52.2007.330
Licenza edilizia per la costruzione di una palazzina
18 ottobre 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
52.2007.330
Data decisione, Autorità:
18.10.2007, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia per la costruzione di una palazzina
EDIFICABILITÀ
art. 21 LE
art. 1 RLE
Incarto n.
52.2007.330
Lugano
18 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 settembre 2007 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 4 settembre 2007 del Consiglio di Stato
(n. 4453) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 15 gennaio 2007 rilasciata dal CO 4 a CO 1 per la costruzione
di uno stabile d'appartamenti in località __________ (part. 139);
viste le risposte:
- 3 ottobre 2007 del
Consiglio di Stato;
- 9 ottobre 2007 del CO
4;
- 15 ottobre 2007 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. I
resistenti CO 1 sono comproprietari di un vasto terreno (part. 139 di 31'581
mq), situato a __________ in località __________. L'edificabilità del fondo è
retta da un piano particolareggiato (PP), approvato dal Consiglio di Stato nel
1992 e modificato nel 2002, secondo la procedura retta dall'art. 41 LALPT. Una
di queste modifiche comportava il trasferimento alla part. 139 della superficie
edificabile della part. 143 di 810 mq, allora appartenente allo stesso
proprietario, dalla quale era separata da un passo pedonale.
B. Il 18
luglio 2007 il ricorrente RI 1 si è aggiudicato all'asta la part. 143
nell'ambito del fallimento del precedente proprietario dei due fondi
summenzionati.
C. Il 1°
luglio 2005 i resistenti hanno chiesto al municipio il permesso di costruire
sulla part. 139 uno stabile di 32 appartamenti.
Alla domanda si è opposto RI 1, chiedendo
che prima del rilascio della licenza il municipio imponesse ai proprietari del
fondo dedotto in edificazione di acquistare la part. 143 oppure modificasse il
PP in modo da ripristinarne l'edificabilità, sottraendo alla part. 139 le
quantità edificatorie che erano state trasferite ad essa.
Raccolto il preavviso del Dipartimento del
territorio, il 15 gennaio 2007 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta,
respingendo l'opposizione del vicino.
D. Con
giudizio 4 settembre 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo, per motivi che non occorre qui riassumere, l'impugnativa contro di
esso inoltrata dal vicino qui ricorrente.
E. Contro
questo giudizio il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.
L'insorgente sostiene in pratica di non aver
saputo, al momento dell'acquisto, che la part. 143 era inedificabile perché la
superficie edificabile era stata trasferita alla part. 139. La sua buona fede
andrebbe protetta.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio ed i beneficiari della licenza, contestando le tesi dell'insorgente
con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. In quanto
proprietario di un fondo situato nelle immediate vicinanze di quello dedotto in
edificazione, l'insorgente è legittimato ad impugnare il giudizio che conferma
la licenza edilizia alla quale si è opposto. Il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti sono chiari ed
incontestati. Nemmeno l'insorgente postula l'assunzione di particolari prove.
Considerandi
2.
2.1. La
licenza edilizia è per definizione un atto amministrativo mediante il quale l'autorità
accerta che al momento della decisione nessun impedimento di diritto pubblico
si oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 cpv. 1 RLE; Adelio
Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 1 LE n. 627).
2.2
Nel caso concreto, il progetto è
perfettamente conforme alle norme di attuazione del PP della zona __________.
La SUL (mq 5'004) rientra abbondantemente nei limiti (mq 24'810) ammessi dall'art.
4.
delle norme di attuazione del PP. Nemmeno l'insorgente sostiene il contrario.
Il trasferimento di quantità edificatorie dal suo fondo (810 mq) alla part. 139
è del tutto irrilevante dal profilo della legittimità della licenza. Non
occorre dunque esaminare se sia scaturito da una procedura pianificatoria viziata.
3.
Il
ricorso, palesemente infondato per non dire temerario, va dunque senz'altro
respinto.
La tassa di giustizia, commisurata per
difetto, tenendo conto soltanto del dispendio occasionato dall'impugnativa e
non del valore della costruzione avversata (15 mio), è posta a carico dell'insorgente
secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 1 RLE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
,
,
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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