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Decisione

52.2007.329

Commesse pubbliche: errori aritmetici

12 ottobre 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i veicoli della categoria 6.

La controversa correzione non è soltanto

lecita, ma doverosa.

Prive di qualsiasi fondamento sono le

Considerandi

censure che l'insorgente solleva in proposito.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico

dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 36, 37, 38 LCPubb; 42 RLCPubb/CIAP;

3, 18, 28, 60, 61 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 500.- è a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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