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Decisione

52.2007.348

Ordine di allontanamento di un gallo dal pollaio

23 aprile 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. I coniugi RI

1, qui ricorrenti, erano locatari di un'abitazione situata a __________, in

località __________, accanto al ristorante __________ (part. __________), di proprietà

del resistente __________.

Nel 2003, la ricorrente __________ ha

chiesto al municipio di intervenire per far cessare il disturbo causato dal

canto di uno dei galli ospitati in un pollaio ricavato da un vecchio canile

situato sotto la terrazza dell'esercizio pubblico.

Perdurando la turbativa, nel 2005 il

municipio ha chiesto l'inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria per

il pollaio. Il 19 giugno 2006 ha rilasciato la licenza richiesta,

subordinandola alla condizione che nel pollaio fossero detenuti al massimo un

gallo e cinque galline. I ricorrenti, che si erano opposti al rilascio della licenza,

non hanno impugnato il provvedimento.

B. A seguito

degli ulteriori reclami inoltrati dai ricorrenti e dell'impossibilità di

comporre la vertenza, il 18 luglio 2007 il municipio ha ordinato al resistente

di allontanare il gallo dal pollaio entro 10 giorni.

C. Con

giudizio 19 settembre 2007, il Consiglio di Stato ha riformato la predetta decisione

e ordinato che il gallo fosse rinchiuso in un locale del pollaio dalle 22.00

alle 07.00, in modo che il suo canto non fosse udibile nelle ore notturne.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che

l'ordine di allontanamento fosse sproporzionato.

D. Avverso il

predetto giudizio RI 1 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone in via principale l'annullamento con conseguente ripristino dell'ordine

di allontanamento del volatile. In via subordinata, postulano il rinvio degli

atti al Consiglio di Stato per nuovo giudizio previa completa istruttoria e in

via ancor più subordinata l'addebito di tasse, spese e ripetibili al comune di __________.

Narrati i fatti e ribadito che il canto

acuto del gallo arreca un disturbo effettivo, gli insorgenti criticano il

giudizio governativo, ritenendolo lesivo dell'autonomia comunale. Il municipio,

argomentano, ha operato nell'ambito della sua sfera di competenza, applicando i

propri regolamenti al fine di proteggere la quiete pubblica, compromessa dal

rumore molesto provocato dal gallo. A nulla gioverebbe rinchiudere il gallo nel

pollaio durante la notte, dato che il suo canto rimarrebbe comunque udibile all'esterno.

Solo l'allontanamento dell'animale permetterebbe di eliminare la turbativa.

Il Consiglio di Stato, concludono, non ha comunque

accolto integralmente il gravame di __________. Tassa di giustizia e ripetibili

non andavano pertanto poste a loro esclusivo carico.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari

osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il

municipio di __________ e CO 1, con argomenti di cui si dirà per quanto

necessario nei seguenti considerandi.

Da informazioni pervenute a questo

tribunale, i ricorrenti non abitano più accanto al pollaio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1

LOC. Essendosi trasferiti altrove, i ricorrenti sono di per sé legittimati soltanto

a contestare l'addebito di tassa di giustizia e ripetibili. Censura, questa,

che rende comunque necessario un esame del merito dell'impugnativa. Con questa precisazione,

il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 PAmm). Le prove genericamente chieste dagli insorgenti

non sono suscettibili di apportare al tribunale la conoscenza di ulteriori elementi

rilevanti per il giudizio che è chiamato a rendere.

Considerandi

2.

2.1. Il

pollaio in cui è detenuto il gallo all'origine della contestazione è un

impianto fisso ai sensi dell'art. 7 cpv. 7 LPAmb. In quanto tale, soggiace alla limitazione preventiva delle

immissioni sancita dall'art. 11 cpv. 2 LPAmb, che

impone di limitare le emissioni nella misura massima

consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle

possibilità economiche.

