Lexipedia

Decisione

52.2007.347

Sospensione provvisionale dalla carica di docente

12 novembre 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

ricorrente RI 1, nato nel 1956, è docente di educazione manuale e tecnica alla

scuola media di __________, presso la quale è nominato a tempo pieno.

Lunedì 14 maggio 2007 il ricorrente ha

acquistato o tentato di acquistare in diversi negozi di __________, per sé e

per la sua compagna __________, gioielli e telefoni cellulari per un valore

complessivo di fr. 1'467.-, che ha pagato o tentato di pagare con una carta di

credito intestata ad un collega di lavoro, che l’avrebbe smarrita. Con la

stessa carta, lo stesso giorno, il ricorrente ha inoltre tentato di prelevare

presso il bancomat UBS di __________ fr. 1'000.- dal conto del collega.

Per questi fatti, il Procuratore pubblico ha

aperto un procedimento penale a carico del ricorrente per truffa, falsità in

documenti ed abuso di un impianto per l’elaborazione di dati.

B. Il 22

maggio 2007 il Consiglio di Stato ha, a sua volta, avviato nei confronti di RI

1 un'inchiesta amministrativa, che comunque è stata immediatamente sospesa in attesa

delle risultanze del procedimento penale.

Due settimane dopo, il 5 giugno 2007 il

ricorrente ha inoltrato all'autorità cantonale un certificato medico, che

attestava la sua totale incapacità lavorativa per malattia, a far tempo dal 21

maggio per una durata da determinare, ma di almeno un mese.

Il 28 giugno 2007 il ricorrente si è

impegnato davanti al Pretore di __________ a versare ai due figli ed alla moglie,

dalla quale si sta separando, l'importo di fr. 4'000.- al mese a titolo di

alimenti.

C. In

relazione ai fatti sopra descritti, con decreto d'accusa 3 luglio 2007 il Procuratore

Pubblico ha condannato il ricorrente ad una pena pecuniaria di fr. 2'400.-,

sospesa a titolo condizionale per due anni, nonché al pagamento di una multa di

fr. 400.-, per ripetuta truffa, consumata e mancata, ripetuta falsità in

documenti e ripetuto, tentato abuso di un impianto per l'elaborazione di dati.

Alla fine di luglio, il ricorrente è partito

con la compagna alla volta dei Caraibi per una meritata vacanza.

D. Giovedì 6

settembre 2007, tre giorni dopo l’inizio dell’anno scolastico, RI 1 è rientrato

dalla vacanza ai Carabi.

Il giorno seguente, ha avuto un incontro con

il capo dell'Ufficio insegnamento medio, nel corso del quale ha palesato

l'intenzione di rassegnare le dimissioni.

Invece delle dimissioni, il 14 settembre

2007 il ricorrente ha inoltrato un nuovo certificato medico, che gli attestava

in via retrospettiva un'inabilità lavorativa totale, a tempo indeterminato, per

uno stato ansioso-depressivo, che si sarebbe manifestato quando si trovava

ancora in vacanza ai Carabi, a partire dal 3 di quel mese, data della

riapertura delle scuole.

E. Preso atto

del decreto d'accusa, nel frattempo passato in giudicato, con decisione 18

settembre 2007 il Consiglio di Stato ha riattivato l'inchiesta amministrativa,

sospendendo il ricorrente in via provvisionale dalla funzione e dal versamento

di metà dello stipendio.

F. Contro la

predetta misura cautelare, RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

L’insorgente sostiene che il Governo, avendo

rinunciato a sospenderlo dalla funzione al momento dell'apertura

dell'inchiesta, non potrebbe più adottare un simile provvedimento. La sospensione

del versamento di metà dello stipendio (fr. 6'483.55 al mese), prosegue,

sarebbe peraltro lesiva del diritto, anche perché lo priverebbe di qualsiasi

sostentamento in un momento, in cui, oltre tutto, è inabile al lavoro per malattia.

RI 1 chiede che al ricorso venga conferito

effetto sospensivo e che gli sia concessa l'assistenza giudiziaria ed il

gratuito patrocinio.

G. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, contestandone le tesi con

argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi

e rilevando, in particolare, che una visita medica fiscale ha attestato la sua

piena capacità lavorativa.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 67 cpv. 1

lett. a LOrd. La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e

personalmente toccato dal provvedimento censurato, è certa (art. 43 PAmm). Il

ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Nemmeno l’insorgente chiede

l’assunzione di particolari prove.

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l’art. 38 LOrd, se l’interesse dell’inchiesta o dell’amministrazione

lo esigono, il Consiglio di Stato ha la facoltà di sospendere anche

immediatamente dalla carica e di privare totalmente o parzialmente dello

stipendio oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione il dipendente

nei confronti del quale è stata aperta un’inchiesta disciplinare.

La norma, recante il titolo marginale sospensione

in caso d’inchi-esta, si inserisce nel quadro delle disposizioni della

LOrd, che regolano la repressione delle violazioni dei doveri di servizio (cfr.

titolo VI della legge). Essa conferisce all’autorità di nomina il potere di

adottare, a titolo transitorio, determinate misure nei confronti dei dipendenti

contro i quali è stata aperta un’inchiesta disciplinare.

2.2

La sospensione dalla carica è una

misura cautelare, immediatamente esecutiva (art. 21 cpv. 4 PAmm), volta a

salvaguardare gli interessi generali della pubblica amministrazione e quelli

specifici dell’inchiesta. Essa si giustifica nei casi in cui v’è da temere che

la permanenza in servizio del dipendente possa rendere più difficile la

conduzione delle indagini o pregiudicare l’inte-resse del servizio coinvolto

(STA 19.9.2005 n. 52.2005 270; Guido Corti, Illecito penale, procedimento

disciplinare e sospensione provvisionale del dipendente durante l’inchiesta,

RDAT II 1998, 453 seg.).

2.3

Anche la privazione temporanea dello

stipendio è un provvedimento cautelare. A differenza della sospensione dalla

carica, alla quale è correlata, questa misura è soltanto volta a tutelare gli

interessi economici dell’ente pubblico. Il suo scopo precipuo è essenzialmente

quello di evitare che il datore di lavoro continui a versare al dipendente

sospeso uno stipendio in assolvimento di un obbligo dal quale potrebbe

eventualmente risultare sollevato al termine del procedimento disciplinare. Non

ogni sospensione provvisoria dalla carica deve essere accompagnata dalla privazione

temporanea dello stipendio. Ogni privazione temporanea dello stipendio presuppone

tuttavia una sospensione cautelare dalla carica.

2.4

Tanto la sospensione provvisionale dal

servizio, quanto la privazione cautelare dello stipendio, sono volte a regolare

una determinata situazione di fatto e di diritto nell'attesa della decisione di

merito. Nell'adozione di simili provvedimenti, l'autorità fruisce di un ampio

potere discrezionale, non solo perché le misure provvisionali soggiacciono per

loro intrinseca natura al principio di opportunità (art. 21 cpv. 1 PAmm), ma

anche perché lo stesso procedimento disciplinare è retto da tale principio.

2.5

L'autorità deve comunque rispettare il

principio di proporzionalità (Corti, loc. cit., pag. 456). L'interesse

dell'ente pubblico a salvaguardare l'ordinato andamento del servizio coinvolto,

allontanando temporaneamente il dipendente oggetto d'inchiesta, deve in

particolare prevalere sull'interesse di quest'ultimo a continuare ad esercitare

le sue funzioni, evitando il danno d'immagine che la sospensione dal servizio,

ancorché provvisoria, inevitabilmente trae seco. La privazione totale o

parziale dello stipendio deve dal canto suo apparire giustificata da una

mancanza grave, che renda improbabile la continuazione del rapporto d'impiego.

La mancata prestazione di servizio da parte del dipendente sospeso non basta.

Occorre che la sospensione dalla carica sia da ricondurre ad un comportamento

apparentemente riprovevole del dipendente (ZBl 2000, 487).

2.6

Il Tribunale cantonale amministrativo,

chiamato quale autorità di ricorso a statuire sulla legittimità di una misura

cautelare adottata nell'ambito di un'inchiesta disciplinare, dispone, in linea

di massima, di pieno potere di cognizione (art. 70 cpv. 1 PAmm). Esso deve

comunque evitare, al pari dell'autorità che le ha adottate, di anticipare la

decisione di merito.

Il giudizio deve per principio fondarsi sui

fatti così come emergono dagli atti di causa (Marco Borghi/Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 21 PAmm, n. 1 c).

3.

3.1. Nel caso

concreto, il 22 maggio 2007 Consiglio di Stato ha aperto nei confronti di RI 1

un'inchiesta amministrativa allo scopo di accertare se i fatti, di cui si è

detto in narrativa, non costituissero una violazione dei doveri di servizio. Almeno

formalmente, il Governo non ha sinora aperto alcun procedimento disciplinare a

carico del ricorrente.

Questi non pretende comunque che i

provvedimenti censurati siano da annullare perché non sono stati adottati

nell'ambito di un procedimento disciplinare, come presuppone l’art. 38 LOrd.

A ragione, poiché il fatto che siano stati

adottati nell’ambito di un’inchiesta definita amministrativa, ovvero di

un'indagine di natura conoscitiva, analoga all'assunzione delle informazioni

preliminari del procedimento penale (art. 178 CPP), non ne giustifica

l’annullamento. Al di là dell’imprecisa terminologia utilizzata dall'autorità,

l'inchiesta è infatti stata aperta nei suoi confronti e l'ipotesi di violazione

dei doveri di servizio gli è stata chiaramente prospettata.

3.2

L'insorgente contesta le misure

cautelari adottate nei suoi confronti obiettando che sarebbero intempestive.

Non essendo state adottate immediatamente al momento dell'apertura dell'inchiesta,

il Consiglio di Stato avrebbe in sostanza perso il diritto di adottarle.

L'eccezione è priva di fondamento.

Anzitutto, perché i provvedimenti cautelari possono essere adottati ad ogni

stadio della procedura a seconda delle necessità. In secondo luogo, perché la

situazione processuale dopo l’apertura dell'inchiesta, si è modificata in

misura significativa. Al momento dell'apertura dell'inchiesta (22 maggio 2007),

il ricorrente era soltanto accusato. Godeva ancora della presunzione d'innocenza.

L'anno scolastico volgeva inoltre al termine ed il ricorrente si era ammalato,

per cui è comprensibile che l'autorità abbia rinunciato a sospenderlo

dall’insegnamento.

Al momento in cui il Consiglio di Stato l'ha

invece sospeso dalla carica e privato di metà dello stipendio (18 settembre

2007), il ricorrente era stato condannato. Le sue responsabilità erano state

accertate con giudizio cresciuto in giudicato.

Vero è che il Consiglio di Stato non ha

agito con particolare sollecitudine. Il ricorrente non è tuttavia estraneo al

ritardo, poiché con il suo comportamento ha indotto l'autorità a ritenere che

non fosse più interessato a riprendere l'insegnamento. Anzitutto, restando in

vacanza ai Caraibi anche durante le due ultime settimane d'agosto, quando i

docenti dovrebbero invece essere a disposizione dell'autorità scolastica. In

secondo luogo, manifestando l'intenzione di inoltrare le dimissioni, salvo poi

ricredersi una settimana dopo e presentare un nuovo certificato medico, di

dubbia attendibilità, che gli attestava una totale incapacità al lavoro per una

sindrome ansioso-depressiva, insorta quando la vacanza oltremare stava volgendo

al termine.

Questa sindrome, che colpisce il ricorrente

quando non è in vacanza, gli impedisce forse di lavorare, ma non impedisce di

certo al Consiglio di Stato di sospenderlo provvisoriamente dalla carica, ora

che dispone di ulteriori elementi di giudizio. Tanto meno quando si consideri

che il medico di fiducia dello Stato il 2 ottobre 2007 ha accertato che

l’insorgente è abile al lavoro.

3.3

Per quanto riguarda il merito delle

misure cautelari, la sospensione dalla funzione non presta il fianco a critiche

di sorta. L'interesse dello Stato ad allontanare, a titolo cautelare, il docente

RI 1 dall'insegnamento prevale di gran lunga sull'interesse dell'insorgente ad

evitare il discredito, che inevitabilmente è connesso ad un simile

provvedimento. Discredito, che peraltro viene ad aggiungersi a quello derivante

dai reati a danno di un collega, per i quali l'insorgente è stato condannato.

Le esigenze di rettitudine e di correttezza

poste in capo alla figura del docente, la gravità dei reati accertati, la

notorietà che la vicenda ha assunto nell'ambito della scuola in cui il

ricorrente insegna ed il rifiuto dei colleghi di collaborare con lui in

qualsiasi progetto educativo giustificano ampiamente il provvedimento.

3.4

Parimenti da confermare è la privazione

temporanea di metà dello stipendio. I reati per i quali il ricorrente è stato

condannato appaiono particolarmente riprovevoli, non solo perché commessi da un

docente, ma anche perché commessi a danno di un collega. Non si può dunque

escludere a priori che, oltre ad un licenziamento amministrativo (art. 60 cpv.

3.

lett. c LOrd), possano giustificare anche l’adozione di sanzioni disciplinari

gravi, quali, ad esempio, la sospensione dall’impiego con privazione dello stipendio

(art. 32 cpv. 1 lett. c LOrd). La privazione temporanea dello stipendio può

dunque essere confermata quantomeno nella misura in cui può risultare atta ad

assicurare l’effettività di un’eventuale sanzione disciplinare di questa

natura, che venisse pronunciata durante il periodo di disdetta.

3.5

Dal profilo della proporzionalità, è

sufficiente rilevare che il ricorrente non ha reso verosimile che la

decurtazione dello stipendio verrebbe a gettarlo in una situazione d’indigenza.

È peraltro dubbio che la riduzione temporanea di metà dello stipendio di un

docente di scuola media (fr. 84’286.- all’anno), che può permettersi di trascorrere

un mese di vacanza ai Caraibi, costituisca una misura insopportabile dal

profilo economico. È ben vero che lo stipendio residuo non copre nemmeno gli alimenti

che RI 1 deve passare alla moglie ed ai figli, ma il ricorrente non ha comunque

dimostrato di trovarsi senza altre risorse. L’esigenza di tutelare gli

interessi economici dello Stato non può d’altro canto dipendere dagli obblighi

finanziari e dal tenore di vita del ricorrente.

4.

Per gli

stessi motivi indicati al precedente considerando e per le inesistenti aspettative

di esito favorevole dell’impugnativa, va pure respinta la richiesta di

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

La tassa di giustizia è posta a carico del

ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 38, 67 LOrd; 3, 18, 21, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1’000.- è a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione

a:

,;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster