52.2007.345
Tetti ad arco (a volta)
2 novembre 2007Italiano13 min
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Numero d'incarto:
52.2007.345
Data decisione, Autorità:
02.11.2007, TRAM
Titolo:
Tetti ad arco (a volta)
LICENZA EDILIZIA
art. 21 LE
Incarto n.
52.2007.345
Lugano
2 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 ottobre 2007 dell'
RI 1, ,
patrocinata da: PA 1, ,
contro
la decisione 19 settembre 2007 del Consiglio di
Stato (n. 4772) che annulla la licenza edilizia 12 febbraio 2007 rilasciatale
dal CO 2 per la costruzione di quattro stabili ad uso residenzialecommerciale
nella zona del nucleo di nuova formazione (part. 149);
viste le risposte:
- 16 ottobre 2007 del
Consiglio di Stato;
- 23 ottobre 2007 del CO 2;
- 24 ottobre 2007 della CO
1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 2 maggio
2006 l'RI 1, qui ricorrente, ha chiesto al CO 2 il permesso di costruire un
complesso residenziale-commerciale, formato da quattro stabili contigui, su un
terreno (part. 149), situato lungo via __________ nella zona del nucleo di
nuova formazione (NN).
Alla domanda si è, fra gli altri, opposta la
CO 1, situata sul fondo contermine verso sud (part. 863), che ha contestato
l'intervento dal profilo della fedefacenza della modinatura e dell'imperfetta
contiguità fra lo stabile di testa, coperto da un tetto ad arco, ed il muro cieco
del proprio immobile, coperto da un tetto a due falde.
Nel corso dell'esame della domanda,
l'ubicazione dei posteggi è stata modificata.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 30 maggio 2006 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo l'opposizione della vicina.
B. Con
giudizio 17 ottobre 2006 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il
ricorso inoltrato dalla CO 1, annullando la licenza e ritornando gli atti al
municipio affinché pubblicasse la variante relativa allo spostamento dei
posteggi.
Di tutte le eccezioni di natura formale e
sostanziale, sollevate dall'insorgente, il Governo ha ritenuto fondata soltanto
quella relativa alla mancata pubblicazione della variante concernente i
posteggi. Difetto, questo, che pur non avendo impedito alla CO 1 di far valere
Fatti
i suoi diritti, avrebbe comunque potuto pregiudicare gli interessi della vicina
proprietaria della part. 998.
C. La variante
relativa allo spostamento dei posteggi è stata pubblicata dal 15 al 29 dicembre
2006. Contro di essa non sono state inoltrate opposizioni.
Con decisione 12 febbraio 2007, il municipio
ha accolto la domanda di costruzione modificata, rilasciando la relativa licenza.
Contro questa seconda autorizzazione, la CO
1 è nuovamente insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento
per motivi formali e sostanziali. Con questo ulteriore ricorso, la vicina
opponente ha in particolare sostenuto che il tetto ad arco dell'edificio
previsto a contatto con il suo stabile, coperto da un tetto a due falde, non
poteva essere autorizzato.
D. Con
giudizio 19 settembre 2006 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa, annullando
anche la nuova licenza.
Con complesse disquisizioni, il Governo ha
in sostanza ritenuto che il tetto ad arco si ponesse in contrasto con l’art. 12
NAPR, che limita al 30% la pendenza delle falde dei tetti.
E. Contro il
predetto giudizio la soccombente sia aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato e che la licenza rilasciatale venga
ripristinata.
L'insorgente rileva anzitutto che la CO 1
non si è opposta alla variante. Le nuove censure sollevate dall'opponente con
riferimento al tetto a volta sarebbero pertanto inammissibili. Ma anche se lo
fossero, prosegue, le deduzioni del Consiglio di Stato, sarebbero comunque
erronee, poiché omettono di considerare che le gronde, di regola, non sono
collocate a filo di facciata, ma sporgono di almeno 80 cm oltre tale limite.
