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Decisione

52.2007.327

Licenza edilizia per la ristrutturazione di una clinica

24 ottobre 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i due fondi. La facciata rivolta verso valle (sud) dell'edificio avrebbe dovuto

sporgere dal terreno sino ad un'altezza di m 4.55 (m 4.00 + 0.30 + 0.25)

misurata dal piazzale antistante. Verso monte, la costruzione non avrebbe

invece dovuto sporgere dal livello del terreno naturale in corrispondenza del

confine.

B. Nel corso

dei lavori, l’CO 2 si è parzialmente scostato dal permesso ottenuto. Il 15

maggio 2007, ha quindi chiesto al municipio di autorizzare un innalzamento del

manufatto in questione sino ad un'altezza di m 5.20 dal piazzale antistante.

Alla domanda si sono opposti i vicini qui

ricorrenti, sostenendo che l'opera non potrebbe sorgere a confine con il loro

fondo, poiché sporgendo oltre il livello del terreno naturale deve rispettare

la distanza minima di 6.00 m dal confine prescritta dall’’art. 59 cpv. 2 NAPR.

Il 20 giugno 2007 il municipio ha rilasciato

la licenza richiesta, rigettando l'opposizione dei vicini.

C. Con

giudizio 4 settembre 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dai vicini opponenti.

Fondandosi sulle minuziose misurazioni del

geometra il Governo ha in sostanza condiviso l'assunto dell'autorità comunale.

D. Contro il

predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.

Con lunghe disquisizioni, gli insorgenti

contestano in sostanza le deduzioni delle precedenti istanze, sostenendo che il

fabbricato sporgerebbe dal livello del terreno naturale lungo il confine con il

loro fondo. Non potrebbe dunque sorgere a confine.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il

municipio e l'CO 2 contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con

argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione

attiva degli insorgenti, proprietari di un fondo contermine e già opponenti, è

certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

L'art. 59

NAPR, disciplinante l’attività edilizia nella zona speciale della clinica,

fissa una distanza minima dai confini di m 6.00. Nel caso di edifici che non sporgono oltre la

quota del terreno naturale, misurato sulla linea di confine dal lato del

confinante, è tuttavia ammessa l’edificazione fino a confine.

La norma è chiara e non necessita di

spiegazioni.

3.

3.1. Controversa

è in concreto la questione di sapere se l'autorimessa sporga oltre la quota del

terreno naturale lungo il confine fra il fondo dell'CO 2 (part. 1) e quello dei

ricorrenti (part. 477).

Il fondo dei ricorrenti confina con quello

dell'CO 2 su due lati che si congiungono ad angolo retto:

-

il primo lato, lungo circa 12 m, si innalza

progressivamente da sud (cfr. schizzo seguente, P1) verso nord (schizzo, P2) con

un dislivello di circa 4 m. Su questo lato, il livello originario del terreno lungo

il confine è rimasto intatto;

-

l'altro lato, lungo circa 46 m e perpendicolare

al precedente, è invece orientato da ovest verso est. Su questo lato, il

livello del terreno naturale può essere accertato soltanto alle estremità ovest

(schizzo, P2) ed est (schizzo, P3), poiché il tratto compreso fra di esse è

stato scavato per costruire l'autorimessa.

part. 477 P5

P2 P3

P4

autorimessa N

5.12

P1 part. 1 piazzale

confine P0

Le quote del terreno sono state misurate

dall'ing. Lippuner per rapporto ad un punto P0, fissato sul piazzale antistante

l'autorimessa. Le misurazioni sono state effettuate quando erano già stati

eretti i muri perimetrali della costruzione, ma non era ancora stata gettata

la soletta di copertura, progettata con uno spessore di m 0.35, al quale va

aggiunto lo spessore dell'isolazione e del manto di copertura (+ m 0.35). La

sommità dei muri perimetrali è stata rilevata ad una quota di m 5.00 più alta

del punto P0.

3.2

Particolarmente controversa è la

sporgenza dell'autorimessa dal terreno naturale nella zona dell'angolo nordest

(P4). Considerata la quota (+ m 5.00) rilevata dal geometra, in questo punto, a

lavori terminati, la copertura dell'autorimessa dovrebbe situarsi ad una quota

di + m 5.70 rispetto al punto P0.

Lo scavo impedisce di accertare il livello

del terreno naturale lungo il confine tra i fondi, situato ad una distanza di m

0.92

a nord del punto P4. Il livello può soltanto essere dedotto in modo

approssimativo dal punto P5, situato circa 4 m più a nord (orlo superiore dello

scavo) ad una quota di + m 5.20 (cfr. sezione 7-7', progressiva 23.31). Tenendo

conto della quota del punto P3 (+ m 3.60), situato a circa 5 m ad est del punto

P4, e della pendenza del terreno ad ovest e ad est dello scavo (ca. 30%), si

può facilmente concludere, che il terreno naturale nel tratto di confine immediatamente

a monte del punto P4 doveva situarsi ad una quota di circa m 1.20 più bassa di

quella del punto P5, ovvero a circa + m 4.00 (Δ -: 30% della distanza di m 4.00).

In questa zona, l'autorimessa supera dunque

abbondantemente il livello del terreno naturale lungo il confine fra i fondi. Prova

ne è che il muro perimetrale, privo della soletta e del manto di copertura, è

appena 20 cm più basso del livello del terreno naturale rilevato sul pendio a

monte, non toccato dallo scavo, ad una distanza di 4 m dal confine.

Irrilevanti sono le considerazioni

sviluppate dalle parti sulla quota del piazzale, della strada o del pavimento

dell'autorimessa (+ m 0.27). Decisiva ai fini del giudizio, non è l'altezza

dell'autorimessa, ma la sporgenza dal terreno naturale lungo i confini fra i fondi,

ovvero la differenza di livello fra il terreno naturale a monte ed a lato

dell'autorimessa, non toccato dallo scavo, e la sommità dei muri perimetrali,

sui quali non è ancora stata posata la soletta di copertura.

La sporgenza dal terreno retrostante

l'autorimessa è peraltro già documentata dall'immagine rendering allegata

al progetto iniziale, approvato con licenza 17 ottobre 2006.

3.3

Di gran lunga più evidente appare il

contrasto con l'art. 59 cpv. 2 NAPR se si considera la facciata ovest

dell'autorimessa, che nell'angolo sudest si situa a m 5.12 dal confine verso la

part. 477, innalzandosi sino alla quota di + 5.00 (non comprensiva dello

spessore della copertura); quota che supera di quasi 3 m il livello del terreno

(ca. m 2.80 secondo le curve di livello) situato lungo il confine fra i fondi.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la

licenza impugnata e la decisione governativa che la conferma siccome lesive dell'art.

59.

cpv. 2 NAPR.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono a

carico dell'CO 2 secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 59 NAPR di __________, 3, 18,

28, 31, 60, 61, 65 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza, sono annullate:

1.1. la decisione 4 settembre 2007 del Consiglio

di Stato (n. 3114);

1.2. la licenza edilizia 20 giugno 2007

rilasciata dal CO 1 all'CO 2.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico dell'CO 2, che rifonderà fr. 1'200.- ai ricorrenti

a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione

a:

,

,

,

,

,

,

,;

,;

,

,

,;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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