Lexipedia

Decisione

52.2007.338

Licenza edilizia: distanza minima da confine

19 novembre 2007Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I controversi manufatti non sono corpi

tecnici. Essi non servono infatti al funzionamento di impianti degli edifici

sottostanti. Non possono dunque essere esclusi dal computo dell'altezza in applicazione

dell'art. 20 cpv. 4 NAPR. Quali corpi tecnici possono essere considerate

soltanto le torrette degli ascensori e quelle che collegano le scale al tetto.

Il municipio ha nondimeno autorizzato anche

i manufatti ad uso deposito, reputando che il colmo degli archi, non superando

l'altezza massima (m 12.50) prescritta dall'art. 45 cpv. 1 lett. c NAPR per il

colmo dei tetti a falde, fosse comunque contenuto nei limiti degli ingombri

ammissibili.

La tesi non può essere condivisa. Verso

valle, i manufatti in discussione presentano infatti una facciata verticale,

alta m 2.00, che non può sfuggire al computo dell'altezza, poiché determina un

ingombro verticale analogo a quello di un attico (art. 43 RLE; cfr. anche RDAT

I-1991, n. 36).

3.3. Il difetto non è comunque tale da

comportare l'annullamento dell'intera licenza o anche solo la soppressione dei

manufatti. Esso può infatti essere facilmente corretto, imponendo di arretrare

la loro facciata di m 0.90 verso monte, in modo da rispettare una distanza di m

12.00 dal filo della facciata rivolta verso valle degli edifici sottostanti e

beneficiare di conseguenza dell'ecce-zione prevista dall'art. 40 cpv. 2 LE a

favore delle costruzioni a gradoni.

4. Accesso

veicolare all'autorimessa

4.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT,

l'autorizzazione a costruire è accordata solo se il fondo è urbanizzato. A tal

fine, esso deve, fra l'altro, essere dotato di accesso sufficiente ai fini

della prevista utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT; 77 LALPT).

La nozione di accesso sufficiente è un

concetto giuridico indeterminato del diritto federale (DTF 117 Ib 308 consid.

4a). Il suo contenuto normativo deve quindi essere concretamente determinato,

tenendo conto delle finalità perseguite da questo requisito, della destinazione

della costruzione che deve servire e della situazione concreta dei luoghi (DTF 123 II 337 consid. 5b). Per risultare

sufficiente, l'accesso deve anzitutto essere configurato in modo tale da non compromettere

la sicurezza della circolazione stradale e la fluidità del traffico. Esso deve

inoltre garantire ai mezzi di soccorso la possibilità di giungere liberamente

sul posto. Da questo profilo, un accesso è quindi considerato sufficiente solo

quando è tale da consentire ai mezzi di soccorso di raggiungere la costruzione

senza difficoltà (STA 5.3.2007, n.

52.2006.143; DFGP, Commento alla LPT, ad art. 19 n. 12; Scolari,

Commentario, ad art. 77 LALPT, n. 569 seg.).

In caso di contestazione dell’adeguatezza

dell’accesso le istanze di ricorso devono procedere con il dovuto riserbo,

limitandosi a verificare che l’interpretazione data dall’autorità decidente

alla nozione di accesso sufficiente non violi il diritto, travalicando in

particolare i limiti della latitudine di giudizio che deve esserle riconosciuta

nell’ambito dell’applicazione di concetti giuridici indeterminati. Censurabili,

in quanto lesive del diritto, sono soltanto le valutazioni basate su

considerazioni insostenibili od estranee alla materia, che attribuiscono al

concetto da determinare un contenuto inconciliabile con i principi fondamentali

del diritto.

Analoghe considerazioni valgono per quanto

attiene all’art. 68 NAPR, giusta il quale gli accessi non devono arrecare disturbo

o pericolo alla circolazione.

4.2. Nel caso concreto, il progetto prevede

di realizzare sotto le quattro case un’autorimessa comune dotata di 36

posteggi, collegata a via __________ da un raccordo lungo una decina di metri e

largo altrettanto. Riprendendo testualmente le considerazioni sviluppate da

questo tribunale nella sentenza 26 novembre 2002 (n. 52.2002.114), che

confermava la licenza 19 luglio 2001 rilasciata dal municipio per

l’edificazione di un analogo complesso residenziale, il Consiglio di Stato ha

ritenuto che la valutazione operata dal municipio in merito alla sufficienza

dell’accesso fosse immune da violazioni del diritto. La deduzione regge alla

critica dei ricorrenti.

Via __________ è una strada di servizio

della categoria SS3, che scende dall'abitato di __________ verso il __________.

Per evitare che venga utilizzata come scorciatoia per raggiungere lo svincolo

dell’autostrada A2, a partire dall'intersezione con via __________ la strada è

gravata da un divieto generale di circolazione, con riserva a favore dei

beneficiari di una speciale autorizzazione del municipio. L’accesso ai fondi

dedotti in edificazione è previsto a circa 30 m a valle della predetta

intersezione. Su questo tratto la strada è larga circa m 4.50 e presenta una pendenza

leggermente superiore al 10%. Il raccordo a gomito tra l’autorimessa sotterranea

e via __________ è costituito da una rampa in trincea che in corrispondenza

dello sbocco sulla pubblica via consente ai veicoli di incrociare senza

difficoltà. L'uscita richiede una certa attenzione, ma non pone particolari

problemi dal profilo della sicurezza della circolazione. La visuale verso valle

è sufficientemente ampia. Verso monte, il marciapiede previsto lungo via __________

garantisce a sua volta manovre altrettanto sicure.

Ritenendo sufficiente l’accesso in

contestazione, il municipio non ha travalicato i limiti della latitudine di

giudizio che gli compete nell’interpretazione della nozione indeterminata di

cui era chiamato ad individuare la portata normativa. La valutazione non appare

per nulla insostenibile. Non sussistono invero ragionevoli motivi per dubitare

che il breve tratto di strada che collega il nuovo insediamento a via __________

sia in grado di sopportare il volume di traffico da esso indotto. L'incrocio

tra veicoli su questo tratto di strada non presenta particolari difficoltà. Il

volume di traffico indotto dall'insediamento è relativamente modesto ed appare

del tutto conciliabile con quello, ridotto, che transita su via __________.

Dal profilo della sufficienza dell'accesso

veicolare, la licenza in contestazione va quindi confermata.

5. Posteggi

lungo via __________

A valle dell’accesso all’autorimessa, il

progetto prevede di realizzare 16 posteggi scoperti, allineati lungo il ciglio

di via __________.

I ricorrenti __________ li contestano,

giudicandoli pericolosi a causa della forte pendenza, del calibro e della

mancanza di visuale della strada. Essi sarebbero inoltre causa di immissioni foniche

Considerandi

inammissibili. Anche questa censura è infondata.

I pericoli ed i disagi enfaticamente

paventati dagli insorgenti non permettono di ravvisare alcuna violazione del

diritto nella decisione del municipio di ritenerli conformi all’art. 68 NAPR ed

alle norme VSS richiamate dall’art. 67 NAPR.

È ben vero che la pendenza di via __________

si accentua nel tratto che corre a fianco dei posteggi. Questa circostanza non

permette tuttavia di rimproverare al municipio di aver abusato della latitudine

di giudizio che l’art. 67 NAPR gli riserva per aver escluso che le manovre di

accesso ai posteggi dalla strada e viceversa arrechino disturbo o creino

pericolo per la circolazione. Per quanto opinabile possa apparire ai

ricorrenti, la valutazione, operata dal municipio in base ad una norma del

diritto comunale autonomo, non risulta priva di fondamento. L’interpretazione data

dall’autorità comunale alle nozioni giuridiche indeterminate di disturbo e di

sicurezza della circolazione non è per nulla insostenibile. Considerato lo

scarso traffico che grava via __________, la deduzione risulta del tutto

plausibile. Il fatto che altre soluzioni possano apparire preferibili non la

rende insostenibile.

I posteggi in contestazione non violano

nemmeno l’obbligo, sancito dall’art. 11 cpv. 2 LPAmb, di limitare le emissioni

nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni

d’esercizio e dalle possibilità economiche. Anche ad un profano appare in

effetti evidente che una diversa disposizione dei posteggi procurerebbe

vantaggi talmente insignificanti in termini di carico fonico da rendere

inesigibile un loro spostamento.

6.

Distanze

da confine

6.1

L’art. 45 cpv. 1 lett. d NAPR prescrive

una distanza minima di 4.00 m dal confine.

L’art. 16 cpv. 2 NAPR stabilisce inoltre che

per facciate lunghe oltre i 16.00 m, nelle zone R, RL, RLA e RUV, la distanza

dal confine verso fondi privati deve essere aumentata di 1/3 della maggior

lunghezza della facciata per un massimo di 2/3 dell’altezza massima prevista

dalla zona.

Stando al municipio, il limite di 2/3

dell’altezza massima, fissato dalla norma, non costituirebbe l’aumento massimo

da applicare nel caso di facciate lunghe più di 16 m, ma comprenderebbe anche

la distanza minima. Di avviso contrario sono invece i ricorrenti __________,

per i quali il limite di 2/3 dell’altezza massima sarebbe invece da intendere

quale supplemento massimo, da aggiungere in ogni caso alla distanza minima.

La tesi del municipio, accreditata dal

Consiglio di Stato, non regge. Lo esclude anzitutto l’interpretazione letterale

della norma, che stabilisce il supplemento da applicare, fissandone un massimo.

Lo esclude inoltre l’ordinamento edificatorio della zona a lago A (RLA), ove

vigono una distanza minima dai confini privati di 4.00 m ed un’altezza massima

di 3.00 m; parametri, questi, che, avallando la tesi del municipio,

escluderebbero qualsiasi maggiorazione nel caso facciate di lunghezza superiore

a 16.00 m, poiché i 2/3 dell’altezza massima sono comunque inferiori alla distanza

minima dal confine. Di scarsa efficacia sarebbe peraltro l’art. 16 cpv. 2 NAPR

anche nella zona RL. Considerato che la distanza minima dal confine è di 4.00 m

e l’altezza massima di 7.50 m, il supplemento massimo di distanza esigibile

sarebbe infatti di appena m 1.00.

6.2

Il controverso complesso residenziale è

costituito da quattro distinti edifici, realizzati su un corpo interrato, nel

quale sono alloggiate le cantine e l’autorimessa comune. Verso monte (ovest) i

quattro edifici, distano 8.00 m fra loro e 7.00 m dal confine retrostante. Le

costruzioni non formano un’unica facciata, lunga 84.00 m, ma quattro distinte

facciate, lunghe 15.00 m l’una. L’unico elemento che le collega fra loro è

costituito da un’esile pensilina, arretrata a 3.00 dal filo delle facciate e

posta a m 2.50 dal suolo, che ricopre delle coppie di gabbiotti, larghi m 1.70,

posti a m 1.60 dagli edifici e separati da un vialetto largo m 1.40.

Ora, anche se questi manufatti rappresentano

un certo ingombro, non si può ragionevolmente sostenere che formino una facciata

unica ed ininterrotta con gli edifici adiacenti. Essi costituiscono con tutta

evidenza delle semplici costruzioni accessorie, soggette ad un diverso

ordinamento delle distanze, che dal profilo degli ingombri possono essere

assimilate a muri di cinta, nei quali le aperture (varchi) prevalgono sulle

opere in muratura .

Ne discende che il supplemento di distanza

prescritto dall’art. 16 cpv. 2 NAPR non è applicabile e che la distanza di 7.00

m dal confine rispetta ampiamente quella minima (4.00 m), prescritta dall’art.

45.

cpv. 1 lett. d NAPR.

Di transenna, va comunque rilevato che anche

se fosse accreditata la tesi dei ricorrenti __________, il difetto non

comporterebbe comunque l’annullamento della licenza, poiché potrebbe essere

facilmente corretto, subordinandola alla condizione di eliminare la pensilina.

7.

Superamento

della SUL

A mente dei ricorrenti __________ la

superficie delle scale d’ac-cesso alla terrazza del tetto e quella dei locali

ad uso deposito previsti sul tetto andrebbe computata come SUL.

La censura è infondata. L’altezza, inferiore

a 2.00 m, e la mancanza di finestre escludono che i locali in oggetto possano

essere utilizzati per l’abitazione. Le loro dimensioni (25 mq nemmeno

completamente utilizzabili a causa della curvatura del tetto) corrispondono d'altro

canto alle dimensioni di un normale solaio. Non apparendo sovradimensionati,

non sono dunque da computare nella SUL nemmeno parzialmente. Da escludere dal

computo della SUL sono pure le scale di accesso alla terrazza del tetto, poiché

non servono per accedere a superfici utilizzabili per l'abitazione o il lavoro.

8.

Conformità

con le finalità del PR

8.1

Secondo l’art. 3 NAPR, il PR organizza

e disciplina le attività d’incidenza territoriale sul territorio comunale (cpv.

1). In funzione delle specificità del territorio di __________, esso persegue

in particolare i seguenti obbiettivi:

- protezione dell’ambiente e di tutte le

sue componenti;

- densificazione degli insediamenti;

- ricerca di un rapporto di qualità col paesaggio naturale e

col paesaggio antropico (…);

- trasformazione della rete dei sentieri agricoli in un sistema

per lo svago e la ricreazione.

La norma ha valore essenzialmente

programmatico. Le limitazioni della proprietà sono definite dalle norme

successive, in particolare da quelle delle singole zone.

8.2

In concreto, i ricorrenti __________

rimproverano al municipio di aver disatteso l’art. 3 NAPR. La censura è priva

di fondamento. La conformità dell’intervento con le singole prescrizioni

edilizie è stata accertata nei precedenti considerandi. Non v’è spazio per

esaminare se la costruzione risponda anche alle finalità ed alle disposizioni

di carattere programmatico del PR.

9.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno in minima parte accolti,

annullando il giudizio governativo impugnato e confermando la licenza alla condizione

che le facciate dei locali deposito previsti sul tetto siano arretrate sino

alla distanza di m 12.00 dalla facciata a valle degli edifici sottostanti.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro

occasionato dalle impugnative ed ai valori in discussione (> 7 mio), è

suddivisa fra le parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza.

Le ripetibili sono poste a carico dei

ricorrenti nella misura in cui non sono compensate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 38, 40, 41 LE; 16, 45 NAPR di __________

(sezione 3), 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 ,65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi

sono parzialmente accolti.

§ Di conseguenza:

1.1.

la decisione 12 settembre 2007 (n. 4618) del

Consiglio di Stato è annullata in quanto riferita ai qui ricorrenti;

1.2.

la licenza edilizia 13 ottobre 2007 del CO 1 è

confermata alla condizione che le facciate dei locali deposito previsti sul

tetto siano arretrate sino alla distanza di m 12.00 dalla facciata a valle

degli edifici sottostanti.

2. La tassa di

giustizia di fr. 4'000.- è a carico:

-

dei ricorrenti RI 1 nella misura di

fr. 1'000.-;

-

dei ricorrenti __________ nella misura di

fr. 2'500.-;

-

della resistente CO 2 nella misura di fr. 500.-.

3. I

ricorrenti RI 1 rifonderanno fr. 2'000.- alla CO 2 a titolo di ripetibili di

entrambe le istanze.

I

ricorrenti __________ rifonderanno fr. 4'000.- alla CO 2 a titolo di ripetibili

di entrambe le istanze.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

5. Intimazione

a:

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster