52.2007.335
Il ricorso contro lo spostamento in una struttura protetta va dichiarato irricevibile se non sussiste una decisione formale di traferimento o di negato rilascio
15 ottobre 2007Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2007.335
Data decisione, Autorità:
15.10.2007, TRAM
Titolo:
Il ricorso contro lo spostamento in una struttura protetta va dichiarato irricevibile se non sussiste una decisione formale di traferimento o di negato rilascio
DECISIONE MATERIALE
RILASCIO
art. 397a CC
art. 19 LASP
art. 20 LASP
art. 46 LASP
art. 47 LASP
Incarto n.
52.2007.335
Lugano
15 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 settembre 2007 di
RI 1
contro
la decisione 18 settembre 2007 (n. PS.2007.92) della
Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 12 settembre
2007 con la quale la dr.essa __________
vista la risposta 9 ottobre
2007 della CPC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è una signora
cinquantanovenne, sotto tutela e invalida al 100%, conosciuta da anni in ambito
psichiatrico per un etilismo cronico, accompagnato da una sindrome depressiva
ricorrente e da un grave disturbo della personalità. Ripetutamente ricoverata,
nel 1999 è stata collocata nell'attuale centro residenziale __________ e dal 21
luglio 2006 si trova internata presso la CPC a causa di una recrudescenza degli
abusi etilici, contraddistinti da alcuni stati di coma.
All'inizio di quest'anno i curanti hanno
tentato senza successo un graduale ritorno al domicilio. Di fronte a questo
ennesimo fallimento, d'intesa con il tutore hanno deciso di trasferire la
paziente al Centro abitativo, ricreativo e lavoro (CARL) di __________.
B. Mediante ricorso
5 settembre 2007 RI 1è insorta contro il prospettato trasferimento al CARL dinanzi
alCO 2 contestando il provvedimento.
In
occasione dell'udienza conciliativa preliminare svoltasi il 12 settembre 2007
l'insorgente ha ribadito la propria opposizione alla collocazione nel CARL,
chiedendo peraltro di essere dimessa dalla CPC. Di fronte al diniego dei
curanti, ha dichiarato di volersi aggravare anche contro questa determinazione.
La
ricorrente è stata allora sottoposta all'esame specialistico del dr. __________,
psichiatra e psicoterapeuta FMH. Alla luce delle risultanze di questa indagine,
con pronunzia 18 settembre 2007 la CGASP ha respinto il gravame.
C. Il 21
settembre 2007 RI 1ha impugnato tale giudizio davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, sollecitando una nuova valutazione del suo caso.
D. La CGASP ha
rinunciato a presentare osservazioni al ricorso, mentre i medici dellaCO 1 si sono
premurati di illustrare le ragioni che impongono di trattenere l'insorgente
presso la clinica in vista di un suo collocamento in un'adeguata struttura
protetta, individuata nel CARL di __________.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 3 e
52 LASP, nonché 43 e 46 PAmm. L'insorgente ha senz'altro facoltà di ricorrere
contro ogni decisione restrittiva della sua libertà senza il concorso del proprio
tutore (cfr. Geiser, Kommentar zum schweizerischen Privat-recht, N. 12 ad art.
397d CC).
Il
gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli
atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
2.1. Una
persona maggiorenne o interdetta può essere collocata o trattenuta in uno
stabilimento appropriato allorquando, per infermità mentale, debolezza mentale,
alcoolismo o altra tossicomania o grave stato d'abbandono l'assistenza
personale necessaria non le possa essere data altrimenti (art. 397a cpv.
1.
CC). Deve essere rilasciata non appena lo permetta il suo stato (art. 397a
cpv. 3 CC).