2.2

Nel 2003, quando è stata rilasciata la

licenza per trasformare il canile preesistente in pollaio, destinato anche alla

detenzione di un gallo, l'autorità avrebbe dovuto verificare se la trasformazione

rispettava l’art. 8 OIF. Considerate le immissioni foniche derivanti dal canto

del gallo, sostanzialmente diverse da quelle di un cane, essa avrebbe in

particolare dovuto esigere che le emissioni foniche fossero limitate in modo

tale da non superare i valori limite d'immissione (VLI; art. 8 cpv. 2 OIF). Valori,

questi, che, in assenza di specifici valori limite d'esposizione al rumore per

questo genere d'impianti, avrebbero dovuto essere stabiliti secondo l’art. 15 LPAmb, tenendo conto degli art. 19 e 23 LPAmb (art. 40 cpv. 3 OIF).

2.3

La mancata verifica del rispetto della

legislazione ambientale in sede di rilascio del permesso in sanatoria non

preclude comunque all'autorità la facoltà di imporre misure di risanamento

fondate sugli art. 16 LPAmb e

13.

OIF. Norma, quest'ultima, che impone di risanare gli impianti che

contribuiscono in modo determinante al superamento dei valori limite

d’immissione nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e

dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico (cpv. 2 lett. a), nonché

in modo che i VLI non siano superati (cpv. 2 lett. b).

3.

3.1. Il

municipio, competente secondo l’art. 5 cpv. 2 lett. b ROIF ad ordinare il risanamento

delle installazioni fisse, non rientranti negli allegati dell'OIF, il cui

esercizio provoca rumore esterno, ha in concreto ordinato l'allontanamento del turbolento

gallo. L'ordine, fondato a torto sulla legislazione cantonale e comunale, disattendendo

il principio della forza derogatoria del diritto federale (art. 49 cpv. 1 Cost.

fed.), che regola la materia in modo esaustivo (art. 65 LPAmb), è stato annullato dal Consiglio di

Stato, che, in ossequio al principio di proporzionalità, l'ha sostituito con un

ordine di "rinchiudere il gallo in un locale chiuso del pollaio dalle

2200.

alle 0700".

3.2

Anche se tratte da norme inapplicabili,

le conclusioni del provvedimento possono, in linea di massima, essere

considerate conformi alle disposizioni della legislazione ambientale sopra illustrate.

Esse si configurano infatti come prescrizioni di costruzione (art. 12 cpv. 1

lett. b LPAmb) e d'esercizio (art.

12.

cpv. 1 lett. c LPAmb), che secondo

la comune esperienza sono in grado di ridurre le immissioni foniche prodotte

dal gallo nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio

e sopportabile sotto il profilo economico (art. 13 cpv. 2 lett. a OIF), rispettivamente

in modo che i VLI, determinati secondo l’art. 40 cpv. 3 OIF, non siano superati

(art. 13 cpv. 2 lett. b OIF; cfr. decisione 25 maggio 2007 della Commissione di

ricorso in materia edilizia del Canton Zurigo / BRKE in BEZ 2007 n. 36).

Il provvedimento sostitutivo, ordinato dal

Consiglio di Stato, deve comunque essere perfezionato, in modo da renderlo

idoneo a contenere le immissioni derivanti da eventuali, estemporanei canti del

gallo quando è detenuto. Le misure di risanamento vanno quindi completate, imponendo

anche di eliminare qualsiasi apertura che lasci trapelare la luce e di isolare

con lana di vetro (spessa almeno 8 cm) la cella insonorizzata destinata alla detenzione

del gallo durante la notte (2200-0700).

4.

Entro

questi limiti, il ricorso può essere parzialmente accolto, annullando e riformando

di conseguenza il giudizio governativo impugnato. Esito, questo, che rende superfluo

l'esame delle censure sollevate dagli insorgenti in relazione all'addebito integrale

della tassa di giustizia e delle ripetibili.

Date le particolarità del caso, non si

preleva tassa di giustizia.

Le ripetibili si ritengono compensate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 11, 16 LPAmb; 7, 8, 13 OIF; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 19 settembre 2007 (n. 4773) del

Consiglio di Stato è annullata e riformata nel senso che:

1.2.

la risoluzione 18 luglio 2007 (n. 1124) del

municipio di __________ è annullata;

1.3.

la licenza edilizia 19 giugno 2006 è subordinata

all'ulteriore condizione che il gallo sia rinchiuso ogni notte dalle 2200 alle

0700 in una cella oscura ed insonorizzata secondo le indicazioni dei

considerandi.

2. Non

si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

4. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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