52.2007.338
Licenza edilizia: distanza minima da confine
19 novembre 2007Italiano18 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2007.338
Data decisione, Autorità:
19.11.2007, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia: distanza minima da confine
DISTANZA DAL CONFINE
art. 21 LE
Incarto n.
52.2007.338
52.2007.352
Lugano
19 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a.
b.
RI 1
patr. da: PA 1
9 ottobre 2007 di
__________, __________
patr. da: avv. __________, __________
contro
la decisione 12 settembre 2007 del Consiglio di
Stato (n. 4618) che respinge le impugnative presentate dagli insorgenti
avverso la licenza edilizia 13 ottobre 2006 rilasciata dal CO 1 alla CO 2 per
costruire quattro case d'abitazione in località __________ (part. 428, 2250,
2318-2324);
viste le risposte:
- 17 ottobre 2007 del
municipio di CO 1;
- 17 ottobre 2007 della CO
2;
- 23 ottobre 2007 del
Consiglio di Stato;
al ricorso di RI 1;
- 26 ottobre 2007 del CO 1;
- 23 ottobre 2007 del
Consiglio di Stato;
- 29 ottobre 2007 della CO
2;
al ricorso di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 12
giugno 2006 la CO 2 ha chiesto al municipio di CO 1 il permesso di costruire
quattro case d'abitazione di sei appartamenti l’una, su un terreno in pendio
(part. 428, 2250, 2318-2324), situato nella zona residenziale (R), lungo via __________.
Alla domanda si sono opposti alcuni vicini.
Fra questi, v’erano i coniugi RI 1 e __________, che hanno sollevato numerose
censure, in relazione agli accessi, alle altezze, alle distanze, agli indici ed
alle immissioni foniche; censure, che hanno in seguito ripreso ed ulteriormente
sviluppato davanti alle istanze di ricorso.
Raccolto l'avviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 13 ottobre 2006 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo le opposizioni.
B. Con
giudizio 12 settembre 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
rigettando a sua volta le impugnative contro di esso inoltrate da sei
opponenti, fra cui i ricorrenti.
Con dettagliata ed analitica motivazione, il
Governo ha ritenuto che la licenza fosse conforme al diritto dal profilo delle
distanze da confine, dell'accesso veicolare, del numero di posteggi, delle
immissioni foniche, della SUL, dell'inserimento estetico e delle altezze.
C. Contro il
predetto giudizio si aggravano davanti a questo tribunale i ricorrenti menzionati
in ingresso, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza edilizia.
a. I RI 1 si limitano a contestare
l'altezza degli edifici. Essi negano anzitutto che le costruzioni possano beneficiare
del supplemento d'altezza previsto dall'art. 18 NAPR nel caso di edificazioni
su terreni in pendenza. Sostengono inoltre che l'altezza dei manufatti coperti
da un tetto a semiarco (a "mezzabotte"), previsti sulla terrazza
superiore, debba essere aggiunta a quella degli edifici sottostanti.
b. I ricorrenti __________ contestano
invece il giudizio governativo impugnato da numerosi punti di vista. In
particolare, per:
- il rifiuto del Consiglio di Stato di
esperire un sopralluogo,
- la violazione delle norme federali e cantonali relative
all'urbanizzazione ed alla sicurezza stradale (con riferimento all'accesso ed
ai posteggi esterni);
- la violazione delle norme sull'altezza massima degli edifici;
- la violazione delle norme sulla distanza minima dal confine;
- la violazione delle norme sulle quantità edificatorie;
- la violazione dei principi pianificatori stabiliti dal PR.
D. All'accoglimento
dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio e la CO 2 contestando le tesi degli insorgenti con argomenti, che per
quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di fondi situati nelle
immediate vicinanze e già opponenti, è certa. I ricorsi, tempestivi, sono
dunque ricevibili in ordine.
1.2. Avendo il medesimo fondamento di fatto,
le impugnative possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 PAmm).
1.3. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm). Il sopralluogo, chiesto dai ricorrenti __________
per accertare la pericolosità dell'accesso veicolare e dei posteggi esterni non
appare in effetti atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti
per il giudizio. La situazione dei luoghi emerge chiaramente dai piani ed è
perfettamente nota a questo tribunale, che ha già dovuto occuparsi dell'accesso
previsto nell'ambito dell'edificazione dei medesimi fondi (STA 26.11.2002, n.
52.2002.114). Per lo stesso motivo, anche la valutazione anticipata negativa, espressa
dal Consiglio di Stato in merito alla concludenza della prova richiesta, regge
alla critica degli insorgenti. La carente motivazione della decisione di
rigetto della domanda di sopralluogo non li ha peraltro pregiudicati
nell'esercizio dei loro diritti di difesa.
2. Supplemento
d'altezza per terreni in pendio
2.1. Nella zona residenziale (R) gli edifici
possono essere alti al massimo m 10.50 al filo superiore del cornicione di
gronda e m 12.50 al colmo (art. 45 cpv. 1 lett. c NAPR).
Su terreni in pendenza, dispone l’art. 18
NAPR, quando la differenza di quota del terreno naturale tra la facciata a valle
e quella a monte supera m 1.00, per l'edificio principale è ammesso un
supplemento di altezza pari al dislivello delle facciate, al massimo m 2.50. Il
supplemento non è cumulabile con la sistemazione del terreno (art. 19 cpv. 3
NAPR).
2.2. Nel caso concreto, il terreno naturale
in corrispondenza delle facciate a monte (ovest) ed a valle (est) degli edifici
presenta differenze di quota varianti tra m. 1.72 e m 2.74. Superando il valore
di m 1.00, la differenza di quota giustifica dunque la concessione di un
supplemento di altezza secondo l’art. 18 NAPR.
Dai piani allegati alla domanda di
costruzione emergono i seguenti valori:
Sezione
Δ H terreno naturale
Supplemento massimo
H massima ammissibile
H facciata a valle
1 – 1
2.25
2.25
12.75
12.75
2 – 2
2.74
2.50
13.00
12.12
3 – 3
2.30
2.30
12.80
12.80
4 – 4
1.72
1.72
12.12
11.05
Dalla tabella si evince chiaramente che le
altezze massime prescritte dagli art. 18 e 45 NAPR sono rispettate. Dato che le
altezze sono misurate a partire dal livello del terreno naturale sino al filo
superiore del parapetto, l'altezza del terrapieno previsto a valle è del tutto
irrilevante. Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti RI 1, non v'è
alcun cumulo di supplementi.
3. Corpi
edilizi sul tetto
3.1. Secondo l’art. 20 cpv. 4 NAPR, i corpi
tecnici non sono computati nell'altezza dell'edificio, purché non siano più
alti di m 2.50. La loro superficie deve essere limitata alle esigenze funzionali.
L’art. 95 cpv. 1 NAPR considera corpi
tecnici i volumi sporgenti oltre la copertura dell'edificio che servono al
funzionamento di impianti al servizio del medesimo (cabine di comando degli ascensori,
impianti di raffreddamento dell'acqua di climatizzazione, uscite di soccorso,
collegamenti verticali con il piano tetto, ecc.).
3.2. Il progetto in esame prevede di
realizzare sul tetto adibito a terrazza di ciascun edificio, in arretramento a
m 11.10 dalla facciata a valle, due corpi edilizi, di m 6.00 x 5.33, alti m
2.00 e ricoperti da un tetto arcuato (a "mezzabotte"), destinati a
deposito.
m 11.10
m 2.00
Secondo i ricorrenti, l'altezza (m 2.00)
della facciata rivolta verso valle di questi manufatti andrebbe aggiunta quella
degli edifici su cui insistono.
Fatti
I controversi manufatti non sono corpi
tecnici. Essi non servono infatti al funzionamento di impianti degli edifici
sottostanti. Non possono dunque essere esclusi dal computo dell'altezza in applicazione
dell'art. 20 cpv. 4 NAPR. Quali corpi tecnici possono essere considerate
soltanto le torrette degli ascensori e quelle che collegano le scale al tetto.
Il municipio ha nondimeno autorizzato anche
i manufatti ad uso deposito, reputando che il colmo degli archi, non superando
l'altezza massima (m 12.50) prescritta dall'art. 45 cpv. 1 lett. c NAPR per il
colmo dei tetti a falde, fosse comunque contenuto nei limiti degli ingombri
ammissibili.
La tesi non può essere condivisa. Verso
valle, i manufatti in discussione presentano infatti una facciata verticale,
alta m 2.00, che non può sfuggire al computo dell'altezza, poiché determina un
ingombro verticale analogo a quello di un attico (art. 43 RLE; cfr. anche RDAT
I-1991, n. 36).
3.3. Il difetto non è comunque tale da
comportare l'annullamento dell'intera licenza o anche solo la soppressione dei
manufatti. Esso può infatti essere facilmente corretto, imponendo di arretrare
la loro facciata di m 0.90 verso monte, in modo da rispettare una distanza di m
12.00 dal filo della facciata rivolta verso valle degli edifici sottostanti e
beneficiare di conseguenza dell'ecce-zione prevista dall'art. 40 cpv. 2 LE a
favore delle costruzioni a gradoni.
4. Accesso
veicolare all'autorimessa
4.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT,
l'autorizzazione a costruire è accordata solo se il fondo è urbanizzato. A tal
fine, esso deve, fra l'altro, essere dotato di accesso sufficiente ai fini
della prevista utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT; 77 LALPT).
La nozione di accesso sufficiente è un
concetto giuridico indeterminato del diritto federale (DTF 117 Ib 308 consid.
4a). Il suo contenuto normativo deve quindi essere concretamente determinato,
tenendo conto delle finalità perseguite da questo requisito, della destinazione
della costruzione che deve servire e della situazione concreta dei luoghi (DTF 123 II 337 consid. 5b). Per risultare
sufficiente, l'accesso deve anzitutto essere configurato in modo tale da non compromettere
la sicurezza della circolazione stradale e la fluidità del traffico. Esso deve
inoltre garantire ai mezzi di soccorso la possibilità di giungere liberamente
sul posto. Da questo profilo, un accesso è quindi considerato sufficiente solo
quando è tale da consentire ai mezzi di soccorso di raggiungere la costruzione
senza difficoltà (STA 5.3.2007, n.
52.2006.143; DFGP, Commento alla LPT, ad art. 19 n. 12; Scolari,
Commentario, ad art. 77 LALPT, n. 569 seg.).
In caso di contestazione dell’adeguatezza
dell’accesso le istanze di ricorso devono procedere con il dovuto riserbo,
limitandosi a verificare che l’interpretazione data dall’autorità decidente
alla nozione di accesso sufficiente non violi il diritto, travalicando in
particolare i limiti della latitudine di giudizio che deve esserle riconosciuta
nell’ambito dell’applicazione di concetti giuridici indeterminati. Censurabili,
in quanto lesive del diritto, sono soltanto le valutazioni basate su
considerazioni insostenibili od estranee alla materia, che attribuiscono al
concetto da determinare un contenuto inconciliabile con i principi fondamentali
del diritto.
Analoghe considerazioni valgono per quanto
attiene all’art. 68 NAPR, giusta il quale gli accessi non devono arrecare disturbo
o pericolo alla circolazione.
4.2. Nel caso concreto, il progetto prevede
di realizzare sotto le quattro case un’autorimessa comune dotata di 36
posteggi, collegata a via __________ da un raccordo lungo una decina di metri e
largo altrettanto. Riprendendo testualmente le considerazioni sviluppate da
questo tribunale nella sentenza 26 novembre 2002 (n. 52.2002.114), che
confermava la licenza 19 luglio 2001 rilasciata dal municipio per
l’edificazione di un analogo complesso residenziale, il Consiglio di Stato ha
ritenuto che la valutazione operata dal municipio in merito alla sufficienza
dell’accesso fosse immune da violazioni del diritto. La deduzione regge alla
critica dei ricorrenti.
Via __________ è una strada di servizio
della categoria SS3, che scende dall'abitato di __________ verso il __________.
Per evitare che venga utilizzata come scorciatoia per raggiungere lo svincolo
dell’autostrada A2, a partire dall'intersezione con via __________ la strada è
gravata da un divieto generale di circolazione, con riserva a favore dei
beneficiari di una speciale autorizzazione del municipio. L’accesso ai fondi
dedotti in edificazione è previsto a circa 30 m a valle della predetta
intersezione. Su questo tratto la strada è larga circa m 4.50 e presenta una pendenza
leggermente superiore al 10%. Il raccordo a gomito tra l’autorimessa sotterranea
e via __________ è costituito da una rampa in trincea che in corrispondenza
dello sbocco sulla pubblica via consente ai veicoli di incrociare senza
difficoltà. L'uscita richiede una certa attenzione, ma non pone particolari
problemi dal profilo della sicurezza della circolazione. La visuale verso valle
è sufficientemente ampia. Verso monte, il marciapiede previsto lungo via __________
garantisce a sua volta manovre altrettanto sicure.
Ritenendo sufficiente l’accesso in
contestazione, il municipio non ha travalicato i limiti della latitudine di
giudizio che gli compete nell’interpretazione della nozione indeterminata di
cui era chiamato ad individuare la portata normativa. La valutazione non appare
per nulla insostenibile. Non sussistono invero ragionevoli motivi per dubitare
che il breve tratto di strada che collega il nuovo insediamento a via __________
sia in grado di sopportare il volume di traffico da esso indotto. L'incrocio
tra veicoli su questo tratto di strada non presenta particolari difficoltà. Il
volume di traffico indotto dall'insediamento è relativamente modesto ed appare
del tutto conciliabile con quello, ridotto, che transita su via __________.
Dal profilo della sufficienza dell'accesso
veicolare, la licenza in contestazione va quindi confermata.
5. Posteggi
lungo via __________
A valle dell’accesso all’autorimessa, il
progetto prevede di realizzare 16 posteggi scoperti, allineati lungo il ciglio
di via __________.
I ricorrenti __________ li contestano,
giudicandoli pericolosi a causa della forte pendenza, del calibro e della
mancanza di visuale della strada. Essi sarebbero inoltre causa di immissioni foniche
Considerandi
inammissibili. Anche questa censura è infondata.
I pericoli ed i disagi enfaticamente
paventati dagli insorgenti non permettono di ravvisare alcuna violazione del
diritto nella decisione del municipio di ritenerli conformi all’art. 68 NAPR ed
alle norme VSS richiamate dall’art. 67 NAPR.
È ben vero che la pendenza di via __________
si accentua nel tratto che corre a fianco dei posteggi. Questa circostanza non
permette tuttavia di rimproverare al municipio di aver abusato della latitudine
di giudizio che l’art. 67 NAPR gli riserva per aver escluso che le manovre di
accesso ai posteggi dalla strada e viceversa arrechino disturbo o creino
pericolo per la circolazione. Per quanto opinabile possa apparire ai
ricorrenti, la valutazione, operata dal municipio in base ad una norma del
diritto comunale autonomo, non risulta priva di fondamento. L’interpretazione data
dall’autorità comunale alle nozioni giuridiche indeterminate di disturbo e di
sicurezza della circolazione non è per nulla insostenibile. Considerato lo
scarso traffico che grava via __________, la deduzione risulta del tutto
plausibile. Il fatto che altre soluzioni possano apparire preferibili non la
rende insostenibile.
I posteggi in contestazione non violano
nemmeno l’obbligo, sancito dall’art. 11 cpv. 2 LPAmb, di limitare le emissioni
nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni
d’esercizio e dalle possibilità economiche. Anche ad un profano appare in
effetti evidente che una diversa disposizione dei posteggi procurerebbe
vantaggi talmente insignificanti in termini di carico fonico da rendere
inesigibile un loro spostamento.
6.
Distanze
da confine
6.1
L’art. 45 cpv. 1 lett. d NAPR prescrive
una distanza minima di 4.00 m dal confine.
L’art. 16 cpv. 2 NAPR stabilisce inoltre che
per facciate lunghe oltre i 16.00 m, nelle zone R, RL, RLA e RUV, la distanza
dal confine verso fondi privati deve essere aumentata di 1/3 della maggior
lunghezza della facciata per un massimo di 2/3 dell’altezza massima prevista
dalla zona.
Stando al municipio, il limite di 2/3
dell’altezza massima, fissato dalla norma, non costituirebbe l’aumento massimo
da applicare nel caso di facciate lunghe più di 16 m, ma comprenderebbe anche
la distanza minima. Di avviso contrario sono invece i ricorrenti __________,
per i quali il limite di 2/3 dell’altezza massima sarebbe invece da intendere
quale supplemento massimo, da aggiungere in ogni caso alla distanza minima.
La tesi del municipio, accreditata dal
Consiglio di Stato, non regge. Lo esclude anzitutto l’interpretazione letterale
della norma, che stabilisce il supplemento da applicare, fissandone un massimo.
Lo esclude inoltre l’ordinamento edificatorio della zona a lago A (RLA), ove
vigono una distanza minima dai confini privati di 4.00 m ed un’altezza massima
di 3.00 m; parametri, questi, che, avallando la tesi del municipio,
escluderebbero qualsiasi maggiorazione nel caso facciate di lunghezza superiore
a 16.00 m, poiché i 2/3 dell’altezza massima sono comunque inferiori alla distanza
minima dal confine. Di scarsa efficacia sarebbe peraltro l’art. 16 cpv. 2 NAPR
anche nella zona RL. Considerato che la distanza minima dal confine è di 4.00 m
e l’altezza massima di 7.50 m, il supplemento massimo di distanza esigibile
sarebbe infatti di appena m 1.00.
6.2
Il controverso complesso residenziale è
costituito da quattro distinti edifici, realizzati su un corpo interrato, nel
quale sono alloggiate le cantine e l’autorimessa comune. Verso monte (ovest) i
quattro edifici, distano 8.00 m fra loro e 7.00 m dal confine retrostante. Le
costruzioni non formano un’unica facciata, lunga 84.00 m, ma quattro distinte
facciate, lunghe 15.00 m l’una. L’unico elemento che le collega fra loro è
costituito da un’esile pensilina, arretrata a 3.00 dal filo delle facciate e
posta a m 2.50 dal suolo, che ricopre delle coppie di gabbiotti, larghi m 1.70,
posti a m 1.60 dagli edifici e separati da un vialetto largo m 1.40.
Ora, anche se questi manufatti rappresentano
un certo ingombro, non si può ragionevolmente sostenere che formino una facciata
unica ed ininterrotta con gli edifici adiacenti. Essi costituiscono con tutta
evidenza delle semplici costruzioni accessorie, soggette ad un diverso
ordinamento delle distanze, che dal profilo degli ingombri possono essere
assimilate a muri di cinta, nei quali le aperture (varchi) prevalgono sulle
opere in muratura .
Ne discende che il supplemento di distanza
prescritto dall’art. 16 cpv. 2 NAPR non è applicabile e che la distanza di 7.00
m dal confine rispetta ampiamente quella minima (4.00 m), prescritta dall’art.
45.
cpv. 1 lett. d NAPR.
Di transenna, va comunque rilevato che anche
se fosse accreditata la tesi dei ricorrenti __________, il difetto non
comporterebbe comunque l’annullamento della licenza, poiché potrebbe essere
facilmente corretto, subordinandola alla condizione di eliminare la pensilina.
7.
Superamento
della SUL
A mente dei ricorrenti __________ la
superficie delle scale d’ac-cesso alla terrazza del tetto e quella dei locali
ad uso deposito previsti sul tetto andrebbe computata come SUL.
La censura è infondata. L’altezza, inferiore
a 2.00 m, e la mancanza di finestre escludono che i locali in oggetto possano
essere utilizzati per l’abitazione. Le loro dimensioni (25 mq nemmeno
completamente utilizzabili a causa della curvatura del tetto) corrispondono d'altro
canto alle dimensioni di un normale solaio. Non apparendo sovradimensionati,
non sono dunque da computare nella SUL nemmeno parzialmente. Da escludere dal
computo della SUL sono pure le scale di accesso alla terrazza del tetto, poiché
non servono per accedere a superfici utilizzabili per l'abitazione o il lavoro.
8.
Conformità
con le finalità del PR
8.1
Secondo l’art. 3 NAPR, il PR organizza
e disciplina le attività d’incidenza territoriale sul territorio comunale (cpv.
1). In funzione delle specificità del territorio di __________, esso persegue
in particolare i seguenti obbiettivi:
- protezione dell’ambiente e di tutte le
sue componenti;
- densificazione degli insediamenti;
- ricerca di un rapporto di qualità col paesaggio naturale e
col paesaggio antropico (…);
- trasformazione della rete dei sentieri agricoli in un sistema
per lo svago e la ricreazione.
La norma ha valore essenzialmente
programmatico. Le limitazioni della proprietà sono definite dalle norme
successive, in particolare da quelle delle singole zone.
8.2
In concreto, i ricorrenti __________
rimproverano al municipio di aver disatteso l’art. 3 NAPR. La censura è priva
di fondamento. La conformità dell’intervento con le singole prescrizioni
edilizie è stata accertata nei precedenti considerandi. Non v’è spazio per
esaminare se la costruzione risponda anche alle finalità ed alle disposizioni
di carattere programmatico del PR.
9.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno in minima parte accolti,
annullando il giudizio governativo impugnato e confermando la licenza alla condizione
che le facciate dei locali deposito previsti sul tetto siano arretrate sino
alla distanza di m 12.00 dalla facciata a valle degli edifici sottostanti.
La tassa di giustizia, commisurata al lavoro
occasionato dalle impugnative ed ai valori in discussione (> 7 mio), è
suddivisa fra le parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza.
Le ripetibili sono poste a carico dei
ricorrenti nella misura in cui non sono compensate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38, 40, 41 LE; 16, 45 NAPR di __________
(sezione 3), 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 ,65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. I ricorsi
sono parzialmente accolti.
§ Di conseguenza:
1.1.
la decisione 12 settembre 2007 (n. 4618) del
Consiglio di Stato è annullata in quanto riferita ai qui ricorrenti;
1.2.
la licenza edilizia 13 ottobre 2007 del CO 1 è
confermata alla condizione che le facciate dei locali deposito previsti sul
tetto siano arretrate sino alla distanza di m 12.00 dalla facciata a valle
degli edifici sottostanti.
2. La tassa di
giustizia di fr. 4'000.- è a carico:
-
dei ricorrenti RI 1 nella misura di
fr. 1'000.-;
-
dei ricorrenti __________ nella misura di
fr. 2'500.-;
-
della resistente CO 2 nella misura di fr. 500.-.
3. I
ricorrenti RI 1 rifonderanno fr. 2'000.- alla CO 2 a titolo di ripetibili di
entrambe le istanze.
I
ricorrenti __________ rifonderanno fr. 4'000.- alla CO 2 a titolo di ripetibili
di entrambe le istanze.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
5. Intimazione
a:
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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