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Decisione

52.2007.346

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 dicembre 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è nato il __________ ed

ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore della cat. B nel giugno

del 1999.

Nel 2001 gli è stato notificato

un ammonimento per aver circolato sulla A2 in territorio di Chironico ad una

velocità punibile accertata tramite inseguimento di 152 km/h.

B. Il 3 agosto 2006, verso le

ore 17.25, RI 1 è uscito da un posteggio privato immettendosi su __________ a __________

senza concedere la precedenza ad un veicolo prioritario, che per evitare la

collisione ha sterzato verso destra andando ad urtare un cancello ed un muretto.

A seguito di questa infrazione, il 17 novembre 2006 la

Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 350.- che

è passata in giudicato incontestata.

Il 24 maggio 2007 la stessa autorità gli ha revocato la

licenza di condurre per la durata di un mese (dal 25 giugno al 24 luglio 2007),

autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie

speciali F, G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16b

cpv. 1 lett. a e 16b cpv. 2 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 OAC.

In accoglimento di un'istanza di posticipazione del periodo

di revoca, il 1° giugno 2007 l'autorità dipartimentale ha emanato una nuova

decisione, ordinando il deposito della patente dal 6 ottobre al 5 novembre 2007

come richiesto esplicitamente dal destinatario del provvedimento.

C. Con giudizio 19 ottobre 2007

il Consiglio di Stato ha confermato entrambe le decisioni, respingendo

l’impugnativa contro di esse presentata da RI 1.

Ricordato che l’autorità

amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei fatti compiuto in

sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti della

risoluzione di multa emanata nei confronti dell'insorgente il 17 novembre 2006.

Donde l'assodata

sussistenza di un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b LCStr

tale da imporre ex lege una revoca della patente della durata minima di un mese.

D. Contro il predetto giudizio

governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

postulando in via principale l'annullamento della misura di revoca e in via

subordinata l'applicazione di un semplice ammonimento.

Il ricorrente ripropone

sostanzialmente le tesi sollevate davanti all’istanza inferiore, ribadendo che la

gravità dell'infrazione addebitatagli deve essere accertata in funzione della

concolpa imputabile al conducente del veicolo prioritario, che circolava certamente

a velocità quantomeno inadeguata e non ha usato la debita prudenza. Secondo

l'insorgente, tenuto oggettivamente conto delle circostanze del sinistro, del

principio in dubio pro reo e della sua necessità professionale di condurre non

vi sarebbero i presupposti per una revoca della licenza di condurre.

E. All’accoglimento del ricorso

si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute

nel giudizio impugnato.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.

La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del

provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1

PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli

atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm). Posto

che il Consiglio di Stato ha prodotto tutta la documentazione in suo possesso,

non occorre assumere alcuna delle prove notificate dall'insorgente (perizia e

sopralluogo in particolare), insuscettibili di apportare al tribunale la

conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

2.2.1. Secondo

costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa

competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio

scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in

giudicato (DTF 121 II 214 consid. 3a e 123 II 97). In particolare, tale autorità

deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui

quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria,

segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di

contravvenzione stilato in funzione delle informazioni raccolte dagli agenti di

polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la

gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti

si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di

condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale

diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze

quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per

presentare eventuali mezzi di prova o argomenti difensivi, dato che era tenuto,

secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad

esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio

emanato in tale procedura (DTF del 31 ottobre 2005, inc. n.6A.29/2005, consid.

4.2.; DTF 121 II 214 consid. 3a).

2.2. In concreto, a seguito degli eventi occorsi il __________

la Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 350.-

per essersi immesso nel flusso della circolazione "ostacolando la marcia

ad un automobilista circolante sulla pubblica via il quale evitava la

collisione ma urtava un cancello ed un muro siti alla sua destra".

Alla luce della

giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente

non può più contestare tali fatti, né l’apprezzamento degli stessi da parte

delle autorità penali, che hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione

passata in giudicato. Per evidenti ragioni d’unità di giudizio, questo Tribunale

- al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato alla

condanna pronunciata il 17 novembre 2006. Se l'insorgente riteneva che la

sanzione penale fosse stata emanata sulla base di un presupposto fattuale

inesatto o disattendendo i principi legali che regolano la precedenza in caso

di immissione nella circolazione (art. 36 cpv. 4 LCStr e 15 cpv. 3 ONC),

avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati al punto 2 della risoluzione

di multa e contestare l'infrazione che gli veniva addebitata davanti alla

Pretura penale. Tanto più che la sua linea difensiva, fondata sul principio

dell'affidamento e sull'invocazione di una colpa importante a carico della

controparte, avrebbe dovuto coerentemente indurlo ad insistere per ottenere

almeno una riduzione della multa, a dispetto del fatto che in materia di

circolazione non esiste notoriamente compensazione di colpa salvo per gli

aspetti di natura civilistica. RI 1, nonostante la gravità dell'infrazione

imputatagli e l'importanza della sanzione irrogatagli, è invece rimasto

passivo. Ha supinamente accettato la condanna per aver violato la precedenza

altrui e provocato un incidente, reato che di norma comporta anche una revoca

della licenza di condurre. A quest'ultimo riguardo, non gli è di alcun

giovamento affermare che ignorava di poter incorrere in una revoca della patente.

In effetti, il rigore con il quale il legislatore e il Tribunale federale hanno

deciso di perseguire le infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione

stradale in ambito amministrativo è ormai di dominio pubblico.

In simili evenienze, il

principio della sicurezza giuridica impedisce al ricorrente di rimettere in

discussione gli estremi dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di

eludere la misura amministrativa che si impone.

3. 3.1. Le infrazioni delle

prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la

procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre,

oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata

della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente

il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in

quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare

uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta

(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede

una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione

commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c)

e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione medio

grave colui che violando le norme della circolazione cagiona un pericolo per la

sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv. 1

lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti, la licenza di condurre

deve essere revocata per almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr).

3.2. Secondo l'art. 36 cpv. 4 LCStr, il conducente che si

appresta a entrare nella circolazione, a voltare il veicolo o a fare marcia

indietro non deve ostacolare gli altri utenti della strada; questi hanno la

precedenza. Il debitore della priorità non può limitarsi a controllare che la

carreggiata sia libera nel momento in cui inizia ad immettersi nel flusso della

circolazione. Egli deve essere costantemente vigile ed in grado, se le

circostanze lo esigono, di fermarsi in tempo utile o di accelerare al fine di

liberare il passaggio ad un veicolo in arrivo.

Dal canto suo, l'art. 14 cpv. 1 ONC ribadisce che chi è

tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto.

La giurisprudenza considera che vi è “ostacolo alla circolazione” quando, per

rimediare a una situazione pericolosa creata dal debitore della precedenza, il

conducente prioritario è obbligato a modificare in modo brusco la sua direzione

di marcia o la sua velocità, sia con una frenata, sia con un’accelerazione od

altra manovra volta ad evitare una collisione (DTF 114 IV 146, 105 IV 341).

3.3. Nel caso in esame,

dagli atti risulta che il 3 agosto 2006 RI 1 è improvvisamente uscito da un

posteggio privato immettendosi su __________ senza prestare la debita

attenzione ad un veicolo prioritario sopraggiungente da destra, che per evitare

una collisione certa ha dovuto sterzare bruscamente a dritta andando ad urtare un

cancello ed un muretto dopo aver invaso il marciapiede. La dinamica dell'incidente

è stata confermata da un teste che passeggiava nelle immediate vicinanze. Nulla

lascia supporre che il veicolo prioritario procedesse a velocità eccessiva o anche

solo inadeguata, data l'entità contenuta dei danni provocati. Il sinistro è

riconducibile unicamente alla repentinità ed alla disattenzione con cui

l'insorgente ha svoltato su __________ violando il diritto di precedenza della

controparte. Così facendo, egli ha cagionato un pericolo concreto per la

sicurezza altrui ai sensi dell'art 16b cpv. 1 lett. a LCStr.

Se ne deve concludere che,

tornando senz'altro applicabile la norma di legge citata, il provvedimento di

revoca di un mese tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente

confermato da questo tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti

conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è

che corrisponde al minimo previsto dall'art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr per

il genere di violazione di cui il ricorrente si è reso protagonista. Minimo

sotto il quale non si potrebbe scendere neppure se al bancario RI 1 fosse

possibile riconoscere l'improbabile necessità professionale di condurre veicoli

a motore invocata nel gravame (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr).

4. Stante quanto precede, il

ricorso deve pertanto essere respinto.

La tassa di giustizia e le

spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per

questi motivi,

visti

gli art. 16, 16b, 36, 90 LCStr; 33 OAC; 14, 15 ONC; 10 LALCStr; 3, 18,

28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr.

1'200.- è posta a carico del ricorrente.

3.

Contro la presente decisione

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF).

Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il

medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4.

Intimazione

a:

patr.

da:;

,.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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