52.2007.341
Licenza edilizia per la formazione di una scala esterna a un edificio e per la costruzione di un'autorimessa-ripostiglio
6 agosto 2008Italiano15 min
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Numero d'incarto:
52.2007.341
Data decisione, Autorità:
06.08.2008, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia per la formazione di una scala esterna a un edificio e per la costruzione di un'autorimessa-ripostiglio
DISTANZA DAL CONFINE
INDICE DI OCCUPAZIONE
INDICE DI SFRUTTAMENTO
SUPERFICIE UTILE LORDA O SUL
art. 21 LE
art. 37 LE
art. 38 LE
art. 39 LE
art. 39 RLE
art. 41 RLE
art. 42 RLE
Incarto n.
52.2007.341
Lugano
6 agosto 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 ottobre 2007 di
RI 1
RI 2
contro
la decisione 12 settembre 2007 (n. 4621) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la licenza edilizia rilasciata il 13 marzo 2007 dal municipio di Maggia
a CO 1 per la formazione di una scala esterna e di un'autorimessa-ripostiglio
alla casa d'abitazione situata sul fondo n. 719 RFD Maggia, Sezione di
Moghegno;
viste le risposte:
- 16 ottobre 2007 del
municipio di Maggia;
- 16 ottobre 2007 del
Consiglio di Stato;
- 22 ottobre 2007 di CO 1;
preso atto della replica 26
novembre 2007 e delle dupliche:
- 13 dicembre 2007 di CO 1;
- 5 dicembre 2007 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. CO 1 è
proprietaria a Maggia, nella sezione di Moghegno, del fondo n. 719 RFD situato
in zona R2s, sul quale sorge un edificio abitativo.
Il 29 dicembre 2006, ella ha chiesto al
municipio di Maggia il permesso di costruire sul lato nord-ovest dell'edificio una
scala esterna (m 3.35 x 0.90 x 1.35), eliminando quella interna, al fine di accedere
direttamente al primo piano della sua abitazione, come pure
un'autorimessa-rispostiglio (m 2.80 x 4.45 x 3.50). Alla domanda si sono
opposti RI 2 e RI 1, proprietari del contermine mappale n. 804, che hanno
contestato la conformità del progetto dal profilo degli indici e delle distanze.
Con decisione 13 marzo 2007 il municipio ha
rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.
B. Con giudizio
12 settembre 2007, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del
municipio, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dagli opponenti.
Il Governo ha ritenuto che la scala esterna,
pur sorgendo lungo una parete situata a soli 1.5 m dal confine con la part. n.
804, non fosse da computare nella distanza che l'edificio deve ossequiare verso
Fatti
i fondi confinanti in quanto, nella misura in cui non occupava più di un terzo
della lunghezza della facciata e la sua larghezza era inferiore a 1.10 m, la
stessa poteva beneficiare, per analogia, della particolare regolamentazione che
l'art. 41 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9
dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1) riserva su questo punto ai balconi aperti sui
lati. Di conseguenza tale opera non influiva sulla superficie edificata ai fini
del calcolo dell'indice di occupazione.
Per quanto riguarda invece l'autorimessa-ripostiglio,
l'Esecutivo cantonale ha rilevato che, non essendo destinata all'abitazione o
al lavoro, la stessa non incideva sull'indice di sfruttamento.
Ha quindi concluso che nulla si opponeva al
rilascio della licenza edilizia richiesta.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, RI 2 e RI 1 si aggravano ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla licenza edilizia.
Ripropongono e sviluppano le censure
sollevate con l'opposizione, sostenendo in particolare che i lavori hanno quale
scopo la realizzazione di due appartamenti indipendenti con il conseguente superamento
degli indici.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e CO 1, quest'ultima con
argomenti di cui si dirà se del caso in seguito, mentre il municipio di Maggia
si rimette al giudizio del Tribunale.
E. In fase di
replica e di duplica, le parti hanno ribadito in sostanza le proprie posizioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 della
legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1) e la legittimazione
degli insorgenti a impugnare il giudizio che conferma la licenza edilizia, alla
quale si sono opposti in qualità di vicini, è certa ai sensi dell'art. 43 della
legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL
3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in
ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dell'oggetto
della contestazione emerge chiaramente dai piani allegati alla domanda di
costruzione e il sopralluogo chiesto dagli insorgenti non appare atto a
procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
Distanza verso
il confine dei ricorrenti
2.1
Scala esterna
2.1.1
Giusta l'art. 39 cpv. 1 LE, la
distanza dal confine è la distanza tra l'edificio e il confine del fondo. La
distanza minima di un edificio dal confine del fondo, soggiunge il cpv. 2 della
medesima norma, è stabilita in funzione dell'ingombro, ossia dell'altezza e
della lunghezza dell'edificio stesso.