2.2
Nel nostro Cantone il collocamento
coattivo ordinario in una unità terapeutica riabilitativa (UTR) di una persona
indicata all'art. 397a CC ha luogo per decisione della delegazione
tutoria del comune di domicilio o, in caso di malattia psichica, del direttore
del settore (psichiatrico) del luogo di domicilio (art. 20 cpv. 1 lett. b
LASP). La decisione, motivata e corredata dal piano terapeutico (art. 21 LASP),
è impugnabile alla CGASP dapprima (art. 50 cpv. 1 e 2 LASP) ed a questo
Tribunale successivamente (art. 50 cpv. 3 LASP).
2.3
Al pari del diritto federale (art. 397a
cpv. 3 CCS), anche quello cantonale prevede che gli utenti collocati
coattivamente devono essere rilasciati non appena lo permetta il loro stato
(art. 45 LASP). L'utente o il suo rappresentante legale o persone prossime
possono inoltrare domanda di rilascio in ogni tempo (art. 47 cpv. 1 LASP).
Competente per il rilascio è il direttore del settore o persone da lui
designate, responsabili di UTR e aventi un titolo medico, rispettivamente
l'autorità tutoria se questa ha ordinato il collocamento e non ha delegato al
direttore di settore la competenza decisionale di cui fruisce in materia (art.
46.
cpv. 1 LASP, 397b cpv. 3 CCS). In tema di competenze, l'art. 16 cpv. 3 RLASP
specifica che la facoltà di decidere il rilascio di utenti collocati
coattivamente nella CPC spetta ai Direttori di Settore, rispettivamente al
responsabile della conduzione medica della clinica. Essi possono delegare
questa competenza ai medici capi-servizio loro subordinati. La delega di competenza
deve essere comunicata ai pazienti interessati e menzionata nella loro cartella
clinica.
La decisione resa in esito ad una domanda di
rilascio deve essere intimata entro 10 giorni ed in caso di diniego sono dati
gli stessi rimedi di diritto previsti per il ricovero coatto (ricorso entro il
termine di dieci giorni dalla notificazione alla CGASP, il cui giudizio è
impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo secondo le norme
della PAmm; art. 47 cpv. 3 e 50 cpv. 3 LASP).
__________ è stata collocata presso la CPC il 21 luglio
2006.
Non è dato di sapere chi ha ordinato il ricovero e se la misura è stata
disposta in via ordinaria o per ragioni di urgenza. Certo è che il 5 settembre 2007
l'internata ha scritto alla CGASP, manifestando in termini tanto concisi quanto
puntuali la volontà di ricorrere contro "la decisione di mandarmi al CARL".
Convocata
l'udienza di conciliazione prevista dall'art. 54 cpv. 2 LASP, la CGASP ha appreso
che non esisteva alcuna decisione formale, né riguardo al trasferimento
contestato, né riguardo ad un eventuale rilascio della paziente. Durante la
medesima audizione, avvenuta il 12 ottobre 2007, la ricorrente ha tuttavia
preso atto delle osservazioni al suo gravame presentate dal medico curante
(dr.essa __________) e dal medico capo servizio (dr. __________), a mente dei
quali una collocazione al CARL sarebbe stata ottimale, esclusa in ogni modo la
possibilità oggettiva di un rientro a domicilio. Questa presa di posizione ha
indotto l'interessata a rinunciare all'emanazione di una decisione formale per
negata dimissione ed a sollecitare la continuazione della procedura di ricorso
(cfr. verbale di udienza 12 settembre 2007).
Nella sua
decisione del 18 settembre 2007, la CGASP ha considerato che il gravame
inoltrato da RI 1 dovesse essere qualificato come ricorso contro il rifiuto di
una sua richiesta di dimissione e che la procedura potesse comunque svolgersi
anche in assenza di una decisione formale siccome rispondente appieno agli
scopi che reggono la struttura della legge sull'assistenza sociopsichiatrica.
