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Decisione

52.2007.33

Disdetta rapporto di impiego

5 aprile 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. CO 1 lavora

dal 1991 per il comune di RI 1 quale montatore elettricista nominato.

L'11 ottobre 2003 il resistente è rimasto

vittima di un infortunio non professionale, che gli ha menomato in modo

permanente la funzionalità della mano destra. Da allora è rimasto assente dal

lavoro sino alla fine di febbraio del 2005, quando ha ripreso l'attività a

tempo parziale, in alternanza con nuovi lunghi periodi di assenza.

B. Il 25

agosto 2006 il municipio ha notificato al resistente di licenziarlo in applicazione

dell'art. 66 ROD, che dichiara decaduti i rapporti d'impiego in caso di assenza

ininterrotta superiore a due anni.

Con decisione 7 novembre 2006 il Consiglio

di Stato ha annullato il provvedimento per carenza di motivazione, avendo il

municipio omesso di verificare se il dipendente non potesse essere mantenuto in

servizio in forza dell'eccezione prevista da tale norma di regolamento.

C. Con nuova

decisione del 29 novembre 2006 l'autorità comunale ha notificato a CO 1 di

disdire il rapporto d'impiego per la fine del seguente mese di dicembre in conformità

della succitata disposizione di regolamento. Il municipio ha in particolare escluso

che l'art. 66 ROD istituisse un'eccezione volta a permettere la continuazione

del rapporto d'impiego dei dipendenti infortunati rimasti assenti per oltre due

anni.

D. Con

giudizio 9 gennaio 2007 il Consiglio di Stato ha annullato anche questa decisione,

rinviando gli atti al municipio affinché si pronunciasse nuovamente.

Il Governo ha nuovamente ritenuto che il

municipio avesse nuovamente omesso di verificare se il resistente non potesse

essere mantenuto ulteriormente in servizio.

E. Contro il

predetto giudizio il RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullato con conseguente ripristino della decisione di licenziamento

del 29 novembre 2006.

Dopo aver rilevato che CO 1 non ha mai

ripreso il lavoro a tempo pieno, il comune ricorrente nega recisamente che l'art.

66 ROD permetta di mantenere eccezionalmente in servizio i dipendenti

infortunati dopo un'assenza dal lavoro protrattasi per oltre due anni.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene CO 1,

contestando in dettaglio le tesi del ricorrente con argomenti che per quanto

necessario saranno discussi qui appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La

legittimazione attiva del comune ricorrente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,

tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Secondo l'art. 44 PAmm, decisioni pregiudiziali

e incidentali possono essere impugnate se provocano al ricorrente un danno non

altrimenti riparabile.

La decisione con cui il Consiglio di Stato

ha rinviato gli atti al municipio per nuova decisione è di natura incidentale.

Il ricorrente non ha addotto alcunché per giustificarne l'impugnabilità. Si può

nondimeno ammettere che la decisione di rinvio sia atta a procurargli un danno

difficilmente riparabile nella misura in cui ritardasse la rescissione

effettiva del rapporto d'impiego e comportasse l'obbligo di versare ulteriormente

lo stipendio.

Considerandi

Si può dunque entrare nel merito del

ricorso.

1.3

I fatti determinanti non sono di per sé

contestati. Il giudizio può dunque essere emanato senza assumere particolari

prove (art. 18 PAmm).

2.2.1

Secondo l'art. 66 cpv. 1 ROD, le assenze per malattia o infortunio

di durata superiore a due anni senza interruzione comporta la cessazione del

rapporto d'impiego. Restano riservate le eccezioni in caso di infortunio

professionale e non professionale, nonché le disposizioni della Cassa pensioni

e del fondo di previdenza.

Le assenze interrotte dalla ripresa per

intero del lavoro per un periodo inferiore a 60 giorni consecutivi, soggiunge la norma (cpv. 2), si considerano continuate.