L'art. 41 RLE precisa le modalità di misurazione delle
distanze definite dall'art. 39 LE. Secondo il cpv. 1 di tale
disposizione, la distanza è misurata nel punto in cui l'edificio o l'impianto
più si avvicina al confine, dall'estremità dei corpi sporgenti, escluse le gronde
e i balconi che hanno una sporgenza fino a m 1.10 e non occupano più di un
terzo della lunghezza della facciata. Condizioni, queste ultime, che
devono essere soddisfatte cumulativamente. I balconi chiusi ai lati, soggiunge
il cpv. 3 della medesima norma, sono per contro considerati come corpi
sporgenti, indipendentemente dalla loro larghezza.
L'art. 13 n. 1 delle norme di attuazione del
piano regolatore di Maggia-sezione di Moghegno del 29 ottobre 1982 (in seguito:
NAPR) prevede che la distanza minima di un edificio dal confine del fondo è
stabilita dalle rispettive norme di zona. Ora, per la zona R2s, la distanza
minima da rispettare è di 3 m per le facciate lunghe sino a 20 m (v. art. 33
giusta il rinvio dell'art. 32 NAPR).
2.1.2
In concreto, dalla planimetria agli
atti risulta che la lunghezza della prevista scala esterna misura 3.35 m, ed è quindi
inferiore a un terzo della facciata nord-ovest dove verrà collocata, la quale misura
10.80
m, mentre la sua profondità è di 90 cm. Secondo il Consiglio di Stato, il
manufatto va equiparato, dal profilo delle norme
edilizie che regolano le distanze, ad un balcone aperto sui lati. Ritenuto che non travalica i limiti imposti dall'art. 41 cpv. 1 RLE, soggiunge
l'Esecutivo cantonale, esso non dovrebbe pertanto essere computato nelle
distanze che l'edificio deve rispettare verso i fondi confinanti.
La conclusione cui è giunto il Governo non
può essere condivisa.
Nelle distanze si devono computare non
solo i balconi coperti o scoperti e chiusi ai lati, ma anche tutte quelle vere
e proprie parti di costruzione con individualità autonome rispetto al muro al
quale sono addossati, come le terrazze, le scale e gli avancorpi (adelio scolari, Commentario, IIa
ed., Bellinzona 1997, n. 1202 ad art. 39 LE). In concreto, la scala che verrebbe collocata verso il fondo dei ricorrenti costituisce
un corpo sporgente che non può dunque essere ignorato dal profilo generale del
computo delle distanze sancito dall'art. 39 LE. Il fatto che l'art. 41 cpv. 1
RLE si limiti a prevedere delle eccezioni a questo principio unicamente per le
gronde e, a certe condizioni, per i balconi aperti sui lati, costituisce un
silenzio qualificato del legislatore inteso ad escludere altri tipi di
sporgenze dalle opere non computabili nelle distanze, e non, come ritenuto a
torto dal Consiglio di Stato, una lacuna dell'ordinamento edilizio cantonale
colmabile attraverso l'estensione di questo regime straordinario ad altre opere
come ad esempio le scale esterne delle abitazioni.
2.1.3
Quanto appena esposto non permette
però ancora di concludere che la scala litigiosa non possa essere autorizzata. Le
autorità inferiori hanno infatti omesso di esaminare la situazione dal punto di
vista dell'art. 42 cpv. 1 RLE secondo cui, se il regolamento edilizio o il
piano regolatore non dispongano altrimenti, le distanze dal confine non si
applicano agli edifici e impianti che sporgono dal terreno meno di m 1.50.
Ora, sporgendo dal terreno soltanto per m 1.35
e non prevedendo le NAPR diversa disciplina, la scala esterna appoggiata sul
terreno non crea ingombri particolari e può pertanto beneficiare della
facilitazione prevista dall'art. 42 cpv. 1 RLE a favore delle costruzioni
sotterranee (Adelio Scolari, op.
cit., n. 1202 in fine ad art. 39 LE). Non porta a diversa conclusione il
fatto che la scala sia sormontata da una ringhiera che, se sommata al manufatto,
supera l'altezza massima prevista all'art. 42 RLE.
