52.2007.348
Ordine di allontanamento di un gallo dal pollaio
23 aprile 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2007.348
Data decisione, Autorità:
23.04.2008, TRAM
Titolo:
Ordine di allontanamento di un gallo dal pollaio
INQUINAMENTO FONICO
RISANAMENTO
art. 7 cpv. 7 LPAMB
art. 16 LPAMB
art. 8 OIF
Incarto n.
52.2007.348
Lugano
23 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 ottobre 2007 di
RI 1, ,
patrocinati da:, ,
contro
la decisione 19 settembre 2007 (n. 4773) del
Consiglio di Stato, che annulla la risoluzione 18 luglio 2007 con cui il
municipio di __________ ha ordinato a CO 1 di allontanare il gallo dal
pollaio presente sulla part. __________;
viste le risposte:
- 17 ottobre 2007 di CO 1;
- 23 ottobre 2007 del
Consiglio di Stato;
- 24 ottobre 2007 del municipio
di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. I coniugi RI
1, qui ricorrenti, erano locatari di un'abitazione situata a __________, in
località __________, accanto al ristorante __________ (part. __________), di proprietà
del resistente __________.
Nel 2003, la ricorrente __________ ha
chiesto al municipio di intervenire per far cessare il disturbo causato dal
canto di uno dei galli ospitati in un pollaio ricavato da un vecchio canile
situato sotto la terrazza dell'esercizio pubblico.
Perdurando la turbativa, nel 2005 il
municipio ha chiesto l'inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria per
il pollaio. Il 19 giugno 2006 ha rilasciato la licenza richiesta,
subordinandola alla condizione che nel pollaio fossero detenuti al massimo un
gallo e cinque galline. I ricorrenti, che si erano opposti al rilascio della licenza,
non hanno impugnato il provvedimento.
B. A seguito
degli ulteriori reclami inoltrati dai ricorrenti e dell'impossibilità di
comporre la vertenza, il 18 luglio 2007 il municipio ha ordinato al resistente
di allontanare il gallo dal pollaio entro 10 giorni.
C. Con
giudizio 19 settembre 2007, il Consiglio di Stato ha riformato la predetta decisione
e ordinato che il gallo fosse rinchiuso in un locale del pollaio dalle 22.00
alle 07.00, in modo che il suo canto non fosse udibile nelle ore notturne.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che
l'ordine di allontanamento fosse sproporzionato.
D. Avverso il
predetto giudizio RI 1 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone in via principale l'annullamento con conseguente ripristino dell'ordine
di allontanamento del volatile. In via subordinata, postulano il rinvio degli
atti al Consiglio di Stato per nuovo giudizio previa completa istruttoria e in
via ancor più subordinata l'addebito di tasse, spese e ripetibili al comune di __________.
Narrati i fatti e ribadito che il canto
acuto del gallo arreca un disturbo effettivo, gli insorgenti criticano il
giudizio governativo, ritenendolo lesivo dell'autonomia comunale. Il municipio,
argomentano, ha operato nell'ambito della sua sfera di competenza, applicando i
propri regolamenti al fine di proteggere la quiete pubblica, compromessa dal
rumore molesto provocato dal gallo. A nulla gioverebbe rinchiudere il gallo nel
pollaio durante la notte, dato che il suo canto rimarrebbe comunque udibile all'esterno.
Solo l'allontanamento dell'animale permetterebbe di eliminare la turbativa.
Il Consiglio di Stato, concludono, non ha comunque
accolto integralmente il gravame di __________. Tassa di giustizia e ripetibili
non andavano pertanto poste a loro esclusivo carico.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari
osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio di __________ e CO 1, con argomenti di cui si dirà per quanto
necessario nei seguenti considerandi.
Da informazioni pervenute a questo
tribunale, i ricorrenti non abitano più accanto al pollaio.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1
LOC. Essendosi trasferiti altrove, i ricorrenti sono di per sé legittimati soltanto
a contestare l'addebito di tassa di giustizia e ripetibili. Censura, questa,
che rende comunque necessario un esame del merito dell'impugnativa. Con questa precisazione,
il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm). Le prove genericamente chieste dagli insorgenti
non sono suscettibili di apportare al tribunale la conoscenza di ulteriori elementi
rilevanti per il giudizio che è chiamato a rendere.
Considerandi
2.
2.1. Il
pollaio in cui è detenuto il gallo all'origine della contestazione è un
impianto fisso ai sensi dell'art. 7 cpv. 7 LPAmb. In quanto tale, soggiace alla limitazione preventiva delle
immissioni sancita dall'art. 11 cpv. 2 LPAmb, che
impone di limitare le emissioni nella misura massima
consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle
possibilità economiche.
2.2
Nel 2003, quando è stata rilasciata la
licenza per trasformare il canile preesistente in pollaio, destinato anche alla
detenzione di un gallo, l'autorità avrebbe dovuto verificare se la trasformazione
rispettava l’art. 8 OIF. Considerate le immissioni foniche derivanti dal canto
del gallo, sostanzialmente diverse da quelle di un cane, essa avrebbe in
particolare dovuto esigere che le emissioni foniche fossero limitate in modo
tale da non superare i valori limite d'immissione (VLI; art. 8 cpv. 2 OIF). Valori,
questi, che, in assenza di specifici valori limite d'esposizione al rumore per
questo genere d'impianti, avrebbero dovuto essere stabiliti secondo l’art. 15 LPAmb, tenendo conto degli art. 19 e 23 LPAmb (art. 40 cpv. 3 OIF).
2.3
La mancata verifica del rispetto della
legislazione ambientale in sede di rilascio del permesso in sanatoria non
preclude comunque all'autorità la facoltà di imporre misure di risanamento
fondate sugli art. 16 LPAmb e
13.
OIF. Norma, quest'ultima, che impone di risanare gli impianti che
contribuiscono in modo determinante al superamento dei valori limite
d’immissione nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e
dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico (cpv. 2 lett. a), nonché
in modo che i VLI non siano superati (cpv. 2 lett. b).
3.
3.1. Il
municipio, competente secondo l’art. 5 cpv. 2 lett. b ROIF ad ordinare il risanamento
delle installazioni fisse, non rientranti negli allegati dell'OIF, il cui
esercizio provoca rumore esterno, ha in concreto ordinato l'allontanamento del turbolento
gallo. L'ordine, fondato a torto sulla legislazione cantonale e comunale, disattendendo
il principio della forza derogatoria del diritto federale (art. 49 cpv. 1 Cost.
fed.), che regola la materia in modo esaustivo (art. 65 LPAmb), è stato annullato dal Consiglio di
Stato, che, in ossequio al principio di proporzionalità, l'ha sostituito con un
ordine di "rinchiudere il gallo in un locale chiuso del pollaio dalle
2200.
alle 0700".
3.2
Anche se tratte da norme inapplicabili,
le conclusioni del provvedimento possono, in linea di massima, essere
considerate conformi alle disposizioni della legislazione ambientale sopra illustrate.
Esse si configurano infatti come prescrizioni di costruzione (art. 12 cpv. 1
lett. b LPAmb) e d'esercizio (art.
12.
cpv. 1 lett. c LPAmb), che secondo
la comune esperienza sono in grado di ridurre le immissioni foniche prodotte
dal gallo nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio
e sopportabile sotto il profilo economico (art. 13 cpv. 2 lett. a OIF), rispettivamente
in modo che i VLI, determinati secondo l’art. 40 cpv. 3 OIF, non siano superati
(art. 13 cpv. 2 lett. b OIF; cfr. decisione 25 maggio 2007 della Commissione di
ricorso in materia edilizia del Canton Zurigo / BRKE in BEZ 2007 n. 36).
Il provvedimento sostitutivo, ordinato dal
Consiglio di Stato, deve comunque essere perfezionato, in modo da renderlo
idoneo a contenere le immissioni derivanti da eventuali, estemporanei canti del
gallo quando è detenuto. Le misure di risanamento vanno quindi completate, imponendo
anche di eliminare qualsiasi apertura che lasci trapelare la luce e di isolare
con lana di vetro (spessa almeno 8 cm) la cella insonorizzata destinata alla detenzione
del gallo durante la notte (2200-0700).
4.
Entro
questi limiti, il ricorso può essere parzialmente accolto, annullando e riformando
di conseguenza il giudizio governativo impugnato. Esito, questo, che rende superfluo
l'esame delle censure sollevate dagli insorgenti in relazione all'addebito integrale
della tassa di giustizia e delle ripetibili.
Date le particolarità del caso, non si
preleva tassa di giustizia.
Le ripetibili si ritengono compensate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 11, 16 LPAmb; 7, 8, 13 OIF; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 19 settembre 2007 (n. 4773) del
Consiglio di Stato è annullata e riformata nel senso che:
1.2.
la risoluzione 18 luglio 2007 (n. 1124) del
municipio di __________ è annullata;
1.3.
la licenza edilizia 19 giugno 2006 è subordinata
all'ulteriore condizione che il gallo sia rinchiuso ogni notte dalle 2200 alle
0700 in una cella oscura ed insonorizzata secondo le indicazioni dei
considerandi.
2. Non
si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.
LTF).
4. Intimazione
a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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