Come già
accaduto in passato (vedi STA 52.2004.339 del 18 ottobre 2004 in re C.), anche nell'evenienza
concreta questo tribunale, chiamato ad applicare d'ufficio il diritto, non può affatto
condividere le predette valutazioni d'ordine esperite dalla CGASP. Appare in
effetti evidente che la lettera 5 settembre 2007 della ricorrente era
irricevibile sia quale gravame proposto contro il previsto trasferimento al
CARL, sia quale ricorso avverso un rifiuto di dimissione, in entrambi i casi
per mancanza di una decisione impugnabile. Al momento in cui l'insorgente ha inoltrato
la propria missiva alla CGASP, non esisteva alcuna risoluzione volta a collocarla
al CARL (determinazione che non avrebbe in ogni modo modificato il suo statuto
di utente internata coattivamente), né sussisteva una qualsiasi decisione resa
dalla competente autorità in esito ad una domanda di rilascio. La CGASP non
poteva supplire alla carenza di una risoluzione impugnabile adottata nel
contesto di un iter procedurale chiaramente imposto dalla legge (vedi art. 47
LASP), raccogliendo in sede di udienza l'ininfluente rinuncia della ricorrente
ad una decisione motivata. La sussistenza di un atto impugnabile ai sensi
dell'art. 5 PA è un presupposto processuale essenziale, che il giudice è tenuto
a verificare d'ufficio non appena riceve il gravame (cfr. art. 46 cpv. 3 PAmm,
applicabile attraverso il rinvio dell'art. 56 LASP; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, p. 127 ss.; Bovay, Procédure administrative, p.
334.
ss.). La sua inesistenza rende il gravame inammissibile
per carenza dell'oggetto del ricorso stesso.
A nulla
giovano le osservazioni presentate il 12 settembre 2007 dai medici curanti
della CPC. A quell'allegato di causa non può essere in ogni modo conferito
alcun effetto sanatorio, poiché anche volendolo considerare alla stregua del rigetto
di una domanda di rilascio contro il quale RI 1 si è immediatamente aggravata durante
l'udienza di conciliazione, la decisione andrebbe dichiarata nulla per incompetenza
delle persone che l'hanno emanata. Dalle tavole processuali non risulta infatti
che le condizioni esatte dall'art. 16 RLASP per esercitare correttamente la
delega di competenza in materia di rilascio di pazienti ricoverati coattivamente
alla CPC siano state adempiute.
Siffatte conclusioni non si pongono in
collisione con il divieto di formalismo eccessivo. Nel contesto della LASP e
delle misure privative della libertà il legislatore ha voluto segnare un ben determinato
cammino processuale sia per i collocamenti (art. 19 ss.) che per le dimissioni
(art. 45 ss.), prevedendo un'adeguata difesa giuridica dei diritti dei pazienti
conforme alle norme del diritto federale ed europeo. Il corretto esercizio di
questi diritti presuppone che il paziente sia in possesso di una decisione
motivata (art. 29 Cost. e 26 PAmm), emanata dalle competenti autorità e quindi
valida, contro la quale aggravarsi davanti alla CGASP con la necessaria ponderazione
e cognizione di causa.
In simili evenienze questo tribunale non può
che annullare il giudizio impugnato e retrocedere gli atti all'istanza inferiore
affinché renda una nuova decisione dopo aver imposto l'ossequio di tutte le
norme essenziali di procedura sancite dalla LASP a tutela di coloro che
subiscono una privazione della libertà a scopo di assistenza e postulano il
loro rilascio.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il gravame va accolto. Non si preleva
tassa di giudizio (art. 50 cpv. 4 LASP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 397a ss. CC; 19, 20, 22, 45, 46, 47, 50,
52 LASP; 16 RLASP; 18, 26, 43, 46 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
Di
conseguenza:
1.1. la decisione
18 settembre 2007 (no. PS.2007.92) della commissione giuridica in materia di
assistenza sociopsichiatrica è annullata;
1.2. gli atti sono
rinviati alla commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica
affinché emani un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
2. Non si
preleva tassa di giudizio.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster