52.2007.346
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3 dicembre 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2007.346
Data decisione, Autorità:
03.12.2007, TRAM
Titolo:
Revoca della licenza di condurre di un mese a carico di un conducente che si è immesso nella circolazione partendo da un piazzale privato e obbligato un veicolo prioritario a sterzare contro un muro per evitare la collisione (infrazione medio grave)
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16b cpv. 1 let. a LCSTR
art. 36 LCSTR
art. 14 ONCS
art. 15 ONCS
Incarto n.
52.2007.346
Lugano
3 dicembre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 5 ottobre 2007 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la
decisione 19 settembre 2007 (n. 4780) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le risoluzioni 24 maggio
2007 e 1° giugno 2007 con cui la Sezione della circolazione gli ha dapprima
revocato la licenza di condurre per la durata di un mese e successivamente posticipato
il periodo durante il quale scontare il provvedimento amministrativo;
vista la risposta 16 ottobre 2007 del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è nato il __________ ed
ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore della cat. B nel giugno
del 1999.
Nel 2001 gli è stato notificato
un ammonimento per aver circolato sulla A2 in territorio di Chironico ad una
velocità punibile accertata tramite inseguimento di 152 km/h.
B. Il 3 agosto 2006, verso le
ore 17.25, RI 1 è uscito da un posteggio privato immettendosi su __________ a __________
senza concedere la precedenza ad un veicolo prioritario, che per evitare la
collisione ha sterzato verso destra andando ad urtare un cancello ed un muretto.
A seguito di questa infrazione, il 17 novembre 2006 la
Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 350.- che
è passata in giudicato incontestata.
Il 24 maggio 2007 la stessa autorità gli ha revocato la
licenza di condurre per la durata di un mese (dal 25 giugno al 24 luglio 2007),
autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie
speciali F, G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16b
cpv. 1 lett. a e 16b cpv. 2 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 OAC.
In accoglimento di un'istanza di posticipazione del periodo
di revoca, il 1° giugno 2007 l'autorità dipartimentale ha emanato una nuova
decisione, ordinando il deposito della patente dal 6 ottobre al 5 novembre 2007
come richiesto esplicitamente dal destinatario del provvedimento.
C. Con giudizio 19 ottobre 2007
il Consiglio di Stato ha confermato entrambe le decisioni, respingendo
l’impugnativa contro di esse presentata da RI 1.
Ricordato che l’autorità
amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei fatti compiuto in
sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti della
risoluzione di multa emanata nei confronti dell'insorgente il 17 novembre 2006.
Donde l'assodata
sussistenza di un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b LCStr
tale da imporre ex lege una revoca della patente della durata minima di un mese.
D. Contro il predetto giudizio
governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulando in via principale l'annullamento della misura di revoca e in via
subordinata l'applicazione di un semplice ammonimento.
Il ricorrente ripropone
sostanzialmente le tesi sollevate davanti all’istanza inferiore, ribadendo che la
gravità dell'infrazione addebitatagli deve essere accertata in funzione della
concolpa imputabile al conducente del veicolo prioritario, che circolava certamente
a velocità quantomeno inadeguata e non ha usato la debita prudenza. Secondo
l'insorgente, tenuto oggettivamente conto delle circostanze del sinistro, del
principio in dubio pro reo e della sua necessità professionale di condurre non
vi sarebbero i presupposti per una revoca della licenza di condurre.
E. All’accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute
nel giudizio impugnato.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del
provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1
PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm). Posto
che il Consiglio di Stato ha prodotto tutta la documentazione in suo possesso,
non occorre assumere alcuna delle prove notificate dall'insorgente (perizia e
sopralluogo in particolare), insuscettibili di apportare al tribunale la
conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2.2.1. Secondo
costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa
competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio
scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in
giudicato (DTF 121 II 214 consid. 3a e 123 II 97). In particolare, tale autorità
deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui
quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria,
segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di
contravvenzione stilato in funzione delle informazioni raccolte dagli agenti di
polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la
gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti
si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di
condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale
diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze
quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per
presentare eventuali mezzi di prova o argomenti difensivi, dato che era tenuto,
secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad
esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio
emanato in tale procedura (DTF del 31 ottobre 2005, inc. n.6A.29/2005, consid.
4.2.; DTF 121 II 214 consid. 3a).
2.2. In concreto, a seguito degli eventi occorsi il __________
la Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 350.-
per essersi immesso nel flusso della circolazione "ostacolando la marcia
ad un automobilista circolante sulla pubblica via il quale evitava la
collisione ma urtava un cancello ed un muro siti alla sua destra".
Alla luce della
giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente
non può più contestare tali fatti, né l’apprezzamento degli stessi da parte
delle autorità penali, che hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione
passata in giudicato. Per evidenti ragioni d’unità di giudizio, questo Tribunale
- al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato alla
condanna pronunciata il 17 novembre 2006. Se l'insorgente riteneva che la
sanzione penale fosse stata emanata sulla base di un presupposto fattuale
inesatto o disattendendo i principi legali che regolano la precedenza in caso
di immissione nella circolazione (art. 36 cpv. 4 LCStr e 15 cpv. 3 ONC),
avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati al punto 2 della risoluzione
di multa e contestare l'infrazione che gli veniva addebitata davanti alla
Pretura penale. Tanto più che la sua linea difensiva, fondata sul principio
dell'affidamento e sull'invocazione di una colpa importante a carico della
controparte, avrebbe dovuto coerentemente indurlo ad insistere per ottenere
almeno una riduzione della multa, a dispetto del fatto che in materia di
circolazione non esiste notoriamente compensazione di colpa salvo per gli
aspetti di natura civilistica. RI 1, nonostante la gravità dell'infrazione
imputatagli e l'importanza della sanzione irrogatagli, è invece rimasto
passivo. Ha supinamente accettato la condanna per aver violato la precedenza
altrui e provocato un incidente, reato che di norma comporta anche una revoca
della licenza di condurre. A quest'ultimo riguardo, non gli è di alcun
giovamento affermare che ignorava di poter incorrere in una revoca della patente.
In effetti, il rigore con il quale il legislatore e il Tribunale federale hanno
deciso di perseguire le infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione
stradale in ambito amministrativo è ormai di dominio pubblico.
In simili evenienze, il
principio della sicurezza giuridica impedisce al ricorrente di rimettere in
discussione gli estremi dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di
eludere la misura amministrativa che si impone.
3. 3.1. Le infrazioni delle
prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la
procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre,
oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata
della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente
il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare
uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta
(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede
una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione
commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c)
e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione medio
grave colui che violando le norme della circolazione cagiona un pericolo per la
sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv. 1
lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti, la licenza di condurre
deve essere revocata per almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr).
3.2. Secondo l'art. 36 cpv. 4 LCStr, il conducente che si
appresta a entrare nella circolazione, a voltare il veicolo o a fare marcia
indietro non deve ostacolare gli altri utenti della strada; questi hanno la
precedenza. Il debitore della priorità non può limitarsi a controllare che la
carreggiata sia libera nel momento in cui inizia ad immettersi nel flusso della
circolazione. Egli deve essere costantemente vigile ed in grado, se le
circostanze lo esigono, di fermarsi in tempo utile o di accelerare al fine di
liberare il passaggio ad un veicolo in arrivo.
Dal canto suo, l'art. 14 cpv. 1 ONC ribadisce che chi è
tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto.
La giurisprudenza considera che vi è “ostacolo alla circolazione” quando, per
rimediare a una situazione pericolosa creata dal debitore della precedenza, il
conducente prioritario è obbligato a modificare in modo brusco la sua direzione
di marcia o la sua velocità, sia con una frenata, sia con un’accelerazione od
altra manovra volta ad evitare una collisione (DTF 114 IV 146, 105 IV 341).
3.3. Nel caso in esame,
dagli atti risulta che il 3 agosto 2006 RI 1 è improvvisamente uscito da un
posteggio privato immettendosi su __________ senza prestare la debita
attenzione ad un veicolo prioritario sopraggiungente da destra, che per evitare
una collisione certa ha dovuto sterzare bruscamente a dritta andando ad urtare un
cancello ed un muretto dopo aver invaso il marciapiede. La dinamica dell'incidente
è stata confermata da un teste che passeggiava nelle immediate vicinanze. Nulla
lascia supporre che il veicolo prioritario procedesse a velocità eccessiva o anche
solo inadeguata, data l'entità contenuta dei danni provocati. Il sinistro è
riconducibile unicamente alla repentinità ed alla disattenzione con cui
l'insorgente ha svoltato su __________ violando il diritto di precedenza della
controparte. Così facendo, egli ha cagionato un pericolo concreto per la
sicurezza altrui ai sensi dell'art 16b cpv. 1 lett. a LCStr.
Se ne deve concludere che,
tornando senz'altro applicabile la norma di legge citata, il provvedimento di
revoca di un mese tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente
confermato da questo tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti
conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è
che corrisponde al minimo previsto dall'art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr per
il genere di violazione di cui il ricorrente si è reso protagonista. Minimo
sotto il quale non si potrebbe scendere neppure se al bancario RI 1 fosse
possibile riconoscere l'improbabile necessità professionale di condurre veicoli
a motore invocata nel gravame (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr).
4. Stante quanto precede, il
ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 16, 16b, 36, 90 LCStr; 33 OAC; 14, 15 ONC; 10 LALCStr; 3, 18,
28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di fr.
1'200.- è posta a carico del ricorrente.
3.
Contro la presente decisione
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF).
Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il
medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4.
Intimazione
a:
patr.
da:;
,.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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