52.2007.329
Commesse pubbliche: errori aritmetici
12 ottobre 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2007.329
Data decisione, Autorità:
12.10.2007, TRAM
Titolo:
Commesse pubbliche: errori aritmetici
ESCLUSIONE
art. 42 cpv. 2 RLCPUBB
Incarto n.
52.2007.329
Lugano
12 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 settembre 2007 di
RI 1
contro
la decisione 4 settembre 2007 del Consiglio di Stato
(n. 4419) che aggiudica alla ditta CO 1 i lavori di sgombero della neve durante
le stagioni invernali 2007-2011 sulle strade cantonali (lotto 72);
viste le risposte:
- 25 settembre 2007
dell'ULSA;
- 3 ottobre 2007 della
ditta CO 1;
- 8 ottobre 2007 della
Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 30 marzo
2007 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto
dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare i lavori
di sgombero della neve durante le stagioni invernali 2007-2011 sulle strade
cantonali.
Per il lotto 72 era richiesto l'impiego di
due veicoli, entrambi del genere 4x4: uno di categoria 4, 5, 6, 7 o 8 ed uno di
categoria
7, 8, 9, 10 o 11. L'elenco dei prezzi
fissava in dettaglio le tariffe orarie e le indennità uniche previste per ogni
categoria.
Contro il bando non sono stati inoltrati
ricorsi.
B. Per il
lotto 72 sono pervenute al committente le offerte di quattro ditte del ramo.
Fra queste, v'erano quella della ditta RI 1 qui ricorrente, di fr. 243'813.00 e
quella della ditta CO 1, qui resistente, di fr. 233'616.85.
L'offerta della ditta CO 1 prevedeva di
impiegare quale veicolo 1 un __________ 4x4, di 6'800 kg, per il quale la
resistente ha applicato una tariffa di fr. 191.- all'ora.
In calce alla fotocopia della licenza di
circolazione per il veicolo 1 allegata all'offerta della ditta RI 1 figurava la
seguente annotazione: Il 6 (categoria veicoli) con 6 punti viene calcolato
il migliore, questo veicolo mi risulta grande per montare una lama di m 2 -
2.50 e anche per lo sgombero della neve delle strade che portano alla chiesa di
__________ e di __________, secondo la mia esperienza il veicolo più ideale per
quella lama e strada è il 5.
C. Valutate le
offerte inoltrate, con decisione 4 settembre 2007 il Consiglio di Stato ha
aggiudicato la commessa alla ditta CO 1 per l'importo di fr. 235'410.55, che
era scaturito dalla correzione apportata d'ufficio dal committente alla tariffa
oraria esposta dall'aggiudicataria per il veicolo 1.
D. Contro la
predetta decisione la ditta RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullata e che la commessa le sia aggiudicata.
Dopo aver rimproverato al committente di non
aver tenuto conto dell'osservazione apportata in calce alla fotocopia della
licenza per il veicolo 1, l'insorgente contesta l'ammissibilità della correzione
apportata d'ufficio all'offerta della ditta CO 1.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono la Divisione delle costruzioni e la ditta CO 1
contestando succintamente le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto
necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto partecipante alla gara, la ricorrente è senz'altro
legittimata a contestare la decisione di aggiudicazione. Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.2.1. Contro gli elementi del bando è dato ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo (art. 36 cpv. 1 e 37 lett. a LCPubb).
Per principio, le eccezioni che non sono
state sollevate mediante impugnazione del bando non sono più proponibili in
sede di ricorso contro la decisione di aggiudicazione (art. 38 cpv. 3 LCPubb). Con
l’inoltro dell’offerta, il concorrente accetta in effetti tutte le condizioni
contenute negli atti di gara (art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP) .
Sarebbe invero contrario ai principi della
buona fede e della sicurezza del diritto permettere ad un concorrente di
rimettere in discussione in questa sede le regole di gara che ha omesso per
negligenza di contestare mediante impugnazione del bando.
2.2. Nel caso concreto, la ditta RI 1 si è
limitata ad apporre in calce alla fotocopia della licenza di circolazione per
il veicolo 1 l'annotazione di cui si è detto in narrativa. Non ha impugnato la
relativa prescrizione di gara, avvalendosi della facoltà concessale dalla legge
ed esplicitamente richiamata dal bando.
Non può dunque rimettere in discussione in
questa sede le prescrizioni fissate dal committente per il lotto 72.
3. 3.1.
Giusta l’art. 26 cpv. 2 LCPubb, il committente esclude dalla procedura le
offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti. Errori
aritmetici presenti nell’elenco prezzi, precisa l’art. 42 cpv. 2 RLCPubb/CIAP,
non sono motivo di esclusione e devono essere rettificati dal committente
previa comunicazione a tutti i concorrenti.
3.2. In concreto, l'elenco prezzi fissava
fra l'altro le seguenti tariffe orarie:
- cat. 5 __________ (peso compl. 6 t) fr.
191.-/h
- cat. 6 __________ (peso compl. 7.5 t) fr.
196.-/h
- cat. 7 __________ (peso compl. 10 t) fr.
207.-/h
- cat. 8 __________ (peso compl.
superiore 10 t) fr. 217.-/h
L'elenco non specificava se il limite di
peso sopra indicato fosse da intendere come limite superiore o inferiore.
3.3. La resistente ha previsto di impiegare
quale veicolo 1 un __________ 4x4 del peso di 6.8 t, al quale ha applicato una
tariffa di
fr. 191.- all'ora. Ha quindi inteso il limite di peso fissato dall'elenco
prezzi come un limite superiore. A torto, poiché il limite di peso che
discrimina la categoria 7 dalla 8 dimostra che i limiti di peso indicati siano
da intendere come limiti di peso superiori. Alla categoria 5 appartengono
dunque gli __________ fino a 6 t di peso, mentre nella categoria 6 rientrano
gli __________ il cui peso è compreso tra 6 e 7.5 t.
3.4. Con la decisione impugnata, il
committente ha corretto d'ufficio le tariffe esposte dalla ditta CO 1 per il
veicolo 1. In base al peso (6'800 kg) figurante sulla licenza di circolazione
la tariffa oraria è stata dunque portata da fr. 191.- a fr. 196.-, mentre l'indennità
unica è stata aumentata di 100.- fr. in modo da adeguarla a quella prevista per
Fatti
i veicoli della categoria 6.
La controversa correzione non è soltanto
lecita, ma doverosa.
Prive di qualsiasi fondamento sono le
Considerandi
censure che l'insorgente solleva in proposito.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico
dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 26, 36, 37, 38 LCPubb; 42 RLCPubb/CIAP;
3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 500.- è a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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