L'annullamento dell'intera licenza sarebbe
comunque sproporzionato.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la vicina
opponente, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario
saranno discussi qui appresso.
Il municipio, pur condividendo le censure
sollevate dall'insorgente, si rimette al giudizio del Tribunale cantonale
amministrativo.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente, beneficiaria della licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm).
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Sui fatti rilevanti non sussiste
invero contestazione.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l'art. 59 cpv. 1 PAmm, se il Consiglio di Stato annulla la decisione, esso
decide nel merito o rinvia gli atti all'istanza inferiore per nuova decisione.
Per principio, il giudizio di rinvio rimette
la causa nello stadio di procedura in cui si trovava prima che l'istanza
inferiore adottasse la decisione annullata. I motivi posti a fondamento della
sentenza di rinvio sono vincolanti non solo per l'istanza inferiore, ma anche
per l'autorità di ricorso in caso di ulteriore ricorso contro la nuova decisione
(Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad
art. 59 PAmm n. 1 lett. b e rimandi).
2.2
Con il giudizio 17 ottobre 2006 il Consiglio
di Stato ha annullato la licenza 30 maggio 2006 rilasciata dal municipio alla RI
1.
Gli atti sono stati rinviati all'autorità comunale, affinché, pubblicata la
variante relativa allo spostamento dei posteggi, predisposto nel corso della
procedura di rilascio del permesso, si pronunciasse nuovamente sulla domanda di
costruzione del 2 maggio 2005 modificata da tale variante. Disattese tutte le
altre eccezioni d'ordine sollevate dall'opponente, con il giudizio di rinvio il
Governo ha respinto, siccome infondate, anche le contestazioni riguardanti
l'edificazione in contiguità.
Dando seguito al giudizio di rinvio, il
municipio ha dapprima pubblicato la domanda di variante ed in seguito statuito
nuovamente sulla domanda di costruzione originaria. La CO 1 non si è opposta
alla variante, poiché non ne aveva motivo. Essa è rimasta comunque opponente e
quindi ulteriormente legittimata ad impugnare anche la nuova licenza edilizia.
Contro la nuova licenza l'opponente era per
principio abilitata a sollevare anche eccezioni che non aveva proposto con il
primo ricorso. Il precedente giudizio governativo le impediva semmai di
riproporre le contestazioni che erano già state respinte con motivazione
vincolante anche per l'autorità di ricorso in caso di nuova impugnazione. Non
le impediva di certo di sollevarne di nuove. Nuove censure, non sollevate né
con l'opposizione, erano ammissibili già perché sarebbero state comunque ancora
proponibili davanti a questo tribunale in caso di rigetto del nuovo ricorso.
Né il fatto che la pubblicazione fosse
circoscritta alla variante limitava il diritto dell'opponente di sollevare
nuove eccezioni contro la nuova licenza edilizia. Alla ricorrente, che non si
era opposta alla variante, era soltanto precluso il diritto di contestare i posteggi.
Con il secondo ricorso al Consiglio di
Stato, la CO 1 ha contestato per la prima volta la configurazione dei tetti
arcuati. La censura era proponibile anche se non era mai stata sollevata in
precedenza. Il fatto che non sia stata sollevata con la prima opposizione è
irrilevante, poiché con il ricorso possono comunque essere proposte anche
contestazioni che non sono state sollevate in precedenza. Non riguardando i posteggi,
la mancata opposizione alla variante non impediva d'altro canto all'insorgente
di sollevarla con il nuovo ricorso contro la seconda licenza edilizia.
Non essendosi pronunciato sulla questione,
il precedente giudizio di rinvio impediva infine al Consiglio di Stato di
esaminarla.
A maggior ragione si giustifica questa
conclusione se si considera che l'opponente avrebbe potuto ancora proporre la
censura in questa sede qualora il Governo avesse respinto il nuovo ricorso,
confermando la seconda licenza.
Le contestazioni d'ordine sollevate in
limine litis dall'insorgente vanno dunque disattese.
3.
3.1.
Secondo l'art. 12 cpv. 3 NAPR di __________, per tetti a falde è ammessa una
pendenza massima del 30%.
Per rapporto alla quota delle gronde, il
colmo non può dunque situarsi ad un'altezza (∆h) superiore a metà della distanza (d) che le separa, moltiplicata
per la pendenza massima (p = 0.3). Fa dunque stato il rapporto ∆h = d . p
. 0.5 (∆h = d . 0.15).
In quest'ambito, va tenuto presente che, non
di rado, la distanza che separa le gronde non corrisponde alla distanza che
intercorre fra le facciate su cui appoggiano le falde del tetto. Questa distanza
può essere superiore (se gli spioventi sporgono oltre il filo dei muri
perimetrali; caso A), uguale (se le gronde insistono sulle facciate; caso B) o
inferiore (se sono arretrate rispetto ai muri perimetrali; caso C).
A B
C
In tutti i casi, la pendenza delle falde non
può superare il valore del 30%, fissato dall'art. 12 cpv. 3 NAPR, che non
limita l'ingombro in quanto tale, ma la loro inclinazione.
3.2
L'art. 12 cpv. 3 NAPR non prende in
considerazione l'ipotesi di un inarcamento delle falde del tetto (tetti a volta
o a botte). Co-me osserva il Consiglio di Stato, riproducendo testualmente un
giudizio di questo tribunale (STA 52.2006.133 consid. 2), anche l'ingombro
verticale dei tetti a volta soggiace comunque ai limiti derivanti dalla
pendenza massima delle falde fissata dalla norma in questione. Per principio,
il colmo dei tetti ad arco (o a botte) non può di conseguenza superare l'altezza
massima derivante dalla distanza fra le basi opposte dell'arco, rapportata al
fattore applicabile ai tetti a falde (∆h = d . p . 0.5).
La pendenza dell'arco, nella parte iniziale,
supera invero quella massima consentita. Avvicinandosi al colmo, l'inarcamento,
tuttavia, si attenua, scendendo al di sotto del limite ammesso, sino ad
azzerarsi. Considerato lo sviluppo della pendenza dei tetti a volta, nel
giudizio in questione questo tribunale ha ritenuto che l'inarcamento non
dovesse comunque travalicare i limiti di un arco definito da un cerchio di
raggio (r), passante per le sue basi d'appoggio (b1 e b2) ed
il colmo (c) risultante dalla pendenza massima (p) ammessa [formula: r = d . (1 + p2) : 4p].
c
b1 b2
r
d
Quantomeno fintanto che la pendenza dell'arco,
in corrisponden-za della base d’appoggio, non supera il limite di 45° (100%),
oltre il
quale diventa computabile sull’altezza della facciata sottostante,
45°
parte computabile
nell'altezza
b1
r
non v'è motivo di scostarsi dalla regola
elaborata in via giurisprudenziale allo scopo di sopperire alla mancanza di
norme specifiche che disciplinino i tetti a volta. Nemmeno le parti lo pretendono.
Una diversa soluzione, che impedisse all'arco di superare la pendenza massima
prescritta per i tetti a falde (arco inscritto nella sezione delle falde),
finirebbe peraltro per renderli praticamente irrealizzabili.
Analogamente ai tetti a falde, anche per le
coperture ad arco, l'inarcamento non deve comunque superare i limiti sopra
indicati, sia che le basi d'appoggio dell’arco (gronde) si situino oltre le
facciate (caso A), sia che insistano sui muri perimetrali (caso B), sia che
risultino posti in arretramento rispetto ad essi (caso C).
A
B C
3.3
Nel caso concreto, le basi d'appoggio
dei tetti a volta che ricoprono le facciate principali dei quattro edifici distano
fra loro 12.00 m e sono situate in arretramento rispetto ai muri perimetrali
che le sorreggono. Il colmo degli archi si situa ad una quota di m 2.50 più
alta delle basi d'appoggio. Esso supera dunque di m 0.70 l'altezza massima
ammissibile in base alla pendenza (0.3), fissata dall’art. 12 cpv. 3 NAPR (m
12.00
. 05 . 0.3 = m 1.80).
Parimenti difformi sono gli archi che
ricoprono le facciate laterali, il cui colmo, situandosi ad una quota di m 2.30
più alta delle basi d'appoggio, distanti fra loro m 10.40, supera di m 0.74 l'altezza
massima ammissibile (m 10.40 . 0.5 . 0.3 = m 1.56).
A torto sostiene la ricorrente che i tetti a
volta delle facciate principali andrebbero comunque autorizzati perché
occorrerebbe tener conto della possibilità di coprire gli edifici con un tetto
a due falde sporgenti m 1.20 oltre il filo dei muri perimetrali. Gli archi vanno
esaminati così come risultano progettati per rapporto alla pendenza massima
ammissibile degli spioventi di un tetto a due falde che abbia le medesime basi
d'appoggio. Irrilevante è il fatto che rientrino nell'ingombro del tetto di
dimensioni massime che potrebbe essere realizzato rispettando la pendenza
prescritta.
Così come sono previsti, gli archi non possono
essere autorizzati.
4.
4.1. Notoriamente,
il principio di proporzionalità vieta di negare il permesso per opere non
conformi al diritto materiale quando il difetto può essere facilmente sanato rilasciando
una licenza subordinata ad opportune condizioni.
4.2
Nel caso concreto, il Consiglio di
Stato ha ritenuto che la difformità riscontrata negli archi previsti sulle
facciate principali non potesse essere corretta mediante clausole accessorie.
Di conseguenza, ha annullato la licenza che la ricorrente attende da oltre due
anni. A torto, tuttavia, poiché il difetto può essere facilmente eliminato:
- abbassando l'apice degli archi di m 0.70, lasciando invariate le
basi d'appoggio, oppure
- spostando le basi d'appoggio sui muri perimetrali in modo da
aumentare la distanza fra di esse da 12.00 a 13.00 m ed abbassando nel contempo
il colmo da m 2.50 a m 1.95, in modo da rientrare nei parametri sopra
illustrati.
Analoga correzione può essere apportata alle
volte delle facciate laterali, che possono essere rese conformi al diritto
abbassandone il colmo di m 0.74.
Contrariamente a quanto reputa il Consiglio
di Stato con sommaria motivazione, siffatte correzioni non ledono né l'autonomia
comunale, né la libertà progettuale della ricorrente, che mediante notifica può
semmai proporne altre.
5.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente
accolto, annullando il giudizio governativo censurato e riformando la licenza
in questione nei termini sopra indicati.
La tassa di giustizia è suddivisa fra la
ricorrente e la resistente, tenendo conto del preponderante grado di
soccombenza di quest'utima che ha postulato la conferma del giudizio di
annullamento della licenza. Per lo stesso motivo, le ripetibili sono a carico
della CO 1 nella misura in cui non sono compensate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 12 NAPR di __________; 3, 18,
28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 19 settembre 2007 del Consiglio di
Stato (n. 4772) è annullata;
1.2.
la licenza edilizia 12 febbraio 2007 rilasciata
alla RI 1 SA dal CO 2 è confermata alla condizione che:
-
il colmo degli archi delle facciate principali sia
abbassato di m 0.70 oppure che le basi d'appoggio siano spostate sui muri
perimetrali ed il colmo sia abbassato di m 0.55.
-
il colmo degli archi delle facciate laterali sia
abbassato di m 0.74.
2. La tassa di
giustizia di fr. 3'000.- è a carico della ricorrente nella misura di fr.
1'000.- e della resistente per la differenza.
3. La resistente
rifonderà fr. 3'000.- alla ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
5. Intimazione
a:
,
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,;
,
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,.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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