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Decisione

52.2007.326

Delibera opere da elettricista (rinnovo rete di telecomunicazioni)

25 ottobre 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 18

maggio 2007 il municipio e l'__________ di __________ hanno indetto un pubblico

concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per

aggiudicare l'installazione di nuovi centralini telefonici ed altre opere da

elettricista relative alla loro rete di telecomunicazioni (FU n. 40/2007 pag.

4186 seg.).

Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta

stabiliva che le opere da elettricista (corrente debole) sarebbero state

aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri in ordine di

priorità:

punti

Criteri / Sottocriteri

min

max

Economicità / Prezzo

50%

50

300

Qualifiche della ditta

40%

40

240

Struttura e personale tecnico per

l'oggetto

25%

Referenze

75%

Attendibilità dei prezzi

5%

5

30

Formazione apprendisti

5%

5

30

Le posizioni 224.200 - 224.240 precisavano

le modalità di valutazione delle offerte in base ai singoli criteri. Per il

criterio relativo alla qualifica del personale per l'oggetto la pos.

224.230 stabiliva che sarebbe stata considerata l'esperienza tecnica del

personale dirigente in base agli attestati ed alle qualifiche del personale

tecnico della ditta e del personale assegnato all'oggetto. In quest'ottica

facevano stato i punteggi della seguente tabella a punti:

Qualifica

Anno qual.

Anni att.

Titolare

Punti

Ingegnere ETH/STS

'95

6

Si

10

Ingegnere ETH/STS

'88

8

No

9

Maestro elettricista

'95

11

Si

9

Maestro elettricista

'95

6

No

8

Capo montatore

'02

4

Si

7

Consulente sicurezza

'03

1

No

6

Capo cantiere

'04

Considerandi

2.

No

5.

Montatore elettricista

4.

Montatore

3.

Apprendista

2.

La pos. 224.250 disponeva ancora che per

il 25% farà stato la struttura della ditta del proprio personale tecnico ed il

domicilio.

Per il 75% conteranno le referenze per

opere analoghe eseguite.

B. In tempo

utile sono pervenute ai committenti le offerte di 9 ditte del ramo. Fra queste

v'erano quella della __________, qui resistente, di fr. 129'973.90 e quella

della ricorrente __________ di fr. 130'843.05 (Δ+: fr. 869.15).

Esperite le necessarie valutazioni, il

consulente dei committenti ha allestito la seguente classifica:

Criteri / Sottocriteri

ElettroCrivelli

Arrigo G&A

Economicità / Prezzo

50.0

49.1

Qualifiche della ditta

Struttura e personale

tecnico per l'oggetto

10.0

6.7

Referenze

30.0

20.0

Attendibilità dei prezzi

0.8

0.8

Formazione apprendisti

5.0

3.5

TOTALE

95.8

80.1

Con decisione 5 settembre 2007 il municipio

ha aggiudicato la commessa alla __________, classificatasi al primo posto.

C. Contro

questa decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullata e che gli atti siano retrocessi al

municipio affinché le assegni la commessa.

Eccepita l’insufficiente motivazione del

provvedimento, l’insor-gente rimprovera anzitutto al municipio di non aver

preso in considerazione il criterio del domicilio. Se ne avesse tenuto conto,

obietta, non avrebbe infatti assegnato la nota massima prevista dal relativo

sottocriterio alla ditta __________, che non ha sede a __________. Censurabile

sarebbe pure il punteggio attribuito per il personale, poiché il titolare della

ditta aggiudicataria è soltanto maestro elettricista, mentre essa dispone di un

ingegnere elettrotecnico HES/OTIA. Priva di giustificazioni sarebbe inoltre la

valutazione delle referenze delle due ditte, mentre erroneo sarebbe il

punteggio assegnatole per la formazione degli apprendisti.

D. All’accoglimento

del ricorso si oppone il municipio, contestando le tesi dell’insorgente con

argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

L'autorità comunale riconosce comunque che per la formazione degli apprendisti

alla ricorrente avrebbero dovuto essere assegnati 5.0 punti e non soltanto 3.5.

Ad identica conclusione perviene la

resistente __________, sostenendo, fra l’altro, che l’inserimento nel

capitolato del criterio del domicilio sarebbe dovuto ad una semplice svista.

E. In sede di

replica, l’insorgente ribadisce l’eccezione di carenza di motivazione. I

committenti non avrebbero fornito spiegazioni atte a giustificare la notevole

divergenza di valutazione tra le due ditte in punto alla qualità del personale

previsto per l’appalto ed alle referenze.

Con la duplica il municipio conferma quanto

addotto con la risposta. L’aggiudicataria rinuncia a presentare una duplica.

Considerato, in

diritto

1.

La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 2

LCPubb. In quanto partecipante alla gara, la ricorrente è legittimata a

contestare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm). Il ricorso,

tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

L’impugnativa può essere evasa sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Ad eventuali insufficienze degli

accertamenti potrà semmai essere posto rimedio, annullando il giudizio

impugnato e rinviando gli atti all’istanza inferiore per nuova decisione (art.

65.

cpv. 2 PAmm).

2.

2.1.

Giusta l'art. 26 cpv. 1 PAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto

ed intimata alle parti. In quest'ordine di idee, l'art. 33 cpv. 2 LCPubb

dispone a sua volta che la decisione di aggiudicazione deve indicare

succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati

offerenti od offerte, i criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di

diritto (cfr. anche art. 56 RLCPubb/CIAP). L'obbligo di motivazione è volto ad

assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la

comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio

del diritto di difesa dei concorrenti soccombenti ed a permettere all'istanza

di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (DTF 123 I 31

consid. 2 c; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad

art. 26 PAmm, n. 1).

Di principio, la motivazione di una

decisione con cui il committente aggiudica la commessa può essere considerata

sufficiente, quando fornisce una giustificazione adeguata della bontà della

scelta operata sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando di

concorso. Per risultare adeguata, la giustificazione deve fornire una

spiegazione ragionevole delle valutazioni operate sulle offerte inoltrate dai

singoli concorrenti in modo che questi possano confrontarle fra loro e

sollevare eventuali contestazioni. La motivazione della decisione può anche

essere succinta e fare riferimento ad altri atti, in particolare alla

documentazione prodotta dai partecipanti. I destinatari di tale decisione, in

particolare i concorrenti soccombenti, devono tuttavia essere posti nella condizione

di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso.

La violazione dell'obbligo di motivazione

trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata

indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito (DTF 125 I 113

consid. 3e). Eventuali carenze di motivazione possono tuttavia essere sanate

davanti all'istanza di ricorso a condizione che il committente adduca la

motivazione mancante in sede di osservazioni al ricorso e che all'insorgente

sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti da questi addotti

soltanto a posteriori.

2.2

Nel caso concreto, i committenti hanno

assegnato alla ricorrente le note 20.0 per le referenze e 6.7 per la qualità

della ditta. Per gli stessi sottocriteri alla resistente sono invece state assegnate

le note 30.0 rispettivamente 10.0. La proposta di delibera, elaborata dal

consulente dei committenti, si limita a riportare le note in questione senza

corredarle di ulteriori spiegazioni.

2.2.1

Con le osservazioni al ricorso, i

committenti non hanno addotto particolari motivi che giustificassero

l'importante differenza di punteggio (Δ+: 10.0 punti) riscontrabile nella valutazione delle referenze;

sottocriterio, questo, che incide nella misura del 30% sulla valutazione

complessiva. Una valutazione analitica delle referenze addotte non è stata

allegata nemmeno di fronte alle doglianze ribadite dall'insorgente in sede di

replica.

Una spiegazione plausibile non può nemmeno

essere dedotta dagli atti. Entrambe le ditte hanno allegato alle loro offerte

un lungo elenco di referenze per impianti a corrente debole realizzati negli

ultimi quattro o cinque anni. Il confronto delle rispettive referenze non

permette tuttavia di trarre conclusioni affidabili. Il semplice fatto che la

resistente abbia allegato un elenco più lungo di quello della ricorrente non

basta per spiegare una differenza di ben 10.0 punti. La mancata, preventiva

definizione di una scala di valutazione non facilita dal canto suo la

comprensione dell'importante divario.

2.2.2

In sede di risposta al ricorso, i

committenti hanno spiegato che il maggior punteggio attribuito alla resistente

dal profilo delle qualifiche del personale previsto per l'appalto è

dovuto alla presenza di due telematici, di cui la __________ è sprovvista. Il

fattore domicilio, menzionato dalla pos. 224.250 del capitolato, sarebbe invece

irrilevante, poiché entrambe le ditte hanno comunque sede nel cantone. Esso

sarebbe stato preso in considerazione soltanto per rapporto a ditte di altri

cantoni, per le difficoltà che avrebbero potuto sorgere in sede di esecuzione

dei lavori a causa della lingua.

La giustificazione delle note assegnate per

questo sottocriterio è stata fornita. Il difetto di motivazione può

considerarsi sanato, poiché la ricorrente ha potuto prendere ulteriormente

posizione con la replica. Va semmai verificato se le spiegazioni siano plausibili

ed atte a giustificare la differenza.

2.2.3

Secondo i committenti, la carenza di

motivazione lamentata dall'insorgente non giustificherebbe comunque un annullamento

in ordine del provvedimento impugnato, con conseguente rinvio degli atti

all'istanza inferiore per nuova decisione, poiché anche assegnando alla

ricorrente la nota massima per i criteri d'aggiudicazione abbinati a quello del

prezzo, la __________ si classificherebbe comunque al primo posto grazie al vantaggio

(0.9 punti) conseguito in base al primo criterio (50.0 punti contro 49.1 per l'economicità).

La tesi potrebbe essere accreditata soltanto

nell'ipotesi in cui il punteggio (6.7 punti), assegnato alla __________ per le qualifiche

del personale, non potesse comunque superare di almeno 1.0 punto quello

della resistente (10.0 punti) e la differenza non potesse essere compensata da

un maggior punteggio assegnato alla __________ per le sue referenze. Ipotesi,

questa, che non entra in considerazione già perché i committenti non hanno minimamente

giustificato i punteggi attribuiti alle due ditte in base al sottocriterio

delle referenze.

Ne discende che l'annullamento della

delibera impugnata, con conseguente rinvio degli atti al municipio per nuova

decisione, adeguatamente motivata, non può essere evitato.

3.

Al fine di

evitare che la nuova decisione possa essere oggetto di eventuali, ulteriori

procedure di ricorso, appare comunque opportuno soffermarsi brevemente sulla valutazione

del sottocriterio relativo alle qualifiche del personale, al quale è

attribuito un peso del 10% della valutazione complessiva.

La pos. 224.230 stabiliva che la qualifica

del personale per l'oggetto sarebbe stata valutata prendendo in considerazione

l'esperienza tecnica del personale dirigente in base agli attestati ed alle

qualifiche del personale tecnico della ditta del personale assegnato

all'oggetto. I punteggi erano definiti da un'apposita tabella riprodotta nell'esposizione

dei fatti.

La ricorrente ha previsto di dedicare ai

lavori un ingegnere HES, un capo montatore, tre montatori elettricisti e due

apprendisti. La __________ ha invece previsto di impiegare per i lavori il titolare

(maestro installatore elettricista), due telematici ed un dipendente

qualificato come conc A–PTT.

Valutate le qualifiche, i committenti hanno

assegnato la nota 6.7 alla ricorrente, rispettivamente la nota 10.0 alla

resistente. In sede di osservazioni al ricorso, il municipio ha spiegato che il

miglior punteggio della __________ era da ricondurre all'impiego di due

telematici, che non solo compenserebbe la differenza che intercorre fra il

titolo di studio di un contitolare della ricorrente e quello del titolare della

resistente, ma permetterebbe addirittura di assegnare a quest'ultima un

punteggio del 50% più alto di quello attribuito alla __________.

A prescindere dalla plausibilità oggettiva

di questa spiegazione, va comunque rilevato che le valutazioni non appaiono

riconducibili alla tabella summenzionata, che non prevede la categoria dei

telematici. Nella nuova decisione che dovrà adottare, il municipio avrà

pertanto cura di attenersi ai punteggi previsti da tale tabella.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto,

annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti al municipio affinché si

pronunci nuovamente sul concorso con decisione debitamente motivata. La domanda

della ricorrente volta ad ottenere l'aggiudicazione della commessa non può

evidentemente essere accolta.

La tassa di giustizia è suddivisa fra il

committente, la resistente e la ricorrente, proporzionalmente al rispettivo

grado di soccombenza. Nella misura in cui non sono compensate, le ripetibili sono

poste a carico del comune e della resistente in considerazione della maggior

soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 56 rlcipa; 3, 18,

26, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 5 settembre 2007 del municipio di __________

è annullata;

1.2.

gli atti sono rinviati al municipio per nuova

decisione ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del comune nella misura di fr. 800.-,

della resistente per fr. 500.- e della ricorrente per il resto.

3. Le

ripetibili di fr. 2'000.- sono a carico del comune nella misura di fr. 1'500.-

e della resistente per il resto.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

5. Intimazione

a:

,

,;

,

,

,;

,.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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