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Decisione

52.2007.324

Terrapieno

26 marzo 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I manufatti in oggetto sono dunque del tutto

inidonei a determinare un aumento dell'altezza fuori terra dello stabile

sovrastante. Sia che l'edificio insista su terreno naturale, sia che appoggi su

terreno sistemato, il terrapieno realizzato a valle della sua facciata nord non

è comunque atto ad incrementarne l'ingombro verticale. Non è dato di vedere

come si possa ragionevolmente sostenere il contrario. La quota della gronda

Considerandi

rimane invariata, mentre l'ingombro verticale rappresentato dalla facciata

nord, se non resta immutato, viene ridotto.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va quindi respinto, confermando

la decisione governativa impugnata siccome immune da violazioni del diritto.

Dato l'esito, anche per questa sede il

comune può andare esente da tassa di giustizia. Le ripetibili gli vanno invece

addebitate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40, 41 LE; 134 LAC; 3, 18, 28, 31,

60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Il comune di Magadino rifonderà a CO 1 fr. 600.- a

titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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