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Decisione

52.2007.330

Licenza edilizia per la costruzione di una palazzina

18 ottobre 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. I

resistenti CO 1 sono comproprietari di un vasto terreno (part. 139 di 31'581

mq), situato a __________ in località __________. L'edificabilità del fondo è

retta da un piano particolareggiato (PP), approvato dal Consiglio di Stato nel

1992 e modificato nel 2002, secondo la procedura retta dall'art. 41 LALPT. Una

di queste modifiche comportava il trasferimento alla part. 139 della superficie

edificabile della part. 143 di 810 mq, allora appartenente allo stesso

proprietario, dalla quale era separata da un passo pedonale.

B. Il 18

luglio 2007 il ricorrente RI 1 si è aggiudicato all'asta la part. 143

nell'ambito del fallimento del precedente proprietario dei due fondi

summenzionati.

C. Il 1°

luglio 2005 i resistenti hanno chiesto al municipio il permesso di costruire

sulla part. 139 uno stabile di 32 appartamenti.

Alla domanda si è opposto RI 1, chiedendo

che prima del rilascio della licenza il municipio imponesse ai proprietari del

fondo dedotto in edificazione di acquistare la part. 143 oppure modificasse il

PP in modo da ripristinarne l'edificabilità, sottraendo alla part. 139 le

quantità edificatorie che erano state trasferite ad essa.

Raccolto il preavviso del Dipartimento del

territorio, il 15 gennaio 2007 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta,

respingendo l'opposizione del vicino.

D. Con

giudizio 4 settembre 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo, per motivi che non occorre qui riassumere, l'impugnativa contro di

esso inoltrata dal vicino qui ricorrente.

E. Contro

questo giudizio il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.

L'insorgente sostiene in pratica di non aver

saputo, al momento dell'acquisto, che la part. 143 era inedificabile perché la

superficie edificabile era stata trasferita alla part. 139. La sua buona fede

andrebbe protetta.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il

municipio ed i beneficiari della licenza, contestando le tesi dell'insorgente

con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. In quanto

proprietario di un fondo situato nelle immediate vicinanze di quello dedotto in

edificazione, l'insorgente è legittimato ad impugnare il giudizio che conferma

la licenza edilizia alla quale si è opposto. Il ricorso, tempestivo, è dunque

ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti sono chiari ed

incontestati. Nemmeno l'insorgente postula l'assunzione di particolari prove.

Considerandi

2.

2.1. La

licenza edilizia è per definizione un atto amministrativo mediante il quale l'autorità

accerta che al momento della decisione nessun impedimento di diritto pubblico

si oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 cpv. 1 RLE; Adelio

Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 1 LE n. 627).

2.2

Nel caso concreto, il progetto è

perfettamente conforme alle norme di attuazione del PP della zona __________.

La SUL (mq 5'004) rientra abbondantemente nei limiti (mq 24'810) ammessi dall'art.

4.

delle norme di attuazione del PP. Nemmeno l'insorgente sostiene il contrario.

Il trasferimento di quantità edificatorie dal suo fondo (810 mq) alla part. 139

è del tutto irrilevante dal profilo della legittimità della licenza. Non

occorre dunque esaminare se sia scaturito da una procedura pianificatoria viziata.

3.

Il

ricorso, palesemente infondato per non dire temerario, va dunque senz'altro

respinto.

La tassa di giustizia, commisurata per

difetto, tenendo conto soltanto del dispendio occasionato dall'impugnativa e

non del valore della costruzione avversata (15 mio), è posta a carico dell'insorgente

secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 1 RLE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

,

,

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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