Semplici
ringhiere o balaustre con funzione di protezione, ove il vuoto prevale nettamente
sul pieno, non sono percepibili come ingombro, poiché non incrementano il volume
della costruzione (cfr. STA 52.2006.315 del 16 aprile 2007, consid. 3.1. e
rif.; RDAT 1988 n. 60, consid. 5), ragione per la quale esse non sono computabili
ai fini delle altezze.
Certo, trovandosi a 1.50 m dal confine, l'abitazione
di CO 1 non rispetta già la distanza minima con il fondo dei qui ricorrenti ed è
pertanto in contrasto con il diritto edilizio entrato successivamente in vigore.
La scala può comunque beneficiare dell'art. 39 RLE (protezione delle situazioni
acquisite), secondo cui gli edifici e gli impianti esistenti in contrasto col
nuovo diritto possono essere riparati e mantenuti, esclusi i lavori di trasformazione
sostanziali. Con la formazione della scala, non si verifica infatti nessuna trasformazione
sostanziale della casa d'abitazione di CO 1 (cfr. RDAT II-2000 n. 39, consid.
2.
; II-1994 n. 46, consid. 3.2; adelio
scolari, op. cit., n. 515 segg. ad art. 70 della legge cantonale di
applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23
maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1).
2.2
Autorimessa-ripostiglio
Giusta l'art. 13 NAPR, le costruzioni
accessorie devono sorgere a 1.5 m dal confine.
In quanto costruzione accessoria, l'autorimessa-ripostiglio
(m 4.45 x 2.80) verrebbe costruita a 1.5 m dal confine e rispetta pertanto la
suddetta distanza minima.
3.
Distanza dalla
strada
L'art. 13 n. 6 cpv. 1 NAPR dispone che le
distanze delle strade sono fissate dalle linee di arretramento (piano del
traffico); qualora queste manchino va rispettata una distanza minima di 7 m
dall'asse stradale giusta l'art. 35. Per le strade segnalate sul piano con
lettera A, B va rispettato un arretramento minimo di 4 m dal ciglio della
strada sistemata (art. 35 n. 1 NAPR).
Dai piani allegati alla domanda risulta che
la prevista autorimessa verrebbe a trovarsi a 7 m dal ciglio della strada comunale.
Di conseguenza, anche la distanza dalla strada è rispettata.
4.
Indice di
occupazione
4.1
L'indice di occupazione (i.o.) è il
rapporto espresso in % tra la superficie edificata e quella edificabile del
fondo (art. 37 cpv. 2 LE). La superficie edificata è la proiezione orizzontale
sulla superficie del fondo di tutti gli ingombri degli edifici principali e accessori.
Dal computo della superficie edificata sono esclusi i cornicioni e le gronde,
le pensiline d'ingresso, in quanto non siano chiuse su uno o più lati, e le
autorimesse interrate (art. 38 cpv. 3 LE). Scopo dell'indice di occupazione è
quello di contribuire, in concorso con gli altri parametri edificatori, a
determinare un equilibrio fra le aree edificate e quelle libere, limitando gli
ingombri degli edifici, ossia di quelle opere di sovrastruttura che racchiudono
spazi utilizzabili per l'abitazione od il lavoro. Conformemente agli scopi
perseguiti da tale parametro, non incidono pertanto sull'i.o. tutte le opere
che non determinano ingombro perché non sporgono dal terreno.
A Moghegno, nella zona residenziale R2s,
l'indice di occupazione massimo è del 30% (art. 32 giusta il rinvio dell'art.
33.
NAPR).
4.2
In concreto, la superficie edificabile
concretamente disponibile del fondo in parola è di 335 m². Quella edificata massima ammissibile
ammonta dunque a 100.5 m² (30%
di 335 m²).
La superficie occupata dalla scala esterna
in contestazione (3.35 x 0.90) non va computata come superficie edificata ai
fini del calcolo dell'i.o., in quanto l'ingombro verticale del manufatto non
supera l'altezza di m 1.50. Vero è che l'art. 42 RLE, strettamente connesso
all'art. 41 RLE che definisce il modo di misurare le distanze, non stabilisce
in modo generale che le costruzioni che sporgono dal terreno meno di m 1.50
sono in ogni caso da considerare sotterranee. Tanto le distanze, quanto la superficie
edificata fanno tuttavia riferimento all'ingombro verticale delle costruzioni.
Non v'è quindi motivo per considerare queste costruzioni sotterranee soltanto
ai fini della misurazione delle distanze e non anche ai fini della
determinazione della superficie edificata (STA 52.2002.435 del 28 aprile 2003,
consid. 4).
Ora, sommando la superficie edificata
dell'attuale edificio principale di 88 m² con quella della prevista autorimessa di 12.46 m² (m 4.45 x 2.80), si ottiene un totale di 100.46 m². Ne discende che l'i.o. si mantiene entro
i limiti prescritti dall'art. 33 NAPR (100.46 : 335 = 29.98%).
5.
Indice di
sfruttamento
5.1
L'indice di sfruttamento (i.s.) è il
rapporto tra la superficie utile lorda degli edifici (SUL) e la superficie
edificabile dei fondi (art. 37 cpv. 1 LE).
Quale SUL, precisa l'art. 38 cpv. 1 LE, si
intende la somma della superficie dei piani sopra e sotto terra degli edifici,
incluse le superfici dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale.
Non vengono computate, soggiunge il cpv. 2 della medesima norma, le superfici
non utilizzate o non utilizzabili per l'abitazione o il lavoro.
Le eccezioni dal computo nella superficie
utile lorda devono essere interpretate restrittivamente (adelio scolari, op. cit. n. 1127 ad
art. 38 LE con rif.). In particolare occorre evitare che parti comuni a tutti
gli edifici a più piani, quali i corridoi d'accesso a vani computati come SUL,
vengano costruite all'esterno, permettendo in tal modo la realizzazione di
maggiori superfici abitabili od utilizzabili per il lavoro (cfr. STA 52.2007.321,
del 2 novembre 2007, consid. 3, con rif.).
L'indice di sfruttamento massimo nella zona
residenziale R2s di Moghegno è dello 0.4 (art. 32 giusta il rinvio dell'art. 33
NAPR).
5.2
Nell'evenienza concreta, la SUL del
fondo della resistente ammonta a 134 m² (superficie edificabile 335 m² x i.s. 0.4). Essendo già
utilizzata nella misura di 88 m², la SUL residuale è pertanto di 46 m² (v. tabella riassuntiva e calcolo dei
parametri edificatori allegata alla domanda di costruzione).
Il Consiglio di Stato ha considerato
l'indice di sfruttamento rispettato per l'autorimessa. Tale conclusione va
condivisa, ritenuto che la costruzione non è utilizzabile né per l'abitazione
né per il lavoro. Il Governo non ha per contro speso una parola riguardo alla
scala esterna (m 3.35 x 0.90), la cui superficie (3.015 m²) doveva essere
conteggiata nella SUL, dal momento che è volta a permettere l'accesso
all'abitazione. Tale aggiunta
non comporta comunque alcuna variazione dell'i.s.
massimo, ritenuta l'ampia superficie
utilizzabile residuale (46 m²).
I ricorrenti sostengono che con la
soppressione dell'attuale scala interna, che permette di accedere al piano
adibito ad abitazione dell'edificio principale, la resistente ha quale ultimo
scopo la realizzazione di due appartamenti indipendenti. Ritengono che nel
calcolo della SUL vada dunque conteggiata anche la superficie al pianterreno,
ciò che porterebbe a un superamento dell'i.s. Sennonché, l'oggetto della domanda
di costruzione qui in contestazione non concerne il cambiamento di destinazione
paventato dagli insorgenti. Qualora in futuro la proprietaria del fondo intendesse
effettivamente modificare l'edificio in questo senso, ella dovrà
preventivamente inoltrare una nuova domanda di costruzione, la quale dovrà
essere esaminata anche dal profilo degli indici. Spetterà al municipio, in
virtù delle competenze in materia di polizia delle costruzioni che gli sono
conferite dall'art. 48 cpv. 1 LE, il compito di vegliare affinché non si
verifichino in proposito degli abusi.
Ne discende che quest'ultima critica si
rivela prematura.
6.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto con la conferma
della licenza impugnata e della decisione governativa che la tutela, seppur per
motivi diversi da quelli dell'autorità inferiore per quanto riguarda la scala
esterna.
La tassa di giustizia è suddivisa fra i
ricorrenti in solido (art. 28 LPamm), i quali rifonderanno alla resistente,
assistita da un avvocato iscritto all'apposito registro, un importo a titolo di
ripetibili (art. 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 21, 37, 38, 39 LE; 39, 41, 42 RLE; 13,
32, 33, 35 NAPR di Maggia-sezione di Moghegno; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono a carico dei ricorrenti,
in solido.
3. I
ricorrenti rifonderanno a CO 1 fr. 800.– a titolo di ripetibili.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
5. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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