non regolano l'altezza massima
dei muri di cinta. Fa dunque stato quella (m 2.50) fissata dall'art. 134 cpv. 1
LAC, che, nel caso concreto, il controverso manufatto, alto al massimo m 2.00
dal campo stradale, rispetta compiutamente.
3. 3.1.
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio è misurata dal terreno
sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto.
La sistemazione di un terreno, soggiunge l'art. 41 LE, può essere
ottenuta con la formazione di un terrapieno di altezza non superiore a m 1.50
dal terreno naturale (cpv. 1), largo almeno 3.00 m (cpv. 2).
Le norme in questione fissano unicamente i criteri di
misurazione dell'altezza. Terrapieni di altezza superiore a m 1.50 non sono per
principio esclusi. Nella misura in cui superano questo valore ad una distanza
di m 3.00 dal piede della facciata, l'eccedenza va tuttavia computata su quella
dell'edificio sovrastante. Determinante è in effetti l'ingombro verticale
rappresentato dalla costruzione per rapporto al terreno naturale su cui insiste
(RTiD II-2006 n. 18 consid. 3.1; STA 5 ottobre 2005 n. 52.2005.269; Scolari, op.
cit., ad art. 40/41 LE, n. 1244 seg.).
3.2. Nel caso concreto, il terrapieno ed il
relativo muro di sostegno vengono realizzati a valle di un edificio esistente.
Ora, è del tutto evidente che un terrapieno FORMATO alla base di un edificio
esistente non è in grado di determinare un aumento dell'altezza della
costruzione sovrastante (RDAT II-2002 n. 36 consid. 2.2). Semmai la riduce,
interrandolo maggiormente. L'altezza fuori terra di un edificio può essere
aumentata soltanto asportando il terreno su cui insiste, ovvero liberandone le
fondamenta. Certamente non addossandovi un terrapieno.
Fatti
I manufatti in oggetto sono dunque del tutto
inidonei a determinare un aumento dell'altezza fuori terra dello stabile
sovrastante. Sia che l'edificio insista su terreno naturale, sia che appoggi su
terreno sistemato, il terrapieno realizzato a valle della sua facciata nord non
è comunque atto ad incrementarne l'ingombro verticale. Non è dato di vedere
come si possa ragionevolmente sostenere il contrario. La quota della gronda
Considerandi
rimane invariata, mentre l'ingombro verticale rappresentato dalla facciata
nord, se non resta immutato, viene ridotto.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va quindi respinto, confermando
la decisione governativa impugnata siccome immune da violazioni del diritto.
Dato l'esito, anche per questa sede il
comune può andare esente da tassa di giustizia. Le ripetibili gli vanno invece
addebitate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40, 41 LE; 134 LAC; 3, 18, 28, 31,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Il comune di Magadino rifonderà a CO 1 fr. 600.- a
titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster