52.2007.326
Delibera opere da elettricista (rinnovo rete di telecomunicazioni)
25 ottobre 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2007.326
Data decisione, Autorità:
25.10.2007, TRAM
Titolo:
Delibera opere da elettricista (rinnovo rete di telecomunicazioni)
AGGIUDICAZIONE
art. 33 cpv. 2 LCPUBB
Incarto n.
52.2007.326
Lugano
25 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 settembre 2007 della
__________, ,
patrocinata da: avv. __________, ,
contro
la decisione 5 settembre 2007 del municipio di __________
che aggiudica alla __________ le opere da elettricista relative al rinnovo della
rete di telecomunicazioni all'interno delle strutture comunali;
viste le risposte:
- 1. ottobre 2007 della __________;
- 26 settembre 2007 del
municipio di __________;
preso atto della replica 10 ottobre 2007 e
delle dupliche:
- 18 ottobre 2007 della __________;
- 16 ottobre 2007 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 18
maggio 2007 il municipio e l'__________ di __________ hanno indetto un pubblico
concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per
aggiudicare l'installazione di nuovi centralini telefonici ed altre opere da
elettricista relative alla loro rete di telecomunicazioni (FU n. 40/2007 pag.
4186 seg.).
Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta
stabiliva che le opere da elettricista (corrente debole) sarebbero state
aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri in ordine di
priorità:
punti
Criteri / Sottocriteri
min
max
Economicità / Prezzo
50%
50
300
Qualifiche della ditta
40%
40
240
Struttura e personale tecnico per
l'oggetto
25%
Referenze
75%
Attendibilità dei prezzi
5%
5
30
Formazione apprendisti
5%
5
30
Le posizioni 224.200 - 224.240 precisavano
le modalità di valutazione delle offerte in base ai singoli criteri. Per il
criterio relativo alla qualifica del personale per l'oggetto la pos.
224.230 stabiliva che sarebbe stata considerata l'esperienza tecnica del
personale dirigente in base agli attestati ed alle qualifiche del personale
tecnico della ditta e del personale assegnato all'oggetto. In quest'ottica
facevano stato i punteggi della seguente tabella a punti:
Qualifica
Anno qual.
Anni att.
Titolare
Punti
Ingegnere ETH/STS
'95
6
Si
10
Ingegnere ETH/STS
'88
8
No
9
Maestro elettricista
'95
11
Si
9
Maestro elettricista
'95
6
No
8
Capo montatore
'02
4
Si
7
Consulente sicurezza
'03
1
No
6
Capo cantiere
'04
Considerandi
2.
No
5.
Montatore elettricista
4.
Montatore
3.
Apprendista
2.
La pos. 224.250 disponeva ancora che per
il 25% farà stato la struttura della ditta del proprio personale tecnico ed il
domicilio.
Per il 75% conteranno le referenze per
opere analoghe eseguite.
B. In tempo
utile sono pervenute ai committenti le offerte di 9 ditte del ramo. Fra queste
v'erano quella della __________, qui resistente, di fr. 129'973.90 e quella
della ricorrente __________ di fr. 130'843.05 (Δ+: fr. 869.15).
Esperite le necessarie valutazioni, il
consulente dei committenti ha allestito la seguente classifica:
Criteri / Sottocriteri
ElettroCrivelli
Arrigo G&A
Economicità / Prezzo
50.0
49.1
Qualifiche della ditta
Struttura e personale
tecnico per l'oggetto
10.0
6.7
Referenze
30.0
20.0
Attendibilità dei prezzi
0.8
0.8
Formazione apprendisti
5.0
3.5
TOTALE
95.8
80.1
Con decisione 5 settembre 2007 il municipio
ha aggiudicato la commessa alla __________, classificatasi al primo posto.
C. Contro
questa decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullata e che gli atti siano retrocessi al
municipio affinché le assegni la commessa.
Eccepita l’insufficiente motivazione del
provvedimento, l’insor-gente rimprovera anzitutto al municipio di non aver
preso in considerazione il criterio del domicilio. Se ne avesse tenuto conto,
obietta, non avrebbe infatti assegnato la nota massima prevista dal relativo
sottocriterio alla ditta __________, che non ha sede a __________. Censurabile
sarebbe pure il punteggio attribuito per il personale, poiché il titolare della
ditta aggiudicataria è soltanto maestro elettricista, mentre essa dispone di un
ingegnere elettrotecnico HES/OTIA. Priva di giustificazioni sarebbe inoltre la
valutazione delle referenze delle due ditte, mentre erroneo sarebbe il
punteggio assegnatole per la formazione degli apprendisti.
D. All’accoglimento
del ricorso si oppone il municipio, contestando le tesi dell’insorgente con
argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
L'autorità comunale riconosce comunque che per la formazione degli apprendisti
alla ricorrente avrebbero dovuto essere assegnati 5.0 punti e non soltanto 3.5.
Ad identica conclusione perviene la
resistente __________, sostenendo, fra l’altro, che l’inserimento nel
capitolato del criterio del domicilio sarebbe dovuto ad una semplice svista.
E. In sede di
replica, l’insorgente ribadisce l’eccezione di carenza di motivazione. I
committenti non avrebbero fornito spiegazioni atte a giustificare la notevole
divergenza di valutazione tra le due ditte in punto alla qualità del personale
previsto per l’appalto ed alle referenze.
Con la duplica il municipio conferma quanto
addotto con la risposta. L’aggiudicataria rinuncia a presentare una duplica.
Considerato, in
diritto
1.
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 2
LCPubb. In quanto partecipante alla gara, la ricorrente è legittimata a
contestare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
L’impugnativa può essere evasa sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Ad eventuali insufficienze degli
accertamenti potrà semmai essere posto rimedio, annullando il giudizio
impugnato e rinviando gli atti all’istanza inferiore per nuova decisione (art.
65.
cpv. 2 PAmm).
2.
2.1.
Giusta l'art. 26 cpv. 1 PAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto
ed intimata alle parti. In quest'ordine di idee, l'art. 33 cpv. 2 LCPubb
dispone a sua volta che la decisione di aggiudicazione deve indicare
succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati
offerenti od offerte, i criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di
diritto (cfr. anche art. 56 RLCPubb/CIAP). L'obbligo di motivazione è volto ad
assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la
comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio
del diritto di difesa dei concorrenti soccombenti ed a permettere all'istanza
di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (DTF 123 I 31
consid. 2 c; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad
art. 26 PAmm, n. 1).
Di principio, la motivazione di una
decisione con cui il committente aggiudica la commessa può essere considerata
sufficiente, quando fornisce una giustificazione adeguata della bontà della
scelta operata sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando di
concorso. Per risultare adeguata, la giustificazione deve fornire una
spiegazione ragionevole delle valutazioni operate sulle offerte inoltrate dai
singoli concorrenti in modo che questi possano confrontarle fra loro e
sollevare eventuali contestazioni. La motivazione della decisione può anche
essere succinta e fare riferimento ad altri atti, in particolare alla
documentazione prodotta dai partecipanti. I destinatari di tale decisione, in
particolare i concorrenti soccombenti, devono tuttavia essere posti nella condizione
di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso.
La violazione dell'obbligo di motivazione
trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata
indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito (DTF 125 I 113
consid. 3e). Eventuali carenze di motivazione possono tuttavia essere sanate
davanti all'istanza di ricorso a condizione che il committente adduca la
motivazione mancante in sede di osservazioni al ricorso e che all'insorgente
sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti da questi addotti
soltanto a posteriori.
2.2
Nel caso concreto, i committenti hanno
assegnato alla ricorrente le note 20.0 per le referenze e 6.7 per la qualità
della ditta. Per gli stessi sottocriteri alla resistente sono invece state assegnate
le note 30.0 rispettivamente 10.0. La proposta di delibera, elaborata dal
consulente dei committenti, si limita a riportare le note in questione senza
corredarle di ulteriori spiegazioni.
2.2.1
Con le osservazioni al ricorso, i
committenti non hanno addotto particolari motivi che giustificassero
l'importante differenza di punteggio (Δ+: 10.0 punti) riscontrabile nella valutazione delle referenze;
sottocriterio, questo, che incide nella misura del 30% sulla valutazione
complessiva. Una valutazione analitica delle referenze addotte non è stata
allegata nemmeno di fronte alle doglianze ribadite dall'insorgente in sede di
replica.
Una spiegazione plausibile non può nemmeno
essere dedotta dagli atti. Entrambe le ditte hanno allegato alle loro offerte
un lungo elenco di referenze per impianti a corrente debole realizzati negli
ultimi quattro o cinque anni. Il confronto delle rispettive referenze non
permette tuttavia di trarre conclusioni affidabili. Il semplice fatto che la
resistente abbia allegato un elenco più lungo di quello della ricorrente non
basta per spiegare una differenza di ben 10.0 punti. La mancata, preventiva
definizione di una scala di valutazione non facilita dal canto suo la
comprensione dell'importante divario.
2.2.2
In sede di risposta al ricorso, i
committenti hanno spiegato che il maggior punteggio attribuito alla resistente
dal profilo delle qualifiche del personale previsto per l'appalto è
dovuto alla presenza di due telematici, di cui la __________ è sprovvista. Il
fattore domicilio, menzionato dalla pos. 224.250 del capitolato, sarebbe invece
irrilevante, poiché entrambe le ditte hanno comunque sede nel cantone. Esso
sarebbe stato preso in considerazione soltanto per rapporto a ditte di altri
cantoni, per le difficoltà che avrebbero potuto sorgere in sede di esecuzione
dei lavori a causa della lingua.
La giustificazione delle note assegnate per
questo sottocriterio è stata fornita. Il difetto di motivazione può
considerarsi sanato, poiché la ricorrente ha potuto prendere ulteriormente
posizione con la replica. Va semmai verificato se le spiegazioni siano plausibili
ed atte a giustificare la differenza.
2.2.3
Secondo i committenti, la carenza di
motivazione lamentata dall'insorgente non giustificherebbe comunque un annullamento
in ordine del provvedimento impugnato, con conseguente rinvio degli atti
all'istanza inferiore per nuova decisione, poiché anche assegnando alla
ricorrente la nota massima per i criteri d'aggiudicazione abbinati a quello del
prezzo, la __________ si classificherebbe comunque al primo posto grazie al vantaggio
(0.9 punti) conseguito in base al primo criterio (50.0 punti contro 49.1 per l'economicità).
La tesi potrebbe essere accreditata soltanto
nell'ipotesi in cui il punteggio (6.7 punti), assegnato alla __________ per le qualifiche
del personale, non potesse comunque superare di almeno 1.0 punto quello
della resistente (10.0 punti) e la differenza non potesse essere compensata da
un maggior punteggio assegnato alla __________ per le sue referenze. Ipotesi,
questa, che non entra in considerazione già perché i committenti non hanno minimamente
giustificato i punteggi attribuiti alle due ditte in base al sottocriterio
delle referenze.
Ne discende che l'annullamento della
delibera impugnata, con conseguente rinvio degli atti al municipio per nuova
decisione, adeguatamente motivata, non può essere evitato.
3.
Al fine di
evitare che la nuova decisione possa essere oggetto di eventuali, ulteriori
procedure di ricorso, appare comunque opportuno soffermarsi brevemente sulla valutazione
del sottocriterio relativo alle qualifiche del personale, al quale è
attribuito un peso del 10% della valutazione complessiva.
La pos. 224.230 stabiliva che la qualifica
del personale per l'oggetto sarebbe stata valutata prendendo in considerazione
l'esperienza tecnica del personale dirigente in base agli attestati ed alle
qualifiche del personale tecnico della ditta del personale assegnato
all'oggetto. I punteggi erano definiti da un'apposita tabella riprodotta nell'esposizione
dei fatti.
La ricorrente ha previsto di dedicare ai
lavori un ingegnere HES, un capo montatore, tre montatori elettricisti e due
apprendisti. La __________ ha invece previsto di impiegare per i lavori il titolare
(maestro installatore elettricista), due telematici ed un dipendente
qualificato come conc A–PTT.
Valutate le qualifiche, i committenti hanno
assegnato la nota 6.7 alla ricorrente, rispettivamente la nota 10.0 alla
resistente. In sede di osservazioni al ricorso, il municipio ha spiegato che il
miglior punteggio della __________ era da ricondurre all'impiego di due
telematici, che non solo compenserebbe la differenza che intercorre fra il
titolo di studio di un contitolare della ricorrente e quello del titolare della
resistente, ma permetterebbe addirittura di assegnare a quest'ultima un
punteggio del 50% più alto di quello attribuito alla __________.
A prescindere dalla plausibilità oggettiva
di questa spiegazione, va comunque rilevato che le valutazioni non appaiono
riconducibili alla tabella summenzionata, che non prevede la categoria dei
telematici. Nella nuova decisione che dovrà adottare, il municipio avrà
pertanto cura di attenersi ai punteggi previsti da tale tabella.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto,
annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti al municipio affinché si
pronunci nuovamente sul concorso con decisione debitamente motivata. La domanda
della ricorrente volta ad ottenere l'aggiudicazione della commessa non può
evidentemente essere accolta.
La tassa di giustizia è suddivisa fra il
committente, la resistente e la ricorrente, proporzionalmente al rispettivo
grado di soccombenza. Nella misura in cui non sono compensate, le ripetibili sono
poste a carico del comune e della resistente in considerazione della maggior
soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 56 rlcipa; 3, 18,
26, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 5 settembre 2007 del municipio di __________
è annullata;
1.2.
gli atti sono rinviati al municipio per nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del comune nella misura di fr. 800.-,
della resistente per fr. 500.- e della ricorrente per il resto.
3. Le
ripetibili di fr. 2'000.- sono a carico del comune nella misura di fr. 1'500.-
e della resistente per il resto.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
5. Intimazione
a:
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,
,
,;
,.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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