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Decisione

52.2007.345

Tetti ad arco (a volta)

2 novembre 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi diritti, avrebbe comunque potuto pregiudicare gli interessi della vicina

proprietaria della part. 998.

C. La variante

relativa allo spostamento dei posteggi è stata pubblicata dal 15 al 29 dicembre

2006. Contro di essa non sono state inoltrate opposizioni.

Con decisione 12 febbraio 2007, il municipio

ha accolto la domanda di costruzione modificata, rilasciando la relativa licenza.

Contro questa seconda autorizzazione, la CO

1 è nuovamente insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento

per motivi formali e sostanziali. Con questo ulteriore ricorso, la vicina

opponente ha in particolare sostenuto che il tetto ad arco dell'edificio

previsto a contatto con il suo stabile, coperto da un tetto a due falde, non

poteva essere autorizzato.

D. Con

giudizio 19 settembre 2006 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa, annullando

anche la nuova licenza.

Con complesse disquisizioni, il Governo ha

in sostanza ritenuto che il tetto ad arco si ponesse in contrasto con l’art. 12

NAPR, che limita al 30% la pendenza delle falde dei tetti.

E. Contro il

predetto giudizio la soccombente sia aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato e che la licenza rilasciatale venga

ripristinata.

L'insorgente rileva anzitutto che la CO 1

non si è opposta alla variante. Le nuove censure sollevate dall'opponente con

riferimento al tetto a volta sarebbero pertanto inammissibili. Ma anche se lo

fossero, prosegue, le deduzioni del Consiglio di Stato, sarebbero comunque

erronee, poiché omettono di considerare che le gronde, di regola, non sono

collocate a filo di facciata, ma sporgono di almeno 80 cm oltre tale limite.

L'annullamento dell'intera licenza sarebbe

comunque sproporzionato.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione perviene la vicina

opponente, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario

saranno discussi qui appresso.

Il municipio, pur condividendo le censure

sollevate dall'insorgente, si rimette al giudizio del Tribunale cantonale

amministrativo.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione

attiva dell'insorgente, beneficiaria della licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm).

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Sui fatti rilevanti non sussiste

invero contestazione.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l'art. 59 cpv. 1 PAmm, se il Consiglio di Stato annulla la decisione, esso

decide nel merito o rinvia gli atti all'istanza inferiore per nuova decisione.

Per principio, il giudizio di rinvio rimette

la causa nello stadio di procedura in cui si trovava prima che l'istanza

inferiore adottasse la decisione annullata. I motivi posti a fondamento della

sentenza di rinvio sono vincolanti non solo per l'istanza inferiore, ma anche

per l'autorità di ricorso in caso di ulteriore ricorso contro la nuova decisione

(Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad

art. 59 PAmm n. 1 lett. b e rimandi).

2.2

Con il giudizio 17 ottobre 2006 il Consiglio

di Stato ha annullato la licenza 30 maggio 2006 rilasciata dal municipio alla RI

1.

Gli atti sono stati rinviati all'autorità comunale, affinché, pubblicata la

variante relativa allo spostamento dei posteggi, predisposto nel corso della

procedura di rilascio del permesso, si pronunciasse nuovamente sulla domanda di

costruzione del 2 maggio 2005 modificata da tale variante. Disattese tutte le

altre eccezioni d'ordine sollevate dall'opponente, con il giudizio di rinvio il

Governo ha respinto, siccome infondate, anche le contestazioni riguardanti

l'edificazione in contiguità.

Dando seguito al giudizio di rinvio, il

municipio ha dapprima pubblicato la domanda di variante ed in seguito statuito

nuovamente sulla domanda di costruzione originaria. La CO 1 non si è opposta

alla variante, poiché non ne aveva motivo. Essa è rimasta comunque opponente e

quindi ulteriormente legittimata ad impugnare anche la nuova licenza edilizia.

Contro la nuova licenza l'opponente era per

principio abilitata a sollevare anche eccezioni che non aveva proposto con il

primo ricorso. Il precedente giudizio governativo le impediva semmai di

riproporre le contestazioni che erano già state respinte con motivazione

vincolante anche per l'autorità di ricorso in caso di nuova impugnazione. Non

le impediva di certo di sollevarne di nuove. Nuove censure, non sollevate né

con l'opposizione, erano ammissibili già perché sarebbero state comunque ancora

proponibili davanti a questo tribunale in caso di rigetto del nuovo ricorso.

Né il fatto che la pubblicazione fosse

circoscritta alla variante limitava il diritto dell'opponente di sollevare

nuove eccezioni contro la nuova licenza edilizia. Alla ricorrente, che non si

era opposta alla variante, era soltanto precluso il diritto di contestare i posteggi.

Con il secondo ricorso al Consiglio di

Stato, la CO 1 ha contestato per la prima volta la configurazione dei tetti

arcuati. La censura era proponibile anche se non era mai stata sollevata in

precedenza. Il fatto che non sia stata sollevata con la prima opposizione è

irrilevante, poiché con il ricorso possono comunque essere proposte anche

contestazioni che non sono state sollevate in precedenza. Non riguardando i posteggi,

la mancata opposizione alla variante non impediva d'altro canto all'insorgente

di sollevarla con il nuovo ricorso contro la seconda licenza edilizia.

Non essendosi pronunciato sulla questione,

il precedente giudizio di rinvio impediva infine al Consiglio di Stato di

esaminarla.

A maggior ragione si giustifica questa

conclusione se si considera che l'opponente avrebbe potuto ancora proporre la

censura in questa sede qualora il Governo avesse respinto il nuovo ricorso,

confermando la seconda licenza.

Le contestazioni d'ordine sollevate in

limine litis dall'insorgente vanno dunque disattese.

3.

3.1.

Secondo l'art. 12 cpv. 3 NAPR di __________, per tetti a falde è ammessa una

pendenza massima del 30%.

Per rapporto alla quota delle gronde, il

colmo non può dunque situarsi ad un'altezza (∆h) superiore a metà della distanza (d) che le separa, moltiplicata

per la pendenza massima (p = 0.3). Fa dunque stato il rapporto ∆h = d . p

. 0.5 (∆h = d . 0.15).

In quest'ambito, va tenuto presente che, non

di rado, la distanza che separa le gronde non corrisponde alla distanza che

intercorre fra le facciate su cui appoggiano le falde del tetto. Questa distanza

può essere superiore (se gli spioventi sporgono oltre il filo dei muri

perimetrali; caso A), uguale (se le gronde insistono sulle facciate; caso B) o

inferiore (se sono arretrate rispetto ai muri perimetrali; caso C).

A B

C

In tutti i casi, la pendenza delle falde non

può superare il valore del 30%, fissato dall'art. 12 cpv. 3 NAPR, che non

limita l'ingombro in quanto tale, ma la loro inclinazione.

3.2

L'art. 12 cpv. 3 NAPR non prende in

considerazione l'ipotesi di un inarcamento delle falde del tetto (tetti a volta

o a botte). Co-me osserva il Consiglio di Stato, riproducendo testualmente un

giudizio di questo tribunale (STA 52.2006.133 consid. 2), anche l'ingombro

verticale dei tetti a volta soggiace comunque ai limiti derivanti dalla

pendenza massima delle falde fissata dalla norma in questione. Per principio,

il colmo dei tetti ad arco (o a botte) non può di conseguenza superare l'altezza

massima derivante dalla distanza fra le basi opposte dell'arco, rapportata al

fattore applicabile ai tetti a falde (∆h = d . p . 0.5).

La pendenza dell'arco, nella parte iniziale,

supera invero quella massima consentita. Avvicinandosi al colmo, l'inarcamento,

tuttavia, si attenua, scendendo al di sotto del limite ammesso, sino ad

azzerarsi. Considerato lo sviluppo della pendenza dei tetti a volta, nel

giudizio in questione questo tribunale ha ritenuto che l'inarcamento non

dovesse comunque travalicare i limiti di un arco definito da un cerchio di

raggio (r), passante per le sue basi d'appoggio (b1 e b2) ed

il colmo (c) risultante dalla pendenza massima (p) ammessa [formula: r = d . (1 + p2) : 4p].

c

b1 b2

r

d

Quantomeno fintanto che la pendenza dell'arco,

in corrisponden-za della base d’appoggio, non supera il limite di 45° (100%),

oltre il

quale diventa computabile sull’altezza della facciata sottostante,

45°

parte computabile

nell'altezza

b1

r

non v'è motivo di scostarsi dalla regola

elaborata in via giurisprudenziale allo scopo di sopperire alla mancanza di

norme specifiche che disciplinino i tetti a volta. Nemmeno le parti lo pretendono.

Una diversa soluzione, che impedisse all'arco di superare la pendenza massima

prescritta per i tetti a falde (arco inscritto nella sezione delle falde),

finirebbe peraltro per renderli praticamente irrealizzabili.

Analogamente ai tetti a falde, anche per le

coperture ad arco, l'inarcamento non deve comunque superare i limiti sopra

indicati, sia che le basi d'appoggio dell’arco (gronde) si situino oltre le

facciate (caso A), sia che insistano sui muri perimetrali (caso B), sia che

risultino posti in arretramento rispetto ad essi (caso C).

A

B C

3.3

Nel caso concreto, le basi d'appoggio

dei tetti a volta che ricoprono le facciate principali dei quattro edifici distano

fra loro 12.00 m e sono situate in arretramento rispetto ai muri perimetrali

che le sorreggono. Il colmo degli archi si situa ad una quota di m 2.50 più

alta delle basi d'appoggio. Esso supera dunque di m 0.70 l'altezza massima

ammissibile in base alla pendenza (0.3), fissata dall’art. 12 cpv. 3 NAPR (m

12.00

. 05 . 0.3 = m 1.80).

Parimenti difformi sono gli archi che

ricoprono le facciate laterali, il cui colmo, situandosi ad una quota di m 2.30

più alta delle basi d'appoggio, distanti fra loro m 10.40, supera di m 0.74 l'altezza

massima ammissibile (m 10.40 . 0.5 . 0.3 = m 1.56).

A torto sostiene la ricorrente che i tetti a

volta delle facciate principali andrebbero comunque autorizzati perché

occorrerebbe tener conto della possibilità di coprire gli edifici con un tetto

a due falde sporgenti m 1.20 oltre il filo dei muri perimetrali. Gli archi vanno

esaminati così come risultano progettati per rapporto alla pendenza massima

ammissibile degli spioventi di un tetto a due falde che abbia le medesime basi

d'appoggio. Irrilevante è il fatto che rientrino nell'ingombro del tetto di

dimensioni massime che potrebbe essere realizzato rispettando la pendenza

prescritta.

Così come sono previsti, gli archi non possono

essere autorizzati.

4.

4.1. Notoriamente,

il principio di proporzionalità vieta di negare il permesso per opere non

conformi al diritto materiale quando il difetto può essere facilmente sanato rilasciando

una licenza subordinata ad opportune condizioni.

4.2

Nel caso concreto, il Consiglio di

Stato ha ritenuto che la difformità riscontrata negli archi previsti sulle

facciate principali non potesse essere corretta mediante clausole accessorie.

Di conseguenza, ha annullato la licenza che la ricorrente attende da oltre due

anni. A torto, tuttavia, poiché il difetto può essere facilmente eliminato:

- abbassando l'apice degli archi di m 0.70, lasciando invariate le

basi d'appoggio, oppure

- spostando le basi d'appoggio sui muri perimetrali in modo da

aumentare la distanza fra di esse da 12.00 a 13.00 m ed abbassando nel contempo

il colmo da m 2.50 a m 1.95, in modo da rientrare nei parametri sopra

illustrati.

Analoga correzione può essere apportata alle

volte delle facciate laterali, che possono essere rese conformi al diritto

abbassandone il colmo di m 0.74.

Contrariamente a quanto reputa il Consiglio

di Stato con sommaria motivazione, siffatte correzioni non ledono né l'autonomia

comunale, né la libertà progettuale della ricorrente, che mediante notifica può

semmai proporne altre.

5.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente

accolto, annullando il giudizio governativo censurato e riformando la licenza

in questione nei termini sopra indicati.

La tassa di giustizia è suddivisa fra la

ricorrente e la resistente, tenendo conto del preponderante grado di

soccombenza di quest'utima che ha postulato la conferma del giudizio di

annullamento della licenza. Per lo stesso motivo, le ripetibili sono a carico

della CO 1 nella misura in cui non sono compensate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 12 NAPR di __________; 3, 18,

28, 31, 60, 61, 65 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 19 settembre 2007 del Consiglio di

Stato (n. 4772) è annullata;

1.2.

la licenza edilizia 12 febbraio 2007 rilasciata

alla RI 1 SA dal CO 2 è confermata alla condizione che:

-

il colmo degli archi delle facciate principali sia

abbassato di m 0.70 oppure che le basi d'appoggio siano spostate sui muri

perimetrali ed il colmo sia abbassato di m 0.55.

-

il colmo degli archi delle facciate laterali sia

abbassato di m 0.74.

2. La tassa di

giustizia di fr. 3'000.- è a carico della ricorrente nella misura di fr.

1'000.- e della resistente per la differenza.

3. La resistente

rifonderà fr. 3'000.- alla ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

5. Intimazione

a:

,

,

,;

,

,

,;

,;

, ,;

,.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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