Dalla norma in esame emerge chiaramente che

in caso d'assenza ininterrotta dal lavoro per malattia o infortunio il rapporto

d'impiego cessa ope legis, rispettivamente ope temporis alla scadenza

del termine di due anni. Il rapporto si estingue senza che occorra alcuna

disdetta da parte del datore di lavoro. Per sventare la decadenza il dipendente

deve riprendere il lavoro a tempo pieno per almeno 60 giorni consecutivi.

2.2

Nel caso concreto, non è controverso

che dopo l'infortunio (13 ottobre 2003) il resistente è rimasto assente:

- ininterrottamente sino al 28 febbraio

2005.

(498 giorni),

- per 128 giorni su 174 (Δ = 46) tra il 1° marzo 2005 ed 21 agosto 2005,

- ininterrottamente tra il 22 agosto 2005 ed 9 ottobre 2005 (48

giorni),

- per 48 giorni su 64 (Δ = 16) tra il 10 ottobre 2005 ed il 13 dicembre 2005;

- ininterrottamente tra il 14 dicembre 2005 ed il 5 marzo 2006

(82 giorni),

- per 111.5 giorni su 154 (Δ = 42.5) tra il 6 marzo 2006 ed il 7 agosto 2006;

Non è in particolare contestato che nei due

anni successivi all'infortunio CO 1 non ha ripreso il lavoro a tempo pieno per

più di 60 giorni consecutivi. Le riprese del lavoro intervenute in questo periodo

non hanno interrotto la continuità dell'assenza.

La prima interruzione dell'assenza

verificatasi in questo periodo è infatti durata 46 giorni, mentre la seconda è

stata al massimo di 3 giorni.

Se ne deve dunque dedurre che, almeno in

linea di principio, il rapporto d'impiego è cessato il 14 ottobre 2005, ovvero

due anni dopo l'infortunio.

2.3

In entrambi i giudizi di cui si è detto

in narrativa, il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato le decisioni con cui

il municipio poneva formalmente termine al rapporto d'impiego, ritenendo che

occorresse verificare se non fossero date le premesse per mantenere

eccezionalmente in servizio il resistente in forza delle eccezioni in caso

di infortunio professionale e non professionale riservate dall'art. 66 cpv.

1.

seconda frase ROD.

Al riguardo il

Governo si è richiamato all'art. 64 cpv. 1 lett. a ROD, che in caso di assenza

per infortunio assicurato riconosce al dipendente il diritto all'intero

stipendio per 24 mesi e, in seguito, alle prestazioni versate dall'assicuratore

al comune fino al pensionamento o alla ripresa del lavoro.

La tesi

non può in nessun caso essere accreditata. Contrariamente a quanto sostiene il

Consiglio di Stato, l'art. 64 cpv. 1 ROD non sancisce alcuna eccezione al principio

dell'estinzione automatica del rapporto d'impiego dopo due anni di assenza ininterrotta

enunciato dall'art. 66 ROD. L'art. 64 ROD regola soltanto il versamento dello

stipendio e delle prestazioni assicurative a favore del dipendente in caso di

assenza per infortunio. Il riconoscimento del diritto del dipendente a

percepire le prestazioni versate dall'assicuratore al comune non permette affatto

di dedurre che dopo due anni di assenza ininterrotta per infortunio il

dipendente abbia anche diritto ad essere mantenuto ulteriormente in servizio. La

norma gli garantisce in effetti il versamento dello stipendio soltanto per 24

mesi e non anche oltre.

3.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando

il giudizio governativo impugnato e ripristinando la decisione municipale censurata,

più che favorevole al resistente nella misura in cui pone effettivamente termine

soltanto con la fine del 2006 ad un rapporto d'impiego che di per sé, secondo l'art.

66.

ROD, era cessato già il 14 ottobre 2005.

La tassa

di giustizia è posta a carico del resistente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 64, 66 ROD di __________; 3,

18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 9 gennaio 2007 del Consiglio di

Stato (n. 110) è annullata;

1.2.

la decisione 29 novembre 2006 del municipio di RI

1 è ripristinata.

2. La tassa di

giustizia di fr. 800.- è a carico del resistente.

3. Intimazione

a:

;

a.

terzi implicati

1. CO 1

1 rappr. da: RA 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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