52.2007.33
Disdetta rapporto di impiego
5 aprile 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2007.33
Data decisione, Autorità:
05.04.2007, TRAM
Titolo:
Disdetta rapporto di impiego
RAPPORTO D'IMPIEGO
Incarto
52.2007.33
Lugano
5 aprile 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 gennaio 2007 del
RI 1
contro
la decisione 9 gennaio 2007 del Consiglio di Stato
(n. 110) che annulla la decisione 29 novembre 2006 che disdice il rapporto d'impiego
di CO 1 per la fine del mese di dicembre 2006;
viste le risposte:
- 6 febbraio 2007 del
Consiglio di Stato;
- 27 febbraio 2007 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. CO 1 lavora
dal 1991 per il comune di RI 1 quale montatore elettricista nominato.
L'11 ottobre 2003 il resistente è rimasto
vittima di un infortunio non professionale, che gli ha menomato in modo
permanente la funzionalità della mano destra. Da allora è rimasto assente dal
lavoro sino alla fine di febbraio del 2005, quando ha ripreso l'attività a
tempo parziale, in alternanza con nuovi lunghi periodi di assenza.
B. Il 25
agosto 2006 il municipio ha notificato al resistente di licenziarlo in applicazione
dell'art. 66 ROD, che dichiara decaduti i rapporti d'impiego in caso di assenza
ininterrotta superiore a due anni.
Con decisione 7 novembre 2006 il Consiglio
di Stato ha annullato il provvedimento per carenza di motivazione, avendo il
municipio omesso di verificare se il dipendente non potesse essere mantenuto in
servizio in forza dell'eccezione prevista da tale norma di regolamento.
C. Con nuova
decisione del 29 novembre 2006 l'autorità comunale ha notificato a CO 1 di
disdire il rapporto d'impiego per la fine del seguente mese di dicembre in conformità
della succitata disposizione di regolamento. Il municipio ha in particolare escluso
che l'art. 66 ROD istituisse un'eccezione volta a permettere la continuazione
del rapporto d'impiego dei dipendenti infortunati rimasti assenti per oltre due
anni.
D. Con
giudizio 9 gennaio 2007 il Consiglio di Stato ha annullato anche questa decisione,
rinviando gli atti al municipio affinché si pronunciasse nuovamente.
Il Governo ha nuovamente ritenuto che il
municipio avesse nuovamente omesso di verificare se il resistente non potesse
essere mantenuto ulteriormente in servizio.
E. Contro il
predetto giudizio il RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullato con conseguente ripristino della decisione di licenziamento
del 29 novembre 2006.
Dopo aver rilevato che CO 1 non ha mai
ripreso il lavoro a tempo pieno, il comune ricorrente nega recisamente che l'art.
66 ROD permetta di mantenere eccezionalmente in servizio i dipendenti
infortunati dopo un'assenza dal lavoro protrattasi per oltre due anni.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene CO 1,
contestando in dettaglio le tesi del ricorrente con argomenti che per quanto
necessario saranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La
legittimazione attiva del comune ricorrente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Secondo l'art. 44 PAmm, decisioni pregiudiziali
e incidentali possono essere impugnate se provocano al ricorrente un danno non
altrimenti riparabile.
La decisione con cui il Consiglio di Stato
ha rinviato gli atti al municipio per nuova decisione è di natura incidentale.
Il ricorrente non ha addotto alcunché per giustificarne l'impugnabilità. Si può
nondimeno ammettere che la decisione di rinvio sia atta a procurargli un danno
difficilmente riparabile nella misura in cui ritardasse la rescissione
effettiva del rapporto d'impiego e comportasse l'obbligo di versare ulteriormente
lo stipendio.
Considerandi
Si può dunque entrare nel merito del
ricorso.
1.3
I fatti determinanti non sono di per sé
contestati. Il giudizio può dunque essere emanato senza assumere particolari
prove (art. 18 PAmm).
2.2.1
Secondo l'art. 66 cpv. 1 ROD, le assenze per malattia o infortunio
di durata superiore a due anni senza interruzione comporta la cessazione del
rapporto d'impiego. Restano riservate le eccezioni in caso di infortunio
professionale e non professionale, nonché le disposizioni della Cassa pensioni
e del fondo di previdenza.
Le assenze interrotte dalla ripresa per
intero del lavoro per un periodo inferiore a 60 giorni consecutivi, soggiunge la norma (cpv. 2), si considerano continuate.
Dalla norma in esame emerge chiaramente che
in caso d'assenza ininterrotta dal lavoro per malattia o infortunio il rapporto
d'impiego cessa ope legis, rispettivamente ope temporis alla scadenza
del termine di due anni. Il rapporto si estingue senza che occorra alcuna
disdetta da parte del datore di lavoro. Per sventare la decadenza il dipendente
deve riprendere il lavoro a tempo pieno per almeno 60 giorni consecutivi.
2.2
Nel caso concreto, non è controverso
che dopo l'infortunio (13 ottobre 2003) il resistente è rimasto assente:
- ininterrottamente sino al 28 febbraio
2005.
(498 giorni),
- per 128 giorni su 174 (Δ = 46) tra il 1° marzo 2005 ed 21 agosto 2005,
- ininterrottamente tra il 22 agosto 2005 ed 9 ottobre 2005 (48
giorni),
- per 48 giorni su 64 (Δ = 16) tra il 10 ottobre 2005 ed il 13 dicembre 2005;
- ininterrottamente tra il 14 dicembre 2005 ed il 5 marzo 2006
(82 giorni),
- per 111.5 giorni su 154 (Δ = 42.5) tra il 6 marzo 2006 ed il 7 agosto 2006;
Non è in particolare contestato che nei due
anni successivi all'infortunio CO 1 non ha ripreso il lavoro a tempo pieno per
più di 60 giorni consecutivi. Le riprese del lavoro intervenute in questo periodo
non hanno interrotto la continuità dell'assenza.
La prima interruzione dell'assenza
verificatasi in questo periodo è infatti durata 46 giorni, mentre la seconda è
stata al massimo di 3 giorni.
Se ne deve dunque dedurre che, almeno in
linea di principio, il rapporto d'impiego è cessato il 14 ottobre 2005, ovvero
due anni dopo l'infortunio.
2.3
In entrambi i giudizi di cui si è detto
in narrativa, il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato le decisioni con cui
il municipio poneva formalmente termine al rapporto d'impiego, ritenendo che
occorresse verificare se non fossero date le premesse per mantenere
eccezionalmente in servizio il resistente in forza delle eccezioni in caso
di infortunio professionale e non professionale riservate dall'art. 66 cpv.
1.
seconda frase ROD.
Al riguardo il
Governo si è richiamato all'art. 64 cpv. 1 lett. a ROD, che in caso di assenza
per infortunio assicurato riconosce al dipendente il diritto all'intero
stipendio per 24 mesi e, in seguito, alle prestazioni versate dall'assicuratore
al comune fino al pensionamento o alla ripresa del lavoro.
La tesi
non può in nessun caso essere accreditata. Contrariamente a quanto sostiene il
Consiglio di Stato, l'art. 64 cpv. 1 ROD non sancisce alcuna eccezione al principio
dell'estinzione automatica del rapporto d'impiego dopo due anni di assenza ininterrotta
enunciato dall'art. 66 ROD. L'art. 64 ROD regola soltanto il versamento dello
stipendio e delle prestazioni assicurative a favore del dipendente in caso di
assenza per infortunio. Il riconoscimento del diritto del dipendente a
percepire le prestazioni versate dall'assicuratore al comune non permette affatto
di dedurre che dopo due anni di assenza ininterrotta per infortunio il
dipendente abbia anche diritto ad essere mantenuto ulteriormente in servizio. La
norma gli garantisce in effetti il versamento dello stipendio soltanto per 24
mesi e non anche oltre.
3.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando
il giudizio governativo impugnato e ripristinando la decisione municipale censurata,
più che favorevole al resistente nella misura in cui pone effettivamente termine
soltanto con la fine del 2006 ad un rapporto d'impiego che di per sé, secondo l'art.
66.
ROD, era cessato già il 14 ottobre 2005.
La tassa
di giustizia è posta a carico del resistente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 64, 66 ROD di __________; 3,
18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 9 gennaio 2007 del Consiglio di
Stato (n. 110) è annullata;
1.2.
la decisione 29 novembre 2006 del municipio di RI
1 è ripristinata.
2. La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico del resistente.
3. Intimazione
a:
;
a.
terzi implicati
1. CO 1
1 rappr. da: RA 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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