Lexipedia

Decisione

52.2007.335

Il ricorso contro lo spostamento in una struttura protetta va dichiarato irricevibile se non sussiste una decisione formale di traferimento o di negato rilascio

15 ottobre 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è una signora

cinquantanovenne, sotto tutela e invalida al 100%, conosciuta da anni in ambito

psichiatrico per un etilismo cronico, accompagnato da una sindrome depressiva

ricorrente e da un grave disturbo della personalità. Ripetutamente ricoverata,

nel 1999 è stata collocata nell'attuale centro residenziale __________ e dal 21

luglio 2006 si trova internata presso la CPC a causa di una recrudescenza degli

abusi etilici, contraddistinti da alcuni stati di coma.

All'inizio di quest'anno i curanti hanno

tentato senza successo un graduale ritorno al domicilio. Di fronte a questo

ennesimo fallimento, d'intesa con il tutore hanno deciso di trasferire la

paziente al Centro abitativo, ricreativo e lavoro (CARL) di __________.

B. Mediante ricorso

5 settembre 2007 RI 1è insorta contro il prospettato trasferimento al CARL dinanzi

alCO 2 contestando il provvedimento.

In

occasione dell'udienza conciliativa preliminare svoltasi il 12 settembre 2007

l'insorgente ha ribadito la propria opposizione alla collocazione nel CARL,

chiedendo peraltro di essere dimessa dalla CPC. Di fronte al diniego dei

curanti, ha dichiarato di volersi aggravare anche contro questa determinazione.

La

ricorrente è stata allora sottoposta all'esame specialistico del dr. __________,

psichiatra e psicoterapeuta FMH. Alla luce delle risultanze di questa indagine,

con pronunzia 18 settembre 2007 la CGASP ha respinto il gravame.

C. Il 21

settembre 2007 RI 1ha impugnato tale giudizio davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, sollecitando una nuova valutazione del suo caso.

D. La CGASP ha

rinunciato a presentare osservazioni al ricorso, mentre i medici dellaCO 1 si sono

premurati di illustrare le ragioni che impongono di trattenere l'insorgente

presso la clinica in vista di un suo collocamento in un'adeguata struttura

protetta, individuata nel CARL di __________.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della

ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 3 e

52 LASP, nonché 43 e 46 PAmm. L'insorgente ha senz'altro facoltà di ricorrere

contro ogni decisione restrittiva della sua libertà senza il concorso del proprio

tutore (cfr. Geiser, Kommentar zum schweizerischen Privat-recht, N. 12 ad art.

397d CC).

Il

gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli

atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

2.1. Una

persona maggiorenne o interdetta può essere collocata o trattenuta in uno

stabilimento appropriato allorquando, per infermità mentale, debolezza mentale,

alcoolismo o altra tossicomania o grave stato d'abbandono l'assistenza

personale necessaria non le possa essere data altrimenti (art. 397a cpv.

1.

CC). Deve essere rilasciata non appena lo permetta il suo stato (art. 397a

cpv. 3 CC).

2.2

Nel nostro Cantone il collocamento

coattivo ordinario in una unità terapeutica riabilitativa (UTR) di una persona

indicata all'art. 397a CC ha luogo per decisione della delegazione

tutoria del comune di domicilio o, in caso di malattia psichica, del direttore

del settore (psichiatrico) del luogo di domicilio (art. 20 cpv. 1 lett. b

LASP). La decisione, motivata e corredata dal piano terapeutico (art. 21 LASP),

è impugnabile alla CGASP dapprima (art. 50 cpv. 1 e 2 LASP) ed a questo

Tribunale successivamente (art. 50 cpv. 3 LASP).

2.3

Al pari del diritto federale (art. 397a

cpv. 3 CCS), anche quello cantonale prevede che gli utenti collocati

coattivamente devono essere rilasciati non appena lo permetta il loro stato

(art. 45 LASP). L'utente o il suo rappresentante legale o persone prossime

possono inoltrare domanda di rilascio in ogni tempo (art. 47 cpv. 1 LASP).

Competente per il rilascio è il direttore del settore o persone da lui

designate, responsabili di UTR e aventi un titolo medico, rispettivamente

l'autorità tutoria se questa ha ordinato il collocamento e non ha delegato al

direttore di settore la competenza decisionale di cui fruisce in materia (art.

46.

cpv. 1 LASP, 397b cpv. 3 CCS). In tema di competenze, l'art. 16 cpv. 3 RLASP

specifica che la facoltà di decidere il rilascio di utenti collocati

coattivamente nella CPC spetta ai Direttori di Settore, rispettivamente al

responsabile della conduzione medica della clinica. Essi possono delegare

questa competenza ai medici capi-servizio loro subordinati. La delega di competenza

deve essere comunicata ai pazienti interessati e menzionata nella loro cartella

clinica.

La decisione resa in esito ad una domanda di

rilascio deve essere intimata entro 10 giorni ed in caso di diniego sono dati

gli stessi rimedi di diritto previsti per il ricovero coatto (ricorso entro il

termine di dieci giorni dalla notificazione alla CGASP, il cui giudizio è

impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo secondo le norme

della PAmm; art. 47 cpv. 3 e 50 cpv. 3 LASP).

__________ è stata collocata presso la CPC il 21 luglio

2006.

Non è dato di sapere chi ha ordinato il ricovero e se la misura è stata

disposta in via ordinaria o per ragioni di urgenza. Certo è che il 5 settembre 2007

l'internata ha scritto alla CGASP, manifestando in termini tanto concisi quanto

puntuali la volontà di ricorrere contro "la decisione di mandarmi al CARL".

Convocata

l'udienza di conciliazione prevista dall'art. 54 cpv. 2 LASP, la CGASP ha appreso

che non esisteva alcuna decisione formale, né riguardo al trasferimento

contestato, né riguardo ad un eventuale rilascio della paziente. Durante la

medesima audizione, avvenuta il 12 ottobre 2007, la ricorrente ha tuttavia

preso atto delle osservazioni al suo gravame presentate dal medico curante

(dr.essa __________) e dal medico capo servizio (dr. __________), a mente dei

quali una collocazione al CARL sarebbe stata ottimale, esclusa in ogni modo la

possibilità oggettiva di un rientro a domicilio. Questa presa di posizione ha

indotto l'interessata a rinunciare all'emanazione di una decisione formale per

negata dimissione ed a sollecitare la continuazione della procedura di ricorso

(cfr. verbale di udienza 12 settembre 2007).

Nella sua

decisione del 18 settembre 2007, la CGASP ha considerato che il gravame

inoltrato da RI 1 dovesse essere qualificato come ricorso contro il rifiuto di

una sua richiesta di dimissione e che la procedura potesse comunque svolgersi

anche in assenza di una decisione formale siccome rispondente appieno agli

scopi che reggono la struttura della legge sull'assistenza sociopsichiatrica.

Come già

accaduto in passato (vedi STA 52.2004.339 del 18 ottobre 2004 in re C.), anche nell'evenienza

concreta questo tribunale, chiamato ad applicare d'ufficio il diritto, non può affatto

condividere le predette valutazioni d'ordine esperite dalla CGASP. Appare in

effetti evidente che la lettera 5 settembre 2007 della ricorrente era

irricevibile sia quale gravame proposto contro il previsto trasferimento al

CARL, sia quale ricorso avverso un rifiuto di dimissione, in entrambi i casi

per mancanza di una decisione impugnabile. Al momento in cui l'insorgente ha inoltrato

la propria missiva alla CGASP, non esisteva alcuna risoluzione volta a collocarla

al CARL (determinazione che non avrebbe in ogni modo modificato il suo statuto

di utente internata coattivamente), né sussisteva una qualsiasi decisione resa

dalla competente autorità in esito ad una domanda di rilascio. La CGASP non

poteva supplire alla carenza di una risoluzione impugnabile adottata nel

contesto di un iter procedurale chiaramente imposto dalla legge (vedi art. 47

LASP), raccogliendo in sede di udienza l'ininfluente rinuncia della ricorrente

ad una decisione motivata. La sussistenza di un atto impugnabile ai sensi

dell'art. 5 PA è un presupposto processuale essenziale, che il giudice è tenuto

a verificare d'ufficio non appena riceve il gravame (cfr. art. 46 cpv. 3 PAmm,

applicabile attraverso il rinvio dell'art. 56 LASP; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, p. 127 ss.; Bovay, Procédure administrative, p.

334.

ss.). La sua inesistenza rende il gravame inammissibile

per carenza dell'oggetto del ricorso stesso.

A nulla

giovano le osservazioni presentate il 12 settembre 2007 dai medici curanti

della CPC. A quell'allegato di causa non può essere in ogni modo conferito

alcun effetto sanatorio, poiché anche volendolo considerare alla stregua del rigetto

di una domanda di rilascio contro il quale RI 1 si è immediatamente aggravata durante

l'udienza di conciliazione, la decisione andrebbe dichiarata nulla per incompetenza

delle persone che l'hanno emanata. Dalle tavole processuali non risulta infatti

che le condizioni esatte dall'art. 16 RLASP per esercitare correttamente la

delega di competenza in materia di rilascio di pazienti ricoverati coattivamente

alla CPC siano state adempiute.

Siffatte conclusioni non si pongono in

collisione con il divieto di formalismo eccessivo. Nel contesto della LASP e

delle misure privative della libertà il legislatore ha voluto segnare un ben determinato

cammino processuale sia per i collocamenti (art. 19 ss.) che per le dimissioni

(art. 45 ss.), prevedendo un'adeguata difesa giuridica dei diritti dei pazienti

conforme alle norme del diritto federale ed europeo. Il corretto esercizio di

questi diritti presuppone che il paziente sia in possesso di una decisione

motivata (art. 29 Cost. e 26 PAmm), emanata dalle competenti autorità e quindi

valida, contro la quale aggravarsi davanti alla CGASP con la necessaria ponderazione

e cognizione di causa.

In simili evenienze questo tribunale non può

che annullare il giudizio impugnato e retrocedere gli atti all'istanza inferiore

affinché renda una nuova decisione dopo aver imposto l'ossequio di tutte le

norme essenziali di procedura sancite dalla LASP a tutela di coloro che

subiscono una privazione della libertà a scopo di assistenza e postulano il

loro rilascio.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono il gravame va accolto. Non si preleva

tassa di giudizio (art. 50 cpv. 4 LASP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 397a ss. CC; 19, 20, 22, 45, 46, 47, 50,

52 LASP; 16 RLASP; 18, 26, 43, 46 PAmm,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

Di

conseguenza:

1.1. la decisione

18 settembre 2007 (no. PS.2007.92) della commissione giuridica in materia di

assistenza sociopsichiatrica è annullata;

1.2. gli atti sono

rinviati alla commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica

affinché emani un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

2. Non si

preleva tassa di giudizio.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster