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Decisione

52.2007.332

Delibera mediante incarico diretto del trasporto allievi

19 ottobre 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

sussistendo contestazione sui fatti rilevanti, le impugnative possono essere

evase sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

2.2.1. Giusta l’art. 165 cpv. 1 LOC, il municipio non può fare spese

che non siano iscritte nel preventivo, né superare quelle iscritte, senza il

consenso dell’assemblea o del consiglio comunale. Restano riservati i casi di

assoluta urgenza (art. 165 cpv. 3 LOC) e l’art. 115 LOC, che permette al

municipio di effettuare spese correnti non preventivate fino ad un importo

annuo complessivo stabilito dal regolamento comunale (ROC). Importo che l’art.

69 ROC di __________ limita a fr. 20'000.-.

2.2. In concreto, il preventivo del comune

per il 2007 stanziava fr. 50'600.- per spese di trasporto degli allievi. Stando

al messaggio municipale del 16 luglio 2007 (n. 190) a metà anno il consuntivo

già ammontava a fr. 82'800.-.

Ora, non si può negare che dopo il

fallimento del concorso indetto a seguito della disdetta del precedente

contratto da parte __________, vi fosse una certa urgenza a reperire una ditta

che assicurasse il servizio di trasporto degli allievi delle scuole elementari.

Le ferie estive e la relativamente imminente riapertura delle scuole possono

aver creato una certa urgenza.

Tale urgenza non era comunque atta a

giustificare la decisione del 27 giugno 2007 con cui il municipio ha

aggiudicato alle __________ una commessa, che comportava una spesa di circa

100'000.- fr. all'anno per un periodo di cinque anni. L'urgenza poteva semmai

giustificare l'adozione di una soluzione transitoria.

Considerandi

Non si può dunque negare che con la

decisione 25 giugno 2007 il municipio abbia disatteso le competenze di spesa

fissate dagli art. 165 LOC e 69 ROC è innegabile. La decisione non può tuttavia

essere annullata. Per i motivi sopra esposti, questo tribunale può soltanto

constatarne il carattere illecito (art. 18 cpv. 2 CIAP).

3.

3.1. In

deroga al principio generale sancito dall'art. 47 cpv. 2 PAmm, l’art. 17 cpv. 1

CIAP stabilisce che il ricorso contro le decisioni del committente non esplica

effetto sospensivo. Tale effetto, soggiunge la norma (cpv. 2) può essere

concesso, a determinate condizioni, dall'autorità di ricorso su richiesta

dell'insorgente.

3.2

In concreto, il ricorso inoltrato da RI

1.

contro la decisione 25 giugno 2007 con cui il municipio ha deliberato la

controversa commessa alle __________ non esplicava effetto sospensivo. I

ricorrenti non hanno chiesto che tale effetto fosse concesso. Né risulta dagli

atti che sia stato accordato. Il ricorso non impediva dunque al municipio di

decidere, il 27 agosto 2007, di sottoscrivere il contratto con le CO 1 (cfr.

art. 14 cpv. 1 CIAP). Né l'effetto sospensivo che fosse stato eventualmente concesso

dal Servizio dei ricorsi permetterebbe a questo tribunale di annullare la decisione

del municipio di firmare il contratto. Nella misura in cui questo

provvedimento, volto semplicemente ad attuare la precedente decisione di

aggiudicazione, potesse essere considerato impugnabile, questo tribunale

dovrebbe comunque limitarsi a constatarne l'illegittimità.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il primo ricorso va dunque parzialmente

accolto, accertando il carattere illegale della decisione 25 giugno 2007 del

municipio. I successivi due ricorsi del 7 e del 10 settembre 2007 vanno invece

respinti siccome inammissibili.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono

suddivise fra i ricorrenti che li hanno inoltrati.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 115, 165, 208, 209 LOC; 14, 15, 17, 18

CIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

6 luglio 2007 di RI 1 è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, è accertato il carattere

illegale della decisione 25 giugno 2007 (n. 10'554) del CO 2.

2. In quanto

ricevibili, i ricorsi 7 e 10 settembre 2007 sono respinti.

3. La tassa di

giustizia di fr. 600.- è posta a carico di __________ nella misura di fr. 400.-

e del ricorrente __________ per la differenza (fr. 200.-).

4. I ricorrenti

__________ rifonderanno al comune fr. 900.- a titolo di ripetibili.

Il

ricorrente __________ rifonderà al comune fr. 300.- a titolo di ripetibili.

5. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

6. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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